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E' punibile il genitore che non manda i figli alle scuole medie

Chiunque, investito di autorita' o di potere di vigilanza sopra un minore, omette di impartirgli o di fargli impartire la istruzione sino al conseguimento della licenza di scuola secondaria di primo grado, ovvero sino al compimento del quindicesimo anno quando il minore abbia osservato per almeno otto anni l'obbligo scolastico, e' punito con l'ammenda fino a trenta euro. (Corte di Cassazione Sezione 3 Penale
Sentenza del 16 settembre 2008, n. 35396)



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRASSI Aldo - Presidente

Dott. ONORATO Pierluigi - est. Consigliere

Dott. PETTI Ciro - Consigliere

Dott. TERESI Alfredo - Consigliere

Dott. SARNO Giulio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO;

nel processo penale contro:

PA. Fi., nata a (OMESSO);

avverso la sentenza resa il 17.9.2007 dal Giudice di pace di Catanzaro.

Vista la sentenza denunciata e il ricorso;

Udita la relazione svolta in pubblica udienza dal Consigliere Dott. Pierluigi Onorato;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SALZANO Francesco, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

Osserva:

IN FATTO E IN DIRITTO

1 - Pa.Fi. veniva rinviata a giudizio davanti al Giudice di pace di Catanzaro per rispondere del reato di cui all'articolo 731 c.p. perche', quale genitrice di Be. Je. e Ad., senza giustificato motivo, aveva omesso di far loro impartire "la prescritta istruzione obbligatoria" (accertato in (OMESSO)).

Il giudice, con sentenza del 17.9.2007, assolveva l'imputata per non aver commesso il fatto (recte perche' il fatto non sussisteva), osservando che: a) la norma codicistica punisce solo l'inosservanza dell'obbligo della istruzione elementare e non puo' essere applicata analogicamente all'inosservanza dell'obbligo della istruzione esteso fino al diciottesimo anno d'eta' dalla Legge 28 marzo 2003, n. 53; b) alla data di accertamento del reato, le minori Je. e Be.Ad., nate rispettivamente il (OMESSO) e il (OMESSO), avevano entrambe superato l'eta' per la istruzione elementare obbligatoria.

2 - Il Procuratore distrettuale di Catanzaro, con atto del 24.10.2007, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo erronea applicazione della norma incriminatrice. Osserva al riguardo che l' articolo 731 c.p. punisce l'inosservanza dell'obbligo della istruzione, tanto elementare che post-elementare, anche perche' la Legge n. 1859 del 1962 articolo 8 ha esteso tale obbligo alla istruzione della scuola media.

3 - Il ricorso e' fondato.

L' articolo 731 c.p. punisce con l'ammenda fino a trenta euro chiunque, rivestito di autorita' o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giustificato motivo, di impartirgli l'istruzione elementare.

Tuttavia la Legge 31 dicembre 1962, n. 1859, articolo 8 ha esteso l'obbligo scolastico fino al conseguimento del diploma di licenza di scuola media (scuola secondaria di primo grado) o al compimento del quindicesimo anno di eta' se il minore dimostri di aver osservato per almeno otto anni le norme sull'obbligo scolastico (comma 2); inoltre ha disposto che per i casi di inadempienza all'obbligo si applicano "le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni per gli inadempimenti all'obbligo della istruzione elementare" (comma 3).

Il rinvio alle sanzioni vigenti deve intendersi riferito al predetto articolo 731 c.p..

Le altre disposizioni che possono venire in rilievo sono quelle del Regio Decreto 5 febbraio 1928, n. 577, articolo 185 (testo unico delle leggi e delle norme giuridiche emanate in virtu' della Legge 31 gennaio 1926, n. 100, articolo 1, n. 3, sull'istruzione elementare, post-elementare e sulle opere di integrazione), secondo cui i responsabili di inadempienza all'obbligo scolastico sono soggetti ad ammenda da lire due a cinquanta su ordinanza del podesta' (ora sindaco), e sono ammessi a fare oblazione ai sensi della legge comunale vigente; in mancanza di oblazione, la contravvenzione e' denunziata al pretore, che procede secondo le vie ordinarie.

