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Costringere a subire un rapporto non protetto integra la violenza sessuale

Il palpeggiamento dei fianchi - che costituiscono zona erogena - avvenuto, secondo le dichiarazioni della donna, dopo che questa aveva manifestato il suo dissenso alla prosecuzione del rapporto non protetto, ossia quando la fase consensuale era terminata (come era provato anche dal fatto che i palpeggiamenti erano stati accompagnati dalla minaccia di un coltello, che solo dopo era stato effettivamente impugnato e brandito), configura una violenza sessuale consumata e non solo tentata e che nemmeno può parlarsi di violenza privata, essendo stata l'offesa diretta specificamente alla liberta' sessuale della donna.

Corte di Cassazione, Sezione 3 penale, Sentenza 12 giugno 2012, n. 23132



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente

Dott. TERESI Alfredo - Consigliere

Dott. FIALE Aldo - Consigliere

Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere

Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS) avverso l'ordinanza emessa il 20 ottobre 2011 dal tribunale del riesame di Bologna;

udita nella udienza in camera di consiglio del 22 maggio 2012 la relazione fatta dal Consigliere Amedeo Franco;

udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. SALZANO Francesco che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il tribunale del riesame di Bologna, con l'ordinanza in epigrafe, confermo' l'ordinanza emessa il 19.9.2011 dal Gip del tribunale di (OMISSIS), che aveva applicato a (OMISSIS) la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di violenza sessuale aggravata, rapina e resistenza.

La versione dell'accusa e' la seguente. Lo (OMISSIS), mentre stava consumando in auto un rapporto sessuale protetto con una prostituta, tale (OMISSIS), le chiese di continuare senza il preservativo. Al diniego della donna, reagi' strappandole gli slip, e quindi la schiaffeggio', le punto' addosso un coltello e poi le strappo' la parrucca e prese la sua borsetta, fuggendo con l'auto. Peraltro, prima del fatto, il prevenuto aveva dato alla donna il suo numero di telefono. La (OMISSIS) telefono' allora al marito di altra prostituta che esercitava nei paraggi, tale (OMISSIS), la quale si rese conto che il numero lasciato corrispondeva a quello di un uomo da lei conosciuto e pertanto indirizzo' la polizia a casa del prevenuto.

L'indagato propone ricorso per cassazione deducendo:

1) violazione dell'articolo 273 cod. proc. pen. e mancanza o manifesta illogicita' della motivazione in relazione ai gravi indizi di colpevolezza del reato di violenza sessuale e circa l'attendibilita' delle dichiarazioni della persona offesa e di (OMISSIS). Lamenta che il tribunale del riesame non ha sottoposto le dichiarazioni della (OMISSIS) ad un motivato e critico esame di attendibilita'. Tali dichiarazioni sono invece inverosimili innanzitutto in relazione all'utilizzo di un coltello per porre in essere la violenza sessuale, essendo illogica la motivazione del tribunale secondo cui il prevenuto sarebbe rientrato in casa solo per riporre il coltello in un cassetto, mentre avrebbe lasciato nell'auto la borsetta della donna, che lo avrebbe collegato alla vittima. E' poi illogico che egli avesse tentato di colpire con un coltello la ragazza ai fianchi mentre le teneva le braccia con una mano. Sul punto il tribunale ha travisato le dichiarazioni della donna, la quale non aveva detto che lo (OMISSIS) non aveva intenzione di accoltellarla, ma al contrario che aveva schivato i fendenti infetti. Il tribunale ha poi omesso di considerare che la donna aveva parlato del coltello solo dopo aver saputo del suo ritrovamento durante la perquisizione nell'abitazione dell'uomo e soprattutto dopo averne visto la foto. Osserva inoltre che il tribunale del riesame ha omesso anche di verificare l'attendibilita' della teste (OMISSIS), la quale non e' una semplice collega, ma la moglie dell'uomo che la (OMISSIS) contatto' immediatamente, e probabilmente il suo protettore. Anche la (OMISSIS), successivamente alla perquisizione, ha dichiarato che aveva in precedenza visto nel bagagliaio dell'auto dello (OMISSIS) proprio i quattro oggetti rinvenuti durante la perquisizione, senza spiegare la ragione per la quale avrebbe guardato nel bagagliaio e come mai gli oggetti si trovavano in un'auto diversa da quella che l'indagato usa normalmente. Osserva quindi che il racconto della (OMISSIS) e' inverosimile anche in relazione agli slip. Il tribunale ha omesso di motivare una ricostruzione dei fatti e non ha considerato che la visita medica non aveva trovato segni delle presunte percosse al volto.

2) mancanza o manifesta illogicita' della motivazione in ordine alla mancata configurabilita' dell'ipotesi tentata del reato di violenza sessuale, in quanto e' evidente che il palpeggiamento ai fianchi era avvenuto prima che la donna manifestasse il suo dissenso a continuare il rapporto ed era diretto proprio a convincerla ad accettare un rapporto non protetto.

