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Diffrenza tra estorsione ed esercizio arbitrario della professione

Il reato di estorsione, disciplinato dall'articolo 629 C.P. si differenzia da quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con minaccia alla persona ex art. 393 c.p. non tanto per la materialità del fatto che può essere identica, quanto per l'elemento intenzionale. e' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza del 26 settembre 2007, n. 35613. Secondo la Corte, infatti, nell'estorsione l'agente mira a conseguire un ingiusto profitto con la coscienza che quanto pretende non gli è dovuto, mentre nell'esercizio arbitrario egli agisce al fine di esercitare un suo preteso diritto con la convinzione che quanto vuole gli compete. Ciò significa che quando la minaccia utilizzata si estrinseca in forme di tale forza intimidatoria da andare al di là di ogni ragionevole intento di far valere un proprio preteso diritto, la coartazione dell'altrui volontà assume ex se i caratteri dell'ingiustizia, con la conseguenza che, in situazioni del genere, anche la minaccia dell'esercizio di un diritto, in sé non ingiusta, può diventare tale, se le modalità denotano soltanto una prava volontà ricattatoria, che fanno sfociare l'azione in mera condotta estorsiva.



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MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ordinanza del 19.3.2007 il Tribunale del riesame di Napoli confermava l'ordinanza emessa il 26.2.2007 del GIP del Tribunale di Avellino con la quale era stata disposta nei confronti di Gu. Ge. la misura cautelare della custodia in carcere. Rilevava in particolare il Tribunale che la misura cautelare in questione era stata disposta nei confronti dell'indagato quale concorrente in due diversi episodi di estorsione (tentata e consumata).

In particolare il primo reato, commesso in concorso con De. Ro. Ma., Ga. Fr., Ma. Ca., si riferiva ad un tentativo di estorsione ai danni di Pe. Ma. nei cui confronti era stata avanzata, a fronte di un debito iniziale contratto dal predetto con il Ga. F., di euro 8.676,00, la richiesta della somma di euro 15.000,00, poi aumentata ad euro 20.000,00 e poi ad euro 30.000,00, con minacce anche di morte, e servendosi altresi' in un'occasione di una pistola automatica marca Beretta (utilizzata dal coindagato Ma. Ca.) ed in un'altra occasione di un ordigno esplosivo istallato a fini intimidatori sul furgone di proprieta' della parte offesa.

Il secondo reato, commesso in concorso con Ta. An. e Ru. Fr., si riferiva ad una estorsione consumata ai danni di To. Lu., il quale di conseguenza si era determinato a risolvere il contratto stipulato con Vo. Er. per la raccolta delle castagne e la pulizia del fondo di proprieta' di quest'ultimo, a seguito delle esplicite minacce, anche di incendio dell'azienda, ricevute dai predetti Ta. A. e Gu. G., i quali gli avevano rappresentato che all'affare era interessata la ditta del sopra menzionato Ru. Fr., che gia' in passato si era occupata della raccolta delle castagne su quel terreno.

Avverso tale ordinanza l'indagato Gu. Ge. propone, per mezzo del difensore, ricorso per cassazione lamentando, in relazione al primo episodio, la violazione di legge sotto il profilo della violazione dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e); dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), in riferimento agli articoli 393 e 629 c.p.; dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera c), in riferimento all'articolo 280 c.p.p..

In particolare rileva il ricorrente che l'attivita' posta in essere nei confronti del Pe. era finalizzata all'adempimento del debito che quest'ultimo aveva effettivamente nei confronti del Ga. F., di talche' doveva ravvisarsi l'ipotesi delittuosa dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni previsto dall'articolo 393 c.p., la quale deve ritenersi sussistente qualora i dati obiettivi esistenti (consistenti nel caso di specie negli atti di precetto e decreti ingiuntivi in possesso del Ga. F.) facciano ritenere verosimile e ragionevole la supposizione dell'esistenza di tale debito. Di conseguenza mancava nel caso di specie l'elemento dell'ingiustizia del profitto, non potendo tale ingiustizia consistere nella prospettazione del ricorso all'autorita' giudiziaria e non potendo le minacce poste in essere da altri nei confronti del Pe., noto per la sua cronica insolvenza, ricollegarsi necessariamente alla medesima pretesa creditoria che il ricorrente aveva tentato di soddisfare.

E pertanto il fatto doveva essere derubricato nella meno grave ipotesi di cui all'articolo 393 c.p., con conseguente illegittimita' della misura applicata, in quanto carente del presupposto richiesto per la propria applicabilita'.

Col medesimo ricorso il Gu. G. lamenta, in relazione al secondo episodio, la violazione di legge sotto il profilo della violazione dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e); dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), in riferimento agli articoli 513 bis e 629 c.p.; dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera c), in riferimento all'articolo 280 c.p.p..

