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Disciplina dell'immigrazione degli stranieri extracomunitari - Obblighi inerenti al soggiorno - Obbligo di esibire il passaporto o altro documento identificativo

In relazione al reato previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, che punisce la mancata esibizione, senza giustificato motivo, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, del passaporto o di altro documento di identificazione, da parte del cittadino straniero che si trovi nel territorio dello Stato, la sussistenza o meno del «giustificato motivo» per la mancata esibizione deve essere valutata con riguardo a situazioni ostative di «particolare pregnanza», non anche con riferimento alla condizione tipica del migrante clandestino; a tal proposito, l'imputato ha l'onere di allegare le situazioni ostative non conosciute o non conoscibili dal giudicante e quest'ultimo quello di verificarne l'effettiva sussistenza. Da queste premesse, la Corte, accogliendo il ricorso del procuratore generale, ha annullato la sentenza che aveva mandato assolto l'imputato sostenendo che non fosse stato dimostrato dal pubblico ministero l'effettivo possesso di un valido documento di identificazione da parte dell'imputato e che, anzi, proprio in ragione dell'ingresso clandestino di questo nel territorio nazionale, dovesse ritenere probabile il mancato possesso di un qualsivoglia documento. (Corte di Cassazione Sezione 1 Penale, Sentenza del 16 dicembre 2008, n. 46239)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente

Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere

Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere

Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere

Dott. CASSANO Margherita - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di BOLOGNA;

nei confronti di:

OS. PR., N. IL (OMESSO);

avverso SENTENZA del 23/04/2008 TRIBUNALE di MODENA;

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. CORRADINI GRAZIA:

Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Ciampoli L., che ha concluso per l'annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

Con sentenza in data 23.4.2008 il Tribunale di Modena in composizione monocratica ha assolto, ai sensi dell'articolo 530 c.p.p., perche' il fatto non costituisce reato, il cittadino della Liberia Os. Fr., sedicente, dal reato di cui al Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 6 comma 3, per non avere esibito, in (OMESSO), il permesso di soggiorno ovvero qualsivoglia documento identificativo su espressa richiesta degli operatori della polizia municipale. Il Tribunale, dopo avere sottoposto a critica la decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 45801/2003 sul punto, ha ritenuto che non vi fosse prova del possesso da parte dell'imputato di un valido documento di identificazione e che anzi fosse altamente probabile che ne possedesse alcuno e che proprio tale circostanza avesse determinato la impossibilita' di fare ingresso nel territorio dello stato in conformita' alle norme di legge, il che escludeva la sussistenza del reato contestato.

Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Bologna lamentando la erronea applicazione della legge penale e chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.

Ha dedotto che la norma deve essere interpretata correttamente, in conformita' alla giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nel senso che ogni straniero, sia regolare che irregolare, ha l'obbligo di munirsi di un valido documento idoneo ad identificarlo, esibendolo a richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, e che, in caso di impossibilita' oggettiva di procurarsi i documenti di identificazione, ha l'onere di allegare le argini giustificatrici, che non possono essere invece presunte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso e' fondato.

Questa Corte ha piu' volte affermato, anche a Sezioni Unite (v. sentenza 27.11.2003 n. 45801), che integra il reato previsto dal Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, articolo 6, comma 3, (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) la mancata esibizione, senza giustificato motivo, a richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, del passaporto o di altro documento di identificazione, da parte del cittadino straniero che si trovi, legittimamente o non, nel territorio dello Stato, a nulla rilevando che egli non ne sia in possesso per non essersene preventivamente munito; mentre non integra ne' questa ne' altra ipotesi di reato l'omessa esibizione, da parte dello straniero immigrato clandestinamente in Italia, del permesso o carta di soggiorno ovvero del documento di identificazione per stranieri di cui all'articolo 6, comma 9, citato Decreto Legislativo, in quanto il possesso di uno di questi ultimi documenti e' inconciliabile con la condizione stessa di "straniero clandestino" e, conseguentemente, non ne e' inesigibile l'esibizione (v. Cass. Sez. Un. 27.11.2003 n. 45801; corte Cost. 13 gennaio 2004 n. 5).

Orbene, nel caso in esame e' pacifico che all'imputato fu richiesta la esibizione di un qualsivoglia documento di identificazione e che l'imputato non aveva presentato alcun documento di identita' senza giustificare il mancato possesso.

