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Elemento materiale del reato di violenza o minaccia per costringere a commettere un reato

Il reato di cui all'articolo 611 del Cp rappresenta una forma aggravata della violenza privata, per la cui consumazione, dunque, non è affatto richiesto analogamente a quanto avviene per il reato di cui all'articolo 610 del Cp - l'ingiustizia del danno minacciato. e'q aunto affermato dalla Corte di Cassazione Sezione 5 Penale con sentenza del 2 ottobre 2007, n. 36072. LA corte ha coì precsiato che nel reato di cui all'articolo 611 del Cp l'ingiustizia non è nel male minacciato, ma nel comportamento che, attraverso la minaccia, si mira a ottenere, integrante l'elemento materiale di un reato.



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FATTO - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - RICORSO

La Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha, con sentenza del 22.3.2006: 1) derubricato i reati di cui ai capi di imputazione A B C E F G H (originariamente contestati quali ipotesi ex articolo 629 c.p.) in quello di cui all'articolo 611 c.p.; 2) ritenuta la continuazione tra tutti i predetti reati; 3) condannato Lo. Ed., con riferimento ai predetti capi di imputazione, alla pena di anni 2, mesi 6 di reclusione, dei quali mesi 2 (relativi al reato sub c) condonati; 4) dichiarato NDP per prescrizione nei confronti di Bo. La., B. L., Fi. Ca., in ordine ai reati loro ascritti e riqualificati, con le gia' concesse attenuanti generiche; 5) dichiarato NDP per prescrizione nei confronti di Pu. Ci. con riferimento al capo I con le gia' concesse attenuanti generiche; 6) assolto Lo. dal reato del capo D perche' il fatto non sussiste e dal capo I per non aver commesso il fatto; 7) revocato le pene accessorie e le statuizioni civili; 8) confermato nel resto la sentenza di primo grado; 9) dichiarato manifestamente infondata la eccezione di illegittimita' costituzionale della Legge n. 251 del 2005 articolo 10 comma 3, sollevata in relazione agli articoli 3 e 111 Cost..

La condotta addebitata al Lo., unico ricorrente, e' quella di aver costretto - mediante minaccia di non pagare loro quanto dovuto per prestazione d'opera o per forniture (e approfittando delle difficolta' economiche in cui taluni di loro versavano) - Ma. Gi., Gi. Fe., Ca. Be., Al. Bi. En. ad emettere fatture per operazioni inesistenti. I fatti si sarebbero verificati a partire dal (OMESSO) fino all'(OMESSO).

Ricorre per Cassazione il difensore del Lo., il quale, premette: a) che il processo e' stato trattato in primo grado da ben tre collegi e che il presidente del primo, in quanto anche presidente del Tribunale, ha di fatto nominato i componenti del terzo; b) che il secondo collegio si e' sciolto a seguito della ricusazione, accolta, del suo presidente; c) che, nel corso del procedimento, e' stata formulata anche istanza di rimessione, respinta dalla Corte di Cassazione, la quale - tuttavia - ha stigmatizzato gli anomali contatti intercorsi, al di fuori dell'udienza, tra giudice e PM.

Tutto cio' premesso, il ricorrente deduce ventisette censure (cui ne aggiunge altre due con motivi nuovi e un'altra con ulteriori motivi, per un totale di trenta), che di seguito si illustrano.

1) inosservanza di norme processuali in riferimento al decreto che ha disposto il giudizio immediato sul presupposto dell'evidenza della prova. Viene riproposta la eccezione di nullita' disattesa dalla Corte di appello, la quale ha sostenuto che il Tribunale non puo' sindacare la scelta del GIP e non puo' determinare regressione del procedimento, in contrasto con l'esigenza di celerita' che caratterizza il giudizio immediato. In realta', cio' che deve essere verificato e' se sussistano i presupposti per l'ammissione del giudizio immediato il quale, come e' noto, sacrifica il contraddicono. Se tale controllo non fosse possibile, si verificherebbe una anomalia nel sistema, anomalia non soggetta ad alcun controllo. Quanto alla regressione, essa e' il tipico effetto di ogni dichiarazione di nullita'.

In realta' l'articolo 415 bis c.p.p., comma 2 e articolo 416 c.p.p. prevedono la nullita' della richiesta di rinvio a giudizio se non si e' tenuto l'interrogatorio (e cio' anche se ovviamente l'imputato puo' poi rendere l'interrogatorio nella udienza preliminare). L'esigenza di celerita' non puo' prevalere su quella del giusto processo. La Corte di appello ammette che l'esigenza del contraddittorio e' stata sacrificata e cio' a fronte di una pretesa evidenza che consisterebbe solo nelle accuse degli imprenditori e dei compiutati Bo..

Orbene, la prova evidente e' solo quella irreversibile, quindi mai quella dichiarativa. Tanto cio' e' vero, che le accese sono state ritrattate.

Le PPOO avrebbero poi dovuto godere delle garanzie ex articolo 63 c.p.p., comma 2 e le loro dichiarazioni andavano riscontrate. In realta' le pretese PPOO avevano tratto vantaggi dalla situazione in atto e avevano tutto l'interesse ad accusare il ricorrente. Si e' in realta' verificata nullita' radicale del decreto che dispone il giudizio, anche perche' al Lo. non e' stata riservata pienezza di scelta di riti alternativi. Cosi' ad es. per qual che riguarda il rito abbreviato, e' da rilevare che, all'epoca, l'articolo 422 c.p.p. gli avrebbe riservato la possibilita' di ottenere il rito abbreviato in udienza preliminare con la possibilita' di richiedere la integrazione probatoria, di formulare eccezioni sulla utilizzabilita' della prova, di ottenere sentenza di NLP. La nullita' dunque si e' verificata per violazione dell'obbligo di citazione dell'imputato e per la sua partecipazione all'udienza e per la partecipazione del difensore. A ben vedere, al difetto di evidenza della prova avrebbe dovuto conseguire la celebrazione dell'udienza preliminare.