In particolare rileva il ricorrente che la fattispecie astratta che meglio si attagliava al fatto storico in questione era quella prevista dall'articolo 513 bis c.p., e non quella prevista dall'articolo 629 c.p., contestato; in particolare la norma di cui all'articolo 513 bis c.p., presuppone una condotta dell'agente volta a scoraggiare mediante violenza o minaccia l'altrui concorrenza, ed ha quindi lo scopo della tutela dell'ordine economico e del normale svolgimento delle attivita' produttive ad esso inerente, al contrario della norma di cui all'articolo 629 c.p., che tende a salvaguardare il patrimonio dei singoli. Quindi nella astratta previsione dell'articolo 629 c.p., manca l'elemento costitutivo degli atti concorrenziali, mentre la condotta e' arricchita dal conseguimento dell'ingiusto profitto.

E pertanto, applicando tali principi alla fattispecie in esame, ne derivava che, essendo l'attivita' del Gu. G. volta esclusivamente e direttamente ad estromettere il To. L. dall'affare, l'ipotesi delittuosa contestata doveva essere derubricata in quella prevista dal predetto articolo 513 bis c.p., con la conseguenza che la misura cautelare disposta era da considerare contra legem in quanto carente del presupposto di applicabilita'.

Il primo motivo di ricorso e' infondato.

Sul punto osserva innanzi tutto il Collegio che nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni la minaccia e la violenza non sono fini a se stesse, ma sono strettamente connesse alla condotta dell'agente, diretta a far valere il preteso diritto, rispetto al cui conseguimento si pongono come elementi accidentali, con la conseguenza che non possono mai consistere in manifestazioni sproporzionate e gratuite di violenza, consistenti - come nel caso di specie - addirittura in minacce realizzate con armi o con esplosivo.

Orbene, in proposito va senz'altro ribadito il costante arresto giurisprudenziale, nel senso che il delitto di estorsione si differenzia da quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con minaccia alla persona non tanto per la materialita' del fatto che puo' essere identica, quanto per l'elemento intenzionale, atteso che nell'estorsione l'agente mira a conseguire un ingiusto profitto con la coscienza che quanto pretende non gli e' dovuto, mentre nell'esercizio arbitrario egli agisce al fine di esercitare un suo preteso diritto con la convinzione che quanto vuole gli compete.

Ma nel contempo si deve ulteriormente affermare che quando la minaccia si estrinseca in forme di tale forza intimidatoria e di tale sistematica pervicacia che vanno al di la' di ogni ragionevole intento di far valere un diritto, allora la coartazione dell'altrui volonta' risulta finalizzata a conseguire un profitto che assume ex se i caratteri dall'ingiustizia. In determinate circostanze e situazioni, pertanto, anche la minaccia dell'esercizio di un diritto, in se' non ingiusta, puo' diventare tale, se le modalita' denotano soltanto una prava volonta' ricattatoria, che fanno sfociare l'azione in mera condotta estorsiva (Cass. Sez. 2, 12.7.2002 n. 29015).

Basterebbero queste considerazioni per disattendere in toto il ricorso sul punto; completezza di ragionamento, tuttavia, induce a rilevare che l'assunto del ricorrente secondo cui le minacce subite dalla parte offesa non sarebbero necessariamente ricollegabili alla pretesa creditoria che il Gu. G. cercava di soddisfare si pone in palese contrasto con la ricostruzione, in fatto, emergente dall'impugnata ordinanza, laddove viene evidenziato, con argomentazioni assolutamente logiche e coerenti (quali l'intervento del ricorrente che, dopo gli atti intimidatori subiti dal Pe., ebbe piu' volte a ribadire la pericolosita' dei soggetti con cui aveva a che fare), che la condotta incriminatrice in contestazione e' riconducibile alla presente vicenda ed e' riferibile anche all'odierno ricorrente, siccome consapevole partecipe di tutti gli avvenimenti.

Sul punto ritiene il Collegio di dover ribadire che il controllo di legittimita' operato da questa Corte e' finalizzato a verificare, laddove il ricorrente proponga una diversa ricostruzione dei fatti, se le argomentazioni poste dal Giudice di merito a fondamento della propria decisione siano compatibili con i limiti di una plausibile opinabilita' di apprezzamento. E tale giudizio di compatibilita' deve ritenersi nel caso di specie sussistente, per le considerazioni in precedenza esposte, di modo che nessuna censura, e tanto meno nessuna diversa ricostruzione, puo' essere posta in questa sede di legittimita' prospettata.

Alla stregua di quanto sopra il ricorso non puo' sul punto trovare accoglimento.

E del pari infondato e' l'ulteriore motivo di ricorso relativo al diverso episodio di estorsione consumata nei confronti di To. Lu..