La sentenza impugnata ritiene che il mancato possesso del documento da parte dello straniero entrato clandestinamente in Italia non costituisca reato, mentre la norma, prevedendo come elemento costitutivo "la assenza di un giustificato motivo della mancata esibizione", punirebbe soltanto la mancata esibizione dei documenti di cui sia provato - da parte del P.M. - che il clandestino abbia il possesso e non voglia, cio' nonostante, esibire, ma tale interpretazione, in contrasto con la lettera della disposizione, appare arbitraria ed irrazionale poiche' lo scopo della norma non e' quello di pretendere comportamenti inesigibili, quale la presentazione del permesso di soggiorno da parte del clandestino, bensi' di identificare, con documenti anche diversi dal permesso o dalla carta di soggiorno, tutti gli stranieri, anche irregolarmente soggiornanti in Italia, il che puo' avvenire sulla base di qualsiasi documento che ogni persona, anche straniera, deve avere al fine di provare la sua identita'. E' ben vero che la mancanza del documento potrebbe, in ipotesi, derivare da un giustificato motivo, tale da scriminare la inosservanza del precetto contenuto nella norma di cui al Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 6 comma 3, piu' volte citata. Pero' la Corte Costituzionale, davanti alla quale e' stata censurata la disposizione dell'articolo 14, comma 5 ter della stessa Legge (analoga con riguardo alla formula " senza giustificato motivo" inserita nella disposizione incriminatrice) in riferimento agli articoli 2, 3, 24, 25, 27 e 97 Cost. sotto il profilo della indeterminatezza proprio della clausola "senza giustificato motivo", ha dichiarato infondata la questione, rilevando che la clausola in questione, se pure non puo', senza risultare pleonastica, essere ritenuta evocativa delle sole cause di giustificazione in senso tecnico, ha tuttavia riguardo a situazione ostative di particolare pregnanza, che incidono sulla stessa possibilita' soggettiva od oggettiva di adempiere all'intimazione, escludendola ovvero rendendola difficoltosa o pericolosa, ma non anche ad esigenze che riflettano la condizione tipica del " migrante economico ", sebbene espressive di istanze in se' e per se' pienamente legittime (v. Corte Cost. n. 5/2004). Spetta quindi al giudice stabilire in concreto il significato da attribuire alla clausola "senza giustificato motivo" mediante una operazione interpretativa non esorbitante dai suoi compiti ordinari, attraverso la individuazione della esistenza delle ragioni legittimanti la inosservanza del precetto, alla stregua del potere-dovere di rilevare direttamente, quando possibile, l'esistenza di tali ragioni ovvero attraverso la verifica dei motivi non conosciuti o non conoscibili da parte del giudicante, che il destinatario del precetto avra' l'onere di allegare.

Nella individuazioni di tali ragioni il giudicante deve comunque attenersi ai canoni interpretativi collegati alla finalita' della incriminazione ed al quadro normativo in cui essa si innesta, non potendo invece arbitrariamente apprezzare quale "giustificato motivo" un elemento di per se' privo di spessore ed oltretutto neppure verificato da parte del giudice quale, in ipotesi, la ipotetica difficolta' per il migrante clandestino di chiedere un documento di identita' nel suo paese di origine ovvero in Italia, apparendo l'obbligo legislativo di cui all'articolo 6, comma 3, privo di significato giuridico qualora fosse sufficiente allegare la mancanza di un documento per disattenderlo.

Come rilevato dal ricorrente, il giudice di merito ha quindi erroneamente applicato la legge penale avendo individuato come motivo idoneo a giustificare la inosservanza del precetto penale di cui si tratta una situazione - quale la ipotesi astratta, neppure allegata dall'interessato, che l'imputato non avesse mai chiesto o ottenuto il documento di identificazione nel suo paese di origine - di per se' indifferente in relazione alle finalita' della incriminazione ed al quadro normativo in cui si inserisce che e' diretto a consentire la identificazione degli stranieri che si trovano in Italia, sia essi regolari ovvero clandestini. In accoglimento del ricorso la sentenza impugnata deve essere pertanto annullata con rinvio, ai sensi dell'articolo 623 c.p.p., lettera d), per erronea applicazione della legge penale con riguardo alla individuazione delle circostanze fattuali che possono integrare il giustificato motivo di inottemperanza dell'ordine esibizione del documento di identificazione. A norma dell'articolo 627 c.p.p., comma 3 il giudice del rinvio si atterra' al seguente principio di diritto: la sussistenza o meno del giustificato motivo per cui lo straniero non ha esibito il documento di identificazione, ai sensi del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, articolo 6, comma deve essere valutata con riguardo a situazioni ostative di particolare pregnanza, non anche con riferimento alla condizione tipica del migrante clandestino; a tale proposito l'imputato ha l'onere di allegare le situazioni ostative non conosciute o non conoscibili dal giudicante e quest'ultimo quello di verificarne la effettiva sussistenza. Gli atti devono essere trasmessi, ai sensi dell'articolo 569 c.p.p, n. 4, al giudice competente per l'appello. Si tratta infatti di ricorso proposto dal Pubblico Ministero esclusivamente per violazione di legge (articolo 606 c.p.p., lettera b) con le forme e per i motivi di cui all'articolo 569 c.p.p., comma 1.

P.Q.M.

LA CORTE

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per il giudizio di appello alla Corte di Appello di Bologna.

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