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Discriminare i nomadi può essere legittimo se rubano

Presupposto della configurabilità del reato di propaganda di idee discriminatorie previsto dall'art.3, comma primo lett. a), della L. n. 654 del 1975 è l'effettiva sussistenza di un'idea discriminatoria fondata sulla diversità determinata da pretesa superiorità razziale o da odio etnico. Nella specie, la Corte ha annullato con rinvio, demandando al giudice il compito di accertare se la condotta contestata agli imputati, consistita nell'avere pubblicizzato una petizione contro i campi nomadi abusivi fosse stata determinata da un'idea discriminatoria basata sulla semplice diversità etnica ovvero su un pregiudizio, non sanzionabile. (Corte di Cassazione Sezione 3 Penale
Sentenza del 28 marzo 2008, n. 13234)




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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MAIO Guido - Presidente

Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere

Dott. PETTI Ciro - Consigliere

Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere

Dott. SARNO Giulio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

difensori di BR. Ma., nato a (OMESSO); CO. Lu., nato a (OMESSO), CO. En., nato a (OMESSO), FI. Ma., nato a (OMESSO), TO. Fl., nato a (OMESSO);

avverso la sentenza della corte d'appello di Venezia del 30 gennaio del 2007;

udita la relazione svolta del Consigliere Dott. Ciro Petti;

sentito il Sostituto Procuratore Generale Dott. Guglielmo Passacantando, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito il difensore delle parti civile avv. Prof. Lorenzo Picotti, il quale ha concluso per l'inammissibilita' o comunque per il rigetto del ricorso dei prevenuti;

sentito il difensore degli imputati avv. Prof. LONGO Piero, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

letti il ricorso e la sentenza denunciata.

Osserva quanto segue:

IN FATTO

Con sentenza del 30 gennaio del 2007, la corte d'appello di Venezia, in parziale riforma di quella pronunciata dal tribunale della medesima citta' in data 2 dicembre del 2004, assolveva per l'insussistenza del fatto Br.Ma., Co. Lu., Co.En., Fi.Ma., To.Ba. e To. Fl. dall'addebito di avere incitato i pubblici amministratori di Verona a commettere atti di discriminazione razziale ed etnici nei confronti degli zingari (OMESSO); rideterminava la pena inflitta per l'altro addebito (propaganda di idee discriminatorie) in mesi due di reclusione per ciascun imputato; confermava la pena accessoria del divieto di partecipare in qualsiasi forma ad attivita' di propaganda elettorale per le elezioni politiche ed amministrative per anni tre; riduceva la liquidazione del danno e confermava nel resto la sentenza impugnata. Gli imputati erano stati ritenuti responsabili del delitto di cui all'articolo 110 c.p. e Legge n. 654 del 1975 articolo 3 comma 1, lettera a), come modificata dalla Legge n. 205 del 1993 per avere, agendo in concorso tra loro, propagandato idee basate sulla superiorita' e l'odio razziale nei confronti degli zingari (OMESSO). Fatto commesso in (OMESSO).

La corte, dopo avere richiamato la motivazione del tribunale, la consulenza disposta dal pubblico ministero al fine di stabilire le moderne nozioni di razzismo e discriminazione razziale e, dopo avere premesso che gli zingari sono da considerare un etnia e, quindi, come tale, possibile oggetto di riferimento della fattispecie contestata, e, dopo avere aggiunto che nell'interdetto antirazzista si dovevano comprendere anche fenomeni di cosiddetto razzismo implicito, in estrema sintesi osservava che lo scopo dei prevenuti era quello di propagandare la superiorita' etnica e comunque l'odio razziale. Tale convincimento si desumeva dal contenuto dei manifesti e dagli slogan nonche' dal fatto che i manifesti erano stati apposti anche in comuni diversi da quello di Verona e dalla deposizione della teste B., la quale, tra l'altro, aveva dichiarato che il To. in una riunione aveva affermato che la citta' doveva essere "inospitale nei confronti degli zingari perche' dove arrivavano c'erano furti". A fondamento dell'assoluzione degli imputati dal delitto di incitamento degli amministratori alla discriminazione mediante la richiesta di allontanamento incondizionato degli zingari precisava che il contenuto della petizione non era di per se' illecito e, di conseguenza, contrariamente all'assunto del tribunale, considerava non integrata la fattispecie dell'incitamento. In definitiva, secondo la corte, gli imputati con l'affissione dei manifesti si erano prefissi, non solo uno scopo "propedeutico" all'oggetto della petizione, ma anche quello piu' vasto di propagandare idee dirette a mandare via gli zingari in quanto tali e comunque a discriminarli.