Queste disposizioni, peraltro, ai sensi dell'articolo 15 preleggi devono intendersi tacitamente abrogate per incompatibilita' con l' articolo 731 c.p. e con tutto il sistema delle pene previsto dal codice penale del 1930. Basti osservare al riguardo che secondo il codice penale le pene dell'ammenda sono demandate alla esclusiva competenza del giudice e non possono essere irrogate dall'autorita' amministrativa.

Se ne deve concludere che, per effetto del combinato disposto della Legge n. 1859 del 1962 articolo 8 e dell'/A> articolo 731 c.p., chiunque, investito di autorita' o di potere di vigilanza sopra un minore, omette di impartirgli o di fargli impartire la istruzione sino al conseguimento della licenza di scuola secondaria di primo grado, ovvero sino al compimento del quindicesimo anno quando il minore abbia osservato per almeno otto anni l'obbligo scolastico, e' punito con l'ammenda fino a trenta euro.

E' appena il caso di sottolineare come siffatta fattispecie penale non configura una indebita estensione analogica dell'articolo 731 c.p., ma altro non e' che una corretta applicazione del principio di tipicita' penale, atteso che il menzionato articolo 8 da un lato ha esteso il precetto della istruzione obbligatoria sino alla licenza della scuola media o sino al compimento dei quindici anni, dall'altro ha previsto per la violazione del precetto la sanzione penale gia' contemplata nell'articolo 731 c.p. per la inosservanza dell'obbligo della istruzione elementare (ora primaria).

4 - In seguito, la Legge 28 marzo 2003, n. 53, articolo 2, comma 1, lettera c) (delega al Governo per la definizione delle norme generali sulla istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione di formazione professionale) e il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76, articolo 1, comma 3, (definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma della Legge 28 marzo 2003, n. 53, articolo 2, comma 1, lettera c)) hanno ulteriormente esteso l'obbligo scolastico per almeno dodici anni a partire dalla iscrizione alla prima classe della scuola primaria (gia' scuola elementare) o comunque sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di eta'. Ma gli stessi articoli (o altri articoli delle leggi citate) non hanno previsto l'applicazione delle sanzioni vigenti per l'inadempienza al nuovo obbligo scolastico.

Percio', anche dopo la riforma scolastica del 2003, resta penalmente sanzionata solo l'inadempienza all'obbligo scolastico sino alla licenza di scuola media (o scuola secondaria di primo grado).

5 - Tanto premesso, non puo' essere accolta la conclusione del pubblico ministero in sede, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza per essere il contestato reato estinto per prescrizione.

Infatti, l'obbligo scolastico penalmente sanzionato per Be. Ad. si e' protratto almeno sino al 13.10.2004, mentre per Be.Je. si e' protratto almeno sino al 30.9.2005, sempre che in entrambi i casi ciascuna minore abbia osservato per almeno otto anni le norme sulla frequenza scolastica e in genere sull'obbligo scolastico. Cio' significa che la prescrizione massima del reato maturera' non prima del 13.10.2009, con riguardo a Je., e del 30.9.2010, con riguardo ad Ad.. Infatti, poiche' dalla sentenza impugnata sembra che il procedimento sia stato registrato solo nel 2006, e quindi dopo l'entrata in vigore della Legge 5 dicembre 2005, n. 251, alla fattispecie deve essere applicata la nuova disciplina prescrizionale introdotta da questa legge, secondo cui per tutte le contravvenzioni la prescrizione matura nel termine minimo di quattro anni (nuovo testo dell'articolo 157 c.p., comma 1), prolungabile sino a un quarto (e quindi sino a cinque anni) in caso di atti di interruzione (nuovo testo dell'articolo 160 c.p., comma 3, e articolo 161 c.p., comma 2), termine decorrente dalla cessazione della condotta penale, trattandosi di reato omissivo permanente (ex nuovo testo dell'articolo 158 c.p., che non considera piu' come dies a quo la cessazione della continuazione). In conclusione, la impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio affinche' il nuovo giudice proceda a nuovo giudizio osservando i principi sopra esposti. Poiche', ai sensi dell'articolo 569 c.p.p., si tratta di ricorso immediato per cassazione contro una sentenza appellabile (a seguito della pronuncia 26/2007 della Corte costituzionale), gli atti devono essere trasmessi al giudice competente per l'appello.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Catanzaro per nuovo giudizio.

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