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E' imputabile del reato di furto in abitazione, con l'aggravante di cui al n. 2 dell'art. 625 del c.p., colui che sottragga l'auto regolarmente parcheggiata nel garage condominiale

E' imputabile del reato di furto in abitazione, con l'aggravante di cui al n. 2 dell'art. 625 del c.p., colui il quale, attraverso l'uso di un cacciavite, si impossessi dell'autovettura regolarmente parcheggiata in un garage, sottraendola al legittimo proprietario, allo scopo di trarne profitto. La circostanza in forza della quale il furto risulti eseguito con strumenti atti allo scasso, all'interno di un parcheggio condominiale, considerato a tutti gli effetti pertinenza dell'abitazione della persona offesa e l'uso della violenza, consistito nella forzatura della serratura e nella sostituzione della centralina di accensione, costituiscono circostanze atte a determinare la penale responsabilità dell'imputato. (Tribunale Bari Sezione 2 Penale, Sentenza del 2 marzo 2009, n. 218)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BARI

SECONDA SEZIONE PENALE

Il Giudice Monocratico Dr. D. Rinaldi

Con la presenza del P.M. DR. Spada

Con l'assistenza della Sig. M. De Riccardis

Ha pronunciato, mediante lettura del solo dispositivo, la seguente

SENTENZA

Nella causa penale di primo grado

Contro

Pa.Fr. n. (omissis) ivi res. in Carbonara, det. p.q.c. presente dif. Avv. A.Ch. di fid.

IMPUTATO

(VEDI FOGLIO ALLEGATO)

Conclusioni delle parti:

P.M. condanna ad anni due e mesi 8 di recl. + Euro 900,00 di multa, pena già decurtata per il rito

Difesa minimo pena;

capo a) art. 624 bis e 625 n. 2 Codice Penale, perché, al fine di traine un profitto, si impossessava dell'autovettura Audi A2, targata (...) di proprietà di Vi.Fr., regolarmente parcheggiata, chiusa in un garage di Viale (...) mediante l'impiego di strumenti atti allo scasso, che consentivano la sostituzione della centralina di accessione, così sottraendola alla legittima proprietaria.

In Bari il 29.1.2009.

Recidiva reiterata e specifica

FATTO E DIRITTO

In seguito a presentazione dell'arrestato innanzi a questo Tribunale in composizione monocratica per la convalida dell'arresto ed il conseguente giudizio direttissimo, all'udienza del 30 gennaio 2009 questo giudicante, convalidato l'arresto operato a carico di Pa.Fr. il 29.1.2009 dall'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Bari per il reato in epigrafe ascritto, ha applicato all'arrestato la misura della custodia cautelare in carcere senza prefissazione del termine di durata.

Di seguito, il P.M. ha modificato il capo d'imputazione, contestando la condotta, originariamente rubricata ai sensi degli artt. 624 e 625 n. 2 e 7 c.p., ai sensi degli artt. 624 bis e 625 n. 2 c.p..

Si è quindi si è proceduto con rito direttissimo, su richiesta dell'arrestato.

Alla odierna udienza le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni ed il P.M. ha versato in atti il fascicolo delle indagini preliminari. Ritiene all'esito questo giudicante che le risultanze delle indagini preliminari, integralmente sottoposte alla sua cognizione per effetto della scelta del rito, militino univocamente per l'affermazione della penale responsabilità del Pa. in ordine al delitto ascrittogli. Dal verbale di arresto risulta che il 29 gennaio 2009 ufficiali ed agenti in servizio presso l'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della locale Questura, componenti l'unità operativa denominata "Carbonara", nel percorrere la Via Gi. in Bari, incrociavano un'autovettura Audi A2 targata (...) che procedeva a velocità particolarmente elevata.

Insospettiti dal contegno del conducente di detto veicolo, i operanti si ponevano al suo inseguimento, che si protraeva sino alla Via D'A., al quartiere Mu., ove inopinatamente il conducente abbandonava il mezzo e si dava alla fuga a piedi per le circostanti strade di campagna.

Dopo un breve inseguimento a piedi, i verbalizzanti riuscivano a bloccare il malvivente, il quale non opponeva resistenza e confessava spontaneamente di aver appena sottratto tale autovettura da un parcheggio in Viale (...).

Da una prima ricognizione, l'autovettura Audi A2 presentava evidenti tracce di effrazione e la sostituzione della centralina elettronica.

Inoltre, all'interno dell'autovettura, la p.g. procedente rinveniva e sequestrava un cacciavite atto allo scasso.

Sulla persona del ladro, identificato per Pa.Fr., odierno imputato, la p.g. inoltre rinveniva una piccola torcia elettrica, evidentemente utilizzata per illuminare l'autovettura mentre forzava la serratura ed effettuava le operazioni di sostituzione della centralina elettrica per poterla mettere in moto.

La p.g. riusciva poi ad individuare la proprietaria dell'autovettura, Vi.Fr., la quale riferiva di aver lasciato il veicolo regolarmente chiuso a chiave all'interno di un parcheggio interrato posto sotto l'edificio della sua abitazione in Viale (...). Riferiva inoltre, dopo aver ispezionato l'autovettura, che al fine di asportarla era stata forzata la serratura dello sportello anteriore lato guida, ed erano stati danneggiati l'impianto di accensione ed il bloccasterzo, oltre al cruscotto.

Appare evidente quindi la colpevolezza del Pa., il quale peraltro è stato colto dalla p.g. nella quasi flagranza del reato, mentre si allontanava a velocità sostenuta dal luogo del delitto alla guida dell'auto trafugata, recando con sé l'attrezzatura utilizzata per l'effrazione della serratura e la forzata messa in moto del veicolo. Ricorre quindi nel caso di specie il delitto di cui all'art. 624 bis c.p., dovendosi considerare a tutti gli effetti il parcheggio condominiale alla stregua di una pertinenza dell'abitazione della persona offesa, e ricorrendo inoltre l'aggravante dell'uso di violenza sul bene oggetto di furto, con riferimento all'effrazione della serratura ed alla manomissione del quadro elettrico.

All'affermazione della penale responsabilità segue dunque la condanna. Quanto alla pena, avuto riguardo ai parametri di cui all'art. 133 c.p., va in primo luogo evidenziato come i precedenti penali specifici riportati dall'imputato siano ostativi alla concessione delle circostanze attenuanti generiche.

La pena andrà quindi aumentata per effetto della contestata recidiva, e quindi ridotta per effetto della scelta del rito, secondo il seguente computo: p.b. (art. 624 bis, III c.c.p.) = anni tre di reclusione ed Euro 300 di multa + art. 99 c.p. = anni quattro e mesi sei di reclusione ed Euro 450 di multa - art. 442 c.p. = anni tre di reclusione ed Euro 300 di multa.

Il Pa. va inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere vanno poi disposte la confisca di quanto in sequestro e la distruzione dell'attrezzatura idonea allo scasso in sequestro.

Ai sensi del terzo comma dell'art. 544 c.p.p., si fissa termine di cinquanta giorni per il deposito della motivazione.

P.T.M.

Il Giudice, letti gli artt. 533 e 535 c.p.p., dichiara Pa.Fr. colpevole del reato ascrittogli e, aumentata la pena per effetto della recidiva e ridotta per la scelta del rito, lo condanna alla pena di anni tre di reclusione ed Euro 300 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere. Dispone la confisca e la distruzione di quanto in sequestro. Fissa termine di cinquanta giorni per il deposito della motivazione.

Così deciso in Bari, il 16 febbraio 2009.

Depositata in Cancelleria il 2 marzo 2009.

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