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E' irrituale la querela querela, presentata per conto di una s.p.a. in virtù di un potere di rappresentanza di fonte negoziale, per la carenza, in seno alla procura, del requisito inerente alla specifica determinazione dei fatti
Pubblicata il 11/11/2008
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. NARDI DOMENICO PRESIDENTE
1. Dott. AMATO ALFONSO CONSIGLIERE
2. Dott. OLDI PAOLO "
3. Dott. SANTARELLI GIAN GIACOMO "
4. Dott. DIDONE ANTONIO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale della Repubblica Presso
Corte di Appello di Milano nei confronti di:
1) Gu.Ma. N. IL (...)
2) Pr.Sa. N. IL (...)
avverso SENTENZA del 13/12/2005
Tribunale di Milano visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in Pubblica Udienzala relazione fatta dal Consigliere OLDI PAOLO;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Santi Consolo che ha concluso per l'annullamento senza rinvio e la trasmissione degli atti;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza dibattimentale in data 13/19 dicembre 2005 il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, dichiarava non doversi procedere a carico di Ma.Gu. e Sa.Pr., imputati del reato di concorso in tentato furto ai danni della società Es. s.p.a., per mancanza di querela. Nella motivazione osservava quel giudice che la querela era stata presentata a nome della società da Ro.Sp. in qualità di procuratrice, in forza di atto notarile datato 26 ottobre 1999; che la procura aveva, bensì, conferito alla Sp. il potere di "presentare denunce e querele per reati contro il patrimonio della società", ma non rispondeva ai requisiti prescritti dall'art. 122 c.p.p. in quanto rilasciata anteriormente alla commissione del reato e, quindi, senza alcun riferimento al fatto specifico in contestazione.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Milano, affidandolo a un solo motivo.
La difesa dell'imputato Gu. ha depositato memoria, opponendosi all'accoglimento del ricorso.
Con l'unico motivo di gravame il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 122 e 337 c.p.p., osservando che quest'ultima norma, nello stabilire le formalità della querela proposta in nome e per conto di una persona giuridica, richiede soltanto che nel corpo di essa sia dato conto della fonte dei poteri di rappresentanza della persona fisica che la propone, in quanto il diritto di proporre querela deriva alla persona fisica direttamente dalla carica da essa rivestita, senza che sia necessario il rilascio di alcuna procura. Se così non fosse - aggiunge - si darebbe luogo a una procedura macchinosa e poco compatibile coi termini per la presentazione della querela, e si richiederebbe alla società di capitali un modus operandi inesigibile a motivo della sua struttura tipica.
La censura non può essere condivisa.
L'art. 337 c.p.p., nel prevedere che la querela proposta nell'interesse di una persona giuridica, di un ente o di un'associazione debba contenere l'indicazione specifica della fonte dei poteri di rappresentanza, si riferisce all'ipotesi in cui la persona fisica agisce in nome e per conto dell'aggregato collettivo in forza del rapporto organico, in quanto titolare del potere di rappresentanza conferitole, dalla legge o dallo statuto, in virtù della carica ricoperta (amministratore unico, presidente del consiglio di amministrazione, consigliere delegato o altro). Al di fuori dell'ipotesi descritta - nella quale la dichiarazione si considera emessa personalmente dalla società per mezzo dell'organo a ciò abilitato - la querela può essere proposta da altro soggetto, in nome e per conto del querelante, solo in forza di una procura speciale che deve soddisfare tutti i requisiti prescritti dall'art. 122 c.p.p.
Poiché, nella fattispecie qui rassegnata, la persona fisica che ha presentato la querela (Ro.Sp.) non ha agito per conto della Es. s.p.a. in virtù di un rapporto organico, ma ha esercitato un potere di rappresentanza di fonte negoziale, legittimamente il Tribunale di Milano ha rilevato la carenza, in seno alla procura, del requisito inerente alla specifica determinazione dei fatti (conseguente all'anteriorità cronologica del rilascio della procura rispetto alla commissione del reato).
Gli inconvenienti prospettati dal ricorrente con riguardo alla concreta possibilità di rispettare il termine di cui all'art. 124 c.p., in rapporto alle esigenze organizzative di una complessa società per azioni, possono assumere valenza argomentativa solo de iure condendo, mentre non valgono a indurre a una diversa lettura del dettato legislativo.
Il ricorso va, conseguentemente, rigettato.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.