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Costituisce reato di oltraggio all’onore ed al prestigio dei magistrati applaudire il giudice in udienza

Con ordinanza n. 3844/2007 la Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso promosso da un soggetto, condannato per oltraggio a magistrato in udienza (artt. 81, 343 cod. pen). L’imputato, in sede di impugnazione, aveva dedotto la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione essendo, a sua detta, la prova della responsabilità fondata su un’interpretazione soggettiva dell’applauso rivolto al tribunale, applauso costituente una manifestazione di sfogo, una personale ricezione nervosa o anche il mal celato senso di liberazione da parte di un imputato alla conclusione di una vicenda processuale. La S.C. ha rigettato il ricorso sull’assunto che, contrariamente a quanto dedotto dall’imputato, il giudice del merito ha correttamente valutato la fattispecie,  accertando che l’applauso per il momento e le modalità con cui fu posto in essere ebbe unicamente il valore di scherno direttamente rivolto alle persone dei magistrati. Per la Suprema Corte la condanna è invece giustificata, in quanto il magistrato è stato “aggredito nell’onore e nel prestigio”.



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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE VII PENALE
ORDINANZA
(Presidente: G. Pioletti; Relatore: B. Rossi)
P.A. ricorre avverso la sentenza sopra indicata che ha accertato la sua responsabilità in ordine al reato di oltraggio a magistrato in udienza (artt. 81, 343 cod. pen,).
Deduce mancanza e manifesta illogicità della motivazione per essere la prova di responsabilità fondata su un’interpretazione soggettiva dell’applauso rivolto al tribunale, applauso costituente una manifestazione di sfogo, una personale ricezione nervosa o anche il mal celato senso di liberazione da parte di un imputato alla conclusione di una vicenda processuale.
Con altro motivo deduce violazione di legge non sussistendo la continuazione, trattandosi di unico fatto.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Con riferimento al vizio di motivazione, in cui sostanzialmente si esaurisce il ricorso, si ricorda che le S.U. della corte (SU 24/9/03, Putrella) hanno confermato che l’illogicità della motivazione censurabile a norma dell’art. 606, co. 1 lett. e) cod. proc. pen. è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile icto oculi, in quanto l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali.
Esula infatti dai poteri della corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Cass. SU 2/7/97 n. 6402, ud. 30/4/97, rv. 207944, Dessimone).
Nella concreta fattispecie il giudice del merito non ha illogicamente valutata la fattispecie accertando che l’applauso per il momento e le modalità con cui fu posto in essere ebbe unicamente il valore di scherno direttamente rivolto alle persone dei magistrati.
Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto nel delitto di cui all’art. 343 cod. pen. il magistrato non è la persona offesa dal reato, per tale intendendosi il titolare del bene costituente l’oggetto giuridico del reato, (detta titolarità va riconosciuta allo stato, essendo l’esercizio della funzione giudiziaria il bene protetto), mentre il magistrato, aggredito nell’onore e nel prestigio, riveste la qualifica di soggetto danneggiato.
Correttamente quindi il giudice di merito ha accertato sussistere la continuazione in quanto l’unica azione si è rivolta contro più soggetti passivi (concorso formale omogeneo).
L’impugnazione è pertanto inammissibile a norma dell’art. 606 co. 3, cod. proc. pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di cola emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro 1000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della cassa delle ammende.
9 nov. 2006.
Depositata in Cancelleria il 7 febbraio 2007.
 

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