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Costituisce un'aggravante al reato di truffa e furto l'avere commesso il fatto ai danni di un sacerdote

Aggrava il reato di truffa e furto l'avere commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di pubblico servizio, o rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio. L'aggravante, infatti, va contestata quando la «condotta illecita» è diretta contro la persona del soggetto che riveste la qualità di pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio o di ministro del culto, con l'intenzione di vulnerarne il fisico ovvero l'integrità morale: l'offesa, deve avere una peculiare coloritura, dovendo essere diretta proprio a svilire, anche circuendoli, i valori della funzione professata dalla vittima. (Nel caso di specie, costituisce un'aggravante al reato di truffa e furto l'avere commesso il fatto ai danni di un sacerdote, in quanto le opere di carità rappresentano un "servizio" tipico del ministero cattolico, basti pensare alla destinazione delle elemosine o delle somme espressamente destinate dagli oblanti ai "poveri della parrocchia", sicché modeste elargizioni a persone bisognose o indigenti costituiscono, di fatto, una costante dell'attività dei parroci).

Corte di Cassazione, Sezione 2 penale, Sentenza 23 gennaio 2013, n. 3339

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