Se poi non fosse condivisibile tale prospettazione, viene sollevata, in subordine, eccezione di legittimita' costituzionale dell'articolo 453 c.p.p. in quanto la valutazione di evidenza della prova non puo' sottrarsi a qualsiasi verifica processuale, non incontrando ne' il presidio della nullita', ne' altro meccanismo munito di analoga efficacia. L'eccezione e' stata immotivatamente rigettata dalla Corte di merito con superficiale riferimento alle pronunzie della Corte costituzionale nn. 482/92, 203/02, 371/02, che si rivelano non in termini. La prima pronunzia oltretutto e' stata resa prima della modifica dell'articolo 425 c.p.p. con l'abolizione del criterio dell'evidenza per la sentenza NLP. Se cosi' stessero le cose, il giudizio immediato sarebbe meno garantito del rito direttissimo (dove il controllo e' nella convalida di arresto) o del procedimento per decreto (che rende possibile la opposizione). Il contrasto con gli articoli 3, 24 e 111 Cost. e' evidente. L'imputato subisce il rinvio a giudizio immediato senza poter attuare difesa. Egli ha certamente facolta' di rendere interrogatorio, ma cio' avviene prima del rinvio, non dopo. In sintesi egli non puo' contrastare l'evidenza della prova. La Corte cost. con la sent. n. 371/02 afferma che c'e' possibilita' di articolare la difesa, ma si riferisce solo alla possibilita' di interloquire col PM prima della richiesta di giudizio immediato, il che non garantisce il contraddittorio innanzi al GIP.

2) inosservanza di norme processuali in riferimento al difetto di motivazione del decreto di giudizio immediato. In realta' il sistema prevede la motivazione del decreto di giudizio immediato in quanto l'articolo 456 c.p.p. richiama l'articolo 429 c.p.p., lettera d) e di conseguenza l'articolo 178 c.p.p., lettera c) e l'articolo 125 c.p.p., comma 3. La Corte di appello sul punto non fornisce risposta. Si tratta certamente di una motivazione minimale (indicazione delle fonti di prova e dei fatti cui si riferiscono); da cio' tuttavia deve ricavarsi la evidenza della prova. Ma, nel caso di specie, manca proprio la indicazione della prova e la indicazione dei fatti. Ne' la evidenza puo' esser dedotta solo dalle pretese ammissioni dei computati o dalle accuse delle presunte PPOO; manca comunque ogni riferimento a Lo..

Se non si accede a tale interpretazione, ci si trova di fronte a norme incostituzionali (articolo 456 c.p.p. in relazione all'articolo 24 Cost.), sulle quali la Corte di appello non si e' minimamente pronunziata. La perdita dell'udienza preliminare dipenderebbe da un giudizio svincolato da qualsiasi successivo controllo, ma l'udienza preliminare e' tesa a verificare la fondatezza della contestazione per consentire il diritto di difesa e di fronte a un assunto impegnativo, come l'evidenza della prova, la motivazione non puo' mancare.

3) inosservanza di norme processuali in riferimento alla nomina del collegio giudicante da parte di giudice dichiarato incompatibile. Il collegio giudicante deve ritenersi illegittimamente formato perche' nominato dal Dr. F., dichiarato incompatibile per l'accoglimento di domanda di ricusazione. Lo stesso quindi non poteva compiere nessun atto a cominciare da quello originario di nominare il collegio. La Corte di appello sostiene trattarsi di atto amministrativo e non giurisdizionale, citando la decisione del TAR Marche che, in realta', ha sostenuto il contrario. Ad avviso di quel giudice, infatti, proprio la natura giurisdizionale del provvedimento oggetto del ricorso rendeva impossibile una pronunzia del giudice amministrativo; e' poi irrilevante il fatto che il Dr. Fr. abbia applicato "le tabelle"; oltretutto, nel merito, e' facile sostenere il contrario (ad Ancona erano in servizio altri magistrati addetti al settore penale). Il fatto e' che si tratta di un atto altamente discrezionale riferibile a un soggetto ricusato e quindi judex suspectus. L'articolo 42 c.p.p. va interpretato nel senso che il magistrato ricusato non puo' neanche nominare il collegio che lo sostituira'. Non si tratta nel caso in esame di semplice difformita' dalle previsioni tabellari ma di assenza di titolarita' del potere di assegnazione.

Se non si accede a tale interpretazione, sussiste evidente incostituzionalita' dell'articolo 42 c.p.p. per contrasto con gli articoli 3, 24, 25 Cost.. Se, invero, non si riconosce la sussistenza di una nullita' ex articolo 178 c.p.p. ed ex articolo 42 c.p.p., l'imputato resta privo di difesa di fronte un atto arbitrario di un soggetto privo di poteri. Ne' si puo' negare la natura procedi mentale a tale atto, perche' si violerebbe il principio di ragionevolezza (come potrebbe un soggetto ricusato essere inibito dal compimento di atti di minore rilevanza e non da quello originario?).