Ricorrono per cassazione i difensori sulla base di due motivi. Con il primo denunciano la violazione della norma incriminatrice nonche' dell'articolo 14 disp. gen. per l'applicazione analogica di una norma penale, il cui significato, anche letterale, sarebbe stato stravolto. Con il secondo lamentano mancanza e contraddittorieta' della motivazione nonche' carenze motivazionali per avere la corte omesso di esaminare le deduzioni contenute nell'atto di appello. Assumono che nonostante il capo d'imputazione facesse riferimento al turbamento della coesistenza pacifica e nonostante l'esclusione di tale elemento da parte della stessa corte, sarebbe stata ugualmente confermata la condanna per la ritenuta sussistenza di un razzismo implicito desunto peraltro da indizi privi di concludenza. Inoltre la corte, pur rilevando che con la novella n. 85 del 2006 il termine "diffonde" era stato sostituito con "propaganda", si era contraddetta manifestamente perche' la finalita' del comportamento tenuto dagli imputati era solo e proprio quello reso palese dalla petizione che si sollecitava a firmare, ossia quello di eliminare gli insediamenti abusivi. Tale finalita' pero' era stata ritenuta lecita dalla stessa corte che aveva assolto i prevenuti dal diverso reato d'incitamento a commettere atti discriminatori. In definitiva la corte si era contraddetta perche' aveva apprezzato come elemento costitutivo del reato una propaganda che era pero' diretta a realizzare un fine ritenuto lecito dalla stessa corte. Inoltre, nell'analizzare l'elemento soggettivo del reato, erroneamente lo aveva inquadrato nel dolo generico in contrasto con decisioni di questa Corte Suprema che lo avevano qualificato specifico. Infine, per disattendere la tesi dei prevenuti, aveva osservato che i manifesti erano stati collocati anche nei comuni limitrofi ed aveva utilizzato in maniera distorta la deposizione della teste B., la quale aveva affermato che il To. in una riunione aveva dichiarato che la citta' doveva essere inospitale con gli zingari perche' dove arrivavano e 'erano furti ed aveva desunto da tale espressione l'esistenza della superiorita' o comunque dell'odio razziale poiche' l'intento di essere inospitale verso qualcuno non puo' che "essere correlato ad un sentimento di non superficiale avversione nei suoi confronti". Invece tali indizi, secondo i difensori, erano insussistenti o equivoci. In ordine al primo (collocazione dei manifesti anche nei comuni limitrofi) assumono che la corte non aveva fornito una risposta alle osservazioni contenute nei motivi d'appello nei quali si era precisato con dettagliati riferimenti processuali che il ripristino della legalita' riguardava anche i comuni limitrofi, i quali, in violazione della Legge Regionale n. 54 del 1989, non si erano dotati di un campo nomadi. In ordine al secondo (testimonianza della B.) deducono che la corte aveva equiparato impropriamente l'odio al sentimento di "non superficiale avversione". Infine aveva desunto la manifestata superiorita' dalla seguente espressione: "Dato che gli zingari rubano e dato che non e' pensabile ritenere che il pensiero dell'imputato (fosse) che anche tutti i non zingari rubano, l'idea di superiorita', pur non espressamente affermata, cio' non di meno era del tutto esplicita". Invece, siffatta espressione era del tutto inidonea a sostenere la tesi della corte. Secondo i difensori, a parte il rilievo che non puo' essere del tutto esplicito cio' che non e' espressamente affermato, il difetto logico consisterebbe nel fatto che la contrapposizione tra ladro e non ladro non esprime un'idea di superiorita' ma di semplice differenza di comportamento. L'equivocita' degli indizi utilizzati dal tribunale avrebbe dovuto indurre la corte ad assolvere gli imputati anche dall'altro reato quanto meno per il principio in dubio pro reo.

IN DIRITTO

Il ricorso e' in larga misura fondato specialmente con riferimento al secondo motivo e va accolto per quanto di ragione.

