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E' punibile per ricettazione il convivente che sottrae alla compagna un assegno

La convivenza more uxorio non e' sempre e comunque meccanicamente assimilabile al rapporto di coniugio, mancando in essa i caratteri di certezza e di (tendenziale) stabilita' propri del vincolo coniugale, essendo invece basata sull'affectio quotidiana, liberamente ed in ogni istante revocabile. Ne consegue che è punibile per ricettazione il convivente che sottrae alla compagna un assegno. Ciò in quanto nelle famiglie di fatto, infatti, non opera la causa di non punibilità prevista invece per quelle legittime.

Corte di Cassazione Sezione 2 Penale, Sentenza del 18 novembre 2009, n. 44047



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARMENINI Secondo L. - Presidente

Dott. BARTOLINI Francesco - Consigliere

Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere

Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere

Dott. MANNA Anton - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

P.G. presso la Corte d'Appello di Brescia;

nel processo a carico di:

(OMESSO);

Avverso la sentenza 28.10.05 del Tribunale di Bergamo, sezione distaccata di Treviglio;

Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

Udita la pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Manna Antonio;

Udito il Procuratore Generale nella persona del Dott. Giovanni D'Angelo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza 28.10.05 del Tribunale di Bergamo, sezione distaccata di Treviglio, dichiarava non doversi procedere nei confronti di (OMESSO) in ordine al reato di ricettazione di un assegno bancario in quanto non punibile ex articolo 649 c.p., atteso che lo smarrimento dell'assegno era stato denunciato da quella che all'epoca dei fatti era la convivente more uxorio ((OMESSO)) dell'imputato.

Il PG presso la Corte d'Appello di Brescia di Brescia ricorreva per saltum contro detta sentenza, di cui chiedeva l'annullamento per inapplicabilita' al convivente more uxorio della causa di non punibilita' prevista dall'articolo 649 c.p., comma 1, n. 1, per il coniuge, il che era avallato anche dalla sentenza 25.7.2000 n. 352 della Corte Cost..

1 - Il ricorso e' fondato.

L'impugnata sentenza da' per pacifica l'estensione anche al convivente more uxorio della causa di non punibilita' prevista dall'articolo 649 c.p., comma 1, n. 1, immotivatamente trascurando che, invece, proprio sul presupposto contrario la Corte Cost., con sentenza 12 - 25.7.2000 n. 352, ha dichiarato non fondata la relativa questione di legittimita' costituzionale in riferimento agli articoli 3 e 24 Cost., rifacendosi - per altro - a sua antica e costante giurisprudenza, elaborata sempre con specifico riferimento all'articolo 649 c.p., (cfr. sentenza n. 8/96; sentenza n. 423/88; ordinanza n. 1122 del 1988), in base alla quale la convivenza more uxorio non e' sempre e comunque meccanicamente assimilabile al rapporto di coniugio, mancando in essa i caratteri di certezza e di (tendenziale) stabilita' propri del vincolo coniugale, essendo invece basata sull'affectio quotidiana, liberamente ed in ogni istante revocabile.

Riguardo ai reati contro il patrimonio, ad avviso della Corte Cost. l'articolo 649 c.p., comma 1. razionalmente collega l'esclusione della punibilita' a rapporti di parentela, affinita', adozione e coniugio incontrovertibili ed agevolmente riscontrabili in sede di risultanze anagrafiche, anche riguardo all'epoca di loro instaurazione, il che non sempre avviene nella convivenza more uxorio, il cui accertamento in punto di fatto e' normalmente rimesso alla dichiarazione degli stesso interessati.

In altre parole, la ratio della mancata estensione della causa di non punibilita' risiede in mere esigenze di certezza del diritto.

Analoghe considerazioni si leggono nell'ordinanza 6.12.06 n. 444 della Corte Cost., sia pure relativa alla diversa fattispecie di cui al Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, articolo 19, comma 2.

Ne' l'impugnata sentenza ha prospettato differenti profili di valutazione per superare tale orientamento mediante nuovo incidente di costituzionalita'.

Ne discende che la sentenza impugnata, in quanto basata su un presupposto erroneo in punto di diritto, deve annullarsi con rinvio alla Corte d'Appello di Brescia.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Brescia.
 

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