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Commette rviolenza sessuale colui che tocchi insistentemente la coscia di una ragazza sull'autobus

La violenza richiesta non è soltanto quella che pone il soggetto passivo nell’impossibilità di opporre tutta la resistenza voluta, tanto da realizzare un vero e proprio costringimento fisico, ma anche quella che si manifesta nel compimento insidiosamente rapido dell’azione criminosa, così venendosi a superare la contraria volontà del soggetto passivo. Ne consegue che commette reato colui che tocchi insistentemente la coscia di una ragazza sull'autobus. (Corte di Cassazione, Sezione 3 Penale, Sentenza del 19 marzo 2008, n. 12157)



- Leggi la sentenza integrale -

SENTENZA

sul ricorso proposto da Vi.An., nato a Tr. il (...),

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo in data 31.10.2006 con cui è stata confermata la condanna alla pena di anni uno mesi tre giorni 15 di reclusione inflittagli nel giudizio di primo grado quale colpevole del reato di cui all'art. 609 bis, ultimo comma, cod. pen.;

Visti gli atti, la sentenza denunciata, il ricorso e la memoria della parte civile;

Sentita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;

Sentitoti PM nella persona del PG dott. Francesco Bua, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

Sentito il difensore della parte civile avv. Ma.At., che ha chiesto il rigetto del ricorso con la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese del grado;

Sentito il difensore del ricorrente, avv. Fr.Pa. De Fe., che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

osserva

Con sentenza in data 31.10.2006 la Corte di Appello di Palermo confermava la condanna alla pena della reclusione inflitta nel giudizio di primo grado a Vi.An. quale colpevole di avere commesso, sulla corriera Pa.-Tr., una pluralità di atti sessuali, palpeggiando insistentemente la coscia di Ma.Do.In., costituitasi parte civile.

La Corte, alla stregua delle dichiarazioni della persona offesa, attendibile per coerenza, spontaneità e disinteresse, riteneva, in fatto, che l'imputato, che sembrava appisolato, dopo l'iniziale pressione della propria gamba contro quella della ragazza, seduta accanto a lui, aveva allungato la mano, traendola dal sacchetto che teneva tra le gambe, e aveva palpeggiato la coscia dell'In. suscitando la sua immediata reazione, essendosi essa allontanata dal posto occupato comunicando telefonicamente al fratello quanto subito dallo sconosciuto.

Proponeva ricorso per cassazione l'imputato denunciando violazione di legge

- sul rigetto dell'istanza di rinvio dell'udienza 31.10.2006 sebbene egli avesse fatto pervenire un certificato medico attestante assoluto impedimento a comparire, immotivatamente disatteso. Inoltre era stata omessa la declaratoria di contumacia nel giudizio d'appello;

- sul rigetto dell'eccezione d'incompetenza territoriale del Tribunale di Trapani essendo competente il Tribunale di Palermo, sezione distaccata di Partinico;

- sull'affermazione di responsabilità basata sulle incerte e contraddittorie dichiarazioni della denunciante e sull'esame del di lei fratello, il quale non aveva assistito ai fatti, mentre non era stata acquisita alcuna dichiarazione di testimoni imparziali che avevano viaggiato sulla corriera e che avrebbero dovuto accorgersi delle molestie sessuali o dello stato di agitazione della ragazza.

Chiedeva l'annullamento della sentenza.

In tema d'impedimento dell'imputato a presenziare al dibattimento, non può giustificare la mancata comparizione e documentare l'effettiva sussistenza dell'impedimento una certificazione medica generica essendo necessario che la suddetta attestazione contenga tutti quei dati che consentono al giudice di formulare un proprio giudizio.

La prova del legittimo impedimento a comparire dell'imputato deve essere fornita dall'interessato, non essendo configurabile in capo all'organo giudicante alcun obbligo di procedere d'ufficio alla sua acquisizione quando questa sia in atti insussistente o insufficiente.

Pertanto, grava sull'imputato l'onere di corredare l'asserzione d'impedimento a comparire della relativa documentazione in mancanza della quale il giudice non è tenuto a effettuare accertamenti d'ufficio, sicché una certificazione medica di malattia, rilasciata il giorno precedente l'udienza, con diagnosi di faringite febbrile, senza indicazione del grado d'alterazione, correttamente è stata ritenuta inidonea a giustificare la mancata comparizione dell'imputato in giudizio per legittimo impedimento.

La verifica del dedotto impedimento a comparire, costituente un potere discrezionale attribuito dalla legge al giudice di merito, è stata, nella specie, svolta con adeguata motivazione immune da vizi logici e giuridici, sicché correttamente è stata ritenuta insussistente l'eccepita nullità consistendo configurando l'addotto impedimento dell'imputato a intervenire nel giudizio d'appello solo una patologia di lieve entità.

