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E' offensivo accusare la maestra di avere metodi hitleriani

E' legittima la reazione verbale di una maestra nei confronti della mamma di un'alunna dopo avergli attribuito “criteri formativi inappropriati e non convenienti, adoperando l’epiteto hitleriano per qualificare il comportamento professionale dell’insegnante”. (Corte di Cassazione Sezione 5 Penale
Sentenza del 21 gennaio 2008, n. 3131)



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SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) BU. EM. CR. N. IL (OMESSO);

avverso SENTENZA del 10/05/2007 CORTE APPELLO di TORINO;

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. COLONNESE ANDREA;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MARTUSCIELLO Vittorio che ha concluso per l'annullamento senza rinvio perche' il fatto non costituisce reato;

udito il difensore avv. CONSOLE Romano.

OSSERVA

La Corte d'appello di Torino con sentenza 10.5.2007 in riforma della decisione del tribunale di Torino (sez. di Cirie') in data 10.1.2005 dichiarava Bu. Em. Cr. colpevole del reato di cui al capo C) della rubrica (ingiuria aggravata) condannandola alla pena della multa.

Era stato contestato che l'imputata - insegnante presso la scuola elementare di (OMESSO) - aveva offeso l'onore ed il decoro di Ma. Ga. , madre dell'alunna Pe. Ga. , dicendole che essa insegnava alla figlia di mentire.

Propone ricorso il difensore dell'imputata denunciando violazione di legge e vizio di motivazione.

Deduce nel primo motivo violazione dei precetti di cui all'articolo 581 c.p.p., lettera a) e c) e articolo 597 c.p.p., comma 1.

Premette che la Bu. era stata assolta in primo grado da tutte le accuse, essendosi ritenuto che i fatti non costituivano reato per aver, la stessa, agito nell'erronea supposizione dell'esistenza della scriminante di cui all'articolo 51 c.p.. Aggiunge che il P.M. aveva presentato appello proponendo, come unico motivo di gravame per tutte le ipotesi di reato contestate, la falsa applicazione della legge penale, non condividendo il riconoscimento dell'esimente putativa.

Sostiene, quindi, che nessun distinto motivo di impugnazione era stato prospettato con riguardo al reato di cui al capo C), che, invece, concernendo un particolare episodio di ingiuria, avrebbe richiesto l'enunciazione di specifiche ragioni di doglianza. Pertanto l'impugnazione risultava inammissibile e la sentenza doveva essere annullata. Assume nel secondo motivo che erroneamente la Corte non aveva applicato la scriminante della provocazione, di cui ricorrevano tutti i presupposti. La stessa parte offesa, infatti, aveva ammesso d'aver qualificato il metodo d'insegnamento della Bu. con il termine di "hitleriano", tanto che l'insegnante aveva, prima minacciato di chiamare i carabinieri e poi pronunciato la frase ritenuta offensiva. Pertanto l'espressione costituiva legittima reazione e l'imputata doveva esser dichiarata non punibile.

Il secondo motivo e' fondato e risulta assorbente e pertanto la sentenza deve essere annullata senza rinvio perche' il fatto non costituisce reato. Deve osservarsi che la stessa sentenza riconosce che tra la Bu. e la Ma. era intervenuto un "acceso scontro verbale", avente ad oggetto l'opportunita' o meno di adottare determinati provvedimenti disciplinari nei confronti dell'alunna, caratterizzato da un "atteggiamento di sostanziale chiusura e prevenzione" da parte della persona offesa nei confronti dell'insegnante, cui si contestavano, alla presenza del direttore dell'istituto e della stessa minore, non corretti metodi didattici e disciplinari. In tale contesto dialettico aver attribuito alla maestra criteri formativi inappropriati e non convenienti, adoperando l'epiteto "hitleriano" per qualificare il comportamento professionale dell'insegnante, non puo' non considerarsi fatto ingiusto che, per le modalita' con cui era stato realizzato, aveva la potenzialita' di suscitare, nell'immediatezza dell'accadimento, un giustificato turbamento nell'animo dell'agente. Risultando, quindi, configurarle l'esimente di cui all'articolo 599 c.p.p., comma 2, il fatto non costituisce reato.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche' il fatto non costituisce reato.

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