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Commettono il reato di cui all'art. 659 c.p. i gestori dei locali notturni che fanno sentire la musica all'esterno dei locali durante le ore notturne

Utilizzare un pub per trasmettere musica, anche dal vivo, con impianti di diffusione ad alto volume in piena notte collocati all'esterno del locale, è condotta certamente idonea ad arrecare disturbo ad una serie indeterminata di persone, per la collocazione in centro abitato. Ne consegue che commettono il reato di cui all'art. 659 c.p. i gestori dei locali notturni che fanno sentire la musica all'esterno dei locali durante le ore notturne. (Corte di Cassazione Sezione 1 Penale, Sentenza del 25 giugno 2008, n. 257169



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Magistrati:

Dott. MOCALI Piero - Presidente

Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere

Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere

Dott. CASSANO Margherita - Consigliere

Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA/ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

1) MA. NI. DO. SE., N. IL (OMESSO);

avverso SENTENZA del 11/06/2007 TRIBUNALE di AGRIGENTO;

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIRACCINI PAOLA;

Rilevato che il Procuratore Generale nella persona del Cons. Dott. IACOVIELLO, chiedeva il rigetto del ricorso;

Rilevato che il difensore non e' comparso.

FATTO E DIRITTO

Il Tribunale di Agrigento condannava Ma. Ni. per il delitto di cui all'articolo 659 c.p., alla pena di euro 300,00, di ammenda. Osservava che dagli accertamenti di P.G. era emerso che in ben due occasioni la musica proveniente dal pub gestito dall'imputato era molto alta, tanto che si sentiva da circa 100 metri di distanza, anche perche' le casse acustiche, delle dimensioni di un metro per quaranta centimetri, simili a quelle usate per i concerti, erano state poste all'esterno del locale; in un caso l'imputato aveva tenuto un atteggiamento violento sbattendo a terra una sedia e rompendola; in un altro vi era un musicista che suonava la pianola elettrica fuori dal locale.

Risultava pertanto provato che il disturbo al riposo ed alle occupazioni era stato arrecato ad una serie indeterminata di persone. Avverso la decisione presentava appello l'imputato, poi convertito in ricorso, deducendo violazione di legge in quanto l'attivita' dell'imputato doveva essere ricompresa nel secondo comma dell'articolo 659 c.p. ed era stata depenalizzata dalla Legge n. 447 del 1995 che all'articolo 10 prevede solo una sanzione amministrativa; non vi era stata alcuna denuncia di persone che lamentavano il disturbo al riposo e all'occupazione; in relazione agli episodi accaduti l'8/7/ e il 24/4 non vi era prova che la musica fosse ad alto volume, per cui non poteva ritenersi la continuazione; inoltre doveva essere concesso l'indulto, il beneficio della non menzione e comunque il minimo della pena.

La Corte ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, in quanto il difensore non risulta iscritto negli elenchi dei patrocinanti in Cassazione.

Comunque va sottolineato che il reato contestato e' quello di cui dell'articolo 659 c.p.p., comma 1, che non richiede alcun superamento di soglie predeterminate purche' la condotta sia idonea ad arrecare disturbo ad una serie indeterminata di persone. E' del tutto irrilevante che una serie indeterminata di persone si sia lamentata effettivamente, basta pero' che la condotta sia in se' idonea ad arrecare disturbo (Sez. 3 1 dicembre 2005 n. 3678, rv. 233290; Sez. 1, 8 ottobre 2004 n. 40393, rv. 230643). Nel caso di specie utilizzare un pub per trasmettere musica, anche dal vivo, con impianti di diffusione ad alto volume in piena notte collocati all'esterno del locale, e' condotta certamente idonea ad arrecare disturbo ad una serie indeterminata di persone, per la collocazione in centro abitato. La sentenza impugnata da atto degli accertamenti compiuti dalla P.G. in tutti e tre gli episodi e pertanto deve essere confermata la continuazione.

Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00, alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

La Corte:

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00, alla cassa delle ammende.


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