E' opportuno premettere che la modificazione della norma incriminatrice, attuata nelle more del processo con la Legge n. 85 del 2006 articolo 13 non ha determinato la liceita' del fatto nei termini in cui era stato contestato o in quelli notevolmente ridimensionati ritenuti nella sentenza della corte territoriale. Invero, la Legge 13 ottobre 1975, n. 654, articolo 3, lettera a) di ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale firmata a New York il 17 marzo del 1966, nel testo sostituito dal Decreto Legge 26 aprile 1993, n. 122, articolo 1 convertito con modificazioni nella Legge 25 giugno 1993, n. 205, vigente all'epoca del fatto, puniva con la reclusione fino a tre anni chi diffondeva in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorita' o sull'odio razziale o etnico ovvero incitava a commettere o commetteva atti di discriminazione per motivi razziali, etnici e religiosi. La norma non conteneva (e non contiene tuttora) la nozione di razzismo, di discriminazione o di odio razziale, termini questi che si prestano ad una pluralita' di significati. La nozione di discriminazione, ai fini che qui interessano, non puo' essere intesa come riferibile ad una qualsiasi condotta che sia o possa apparire in contrasto con un ideale di assoluta integrazione non solo nei diritti, ma anche nella pratica dei rapporti quotidiani, ma, rilevato che il divieto di discriminazione di cui alla Legge n. 654 del 1975 e' stato introdotto nel nostro Paese in esecuzione della Convenzione di New York del 7 marzo 1966, il termine "discriminazione" deve essere inteso nel significato indicato dall'articolo 1 di tale Convenzione, in base alla quale discriminare significa porre in essere un comportamento che direttamente o indirettamente comporti una distinzione, esclusione restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza, ecc allo scopo di "distruggere o compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parita', dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali in campo politico economico, sociale e culturale o in ogni altro settore della vita pubblica". La nozione e' stata ripresa e ribadita nel Decreto Legislativo n. 286 del 1998 articolo 43 comma 1 e successivamente meglio puntualizzata nella direttiva n. 43 del 2000, introdotta nel nostro ordinamento con il Decreto Legislativo 9 luglio 2003, n 215. In base a tale direttiva si ha discriminazione diretta quando, a causa della propria razza o origine etnica, una persona e' trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra persona in una situazione analoga. Si ha invece discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone di una determinata razza ed origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone (articolo 2 Decreto Legislativo citato). L'anzidetto decreto, applicabile sia al settore pubblico che a quello privato, considera come discriminazioni anche le molestie o i comportamenti indesiderati (articolo 2, comma 3). Il razzismo e' una forma particolare di discriminazione perche' indica la razza come fattore determinante per lo sviluppo della societa' e, di conseguenza, presuppone l'esistenza di razze superiori ed inferiori: le prime destinate al comando, le seconde alla sottomissione (cfr. Cass. 29 ottobre 1993 RV 196583). Il razzismo si attua o con la persecuzione o con la discriminazione Odiare significa manifestare un'avversione tale da desiderare la morte o una grave danno per la persona odiata, per cui non si puo' qualificare come odio qualsiasi sentimento di avversione o di antipatia.

Richiamate tali nozioni, si rileva che la norma incriminatrice indicata nel capo d'imputazione nel testo vigente all'epoca della contestazione, salvo che il fatto costituisse un reato piu' grave, prevedeva e prevede tuttora, con alcune distinzioni terminologiche alle quali si fara' riferimento in seguito, due condotte tra loro alternative che potevano anche concorrere tra loro: la prima consisteva nella diffusione ossia nel portare a conoscenza di terzi, mediante la divulgazione, idee fondate sulla superiorita' o sull'odio razziale; la seconda consisteva nell'incitare a commettere atti discriminatori o alternativamente nel commettere atti discriminatori.

Nella prima ipotesi il fatto si consumava nel momento in cui l'idea discriminatoria era portata a conoscenza dei terzi. Per la configurabilita' del reato di diffusione non era necessario alcun fine specifico essendo sufficiente la consapevolezza della condotta dianzi descritta, la quale pero' doveva essere determinata in maniera esclusiva o quanto meno assolutamente prevalente o da ragioni di superiorita' ovvero da odio razziale o etnico. Il dolo specifico richiede, invece, una finalita' dell'agente prevista dalla stessa norma incriminatrice per la configurabilita' del reato, anche se non e' necessario che tale finalita' si realizzi per la consumazione del crimine. La norma vigente all'epoca del fatto che puniva la diffusione non richiedeva alcuna finalita' specifica. La finalita' dell'azione assumeva rilevanza nella seconda ipotesi ossia nell'incitamento alla commissione di atti discriminatori. Le decisioni di questa corte (Cass. n. 7422 del 2002, Orru e 46783 del 2005, Zerman) che hanno fatto, peraltro genericamente, riferimento al fine specifico anche per il reato di diffusione di idee razziste o di effettivo compimento di atti discriminatori, non sono condivisibili perche' il dolo specifico, ad avviso di questo collegio, era ed e' richiesto solo per il delitto di incitamento a commettere atti discriminatori (ora istigazione), per la ragione dianzi indicata.