4) violazione dell'obbligo di astensione da parte di uno dei giudici a latere. La D.ssa Za., facente parte del collegio efficacemente ricusato (il secondo), presieduto dal Dr. P., non ha accolto l'invito ad astenersi per gravi ragioni di convenienza. Cio' ha determinato nullita' ex articolo 178 c.p.p., lettera a). La Corte di appello ha escluso che tali ragioni sussistessero sulla base del fatto che, accolta la ricusazione del P., sarebbe stata espressa implicita valutazione negativa sulla sussistenza delle ragioni di convenienza degli altri componenti del collegio. Il che non e', in quanto il P. fu ricusato per avere manifestato il suo orientamento colpevolista e non per altra ragione. La situazione della D.ssa Za. poi avrebbe dovuto essere valutata dal Tribunale, non dalla Corte di appello. Ella faceva parte del collegio presieduto dal Dr. P. e ha assistito passivamente ai contatti tra quest'ultimo e il PM, volti a concordare le modalita' piu' efficaci per l'Accusa per l'assunzione delle prove. La Corte di Cassazione, nel decidere la istanza di rimessione, ha affermato che l'episodio sottoposto alla sua attenzione era senza dubbio di particolare gravita' in quanto rivelava l'inosservanza della distinzione dei ruoli tra giudice e PM che rappresenta il cardine del sistema processuale. E' evidente poi che, con l'espressione "giudice", si intende il collegio giudicante in tutti i suoi componenti. La mancata astensione comporta nullita' anche alla luce dell'articolo 111 Cost. e della sentenza Corte cost. 113/00. Si ripropone quindi la eccezione di incostituzionalita' dell'articolo 36 c.p.p., comma 1, lettera h) e dell'articolo 37 c.p.p., comma 1, lettera a) con riferimento all'articolo 3 Cost., articolo 24 Cost., commi 1 e 2 nella parte in cui non prevedono che, qualora il giudice ometta di astenersi in presenza di altre gravi ragioni di convenienza, l'imputato possa attivare un meccanismo di controllo giurisdizionale dell'imparzialita' del giudice, come avviene attraverso la ricusazione. La Corte anconetana ha superficialmente rigettato la questione di costituzionalita' ritenendola addirittura irrilevante.

5) mancata astensione del PM di udienza.

Secondo la Corte, la difesa non puo' dolersi di cio'; ma, cosi' ragionando, si trascura l'esigenza di parita' tra accusa e difesa di cui all'articolo 111 Cost., comma 2 (la parita' come garanzia di contraddicono). Nel caso in esame, il PM ha deciso di ascoltare come testi persone che avrebbero dovuto godere delle garanzie ex articolo 63 c.p.p., minacciando, in caso di reticenza, la trasmissione degli atti al suo ufficio. Tutto cio' avveniva anche su suggerimento del Dr. P., situazione stigmatizzata dalla Corte di cassazione. Orbene, tali dichiarazioni sono nulle o inutilizzabili per la mancata astensione del PM. Ai sensi dell'articolo 106 c.p.p. il PM puo' ottenere la rimozione del difensore incompatibile, ma non e' vero il contrario. Effettivamente chi decide, ai sensi dell'articolo 106 c.p.p., e' il giudice (e non il PM), ma il difensore non puo' nemmeno attivare la procedura. La facolta' di astensione ex articolo 52 c.p.p., in tal modo, non garantisce l'igiene processuale e cio' e' in frontale contrasto con gli articoli 24 e 3 Cost., articolo 111 Cost., comma 2. Al proposto il ricorrente soleva questione di costituzionalita'.

6) inosservanza di norme processuali in riferimento all'intervenuto mutamento del collegio giudicante.

La sentenza e' stata pronunziata da un collegio diverso rispetto a quello che ha assunto in precedenza prove rilevanti. La Corte di appello ha rigettato la eccezione, trascurando che non era in discussione solo la utilizzabilita' degli atti, ma la nullita' della sentenza, derivante dalla mancata rinnovazione del dibattimento. Invero va distinta la nullita' ex articolo 525 c.p.p., per mancata rinnovazione, dalla utilizzabilita' dei singoli atti compiuti da un collegio diverso. Cosi' SS.UU. sent. n. 2 del 1999 (RV 212395) prescrive la integrale rinnovazione del dibattimento con la ripetizione della sequela procedimentale (apertura del dibattimento esposizione introduttiva ecc.). E' poi falso che la difesa abbia espresso consenso alla decisione del Tribunale per la mancata rinnovazione. All'udienza 24.11.1999 la dichiarazione e' avvenuta senza consenso. All'udienza 1.12.1999 (cfr trascrizione foll. 2, 3, 4, 5, 11, 13, 18, 23) l'opposizione e' stata manifestata. Al proposito la difesa ha anche proposto ricorso per cassazione. In sintesi: nessuna identita' tra giudice che ha acquisito le prove e giudice che ha emesso la sentenza (il "nuovo processo" parte il 29.9.1999).

7) inosservanza di norme processuali in riferimento alla violazione degli articoli 525 e 526 c.p.p.. Gli atti per i quali non e' stata disposta la rinnovazione sono assolutamente inutilizzabili contro l'imputato, determinandosi un vizio delle sentenze di primo e secondo grado che quegli atti hanno utilizzato. Cio' in quanto la inutilizzabilita' deriva dalla violazione del contraddittorio nella assunzione delle prove e del mancato rispetto della sequela procedimentale in sede di rinnovazione, sequela erroneamente ricostruita dalla Corte di appello, che ha ravvisato consenso tacito della difesa, la quale anzi ha espresso dissenso come si rileva dal verbale 1.12.1999. Il detto consenso non puo' certo dedursi dalla pretesa mancata opposizione che comunque non puo' sanare la inutilizzabilita' degli atti, la quale e' sempre rilevabile. Comunque non vi e' stata lettura degli atti assunti ma solo (ud. 29.11.1999) dichiarazioni del presidente che attestavano la declaratoria di inefficacia di una serie di atti.

8) inosservanza di norme processuali in riferimento alla violazione dell'articolo 63 c.p.p..

Si tratta di dichiarazioni rese senza la garanzia di un difensore. La Corte anconetana ritiene inapplicabile l'articolo 63 c.p.p. in quanto non si e' verificata la assunzione formale della veste di imputato/indagato perche' i soggetti in questione avrebbero agito in stato di necessita'.

