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Durante le sedute del consiglio comunale è tollerato l'uso di espressioni aggressive, tuttavia, occorre sempre che si tratti di critica e non di «frasi gratuitamente espressive di sentimenti ostili».

Nell'esercizio della critica politica, e' consentito l'uso di toni particolarmente aggressivi e di espressioni anche molto pungenti (ASN 199711905-RV 209647, tra le altre) ed e' altrettanto vero che, con specifico riferimento alle discussioni che si sviluppano durante le sedute del consiglio comunale, e' tollerato anche l'uso di espressioni particolarmente aggressive (ASN 200813880-RV 239816); occorre sempre, tuttavia, che di critica si tratti e non di pure e semplici contumelie o, comunque, di frasi gratuitamente espressive di sentimenti ostili.

Corte di Cassazione, Sezione 5 penale, Sentenza 27 febbraio 2012, n. 7626



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. OLDI Paolo - Presidente

Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere

Dott. FUMO Mauriz - rel. Consigliere

Dott. BRUNO Paolo Anton - Consigliere

Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ROMA;

nei confronti di:

1) (OMESSO) N. IL (OMESSO);

2) PARTE CIVILE;

avverso la sentenza n. 3/2009 TRIB. SEZ. DIST. di MONTEFIASCONE, del 25/03/2010;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/11/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO;

udito il PG in persona del sost. proc. gen. Dott. C. Stabile, che ha concluso chiedendo annullamento con rinvio;

udito il difensore della PC, avv. (OMESSO), che si e' riportato al ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento.

RILEVATO IN FATTO

Il Tribunale di Viterbo (sez.ne Montefiascone), con la sentenza di cui in epigrafe, in riforma della pronunzia di primo grado, ha assolto (OMESSO) dal delitto di ingiuria con la formula il fatto non sussiste.

Al (OMESSO) e' attribuita la seguente frase, pronunziata durante lo svolgimento di seduta del consiglio comunale di (OMESSO), e rivolta al consigliere comunale (OMESSO): "la mia fedina penale e quella della mia famiglia sono pulite, mentre la stessa cosa non puo' dirsi per la famiglia dell'ex sindaco (OMESSO), dove componenti della sua famiglia sono finiti persino in manette".

Si legge nella sentenza di appello che, nel corso del consiglio, i consiglieri non agiscono uti singuli, ma come componenti di un organo, pertanto in tali casi, ritiene la SC che non puo' ravvisarsi il reato di ingiuria, in quanto si verifica la situazione dell'autoffesa".

Ricorrono per cassazione tanto il competente PG, quanto il difensore della PC.

Il primo deduce violazione di legge e difetto di motivazione, osservando che la sola appartenenza del soggetto attivo all'organo consiliare non puo' certo giustificare la inapplicabilita' della norma incriminatrice. La frase pronunziata non ha alcuna valenza politica, ne' alcun contenuto di critica politica, ma si risolve in un attacco personale al (OMESSO), privo di qualsiasi giustificazione. Non e' poi chiaro che cosa sia una situazione di "autoffesa", ne' a quale precedente di legittimita' il giudicante abbia inteso fare riferimento.

Il secondo deduce violazione dell'articolo 594 c.p., perche' la sentenza in questione denunzia il principio in base al quale, nel corso di una seduta del consiglio comunale, vi sarebbe liberta' di ingiuria; anzi, attribuendo alla SC un principio di diritto che la stessa non ha mai elaborato, finisce per sostenere che, nella predetta circostanza, il delitto di ingiuria e' addirittura impossibile. In realta', nel caso in esame, non e' ravvisabile l'esercizio del diritto di critica, costituendo le parole del (OMESSO) niente altro che un attacco alla sfera morale del (OMESSO).

Deduce anche mancanza o manifesta illogicita' di motivazione, in quanto la sentenza neanche prova a raccordare le parole ingiuriose pronunziate dall'imputato a una concreta condotta del (OMESSO).

L'allusione agli arresti che sarebbero stati eseguiti in danno di appartenenti alla famiglia del (OMESSO) non ha alcun riferimento alla attivita' del consiglio comunale. Non puo' certo parlarsi di esercizio del diritto di critica politica e, oltretutto, manca qualsiasi carattere di continenza alle espressioni adoperate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi, che, in parte, deducono le medesime censure e che sviluppano argomentazioni pacificamente assimilabili, sono fondati e meritano accoglimento.

La singolare affermazione che si legge nella sentenza di secondo grado merita radicale smentita, in quanto appare priva di qualsiasi fondamento giuridico (nonche' contraria al comune buon senso).

Secondo quanto sostenuto dal giudicante, il componente di un organo collegiale, se insulto un altro componente, non commette il delitto previsto dall'articolo 594 c.p., perche', in realta', sta insultando, non il singolo, ma l'organo stesso (trattasi di "autoffesa", si legge in sentenza).

Portando il ragionamento alle estreme conseguenze, dovrebbe dirsi che, se, ad esempio, invece di intaccare il suo onore, attentasse alla sua integrita' fisica, non dovrebbe rispondere del delitto ex articolo 582 c.p., avendo in realta' posto in essere un gesto autolesionistico, e cosi' via.

Trattasi, evidentemente, di conseguenze tanto paradossali, da non poter essere nemmeno immaginate, ma - a ben vedere - trattasi di conseguenze, che, in tanto possono esser tratte, in quanto profondamente errato ne e' il presupposto: vale a dire che, all'interno di un organo collegiale, il singolo perda la sua identita' (e, dunque, tra l'altro, anche il diritto alla tutela del suo onore).

La frase attribuita al (OMESSO), oltre ad avere un contenuto indirettamente (ma riconoscibilmente) diffamatorio nei confronti dei parenti del (OMESSO), e' certamente offensiva nei confronti di quest'ultimo, il quale va considerato (anche) - come e' giusto e contrariamente a quel che ritiene il Tribunale - uti singulus.

E' pur vero che la giurisprudenza di questa Corte ha sostenuto che, nell'esercizio della critica politica, e' consentito l'uso di toni particolarmente aggressivi e di espressioni anche molto pungenti (ASN 199711905-RV 209647, tra le altre) ed e' altrettanto vero che, con specifico riferimento alle discussioni che si sviluppano durante le sedute del consiglio comunale, e' tollerato anche l'uso di espressioni particolarmente aggressive (ASN 200813880-RV 239816); occorre sempre, tuttavia, che di critica si tratti e non di pure e semplici contumelie o, comunque, di frasi gratuitamente espressive di sentimenti ostili.

Si vuoi significare che il giudizio critico su di un avversario politico puo' anche essere formulato con parole che - decontestalizzate - costituirebbero meri insulti, ma che, viceversa, riferite a determinate vicende e/o situazioni, possono essere lette come sintetico giudizio negativo sull'operato del predetto avversario.

Dunque, a prescindere dell'implicito (e certamente ingiustificabile) riferimento a terze persone (i parenti del (OMESSO)), i giudici del merito avrebbero dovuto verificare se le espressioni offensive utilizzate dal (OMESSO) nei confronti del suo avversario in consiglio comunale, per quanto eccessive, fossero state pronunziate nell'ambito di una polemica politica avente attinenza con il contenuto dell'addebito denigratorio formulato a carico dell'ex sindaco.

Si impone dunque annullamento con rinvio innanzi al medesimo Tribunale (costituito da diverso magistrato) per nuovo esame.

Le spese per la PC vanno eventualmente liquidate "al definitivo".

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Viterbo per nuovo esame.

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