La seconda ipotesi (incitamento a commettere atti discriminatori) si realizzava allorche' un soggetto, sempre per motivi razziali, etnici, ecc, incitava a commettere atti discriminatori non violenti (gli atti violenti erano e sono contemplati nella fattispecie di cui alla lettera b) che non riguarda il caso in questione). Nell'ipotesi dell'incitamento l'azione doveva essere, non solo determinata da motivi razziali, ecc, ma anche essere finalizzata ad incitare a commettere un atto discriminatorio (ad esempio l'espulsione di un ebreo o di uno zingaro, ecc., per il semplice fatto di essere ebreo, zingaro, ecc.). Se l'azione non era diretta a commettere un atto discriminatorio nel significato prima riferito, l'ipotesi in esame non era configurabile. Pertanto, con riferimento a tale ipotesi, era configuratale un dolo specifico perche', come gia' accennato, la condotta doveva essere, non solo determinata da motivi razziali, etnici ecc., ma anche diretta ad incitare a commettere in concreto un atto discriminatorio, aveva cioe' anche una precisa finalita' richiesta dalla stessa norma per la configurabilita' del reato anche se, ai fini della consumazione, non era necessario l'effettivo compimento dell'atto discriminatorio, essendo sufficiente l'idoneita' dell'azione.

L'oggetto specifico della tutela penale in entrambi i reati non era e non e' costituito dall'ordine pubblico, il quale ha rilevanza indiretta, ma dalla tutela della dignita' umana come risulta dalla nozione di discriminazione recepita dal Decreto Legislativo n. 215 del 2003 articolo 2 nel quale si fa esplicito riferimento alla dignita' della persona.

Tale ricostruzione normativa non ha subito sostanziali modificazioni per effetto della Legge n. 85 del 2006 con la quale il legislatore ha sostituito il termine "diffonde" con "propaganda" ed "incita" con "istiga". Ora mentre la sostituzione del verbo incita con istiga ha un valore meramente terminologico data la sostanziale equivalenza dei due termini, l'uso del verbo "propaganda" in luogo di "diffonde" restringe la fattispecie originaria perche' implica che la diffusione debba essere idonea a raccogliere consensi intorno all'idea divulgata. Propagandare un'idea significa divulgarla al fine di condizionare o influenzare il comportamento o la psicologia di un vasto pubblico in modo da raccogliere adesioni intorno all'idea propagandata. Anche in questo caso puo' essere sufficiente il dolo generico perche' lo scopo di condizionare la pubblica opinione e' insito nella condotta propagandistica; e' sufficiente cioe' che l'agente sia consapevole del contenuto dell'idea che volontariamente propaganda e della idoneita' oggettiva a condizionare l'altrui opinione. Nella fattispecie tale modificazione terminologica, se si tiene conto del fatto originariamente contestato, non ha avuto alcun incidenza poiche' i prevenuti, secondo la contestazione, non si sarebbero limitati a diffondere la loro idea di allontanare gli zingari da Verona ma l'avrebbero anche pubblicizzata e propagandata al fine di acquisire consensi pubblici.

La discriminazione pero' si deve fondare sulla qualita' del soggetto (zingaro, nero, ebreo, ecc.) e non sui comportamenti. La discriminazione per l'altrui diversita' e' cosa diversa dalla discriminazione per l'altrui criminosita'. In definitiva un soggetto puo' anche essere legittimamente discriminato per il suo comportamento ma non per la sua qualita' di essere diverso.