Ma cio' non e' conforme all'ordinamento. L'iscrizione nel registro ex articolo 335 c.p.p. ha solo efficacia ricognitiva (Corte cost. sent. n. 307/05). Anche la Corte di Cassazione segue un criterio sostanzialistico.

La Corte di appello di Ancona cita giurisprudenza non pertinente perche' pone il problema della verifica della incompatibilita' a testimoniare da parte del giudice, ma trattasi di ipotesi ben diversa da quella ex articolo 63 c.p.p..

In realta', e' la stessa Corte a sostenere che le PPOO si procuravano vantaggi nell'emettere le false fatture. Si e' dunque certamente verificata violazione dell'articolo 63 c.p.p., per essere stata negata garanzia a soggetti che nella pretesa attivita' illecita avrebbero concorso, ricavandone anche una utilita'. La Corte di appello sostiene che la giurisprudenza ritiene prevalente (quando il dichiarate e' a un tempo indiziato e PO) tale ultima posizione.

Dunque essa ammette che i dichiaranti avrebbero dovuto essere indiziati e, comunque, l'esemplificazione non appare pertinente in quanto, nel caso in esame, non si tratta di due distinti reati (in uno essendo il soggetto imputato, in altro PO), ma del medesimo reato. Sono gli stessi giudici del merito che riconoscono l'interesse difensivo dei dichiaranti, ne' si chiarisce in cosa sarebbe consistita la forza maggiore, come elaborata dalla dottrina penalistica.

9) inosservanza di norme processuali in riferimento alla dichiarazioni rese da Ma. Mi..

L'esame della predetta e' nullo o inutilizzabile perche' effettuato innanzi a giudice incompatibile. Il presidente P. ha impedito all'imputato di terminare le sue dichiarazioni spontanee e quindi alla difesa di utilizzare, nel controesame, gli elementi che avrebbero potuto essere introdotti. Secondo il giudice di merito cio' e' avvenuto nell'ambito dei poteri di direzione del dibattimento riservati al presidente perche' Lo. avrebbe usato espressioni offensive. Basta consultare gli atti per rendersi conto che cosi' non e', in quanto l'imputato si e' limitato a riferire cio' che il padre della Ma. aveva detto sulle vicende occorse alla figlia. Si tratta dunque di fatto storico esposto nella sua neutralita'. Pertanto nessun intralcio alla istruzione dibattimentale si stava verificando. Tutto cio', peraltro, comporta nullita' ex articolo 178 c.p.p. delle dichiarazioni della Ma., la cui valutazione non si e' svolta in contraddittorio. La stessa Corte ammette che in primo grado il dibattimento non si e' svolto secondo criteri di assoluta correttezza. Ne sarebbe dovuta scaturire la sanzione della nullita' o inutilizzabilita' dell'esame di questa teste.

10) riduttiva definizione degli atti inefficaci operata dalla Corte di appello in sede di ricusazione: nullita' di atti acquisti in violazione delle garanzie difensive.

Con il provvedimento con il quale aveva deciso sulla ricusazione, la Corte di appello ha dichiarato la inefficacia della testimonianza di quattro persone. Cio' non significa che la stessa si fosse pronunziata, per implicito e per esclusione, sulla regolarita' delle altre e che il Tribunale non fosse facultato a determinarsi sul punto (come viceversa sembra ritenere il giudice di secondo grado). Le ordinanze 23.11.1999 e 8.3.1999 sono da leggere in tal senso. Eppure la Corte ha rifiutato di pronunziarsi circa la nullita' o inutilizzabilita' degli atti, trincerandosi dietro la dichiarazione del giudice della ricusazione. La richiesta di ricusazione fu accolta in quanto il Dr. P. aveva anticipato il suo convincimento colpevolista, ma non e' stato chiarito quando tale convincimento sia maturato, con la conseguenza che non e' possibile operare una distinzione della attivita' processuale esperita sotto la guida del predetto presidente. La lesione dei diritti della difesa e' evidente nelle ordinanze emesse in tema di prova (1.6.1998, 15.7.1998, 16.7.1998), di quelle che hanno determinato un'abnorme accelerazione dei ritmi processuali, di quelle che hanno determinato la celebrazione di udienze in assenza dei difensori e/o dell'imputato (nel corso della quale e' stato ascoltato il m.llo F., teste cardine in relazione al contestato reato di truffa).

Si sono verificate plurime e reiterate violazioni del diritto di intervento e di assistenza dell'imputato (non e' mai stata valutata la istanza di differimento per legittimo sospetto, e' stato disposto un rinvio meramente interlocutorio dalla mattina al pomeriggio del 16.7.1998, senza dare alcun avviso all'imputato, l'udienza pomeridiana del 16.7.1998 e' stata tenuta in assenza dell'imputato, nonostante il suo legittimo impedimento). Secondo la Corte anconetana tali violazioni non sarebbero censurabili processualmente; si tratta di grave errore in quanto esse in realta' incidono sull'assistenza dell'imputato e sull'esercizio del diritto di difesa.

11) mancata assunzione di prova decisiva.

Il Dr. P. con l'ordinanza 1.6.1998, non ha ammesso le CCTT chieste dalla difesa e ha di fatto reso impossibile l'ascolto dei testi (citati per il giorno successivo). Reiterata tale richiesta innanzi al nuovo collegio, essa e' stata rigettata in larga parte. Cio' ha determinato una compressione indebita e pregiudizievole del diritto di difesa.

12) omessa rinnovazione dell'istruzione dibattimentale e omessa motivazione sulla richiesta difensiva.

Nei motivi nuovi di appello si era chiesta la parziale rinnovazione della istruzione dibattimentale. La Corte di merito, non avendola concessa, non motiva sul punto. In realta' trattasi di prove rilevanti (e ancor piu' la motivazione appariva necessaria ai sensi della Legge n. 46 del 2006 articolo 8 che ha modificato l'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera d), n. 1).