Invero - come gia' affermato in precedenti sentenze da questa Suprema Corte (Cass. sez. 6, 6.3.1989 n. 3492, rv. 180.706; Cass. sez. 3, 24.3.1995 n. 450, rv. 201.578; Cass. sez. 1, 1.2.1996 n. 2224; Cass. sez. 2, 28.2.2004 n. 14467) - la fattispecie di cui all'articolo 513 bis c.p., mira a sanzionare quelle tipiche forme di intimidazione che, nello specifico ambiente della criminalita' organizzata di stampo mafioso, tendono a controllare le attivita' commerciali, industriali o produttive; la norma ha quindi lo scopo della tutela dell'ordine economico, minacciato da attivita' o infiltrazioni di tipo mafioso, siccome si evince tra l'altro dal fatto che la norma suddetta e' stata introdotta dalla Legge 13 settembre 1982, n. 646 articolo 8 (cosiddetta legge antimafia Rognoni - La Torre) con la finalita', peraltro non risultante dal testo normativo, di reprimere l'illecita concorrenza attuata con metodi mafiosi che impedisce il libero gioco del mercato. La previsione, anche se non limitata ad appartenenti ad associazioni criminali, ha di mira quella concorrenza illecita che si concretizza in forme di intimidazione tipiche della criminalita' organizzata che, con metodi violenti e mafiosi, tende a controllare le attivita' commerciali, industriali, produttive ed a condizionarle (Cass. sez. 3, 15.2/24.3.1995 n. 450; Cass. sez. 2, 15.3/13.4.2005 n. 13691).

Il testo legislativo, nella sua formulazione, coerentemente alla ratio della norma consistente nella tutela dell'ordine economico, restringe l'ambito di applicabilita' dell'articolo 513 bis c.p., alle condotte concorrenziali attuate con atti di coartazione che inibiscono la normale dinamica imprenditoriale; pertanto, vi rientrano i tipici comportamenti competitivi che si prestano ad essere realizzati con mezzi vessatori (boicottaggio, storno di dipendenti, rifiuto di contrattare eta'), consistendo la condotta tipica nel compimento di atti di concorrenza posti in essere con violenza o minaccia nei confronti di altri soggetti economici operanti nello stesso settore. Per contro la norma non comprende, e quindi non reprime, la condotta di chi, in relazione all'esercizio di una attivita' imprenditoriale o commerciale, compie atti intimidatori al fine di contrastare o scoraggiare l'altrui libera concorrenza, esulando il nucleo fondamentale dell'elemento oggettivo del reato in questione, costituito dalla realizzazione di un atto di illecita concorrenza; tali condotte rimangono riconducibili ad altre fattispecie di reati preesistenti, quale nel caso di specie il reato di estorsione. Consegue da cio' che la previsione normativa di cui all'articolo 513 bis c.p., non e' applicabile ad atti di violenza e minaccia, in relazione ai quali la limitazione della concorrenza e' solo la mira teleologia dello agente (Cass. sez. 3, 3.11 /21.12.2005 n. 46756).

Posto cio', per quel che riguarda i rapporti fra la disposizione in questione e quella di cui all'articolo 629 c.p., non vi e' dubbio che le due norme, oltre ad avere una collocazione sistematica diversa, sono dirette alla tutela di beni giuridici diversi. Infatti la disposizione di cui all'articolo 513 bis c.p., collocata tra i reati contro l'industria ed il commercio, presupponendo una condotta concorrenziale dell'agente tesa a scoraggiare mediante violenza o minaccia la presenza di altri operatori economici nel settore, ha come scopo la tutela dell'ordine economico e, quindi, la tutela del normale svolgimento delle attivita' produttive ad esso inerenti, mentre la norma di cui all'articolo 629 c.p., collocata fra i reati contro il patrimonio, tende a salvaguardare prevalentemente il patrimonio dei singoli contro atti intimidatori posti in essere da terzi al fine di costringere il soggetto passivo al compimento di un determinato atto per lui pregiudizievole.

Nel caso in esame il Tribunale del riesame ha accertato che l'intervento del Gu. G., che si accompagnava al Ta. A., tendeva a costringere il To. L. a risolvere il contratto stipulato con il Vo. avente ad oggetto la raccolta delle castagne e la pulizia del fondo di proprieta' di quest'ultimo; l'indagato quindi non ha condizionato la liberta' di intervento e di iniziativa sul mercato del soggetto passivo facendo ricorso ad atti concorrenziali non consentiti perche' vessatori, bensi' lo ha costretto a risolvere il contratto suddetto, impedendone parzialmente l'attivita', facendo ricorso ad atti di minaccia.

Ne consegue che la condotta in questione, non risolvendosi in atti di concorrenza vessatori, se pur volta teleologicamente a rimuovere un ostacolo alla propria attivita' economica, non e' sussumibile nella previsione normativa di cui all'articolo 513 bis c.p., e non rientra nel novero dei reati contro l'ordine economico, bensi' in quello dei reati contro il patrimonio essendo la minaccia posta in essere dall'indagato finalizzata a costringere il soggetto passivo a risolvere il contratto stipulato con il proprietario del terreno, e quindi a compiere un determinato atto pregiudizievole procurando al proprio amico Ru. Fr. un ingiusto profitto.

Alla stregua di quanto sopra la qualificazione giuridica del fatto deve ritenersi senz'altro corretta, di talche' il ricorso proposto dall'indagato non puo' trovare accoglimento.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; a norma dell'articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1, copia del presente provvedimento va trasmessa al Direttore dell'istituto penitenziario dove il ricorrente e' ristretto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si provveda a norma dell'articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1.

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