Richiamate le coordinate normative della fattispecie discriminatoria, occorre ora valutare l'apparato argomentativo della sentenza impugnata in relazione alle censure che le sono state mosse. Per una migliore comprensione della vicenda occorre richiamare brevemente il fatto, anche se allo stesso si e' gia' fatto genericamente riferimento nella parte narrativa. Secondo la ricostruzione contenuta nelle sentenze dei giudici del merito i prevenuti, quali rappresentanti di un partito politico, avevano assunto l'iniziativa di invitare i cittadini veronesi a sottoscrivere una petizione, rivolta alle autorita' comunali, del seguente tenore: "I sottoscritti cittadini veronesi con la presente chiedono lo sgombero immediato di tutti i campi nomadi abusivi e provvisori e che l'amministrazione non realizzi nessun nuovo insediamento nel territorio comunale". L'iniziativa era stata altresi' pubblicizzata con varie interviste alla stampa e con manifesti del seguente tenore: "No ai campi nomadi. Firma anche tu per mandare via gli zingari". Orbene dall'esame dei due documenti dianzi evidenziati, il cui testo e' stato desunto dalle sentenze, appare evidente che il contenuto del manifesto era diretto a propagandare la petizione, tanto e' vero che esso conteneva l'invito a firmare ed indicava i luoghi dove erano stati sistemati i banchetti per la raccolta delle firme. Inoltre, se si esamina il contenuto del solo manifesto, a prescindere dal contesto ambientale, appare palese la discriminazione degli "zingari" per il solo fatto di essere tali, in quanto in tale documento non si indica alcuna plausibile ragione a sostegno dell'allontanamento. La petizione, invece, non ha un contenuto palesemente discriminatorio perche' con essa, secondo il significato letterale delle parole, si chiedeva che non fossero istituiti nuovi campi nomadi, ma non si mirava ad impedire o almeno non si tendeva ad impedire in maniera esplicita la conservazione di quelli gia' istituiti.

Il pubblico ministero, accorpando i due reati (diffusione di idee discriminatorie ed incitamento a compiere atti discriminatori) in un'unica condotta, ha addebitato ai prevenuti il fatto di avere "mediante l'iniziativa di raccolta di firme per mandare via gli zingari - presentata in un'apposita conferenza stampa ed ampiamente pubblicizzata con l'affissione di manifesti sui muri della citta' e con dichiarazioni rese alla stampa - rivolta ai cittadini veronesi e finalizzata ad ottenere il definitivo allontanamento dal territorio comunale di Verona degli zingari, anche se' iscritti nell'anagrafe (di quella) citta', per il solo fatto di essere zingari e, quindi, appartenenti ad un etnia diversa e non integrabile nella citta', diffuso idee fondate sulla superiorita' e sull'odio razziale ed etnico ed incitato i pubblici amministratori competenti a commettere atti di discriminazione per motivi razziali ed etnici e conseguentemente creato mediante la richiesta di adesione in forma diffusa all'iniziativa discriminatoria da loro patrocinata, un concreto turbamento della coesistenza pacifica dei vari gruppi etnici nel contesto sociale al quale il messaggio era indirizzato".

Dalla formulazione del capo d'imputazione appare evidente che per il pubblico ministero il nucleo fondamentale della condotta criminosa era costituito dalla petizione e non dai manifesti che erano finalizzati a propagandare la petizione.

I prevenuti pero', come gia' accennato, pur ammettendo la paternita' dell'iniziativa, avevano sostenuto che il loro intento non era quello di allontanare definitivamente gli zingari (OMESSO), per il solo fatto di essere tali, da Verona, ma al contrario quello di evitare l'istituzione di nuovi punti di raccolta provvisori, fermi restando quelli legittimamente istituiti, in conformita' peraltro ad una mozione dello stesso Consiglio Comunale del 21 dicembre del 1995, con cui si era stabilita la non istituzione di nuovi campi per i nomadi. Avevano in sostanza affermato che miravano a cercare una soluzione non precaria al problema della sistemazione dei nomadi. A sostegno del loro assunto avevano evidenziato che essi stessi avevano proposto la sistemazione degli "zingari" nei paesi limitrofi o comunque in altro sito idoneo di proprieta' della Curia vescovile con spese a carico del Comune.

Il tribunale pero' ha respinto la tesi degli imputati osservando che il loro scopo effettivo non era quello di evitare l'istituzione di nuovi campi nomadi, ma quello di allontanare definitivamente i nomadi (OMESSO) dalla citta' e cio' perche' la stessa ideologia degli imputati, qualificata come differenzialismo politico e culturale, era di per se' razzista (pag. 115 sentenza di primo grado richiamata anche alla pagina 27 della sentenza d'appello nella nota n. 44).

I prevenuti, con i motivi d'appello, in estrema sintesi avevano sostenuto che il tribunale aveva privilegiato la sola frazione di condotta rappresentata dai manifesti rifiutando qualsiasi confronto con le finalita' dell'azione evidenziate dal testo del quesito mentre lo stesso capo d'imputazione si incentrava sull'iniziativa di raccolta delle firme per la petizione. Inoltre, anche a limitare l'esame delle condotte tenute dagli imputati al solo contenuto dei manifesti, il contesto dell'iniziativa e lo scopo avuto di mira avrebbero dovuto ugualmente essere scandagliati al fine di verificare la sussistenza dell'elemento psicologico del reato.