A titolo meramente esemplificativo puo' ricordarsi che non sono state ammesse la CT contabile, i testi a discarico, la acquisizione di documenti.

13) mancata utilizzazione a fini difensivi degli atti dichiarati inefficaci. L'inutilizzabilita' va intesa come inefficacia in danno dell'imputato; cio' non toglie che vanno valutate quelle parti delle dichiarazioni inutilizzabili che si risolvono a favore dello stesso. Il giudice di merito ha pretermesso le dichiarazioni dei testi dichiarate inefficaci in sede di ricusazione anche nei loro contenuti favorevoli al Lo.. Cio' determina lacunosita' e quindi sostanziale illogicita' della sentenza impugnata, atteso che la statuizione di inefficacia degli atti del giudice ricusato non escludeva che le dichiarazioni precedentemente rese dai testi di accusa fossero utilizzabili in un ottica difensiva.

14) manifesta illogicita' della motivazione con contraddizione testualmente rilevante e violazione della legge penale sostanziale in riferimento alla pretesa minaccia.

Si tratta di contraddizioni testualmente emergenti. Costituisce null'altro che una congettura il fatto che le pretese PPOO non si sarebbero indotte alla falsa fatturazione se non in seguito a minaccia, dal momento che la stessa Corte territoriale ammette che esse trassero vantaggi economici (poterono incassare l'importo dell'IVA e mostrare un incremento in termini di fatturato). Non sono evidenziati elementi che attestano iniziative di Lo. in presenza di una scambievole utilita'.

15) omessa motivazione e manifesta illogicita' della medesima con riferimento alla prova dei delitti di minaccia e violazione delle regole sulla formazione della prova in virtu' della trattazione unitaria e indistinta dei fatti contestati.

I fatti oggetto di contestazione sono stati trattati come se essi costituissero un unico episodio indistinto, operando una non consentita traslazione di riscontri da un fatto all'altro. Sul punto la Corte anconetana ignora le deduzioni della difesa, atteso che, viceversa, riscontri possono rinvenirsi solo in relazione al medesimo episodio (es. la pretesa minaccia in danno di Ma. non puo' influire sulla ricostruzione di episodi che riguardano altre PPOO). La traslazione del riscontro va esclusa anche quando si tratta di passare da un episodio a un altra di fattispecie, anche se l'episodio e' unitario, ne' la stessa attendibilita' del dichiarante in ordine a una parte della sua deposizione puo' estendersi, senza verifiche, ad un altro aspetto della medesima motivazione.

16) difetto radicale di motivazione e manifesta illogicita' della stessa in ordine alla credibilita' attribuita alle pretese PPOO.

I giudici di merito attribuiscono piena credibilita' alle dichiarazioni delle presunte PPOO, non rilevando la insanabile contraddizione nella quale essi stessi cadono quando ammettono che "le vittime" avevano interesse sostanziale alla emissione delle false fatture e quindi interesse processuale a incolpare il Lo.. Le pretese PPOO sono obiettivamente concorrenti di Lo.. Sul punto, la motivazione e' priva di riferimento ai motivi di appello. Avrebbe poi dovuto trovare applicazione l'articolo 192 c.p.p., comma 3; in ogni caso, la sentenza trascura le regole prudenziali dettate dal giudice di legittimita' per la valutazione delle dichiarazioni delle PPOO e delle persone alle stesse legate (Ma. Mi. figlia di Gi., Il., dipendente del predetto ecc.). In realta', come premesso, l'imputato e' stato interrotto quando, con le sue spontanee dichiarazioni, intendeva contrastare quanto la Ma. Mi. andava riferendo.

17) violazione di norme in riferimento alle domande suggestive rivolte dal PM.

I giudici del merito escludono che si sia verifica inutilizzabilita' in quanto fanno riferimento solo ai commi lei dell'articolo 499 c.p.p., dimenticando il dettato del comma 3 che, ex articolo 191, rende inutilizzabile, appunto, la prova raccolta.

18) carenze motivazionali in relazione alla pretesa minaccia in danno di Ma. Gi..

Essa e' apoditticamente ritenuta sussistente. La Corte territoriale non motiva in ordine alle deduzioni contenute, al proposito, nell'atto di appello, dimenticando che, sul piano logico, il protrarsi dei rapporti tra Lo. e le pretese PPOO esclude che vi sia stata condotta minacciosa. Il Ma. ricavava vantaggi dalla situazione; non puo' dunque parlarsi di minaccia ai sensi dell'articolo 611 c.p.. Quanto al malore che costui avrebbe accusato (definito dai giudici del merito, per la verita', un semplice disturbo), la sentenza non specifica in che rapporto starebbe con la condotta del ricorrente. La circostanza dunque non e' confermativa di alcunche'. Il Ma. poi, in separato procedimento, e' imputato di illecito fiscale, ma la Corte non ha voluto acquisire gli atti.

19) carenze motivazionali in relazione alla pretesa minaccia di Gi. Fe..

Costui non e' credibile perche' ha un riconoscibile interesse ad accusare Lo.. Le sua dichiarazioni non sono riscontrate ab externo; esse sono anzi contraddette dal carattere continuo dei rapporti, dalla regolarita' dei pagamenti, dalla assenza di minacce. La Corte marchigiana valorizza solo una parte delle dichiarazioni del Gi., il quale in realta' si mostra grato al Lo. per il volume di lavoro che costui gli assicura.

20) carenze motivazionali in relazione alla pretesa minaccia di Al. Bi. En..

Il predetto addossa a se' stesso la responsabilita' di non aver saputo dire di no. In dibattimento gli sono state contestate le dichiarazioni rese in fase di indagini, ma la Corte non spiega perche' debbano prevalere le dichiarazioni predibattimentali (violazione dell'articolo 500 c.p.p., commi 2 e 4 e articolo 111 Cost., comma 5). Tali dichiarazioni potevano essere utilizzate solo per le contestazioni, non potevano essere assunte come parte della dichiarazione; infine nessun riscontro sussiste alle dichiarazioni accusatorie di Al. Bi..

