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E' necessario il sequestro preventivo degli immobili costruiti a ridosso di zone con rischio frana

E' legittimo e necessario il sequestro degli immobili che, per le modalita' con le quali sono stati costruiti e per la mancanza di fognature e di sistemi di filtraggio dell'acqua, abbiano provocato un evento franoso determinando il concreto pericolo dell'estendersi del fenomeno e della rovina degli edifici con conseguente pericolo per le persone circolanti in prossimita' delle case. (Corte di Cassazione Sezione 1 Penale, Sentenza del 14 ottobre 2009, n. 40034)



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIEFFI Severo - Presidente

Dott. SIOTTO Maria Cristin - Consigliere

Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere

Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere

Dott. PIRACCINI Paola - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) Fr. Lu. n. il (OMESSO);

2) On. Gi. n. il (OMESSO);

3) Po. El. n. il (OMESSO);

4) Ti. Pi. n. il (OMESSO);

avverso l'ordinanza n. 7/2009 TRIB. LIBERTA' di ISERNIA, depositata il 29/04/2009;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Paola Piraccini;

Rilevato che il Procuratore Generale nella persona del Cons. Dott. Iacoviello chiedeva l'annullamento senza rinvio;

Rilevato che il difensore Avv. EPIFANIO si associava.

FATTO E DIRITTO

Il Tribunale del riesame di Isernia rigettava l'istanza di riesame proposta da Po. El. , On. Gi. , Te. Pi. e Fr. Lu. avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP della stessa citta', avente ad oggetto un campo da calcetto e vari fabbricati in relazione al reato di cui all'articolo 677 c.p., comma 3.

Il sequestro era stato disposto in quanto era in atto un evento franoso a valle degli edifici, dovuto alla presenza di terreno di riporto sotto i fabbricati, inserito per eliminare il dislivello su cui erano stati costruiti, nonche' dovuto alla mancanza di fognature e di un sistema drenante idoneo a facilitare il deflusso delle acque, per cui sussisteva un imminente pericolo per la pubblica incolumita' derivante dal possibile allargamento del fenomeno franoso. Sussisteva quindi sia il fumus boni juris del reato di cui all'articolo 677 c.p., sia il periculum in mora, confortato anche dalla consulenza di parte prodotta dalla difesa della quale emergeva che le abitazioni dei ricorrenti distavano dal fronte della frana dai 3 ai 10 metri. La circostanza che all'interno delle abitazioni non fossero state rilevate fessure non riduceva l'allarme, vista la vicinanza del fronte franoso e la necessita' di interventi immediati per mettere in sicurezza gli edifici, per cui non era possibile lasciare detti edifici nella libera disponibilita' stante la pericolosita' di un crollo.

L'individuazione dei dati catastali dei beni sottoposti a sequestro era sta corretta tanto che tutti i soggetti che avevano proposto riesame avevano confermato di essere i proprietari di quegli appartamenti e l'eventuale errore dell'individuazione del numero degli interni condominiali era provo di effetti ai fini del sequestro.

Avverso la decisione presentavano ricorso gli istanti e deducevano violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla individuazione negli attuali ricorrenti degli indagati mentre essi erano da considerarsi persone offese del reato; omessa considerazione della mole enorme di dati tecnici raccolti dalla difesa dai quali emergeva l'insussistenza del reato e di ogni situazione di pericolosita';

difetto di motivazione per aver fondato la decisione su dati raccolti da persone della P.G. incompetenti in materia; travisamento dei fatti in relazione alla identificazione dei proprietari avvenuta senza aver effettuato visure catastali ed esecuzione dei sequestri su particelle non coinvolte nell'evento franoso; omessa individuazione dei beni esposti a pericolo e travisamento dei risultati della consulenza di parte ed anche delle considerazioni espresse dall'Ufficio tecnico del Comune che aveva voluto rassicurare sulla stabilita' degli edifici osservando che erano stati costruiti su pali. Non sussisteva il fumus commissi delicti in capo agli indagati in quanto costoro non potevano rispondere del reato di cui all'articolo 677 c.p., visto che l'evento franoso non nasceva dal bene di loro proprieta' e non potevano mettere in sicurezza nulla visto che non competeva a loro ma la proprietario del terreno e comunque per gli azione di loro competenza doveva provvedere l'amministratore di condominio e non i singoli proprietari di appartamenti.

La Corte ritiene ch ei ricorsi debbano essere rigettati.

Deve in primo luogo rilevarsi che il Tribunale ha correttamente individuato il fumus commissi delicti nella circostanza che i beni immobili sequestrati sono la causa dell'evento franoso, per le modalita' con le quali sono stati costruiti e per la mancanza di fognature e di sistemi di filtraggio dell'acqua, e nel fatto che l'omessa esecuzione dei lavori, necessari per consentire il drenaggio del terreno, determina il concreto pericolo dell'estendersi del fenomeno franoso e della rovina degli edifici con conseguente pericolo per le persone circolanti in prossimita' delle case, dei giardini e del campo di calcio. Inoltre la prossimita' del fronte franoso alle case rende imminente il pericolo, fino ad ora scongiurato probabilmente proprio della palificazione delle fondamenta e in tal senso deve essere corretta la motivazione che aveva travisato sul punto la relazione tecnica.

Quanto al periculum in mora correttamente ne ha ravvisato la sussistenza nella circostanza che la libera disponibilita' del bene consentirebbe la libera utilizzazione delle aree di proprieta' ed il pericolo concreto che ulteriori smottamento o la rovina degli edifici possa coinvolgere persone.

Lo strumento del sequestro e' stato ritenuto idoneo ad impedire che il reato venga portato a ulteriori conseguenze in quanto l'unico tipo di utilizzo del bene consentito e' quello volto all'eliminazione della causa dello smottamento, cosi' come emerge dalla ordinanza del tribunale e dalla relazione a firma del geometra e dell'Ingegnere dell'Ufficio Tecnico del Comune, almeno fino a quando i proprietari non siano attivati per eliminare la causa del pericolo.

Per quanto attiene agli altri motivi di ricorso deve rilevarsi che la motivazione appare congrua e logica, rispettosa dei criteri di diritto fissati dalla giurisprudenza di legittimita' in relazione alla fase cautelare in cui ci si trova. Di contro i motivi di ricorso contestano l'interpretazione che di determinati fatti hanno operato i giudici di merito ed e' operazione non consentita in sede di legittimita'. Anche i motivi denominati travisamento del fatto costituiscono una richiesta di rivalutazione di fonti di prova e non tengono conto della concretezza del pericolo come emerge dal materiale fotografico presente in atti e richiamato dalla stessa ordinanza. Ogni questione attiene all'esatta individuazione dei responsabili del reato ha avuto adeguata risposta da parte del tribunale con riguardo all'individuazione dei beni oggetto di sequestro sulla base delle particelle catastali.

I ricorrenti debbono essere condannati singolarmente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti singolarmente al pagamento delle spese processuali.

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