La corte territoriale, dopo avere sottolineato che la materialita' del fatto non era stata contestata dai prevenuti (osservazione non del tutto vera perche' nel capo d'imputazione si parlava di definitivo allontanamento e di manifestazioni di idee di superiorita' razziale, circostanze queste contestate dagli appellanti) e, dopo essersi, al pari del tribunale, dilungata ad evidenziare la moderna nozione di razzismo ed a considerare il cosiddetto differenzialismo politico come forma di razzismo, ha recepito in larga misura le censure, assolvendo tutti gli imputati dal delitto di istigazione a commettere atti discriminatori per l'insussistenza del fatto sul rilievo che il contenuto della petizione non era di per se' illecito. Ha ritenuto quindi che essa non fosse diretta ad istigare gli amministratori al fine di indurli a compiere atti amministrativi discriminatori nei confronti degli zingari (OMESSO), ossia un definitivo allontanamento della citta' (pag. 32). La corte pero', nonostante l'assoluzione degli imputati dal delitto di incitamento a commettere atti discriminatori, ha ritenuto ugualmente configurabile il reato di propaganda di idee fondate sulla superiorita' razziale o sull'odio etnico sulla base di due argomentazioni.

La prima si fonda sul rilievo che gli imputati con i manifesti si erano prefissi "non solo uno scopo propedeutico all'oggetto della petizione, ma anche quello piu' vasto di propagandare idee dirette a mandare via gli zingari, in quanto tali e comunque a discriminarli nei termini previsti dalla norma" (cfr pag. 32 della sentenza impugnata). In definitiva secondo la corte lo scopo piu' vasto della propaganda era costituito dall'intento di divulgare idee dirette ad allontanare definitivamente gli zingari da Verona.

Con la seconda argomentazione la corte territoriale, pur dando atto che nella valutazione della vicenda in esame non si poteva prescindere dal confronto tra il contenuto del manifesto ed il tenore della petizione, osservava tuttavia che la petizione come ogni dato ulteriore rispetto alla condotta non pote(va) rappresentare un elemento per interpretare il comportamento degli imputati prescindendo addirittura dal significato reso manifesto dalla condotta stessa (cfr. pag. 27).

Ad avviso di questa collegio entrambe le argomentazioni sono logicamente e giuridicamente erronee.

In ordine al primo argomento si osserva che la propaganda non aveva uno scopo piu' ampio di quello diretto a sostenere la petizione, ma al contrario il suo unico scopo era proprio quello di propagandare la petizione, come risulta dalla stesso capo d'imputazione dianzi riportato, dalla cui formulazione non si puo' prescindere, nonche' dal fatto che il manifesto conteneva l'invito a firmare e l'indicazione dei luoghi della citta' dove erano stati sistemati i banchetti per la raccolta delle firme. Lo scopo del manifesto era unicamente quello di pubblicizzare la petizione. Di conseguenza non si poteva separare il contenuto di esso da quello della petizione per ritenere illecito il primo e lecito il secondo ossia l'idea propagandata contenuta nella petizione. Non si poteva insomma scindere una condotta che era unitaria e considerare illecita la propaganda e lecito il contenuto della petizione che era stato propagandato con i manifesti, i quali erano finalizzati propri a sostenere la petizione.

In ordine al secondo argomento addotto a sostegno della dichiarazione di responsabilita' ossia all'affermazione secondo la quale la petizione era estranea alla condotta propagandistica, si osserva che tale considerazione contraddice la stessa formulazione della contestazione, la quale aveva ravvisato proprio nella petizione il nucleo fondamentale della condotta ascritta ai prevenuti. La petizione quindi non poteva essere considerata come "dato ulteriore rispetto alla condotta", ma era parte integrante della stessa e comunque ai fini della valutazione dell'elemento psicologico non si poteva prescindere dalla petizione. L'unico "significato reso manifesto dalla condotta stessa" ossia dal manifesto propagandistico era proprio quello di invitare i cittadini a sottoscrivere la petizione.

L'accorta difesa delle parti civili, ben consapevole dell'incongruenza della decisione della corte, ha tentato di sostenerla richiamando l'autonomia e la diversita' dei due reati. Certamente i due reati sono diversi e non devono necessariamente concorrere tra loro perche' colui il quale commette o incita a commettere atti discriminatori non deve necessariamente propagandare l'incitamento e viceversa chi propaganda idee discriminatorie non deve necessariamente commettere atti discriminatori. - Nella fattispecie pero' i due reati erano stati commessi in unico contesto ed erano tra loro collegati tanto e' vero che nello stesso capo d'imputazione erano stati accorpati in un'unica contestazione.