21) carenze motivazionali in relazione alla pretesa minaccia di Ca. Be..

La Corte di appello non fornisce risposta al motivo n. 18 dell'atto di appello, che dunque si ripropone. In ogni caso, anche tali dichiarazioni non sono riscontrate.

22) violazione dell'articolo 513 c.p.p. con riferimento alle dichiarazioni di B. L. e La..

Costoro si sono avvalsi della facolta' di non rispondere. Ai sensi dell'articolo 513 c.p.p., dunque, le loro dichiarazioni non erano utilizzabili erga alios. La Corte afferma tale principio, ma poi non lo rispetta.

23) violazione di legge penale in riferimento al ritenuto configurarsi dell'effetto di costrizione o determinazione dei soggetti passivi, mancanza e manifesta illogicita' della motivazione della sentenza.

Secondo i giudici del merito la condotta delle pretese PPOO troverebbe ragione nelle minacce di Lo.; la stessa Corte poi sostiene che quelle stesse PPOO avevano un preciso interesse a emettere false fatture (per conseguire vantaggi patrimoniali e per abbattere gli utili tassabili). La Corte anconetana pretende di reperire riscontro alla ipotesi di accusa nel fatto che il ricorrente avrebbe respinto e non onorato alcune ricevute bancarie. Trattasi di circostanza che non risulta dal dibattimento, che non compare nella sentenza di primo grado e che e' frutto di puro e semplice travisamento. Nessuna motivazione/giustificazione e' fornita sul punto.

24) inosservanza della legge penale in riferimento alla ritenuta sussistenza di una condotta di minaccia; mancanza e comunque manifesta illogicita' della motivazione della sentenza.

La minaccia, per essere penalmente rilevante, deve essere ingiusta, mentre i rapporti imprenditoriali sono liberi, quindi ciascuno contratta con chi crede. Quanto al mancato pagamento, e' la stessa Corte a dire che si verificarono solo trascurabili ritardi. La minaccia deve poi avere carattere di concretezza e di serieta'. Esse non vanno confuse con fisiologici momenti di frizione nelle trattative commerciali. Le presunte PPOO non hanno neanche denunziato le fantomatiche minacce; e cio' neanche quando il Lo. era ormai privo di potere contrattuale

25) carenza dell'elemento psicologico.

Esso e' apoditticamente ritenuto sussistente, anche perche', come anticipato, la Corte tratta indistintamente i vari episodi oggetto di contestazione e coltiva una concezione di dolus in re ipsa. Le dichiarazioni di Il. (il quale sostiene che si provvedeva a restituire a Lo. le somme versate a fronte della falsa fatturazione) possono riguardare solo gli episodi relativi al Ma., non quelli relativi alle altre pretese PPOO. Il dolo poi in concreto e' dedotto dal ccdd modus operandi, cosa non consentita, dal momento che non sono state accertate modalita' costanti. Non sussiste poi la prova che Lo. si rappresentasse la efficacia della minaccia e l'effetto di reale coartazione che poteva avere sulle PPOO. La Corte sottolinea gli ingenti profitti incassati dalla PPOO: si tratta di elementi che danno altro significato alle modalita' oggettive dell'operazione.

26) inosservanza di legge penale con riferimento alla commisurazione della pena, alla mancata applicazione di attenuanti generiche e della prescrizione. La Corte marchigiana non motiva una sanzione tanto elevata, considerato che il minimo edittale e' di gg. 15. La Corte inoltre non chiarisce perche' pena base sia quella relativa al delitto del capo A), ne' tiene conto della mancanza di danni (anzi, come detto, le pretese PPOO ottennero solo vantaggi). Si tratta poi di fatti di nessuna gravita'. In realta' la quantificazione della pena e' motivata solo in base ai precedenti penali del Lo., cosa non consentita, anche perche' non si chiarisce perche' mai quei precedenti sarebbero ostativi in relazione ai fatti per i quali interviene condanna. In ogni caso, non puo' parlarsi di recidiva e inoltre i precedenti non sussistevano quando fu emanata la sentenza di primo grado. Lo. quindi andava considerato incensurato. Neanche viene chiarito per qual motivo non siano state riconosciute le attenuanti ex articolo 62 c.p., nn. 4 e 5 e quelle ex articolo 62 bis c.p., che in realta' vanno concesse; cio' comporta la prescrizione dei reati. Quello in danno di Al., poi, in quanto consumato tra il 1983 e il 1984 e' comunque prescritto.

27) eccezione di illegittimita' costituzionale della Legge n. 251 del 2005 articolo 10 comma 3 in relazione agli articoli 3 e 111 Cost.. La Corte marchigiana ritiene che non sussista collegamento alcuno tra la ragionevole durata del processo e la prescrizione, ma non si chiede in qual maniera sia effettivamente garantita tale ragionevole durata. La norma transitoria di cui all'articolo 10 introduce un limite di operativita' correlato allo stato di avanzamento del processo. Ma in realta' la prescrizione e' normativa agganciata alla gravita' del reato ed esprime il diritto dell'imputato a non essere sottoposto a procedimento oltre un certo limite temporale. Non possono dunque ammettersi disparita' di trattamento collegate a fattori esterni come la fase processuale sulla quale l'imputato non puo' minimamente agire.

In data 11.6.2007 sono stati depositati motivi nuovi:

28) omessa motivazione della sentenza con riferimento ai singoli fatti contestati e alla conseguente mancata individuazione del momento consumativo dei reati.