3) violazione di legge in relazione alla mancata configurabilita' del reato di violenza privata anziche' di quello di violenza sessuale, dal momento che l'offesa era recata non specificamente alla liberta' sessuale della donna ma piu' in generale alla liberta' di determinazione della stessa.

4) erronea applicazione dell'articolo 274 cod. proc. pen. e mancanza o manifesta illogicita' della motivazione in relazione la pericolo di reiterazione del reato. Lamenta che tale pericolo e' stato ritenuto soprattutto sulla base delle dichiarazioni della (OMISSIS), per la quale pero' e' stata omessa ogni analisi e valutazione di attendibilita'. Il tribunale ha poi omesso di considerare la quasi totale mancanza di precedenti dell'indagato, ne' ha considerato che e' stato lo stesso (OMISSIS) a fornire alla (OMISSIS) il proprio nome e numero di telefono e le indicazioni sul luogo di residenza.

5) erronea applicazione dell'articolo 275 cod. proc. pen. e mancanza o manifesta illogicita' della motivazione in ordine al giudizio di adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato perche' l'ordinanza impugnata ha fornito congrua, specifica ed adeguata motivazione sia sulla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine ai fatti contestati, sia sulla qualificazione giuridica dei fatti stessi, sia sulla presenza delle esigenze cautelari e sulla adeguatezza della misura.

Per quanto concerne la responsabilita' dell'imputato per i fatti commessi, le considerazioni svolte nel ricorso non sono idonee a far venir meno, almeno allo stato, i gravi indizi di colpevolezza, che il tribunale del riesame ha ritenuto sussistenti sulla base delle seguenti considerazioni: che le dichiarazioni accusatorie della (OMISSIS) apparivano coerenti e logiche, nonche' supportate da una serie di riscontri esterni e non inficiate dalle osservazioni dell'indagato; che invero nell'auto dello (OMISSIS) era stata ritrovata la borsetta sottratta alla (OMISSIS), dalla quale mancava la somma di euro 130,00, che era stata riposta in un marsupio anch'esso rinvenuto all'interno dell'auto; che le lesioni indicate nel referto del pronto soccorso erano pienamente compatibili con il contenuto del racconto della donna; che anche la lacerazione dello slip era compatibile con il contesto di foga e concitazione in cui in quel momento stava agendo il prevenuto, intento a manifestare la propria rabbia per il rifiuto di proseguire il rapporto senza preservativo; che la (OMISSIS) aveva riconosciuto nelle foto un coltello del tipo di quello usato dallo (OMISSIS) e che l'effettivo uso del coltello non poteva essere escluso dal fatto che un coltello simile fosse stato trovato in casa dell'indagato, anche perche' questi aveva avuto tutto il tempo di recarsi a casa e di uscire di nuovo prima dell'arrivo dei carabinieri; che il racconto della vittima era plausibile, perche' compatibile con il contesto intimidatorio, anche in riferimento alle minacce perpetrate con il coltello.

Quanto alla qualificazione giuridica dei fatti il tribunale del riesame ha plausibilmente osservato che il palpeggiamento dei fianchi - che costituiscono zona erogena - era avvenuto, secondo le dichiarazioni della donna, dopo che questa aveva manifestato il suo dissenso alla prosecuzione del rapporto non protetto, ossia quando la fase consensuale era terminata (come era provato anche dal fatto che i palpeggiamenti erano stati accompagnati dalla minaccia di un coltello, che solo dopo era stato effettivamente impugnato e brandito), con la conseguenza che era configurabile una violenza sessuale consumata e non solo tentata e che nemmeno poteva parlarsi di violenza privata, essendo stata l'offesa diretta specificamente alla liberta' sessuale della donna.

Quanto alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza della misura, il tribunale del riesame ha, con congrua ed adeguata motivazione, osservato che vi era un concreto ed attuale pericolo di reiterazione di reati della stessa specie con violenza alle persone, in considerazione della estrema gravita' delle condotte (rapina perpetrata di notte e violenza sessuale, intimidazione con una arma, resistenza nei confronti dei carabinieri), sintomo di una non modesta pericolosita' sociale e capacita' criminale, nonche' di una indole violenta, aggressiva e priva di scrupoli, stante l'aggressione della vittima approfittando dell'orario notturno, del fatto che la donna era sola e in una condizione di inferiorita' fisica e psichica. E' quindi irrilevante, non trattandosi di circostanza decisiva, che il tribunale del riesame abbia anche fatto riferimento alla assenza di resipiscenza da parte dell'indagato. L'ordinanza impugnata ha anche plausibilmente osservato sia che una misura meno afflittiva sarebbe stata inefficace, perche' la pericolosita' del prevenuto non permetteva di presumere la presenza della necessaria autodisciplina, sia che la misura applicata era giustificata anche dalla gravita' dei fatti e dall'intenso allarme sociale suscitato.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario competente perche' provveda a quanto stabilito dall'articolo 94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1 ter.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita' e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52 in quanto imposto dalla legge.

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