Sono, quindi, infondate le deduzioni difensive essendo logico e coerente l'iter motivazionale a sostegno della decisione assunta alla stregua della documentazione sanitaria presa in considerazione.

Va poi rilevato che "l'omissione della declaratorio formale di contumacia, in presenza dei presupposti del giudizio contumaciale (assenza di un legittimo impedimento dell'imputato), non è causa di nullità della sentenza, in quanto si tratta di nullità non prevista specificamente dall'ordinamento e non riconducibile al novero delle nullità di ordine generale, considerato che essa non importa alcun effetto pregiudizievole ai fini dell'intervento e dell'assistenza dell'imputato" [Cassazione Sezione V, n. 46857/2005, D'Avanzo, RV. 233045].

Non è censurabile la motivazione di rigetto dell'eccezione d'incompetenza territoriale.

Premesso che la competenza per territorio deve essere accertata in base a elementi oggettivi desumibili con certezza dalle prove acquisite e non sulla base di mere congetture, va rilevato che i giudici di merito hanno ritenuto, con congrua motivazione, che, non essendo certo il locus commissi delicti [sia per la scarsa chiarezza della mappa prodotta dalla difesa sia per il tenore dei riferimenti forniti dalla persona offesa], operava la regola residuale di cui all'art. 9 c.p.p.

Nel resto, il ricorso non è puntuale perché propone censure che distorcono la sostanza del provvedimento impugnato che, invece, possiede un logico apparato argomentativo del tutto rispondente alle utilizzate acquisizioni processuali.

Non, quindi, ravvisabile l'asserita illogicità della motivazione che, per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento [Cassazione Sezioni Unite n. 24/1999, 24.11.1999, Spina, RV. 214794].

Fissato il sopraindicato limite, è vietato a questa Corte di procedere alla ricostruzione del fatto diversamente da quanto abbia fatto il giudice di merito in presenza di concreti elementi, nonché di prendere in considerazione censure, sia pure specifiche, inidonee a dimostrare in modo incontrovertibile la difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dalla prova assunta e le conseguenza che il giudice di merito ne abbia tratto (come nel caso in cui un fatto considerato come esistente sia invece pacificamente inesistente).

Nel caso in esame, il ricorso contesta le puntuali e stringenti argomentazioni della corte territoriale, che valgono a sostenere l'affermazione di responsabilità, limitandosi a criticare la ricostruzione del fatto eseguita sulla base delle spontanee, dettagliate, coerenti e disinteressate accuse della persona offesa, rivolte, nell'immediatezza del fatto, a persona mai conosciuta in precedenza e non smentite da alcuna contraria emergenza.

E' stato, quindi, coerentemente ricostruito lo snodarsi della condotta criminosa dell'agente, che, durante il viaggio in corriera da Pa. a Tr. ha palpeggiato la coscia della ragazza che le sedeva vicino, dopo l'iniziale pressione della propria gamba su quella della vicina.

Sulla configurabilità del reato va osservato che la violenza richiesta non è soltanto quella che pone il soggetto passivo nell'impossibilità di opporre tutta la resistenza voluta, tanto da realizzare un vero e proprio costringimento fisico, ma anche quella che si manifesta nel compimento insidiosamente rapido dell'azione criminosa, così venendosi a superare la contraria volontà del soggetto passivo [Cassazione Sezione III, n. 3990/2001, Invidia, RV. 218540; Sezione III n. 6945/2004, Manta, RV. 228493: "in tema di violenza sessuale, l'elemento oggettivo consiste sia nella violenza fisica in senso stretto, sia nell'intimidazione psicologica che sia in grado di provocare la coazione della vittima a subire gli atti sessuali, sia anche nel compimento di atti di libidine subdoli e repentini, compiuti senza accertarsi del consenso della persona destinataria, o comunque prevenendone la manifestazione di dissenso"].

Correttamente non è stato dato eccessivo rilievo al fatto la vittima, subito alzatasi dal posto appena subita la molesta sessuale, abbia evitato di reagire platealmente all'interno del veicolo avendo essa chiesto aiuto, tramite cellulare, al fratello, il quale si recò alla fermata della corriera per rimproverare vivacemente l'imputato che si mostrò remissivo assicurando che il fatto non si sarebbe più ripetuto.

Grava sul ricorrente l'onere del pagamento delle spese del procedimento e della rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, liquidate complessivamente in E. 2.000, oltre IVA e accessori di legge.

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