La Corte avrebbe dovuto isolare gli elementi storici dei singoli episodi. Essa poi ha omesso di motivare su specifiche censure e nulla di preciso ha scritto circa il momento consumativo dei singoli reati, circostanza determinante perche' segna il dies a quo della prescrizione. E' ovvio poi che, nel dubbio circa il momento consumativo, si deve prediligere la data di maggior favore per l'imputato. Per i delitti sub A ed H il dies andrebbe fissato nell'anno 1989, con conseguente intervenuta prescrizione. Oltretutto, le nuove norme sulla prescrizione stabiliscono che, in ipotesi di reato continuato, essa non decorre dal momento in cui la continuazione e' cessata, ma prevede singole decorrenze per ciascun episodio criminoso riunito ex articolo 81 c.p.. E' da notare che tale principio va applicato anche ai processi in corso, in quanto la norma transitoria della Legge n. 251 del 2005 non dispone, per esso, la irretroattivita'.

29) ulteriore illustrazione della questione di legittimita' costituzionale prima dedotta.

E' noto che la sentenza della Corte cost. 393/06 ha statuito la illegittimita' costituzionale della Legge n. 251 del 2005 articolo 10 comma 3, nella parte in cui esclude che i nuovi termini di prescrizione, se piu' favorevoli all'imputato, siano applicabili, se non e' intervenuta la dichiarazione di apertura del dibattimento, ma ha stabilito che e' la sentenza di condanna in primo grado a costituire il limite oltre il quale il novum legislativo non deve trovare applicazione.

Cio' pero' non comporta che sono da considerarsi "salve" le ulteriori riserve previste dalla predetta legge, in quanto su di esse in realta' non si e' pronunziata la Corte.

Le pronunzie della Corte di cassazione, poi, non costituiscono ostacolo a una lettura ampliata della ricordata sentenza del giudice delle leggi, ovvero non sono completamente condivisibili.

Il codice prevede come principio generale la retroattivita' della legge penale piu' favorevole, col solo limite del giudicato. La legge in questione tuttavia, non fa riferimento alla sentenza, ma alla pendenza del procedimento (e neanche distingue tra la ipotesi di assoluzione e quella di condanna in primo grado), agganciando le differenti discipline a condotte non addebitagli all'imputato. Orbene e' inconcepibile che le norme del codice Rocco siano piu' garantiste delle norme che dovrebbero ispirarsi a principi della Costituzione repubblicana. Cio' comporterebbe, oltretutto, la condivisione di canoni di assoluta irragionevolezza.

A tutto voler concedere, potrebbe individuarsi la ipotetica legittimita' di una distinzione tra fase di merito e fase di legittimita', ma, nel caso che occupa, la eccezione di incostituzionalita' dell'articolo 10 della legge sopra ricordata e' stata proposta per la prima volta in appello, quindi antecedentemente alla fase di legittimita'.

Conclusivamente va dichiarata la illegittimita' costituzionale della norma di cui sopra nella parte in cui definisce il limite della applicazione retroattiva dei piu' favorevoli termini di prescrizione, identificandolo nella gia' intervenuta pendenza del processo, almeno in grado di appello all'epoca della entrata in vigore della legge stessa. La questione assume maggior spessore alla luce della recente sentenza 393/06 della Corte cost.le che ha dichiarato la parziale illegittimita' costituzionale della Legge n. 251 del 2005 articolo 10 comma 3.

Sono poi stati depositati ulteriori motivi:

30) con i quali si chiede l'applicazione dei benefici di cui alla Legge n. 241 del 2006 (indulto).

DIRITTO - MOTIVI DELLA DECISIONE

La prima censura e' infondata.

Il concetto di evidenza propugnato dal ricorrente non e' quello dell'ordinamento. Infatti, in tema di giudizio immediato, l'evidenza della prova non va intesa nel senso della definibilita' del processo allo stato degli atti (pertanto essa non e' tale da impedire in dibattimento l'acquisizione di ulteriori prove o lo sviluppo di ulteriori approfondimenti), giacche' l'unico presupposto di ammissibilita' del giudizio immediato e' l'inutilita' dell'udienza preliminare per la prevedibile mancanza di elementi che possano condurre alla pronuncia di una sentenza di NLP (ASN 200115833 - RV 218674);

insomma il presupposto di ammissibilita' del rito, costituito dall'evidenza della prova, deve essere inteso semplicemente nel senso che, sulla base di tutte le risultanze delle indagini preliminari, debba escludersi che il contraddittorio tra le parti, nell'udienza preliminare, possa condurre alla pronuncia di una sentenza liberatoria in quella sede (ASN 1998012435 - RV 210028); da qui la sua superfluita'. E d'altronde ovvio che sussista differenza concettuale e funzionale tra evidenza della prova e definibilita' del procedimento allo stato degli atti. Entrambe le categorie implicano un giudizio prognostico, ma la prima, a differenza della seconda, non esclude (sempre in previsione, si intende) che la prova possa essere arricchita o diversamente connotata nel corso del futuro dibattimento. L'evidenza della prova consegue a un giudizio di parte (articolo 453 c.p.p. per il PM e articolo 419 c.p.p., comma 5 per l'imputato) e rende superflua l'udienza preliminare; viceversa, la decidibilita' allo stato degli atti (eventualmente da "integrare ai sensi dell'articolo 438 c.p.p., comma 5) rende superfluo il dibattimento e dunque implica una cristallizzazione del compendio probatorio.

Insomma, la prova evidente (cfr. Corte cost. sent. n. 482/92) e' appunto quella sufficiente ai fini del rinvio a giudizio, cioe' quella che rende superflua l'effettuazione dell'udienza preliminare, mentre la definibilita' del processo allo stato degli atti, richiesta per disporre il giudizio abbreviato, si fonda sulla completezza dell'intero quadro probatorio e sulla previsione della sua non modificabilita'.