L'impostazione accusatoria originaria, a prescindere dalla sua fondatezza nel merito, aveva una sua coerenza logica, perche' come era palese dal contenuto dei due documenti si era sostenuto che la propaganda fosse diretta a sostenere la petizione, la quale e' stata considerata illecita perche' si e' ritenuto che non fosse rivolta a vietare l'istituzione di nuovi campi nomadi ma ad allontanare definitivamente gli zingari (OMESSO) da Verona. Il rispetto della legalita' era per l'impostazione accusatoria, recepita dal tribunale, solo una manipolazione per mascherare il vero intento della petizione. L'ipotesi accolta dalla corte e' invece contraddittoria, sia per la ragione gia' esposta, sia perche' la conclusione e' contraddetta da altri passi della medesima sentenza. La corte territoriale, invero, da un lato, ha ritenuto lecito il contenuto della petizione, dall'altro, contraddice se stessa allorche' afferma che lo scopo dell'iniziativa non era quello del ripristino della legalita' ossia di evitare l'istituzione di campi abusivi o provvisori in Verona ed arriva a tale conclusione in base alla circostanza che i manifesti erano stati sistemati anche nei comuni limitrofi a quello di Verona. In sostanza lascia chiaramente intendere che, se lo scopo dei prevenuti fosse stato quello indicato nella petizione, ossia la non istituzione di nuovi insediamenti in Verona, non avrebbe avuto senso collocare i manifesti anche in altri comuni limitrofi (fol. 29). La contraddizione e' palese perche' la corte territoriale, avendo ritenuto sulla base della collocazione dei manifesti anche nei comuni limitrofi alla citta' di Verona inattendibile la tesi difensiva, avrebbe dovuto di conseguenza considerare il contenuto della petizione una mera copertura per mascherare un fine illecito e quindi ritenere configurabile anche il secondo reato, come ritenuto dal tribunale. La corte invece ha recepito la tesi difensiva in base alla quale lo scopo della petizione non era quello dell'allontanamento definitivo degli zingari. In definitiva la corte ha scisso un'azione considerata unitaria nella contestazione per considerare lecita la petizione ed illecito il contenuto dei manifesti, i quali pero' erano stati affissi per sostenere proprio la petizione ritenuta lecita dalla corte. Tale scissione richiedeva una motivazione piu' puntuale soprattutto sulla persistenza del dolo discriminatorio nonostante la ritenuta liceita' della petizione, motivazione che invece e' lacunosa. Ad esempio la corte territoriale ha utilizzato - peraltro in maniera contraddittoria, come dianzi precisato - contro gli imputati la circostanza della collocazione dei manifesti anche nei comuni limitrofi alla citta' di Verona senza esaminare la giustificazione fornita in proposito dagli appellanti alla pagina 11 dell'atto d'appello. Costoro avevano precisato che i manifesti erano stati sistemati anche nei comuni anzidetti perche' il problema dell'istituzione dei campi nomadi e del rispetto della Legge Regionale n. 54 del 1989 si poneva anche e soprattutto per i comuni limitrofi, i quali non avevano istituito alcun campo per i nomadi in violazione della citata legge regionale.

Inoltre la corte, poiche' dal tenore del manifesto e a fortiori dallo stesso contenuto della petizione non emergeva l'esplicitazione di un'idea di superiorita' razziale, ha ritenuto che tale idea, ancorche' non espressa, dovesse considerarsi implicitamente enunciata, cosi' come doveva considerarsi sussistente l'odio razziale. Fonda tale conclusione essenzialmente sulla deposizione della testimone B. (fol. 30 della sentenza). Questa aveva dichiarato che in una riunione il To. aveva ribadito che "gli zingari dovevano essere mandati via; che la citta' doveva essere inospitale con loro perche' dove arrivavano c'erano furti".

