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Deve essere condannato per lesioni colpose il cubista che mentre si esibisce su un apposito cubo della sala da ballo, fa cadere una cliente che inavvertitamente si è seduta sul cubo

Deve essere condannato per lesioni colpose il cubista che mentre si esibisce su un apposito cubo della sala da ballo, fa cadere una cliente che inavvertitamente si è seduta sul cubo. Ciò in quanto la presenza della ragazza nei presi del cubo non costituita un evento tanto straordinario ed imprevedibile da configurare il caso fortuito. L'imputato e la vittima sono stati visti cadere contemporaneamente in terra e che lo stesso imputato era in precedenza intento a ballare su un cubo della sala da ballo: situazione nella quale sarebbe stato necessario prestare adeguata attenzione per evitare il pericolo di travolgere persone che si trovavano nei pressi.

Corte di Cassazione Sezione 4 Penale, Sentenza del 11 dicembre 2009, n. 47092



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCALI Piero - Presidente

Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere

Dott. LICARI Carlo - Consigliere

Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere

Dott. BLAIOTTA Rocco Mar - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) SA. LU. N. IL (OMESSO);
avverso la sentenza n. 52/2005 GIUDICE DI PACE di SCHIO, del 10/11/2005;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/12/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Galasso, che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 -. Il Giudice di pace di Schio ha affermato la responsabilita' di Sa. Lu. in ordine al reato di lesioni personali colpose in danno di Ra. Ma. Gr. .

2. Ricorre per cassazione l'imputato deducendo vizio della motivazione. Tutti i testi, si assume, hanno riferito che egli stava normalmente ballando su un apposito cubo della sala da ballo. La vittima, imprudentemente si sedeva sullo stesso cubo cosi' accettando il rischio di essere coinvolta in un incidente. In ogni caso si deduce ancora, ricorreva la scriminante di cui all'articolo 45 c.p.. Il ricorrente si esibiva al buio in un luogo destinato al ballo e non poteva in alcun modo prevedere la condotta imprudente della Ra. .

3. Il ricorso e' infondato.

La pronunzia reca appropriata motivazione, fondata su emergenze significative ed immune da vizi logici. Si evidenzia che l'imputato e la vittima sono stati visti cadere contemporaneamente in terra e che lo stesso imputato era in precedenza intento a ballare su un cubo della sala da ballo: situazione nella quale sarebbe stato necessario prestare adeguata attenzione per evitare il pericolo di travolgere persone che si trovavano nei pressi. D'altra parte, la presenza della ragazza nei presi del cubo non costituita un evento tanto straordinario ed imprevedibile da configurare il caso fortuito. Si tratta di ponderazione conforme ai principi, immune da censure logiche e quindi non sindacabile nella presente sede di legittimita'.

Il ricorso deve essere conseguentemente respinto. Segue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
 

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