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E' legittimo il sequestro preventivo del c/c di famiglia per l'impiegato pubblico indagato per corruzione

La presunzione di illecito accumulo si estende a tutti i beni, la cui titolarita'-disponibilita', non sia riconducale ad un individuato e lecito cespite, oppure ad un verificato e legittimo provento patrimoniale. Ne consegue che è legittimo il sequestro preventivo del c/c di famiglia per l'impiegato pubblico indagato per corruzione. (Corte di Cassazione Sezione 6 Penale, Sentenza del 21 luglio 2009, n. 30360)



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente

Dott. LANZA Luigi - Consigliere

Dott. COLLA Giorgio - Consigliere

Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere

Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA/ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Pe. Nu. , Pe. An. , P. A. e De. Lu. An. ;

avverso l'ordinanza 19 febbraio 2009 emessa ex articolo 322 c.p.p. dal Tribunale del riesame di Napoli;

Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Luigi Lanza;

Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Iacoviello Francesco Mauro che ha chiesto la declaratoria di inammissibilita' del ricorso, nonche' l'avv. Girardi che concluso per l'accoglimento del ricorso stesso.

CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO

1) l'ordinanza del Tribunale del riesame di conferma del decreto di sequestro preventivo.

Pe. Nu. , Pe. An. , De. Lu. An. e P. A. ricorrono a mezzo dei loro difensori contro l'ordinanza 19 febbraio 2009 del Tribunale del riesame di Napoli che ha rigettato l'istanza di revoca del decreto di sequestro preventivo, disposto, il 29 gennaio 2009 dal G.I.P. del Tribunale di Napoli ex articolo 321 c.p.p., sulle disponibilita' finanziarie della famiglia Pe. , essendo il Pe. Nu. , ispettore del lavoro, indagato per fatti di corruzione-concussione.

Il Tribunale del riesame ha ribadito la decisione di sequestro preventivo argomentandola anche dai dati desunti dalla stessa relazione di parte sulla "ricostruzione del patrimonio" del nucleo familiare, rilevando - anche per tale via - tutta una serie di incongruenze e comunque omesse giustificazioni, circa ricorrenti versamenti in contanti ed altro, che connotano la dinamica economica della compagine familiare in questione, la quale aveva a disposizione "una notevolissima liquidita', e disponibilita' finanziaria (somme di denaro e titoli) palesemente sproporzionata ai redditi ufficiali percepiti dalla famiglia (pag.3)".

2) i motivi di impugnazione e la decisione di inammissibilita' di questa Corte.

Con un primo motivo di impugnazione la ricorrente difesa dei Pe. - De. Lu. , deduce la violazione dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e) con riferimento alla Legge n. 356 del 1992, articolo 12 sexies.

In particolare lamenta il ricorso:

a) che la signora De. Lu. , autonoma percettrice di redditi da lavoro, non sia mai stata menzionata nel provvedimento, nonostante le precise allegazioni nell'elaborato contabile di parte, e la sua qualita' di persona con attivita' di lavoro dipendente;

b) che il totale delle attivita' in sequestro, diversamente da altre erronee indicazioni, sia pari ad euro 456.750 cui vanno aggiunte le plusvalenze derivanti dagli investimenti mobiliari;

c) che vi siano nei provvedimenti errori "marchiani" nel senso che alcuni versamenti in lire siano stati scambiati in versamenti in euro.

Inoltre, quanto alla Legge n. 356 del 1992, articolo 12 sexies, si sostiene che essendo stata tale norma estesa anche ai reati contro la P.A. (Legge Finanziaria del 2006, articolo 220), solo a partire dalla data del 1 gennaio 2007, tale fatto doveva riverberarsi positivamente nella situazione de qua, con la negazione del sequestro di quei beni posseduti in tempo antecedente alla norma e dei quali era stata fornita la prova di congruita'. Il tutto avendo ben riguardo alla circostanza che la prova della sproporzione compete all'accusa e temporalmente circoscritta ad un periodo prossimo e contiguo alla consumazione degli illeciti contestati (nella specie anno (OMESSO)).

Il ricorso nelle sue plurime articolazioni e' inammissibile o palesemente infondato.

Innanzitutto, il ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza emessa in sede di riesame dei provvedimenti di sequestro preventivo e di sequestro probatorio e' proponibile solo per violazione di legge.

Ne consegue che non possono essere dedotti con il predetto mezzo di impugnazione - e se dedotti vanno dichiarati inammissibili- vizi della motivazione, i quali, non rientrano nel concetto di violazione di legge, come indicato nell'articolo 111 Cost. e articolo 606 c.p.p., lettera b) e c), anche laddove siano rilevabili la mancanza o la manifesta illogicita' della motivazione, che sono separatamente previste come motivo di ricorso dall'articolo 606 c.p.p., lettera e), (Cass. pen. 6, 24250/2003 Rv. 225578, P.M. c.De Palo): da cio' la declaratoria di inammissibilita' di tutte quelle doglianze che, sub specie di violazione di legge, si sono sostanziate nel ricorso in questione in prospettazioni di vizi di motivazione (cfr. punti sub - a, - b, e -c).

Del pari inammissibile risulta l'unica violazione di legge prospettata, per la sua palese infondatezza, posto che il giudizio di congruita', formulato dai giudici cautelari, se assistito da adeguata, corretta e logica motivazione - come avvenuto nella specie - si sottrae in quanto giudizio di merito, al sindacato della Corte Premesso infatti che oggetto del sequestro preventivo (articolo 321 c.p.p.) puo' essere qualsiasi bene - a chiunque appartenente e, quindi, anche a persona estranea al reato - purche' esso sia, anche indirettamente, collegato al reato e, ove lasciato in libera disponibilita', idoneo a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato (cfr. ex plurimis: Cass. Pen. Sez. 5, Sentenza n. 37033/2006 Rv. 235283, imputato Siletti e massime precedenti conformi), va evidenziato che, nella specie, al di la' delle critiche prospettate nel ricorso, la struttura logica del provvedimento impugnato ed in particolare il complesso giustificativo che attiene ai punti relativi alla "qualificata signoria sulla cosa e sua disponibilita'", al "vincolo di pertinenzialita'", al "terzo destinatario" e ad al "raffronto di squilibrio rispetto al reddito dichiarato ed alla attivita' esercitata", si presenta dotato di una indiscutibile coerenza interna, anche sul tema della relazione diretta tra profitto ed illeciti contestati, e, pertanto, non censurabile in sede di legittimita'.

Conclusione questa inoltre che non e' modificabile per effetto della dedotta e richiamata disposizione della Legge Finanziaria del 2006, articolo 220, applicabile a partire dal 1 gennaio 2007, considerato che la presunzione di illecito accumulo si estende a tutti i beni, la cui titolarita'-disponibilita', non sia riconducale ad un individuato e lecito cespite, oppure ad un verificato e legittimo provento patrimoniale: la norma suindicata invero non si applica per fatti-reato i quali - come nella specie e stando alla provvisoria incolpazione - si sono consumati senza soluzione di continuita', sia prima che dopo il gennaio 2007.

All'inammissibilita' del ricorso stesso consegue, ex articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 1000,00 (mille) ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

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