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E' aggravato il furto commesso nel centro commerciale, potendo quest'ultimo rientrare nella categoria di "privata dimora" ex art. 624 c.p.

L'articolo 624 bis c.p., introdotto con la precitata novella normativa, configura ora autonome figure di reato e fa riferimento (oltre alla ipotesi di furto con strappo) al furto commesso "mediante introduzione in un edificio o in un altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa". La nozione di "privata dimora" e' sicuramente piu' ampia di quello di "abitazione" e comprende qualsiasi luogo destinato permanentemente o transitoriamente all'esplicazione della vita privata o delle attivita' lavorative, culturali, professionali (cfr. ex plurimis, Cass., Sez, 4, 16 aprile 2008, n. 20022; id. Sez. 5, 18 settembre 2007, n. 43089; id., Sez. 4, 26 febbraio 2003, n. 18810; id., Sez. 4, 17 settembre 2003, n. 43671; id., Sez. 1, 9 maggio 1979, n. 8458; id., Sez. 5, 28 ottobre 1983, 10331; id., Sez. 5, Sez. 5, 14 maggio 1981, 5767). Ne consegue che in tale novero rientrano, dunque, anche gli esercizi commerciali, dovendosi, percio', ritenere la configurabilita' del reato di cui all'articolo 624 bis c.p..

Corte di Cassazione Sezione 4 Penale, Sentenza del 13 novembre 2009, n. 43452



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RIZZO Aldo Sebastian - Presidente
Dott. MARZANO Francesco - rel. Consigliere

Dott. BRUSCO Carlo Luigi - Consigliere

Dott. FOTI Giacomo - Consigliere

Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma;

avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma in data 4.7.2008, nei confronti di:

1) Co. Do. , n. in (OMESSO);

2) In. Al. , n. in (OMESSO);

Udita in pubblica udienza la relazione svolta dal Consigliere Dott. Francesco Marzano;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. IANNELLI Mario, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

Non comparso il difensore degli imputati.

Osserva:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il 17 febbraio 2008 il Tribunale di Civitavecchia, a seguito di giudizio abbreviato, condannava Co.Do. ed In. Al. , riconosciute loro le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva a pene ritenute di giustizia, per imputazione di cui agli articoli 81 cpv., 110 e 624 bis c.p., articolo 625 c.p., n. 2.

Si contestava agli imputati di essersi, in concorso tra loro, impossessati di alcuni oggetti (due magliette, un pantalone, due felpe), prelevandoli all'interno di un esercizio commerciale (OMESSO), previa asportazione dei dispositivi antitaccheggio.

Sul gravame degli imputati, la Corte di Appello di Roma, con sentenza del 4 luglio 2008, riconduceva il fatto nella previsione di cui all'articoli 624 c.p., articolo 625 c.p., n. 2, conseguentemente riducendo la pena inflitta dal primo giudice, e confermava nel resto. Ritenevano i giudici del merito che non poteva trovare applicazione il disposto dell'articolo 624 bis c.p., perche' questo "riguarda soltanto i furti commessi in abitazione e quelli con strappo, non quelli in locali diversi dall'abitazione".

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma, denunziando il vizio di violazione di legge, in relazione all'articolo 624 bis c.p.p., dovendo "ritenersi luogo destinato in tutto od in parte a privata dimora qualsiasi luogo nel quale le persone si trattengono per compiere, anche in modo transitorio e contingente, atti della loro vita privata, come studi professionali, stabilimenti industriali ed esercizio commerciali".

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il ricorso e' fondato.

Invero, il previgente articolo 625 c.p., comma 1, n. 1, (nella sua lettura antecedente alla novella di cui alla Legge 26 marzo 2001, n. 128, articolo 2), in tema di aggravanti del reato di furto, faceva riferimento alla introduzione o trattenimento "in un edificio o in un altro luogo destinato ad abitazione".

L'articolo 624 bis c.p., introdotto con la precitata novella normativa, configura ora autonome figure di reato e fa riferimento (oltre alla ipotesi di furto con strappo) al furto commesso "mediante introduzione in un edificio o in un altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa". Appare, percio', evidente l'ampliamento della portata della previsione, facendosi ora riferimento alla "privata dimora" piuttosto che all'"abitazione".

Secondo quanto ha piu' volte avuto occasione questa Suprema Corte di rilevare (gia' prima della novella in questione in tema di furto, a proposito del reato di cui all'articolo 624 bis c.p., come nella specie originariamente contestato.

4. Qualificato il fatto di reato come violazione dell'articolo 624 bis c.p., e articolo 625 c.p., n. 2, la sentenza impugnata va, dunque, annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma.

P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata, qualificato il fatto contestato come violazione dell'articolo 624 bis c.p., e articolo 625 c.p., n. 2, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma.

 

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