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È illegittimo il provvedimento con cui il giudice, nel dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione al decreto penale di condanna per intervenuta rinunzia, condanna l'imputato alla rifusione delle spese di costituzione di parte civile

È illegittimo il provvedimento con cui il giudice, nel dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione al decreto penale di condanna per intervenuta rinunzia, condanna l'imputato alla rifusione delle spese di costituzione di parte civile, atteso che la condanna al risarcimento e alle restituzioni non è prevista dalla disciplina del rito speciale in oggetto e risulta comunque incompatibile con la stessa. Nella fattispecie il Tribunale aveva disposto sulla rifusione delle spese di costituzione rifacendosi al disposto dell'art. 592 cod. proc. pen., rinvio ritenuto erroneo dalla Corte, che ha evidenziato come la norma richiamata tratti esclusivamente della condanna alle spese del procedimento in caso di inammissibilità dell'impugnazione(Corte di Cassazione Sezione 4 Penale,
Sentenza del 21 maggio 2009, n. 21271).



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCALI Piero - Presidente

Dott. MARZANO Francesco - Consigliere

Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere

Dott. FOTI Giacomo - Consigliere

Dott. MARESCA Mariafrancesca - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) BU. CA. N. IL (OMESSO);

avverso ORDINANZA del 04/06/2004 TRIBUNALE di PARMA;

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE.

La Corte:

OSSERVA

1) BU. CA. ha proposto ricorso avverso l'ordinanza 4 giugno 2004 del Tribunale di Parma che ha dichiarato inammissibile per rinunzia l'opposizione proposta contro il decreto penale emesso nei suoi confronti il 23 novembre 2001.

Il ricorrente censura il provvedimento impugnato nella sola parte in cui ha condannato l'imputato alla rifusione delle spese di costituzione e difesa della parte civile liquidandole in complessivi euro 2.750,00.

Secondo il ricorrente la condanna in questione non sarebbe consentita erroneo essendo il richiamo all'articolo 592 c.p.p. fatto dal giudice dell'opposizione e la relativa statuizione andrebbe dunque annullata.

2) Il ricorso e' fondato e deve conseguentemente essere accolto.

Il Tribunale ha richiamato, a fondamento della sua statuizione relativa alla condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile sul testo dell'articolo 592 c.p.p. ma il richiamo e' palesemente erroneo perche' questa norma tratta esclusivamente della condanna alle spese del procedimento.

La condanna alle spese relative all'azione civile e' disciplinata invece dall'articolo 541 c.p.p. che prevede questa condanna solo nel caso in cui la sentenza accolga la domanda della parte civile di restituzione o di risarcimento del danno (e consente, nel caso di rigetto della domanda, che analoga pronunzia sia adottata a favore dell'imputato o del responsabile civile che ne facciano domanda).

Due sono dunque i presupposti per la condanna alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile: la partecipazione al giudizio della parte civile e la condanna al risarcimento o alle restituzioni in suo favore.

Nel caso della dichiarazione di inammissibilita' dell'opposizione al decreto penale questi presupposti difettano entrambi: la dichiarazione di inammissibilita' dell'opposizione comporta la definitivita' del decreto e l'ordine di esecuzione del medesimo e quindi il mancato passaggio alla fase del giudizio conseguente all'opposizione; la condanna al risarcimento o alle restituzioni non e' prevista nel rito speciale in esame la cui disciplina e' peraltro da ritenere incompatibile con l'esercizio dell'azione civile.

D'altro canto l'unico caso in cui, nel sistema processuale vigente, e' consentita la condanna alle spese a favore della parte

civile senza la celebrazione del giudizio e senza la condanna alle restituzioni o al risarcimento e' quello previsto dall'articolo 444 c.p.p., comma 2, ultima parte, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti. Norma da ritenere di carattere eccezionale e quindi certamente non estensibile per analogia ad altre ipotesi.

D'altro canto questa mancata previsione nel caso di decreto penale per il quale sia stata dichiarata inammissibile l'opposizione non e' irragionevole, perche' la parte civile neppure sarebbe legittimata ad interloquire sull'esistenza della causa di inammissibilita'. E, d'altro canto, le sue pretese risarcitorie o restitutorie possono trovare adeguata tutela con l'esercizio dell'azione civile in sede propria.

La condanna alla rifusione delle spese a favore della parte civile contenuta nell'ordinanza impugnata va dunque annullata senza rinvio.

P.Q.M.

la Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna alla rifusione delle spese di parte civile.



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