Orbene la frase anzidetta non esprimeva alcuna idea di superiorita' o almeno non esprimeva un'idea di superiorita' fondata sulla semplice diversita' etnica, ma manifestava solo un'idea di avversione, che la corte parifica all'odio richiesto per la configurabilita' del reato solo perche' la considera "non superficiale". Siffatta "avversione non superficiale" non era stata pero' determinata dalla qualita' di zingari delle persone discriminate ma dal fatto che tutti gli zingari erano ladri. Non si fondava cioe' su un concetto di superiorita' o di odio razziale, ma su un pregiudizio razziale. Certamente anche il pregiudizio razziale puo' configurare la discriminazione punibile allorche' contiene affermazioni categoriche, non corrispondenti al vero. Tuttavia in una competizione politica particolarmente accesa (quello della sicurezza dei cittadini e' tema che crea spesso forti tensioni emotive specialmente quando viene in risalto a seguito di gravi fatti criminosi) non si puo' dal contesto di un discorso estrapolare una frase poco opportuna per attribuire all'autore idee razziste senza esaminare il contesto nel quale tale frase e' stata pronunciata e senza la valutazione degli elementi indicati a discolpa dall'autore della frase. Nel caso in esame i prevenuti avevano precisato che la loro avversione non era diretta nei confronti dei (OMESSO) in quanto tali, ma solo nei confronti di quelli che rubavano ponendo in pericolo la sicurezza dei cittadini. A tal fine avevano evidenziato nei motivi d'appello che essi non si erano mai opposti come gruppo politico alla sistemazione degli zingari che esercitavano mestieri girovaghi, come i giostrai, anch' essi in larga misura (OMESSO), come confermato dai testimoni Fr. e Co., entrambi vicini all'etnia dei (OMESSO) (cfr. pagg. 10 e 11 dei motivi d'appello). Orbene sul punto la corte territoriale ha valutato contro gli imputati la deposizione della teste B. senza apprezzare o confutare anche le deduzioni difensive contenute nei motivi d'appello, dalle quali emergeva che "l'avversione non superficiale" non era diretta contro l'intera etnia dei (OMESSO). Quando la discriminazione non si manifesta all'esterno per mezzo di un'esplicita dichiarazione di superiorita' razziale o di odio nel significato letterale del termine, ma e' frutto di un pregiudizio, quale ad esempio quello prima evidenziato, devono essere valutate tutte le circostanze temporali ed ambientali nelle quali quel pregiudizio e' stato espresso, al fine di verificare l'effettiva sussistenza di un'idea discriminatoria fondata sulla diversita' e non sul comportamento, si deve cioe' stabilire se nella medesima situazione un altro soggetto appartenente a diversa religione, etnia, razza ecc, sarebbe stato o no trattato in maniera diversa e se il diverso trattamento sia stato determinato da un'idea di superiorita' razziale o di odio etnico religioso, ecc e non da altre ragioni, eventualmente anche censurabili. Insomma il giudice deve valutare la condotta dell'agente nel complesso, sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo, al fine di individuare la vera finalita' ispiratrice della discriminazione ed escludere il reato quanto questa non sia stata determinata da superiorita' razziale o da odio etnico, religioso, ecc..

Alla stregua delle considerazioni svolte la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio. Il rinvio si giustifica per le carenze motivazionale dianzi evidenziate e per il fatto che dagli atti accessibili a questa corte non risulta evidente l'insussistenza del reato per il quale la corte ha ribadito l'affermazione di responsabilita'. Invero il contenuto del manifesto, se lo si esamina a prescindere dal tenore della petizione, evidenzia elementi potenzialmente discriminatori. Esso pero', contrariamente all'assunto della corte, non puo' essere scisso dal contesto della vicenda nella quale va inserito. Sicche', trattandosi di una valutazione di merito da effettuare valutando tutte le circostanze del caso, anche e soprattutto per individuare il dolo propagandistico discriminatorio, spetta alla corte territoriale, che ha ritenuto lecita la petizione, stabilire se possa configurarsi una responsabilita' dei prevenuti per il solo reato di propaganda discriminatoria nonostante l'assoluzione per l'insussistenza del fatto dal delitto di incitamento a compiere atti discriminatori, posto che secondo la formulazione della contestazione la propaganda era rivolta proprio a sostenere l'atto ritenuto lecito dalla corte. Il giudice del rinvio dovra' procedere ad una valutazione complessiva di tutti gli elementi probatori ed indicare la ragione per la quale, nonostante l'assoluzione dal delitto di istigazione a commettere atti discriminatori, ormai definitiva, permanga la responsabilita' per la propaganda di idee fondate sulla superiorita' o sull'odio razziale, fermo restando che il contenuto del manifesto non puo' essere esaminato a prescindere dagli altri elementi fattuali dell'intera vicenda. Quella adottata dalla corte territoriale non e' una motivazione esaustiva e logicamente convincente.

P.Q.M.

LA CORTE

Letto l'articolo 623 c.p.p. ANNULLA la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della corte d'appello di Venezia.

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