Ovviamente poi - contrariamente a quel che si assume nel ricorso - nessuna prova e' irreversibile, sia perche' il giudizio sulla sua evidenza e' formulato allo stato degli atti, sia perche' e' sempre possibile che quanto e' evidente e concludente per il PM possa non esserlo per l'organo giudicante, al dibattimento, e che gli elementi acquisiti, prima, perdano, poi, nella pienezza del contraddittorio, la gia' ritenuta valenza probatoria (ASN 199305355 - RV 194220).

E' poi noto che, ai sensi dell'articolo 454 c.p.p., il PM, nel formulare la sua richiesta di giudizio immediato, deve trasmettere al GIP l'intero fascicolo delle indagini; il giudice quindi, disponendo esattamente degli stessi elementi dell'Organo dell'accusa, puo' valutare cognita causa la fondatezza della richiesta stessa (a differenza di quel che puo' fare il giudice del dibattimento, al quale non si potrebbe chiedere un giudizio sulla evidenza delle prove, finche' esse non vengano effettivamente raccolte). Insomma, se e' prova in senso pieno solo quella che si acquisisce in contraddicono (e tendenzialmente al dibattimento), e' evidente che il giudizio sulla evidenza delle "prove" raccolte in fase di indagini e' giudizio meramente congetturale del PM, che tuttavia deve passare al vaglio del GIP, il quale, se non condivide "la previsione" del PM, deve rigettare la richiesta e restituire gli atti all'Ufficio di Procura perche' proceda nei modi ordinari. Nel giudizio immediato, poi, il contraddicono non e' sacrificato, ma solo posposto (come eventualmente accade nel procedimento monitorio). Quanto alla eccezione di costituzionalita', essa e' manifestamente infondata. Invero, la modifica (apportata con la Legge n. 479 del 1999) dell'articolo 425 c.p.p. e' irrilevante, non esistendo specularita' tra la l'evidenza che era prevista per il proscioglimento e quella di cui all'articolo 453 c.p.p.. E infatti, una cosa e' (era) l'evidenza (diagnostica) dell'innocenza dell'imputato - perche' il fatto non sussiste, non e' stato da lui commesso, non costituisce reato, ovvero si tratta di persona non imputabile o non punibile - in quanto essa era di tale pregnanza da escludere rebus sic stantibus, non l'udienza preliminare, ma - addirittura - il processo, non diversamente da quanto prevede l'articolo 129 c.p.p. con riferimento a qualsiasi stato e grado del procedimento; ben altro e' la evidenza (prognostica) della prova, operazione intellettuale del PM (eventualmente condivisa dal GIP), che riguarda, non una situazione di fatto, ma la previsione di un fatto (processuale). D'altronde la Corte cost. ebbe ad affermare (cfr. la gia' ricordata sent. n. 482/92) che nessuna disposizione del c.p.p. consente al giudice del dibattimento un sindacato sulla valutazione di evidenza della prova, in base alla quale il giudice delle indagini preliminari abbia ritenuto di disporre il giudizio immediato.

Pertanto, davvero non puo' affermarsi che la Corte di appello si sia impropriamente rifatta ai principi affermati dal Giudice delle leggi con le ordinanze 203/02 e 371/02, dal momento che, con il primo provvedimento, la Corte cost. ebbe ad affermare appunto la manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale dell'articolo 453 c.p.p., sollevata in riferimento all'articolo 3 Cost., e articolo 24 Cost., comma 2, nella parte in cui non prevede che la richiesta di giudizio immediato debba essere preceduta dall'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex articolo 415 bis c.p.p. (in quanto l'estensione al giudizio immediato delle modalita' del diritto di difesa, previste dalla disposizione da ultimo citata, si porrebbe in antinomia con i presupposti che giustificano la costruzione di questo rito secondo criteri di massima celerita' e semplificazione, senza il filtro dell'udienza preliminare); con il secondo, fu affermata la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 455 c.p.p., sollevata, in riferimento agli articoli 24 e 111 Cost., in quanto precluderebbe alla difesa la possibilita' di interloquire sulla richiesta del PM di giudizio immediato (considerato che, da un lato, i presupposti e la peculiare struttura del giudizio immediato non privano la difesa di esercitare le piu' opportune iniziative prima dell'emissione del decreto che dispone tale giudizio; dall'altro, le peculiari esigenze di celerita' e di risparmio di risorse processuali che connotano detto giudizio, rendono non evocabili i principi del pieno contraddittorio e della parita' delle parti, anche nella fase predibattimemntale).

La seconda censura e' manifestamente infondata (e manifestamente infondata e' la subordinata eccezione di legittimita' costituzionale).

L'articolo 459 c.p.p., lettera d), richiamato dall'articolo 456 c.p.p., prevede "l'indicazione sommaria delle fonti di prova e dei fatti cui esse si riferiscono"; con il che e' ovviamente legittimata anche la mera elencazione delle fonti di prova, atteso che, oltretutto, l'obbligo di mettere a disposizione del GIP l'intero fascicolo processuale non consente al PM selezioni di sorta (ASN 199505403 - RV 201816). Ne consegue che la indicazione/elencazione delle fonti di prova avviene, appunto, con riferimento al contenuto del fascicolo; il che, nel caso di specie, rendeva superfluo anche qualsiasi esplicito riferimento al Lo. nella indicazione delle fonti di prova, atteso che certamente la sua posizione processuale emergeva dall'intero allegato fascicolo.

Per quel che riguarda la dedotta eccezione di incostituzionalita', non possono non valere le considerazioni sopra espresse a proposito delle ricordate ordinanze di inammissibilita' 203 e 371 del 2002.

La terza censura e' infondata e la relativa eccezione di costituzionalita' e' manifestamente infondata.

La ricusazione invero e' atto in grado di dare avvio a un subprocedimento, che, ovviamente, si iscrive nel piu' vasto perimetro del procedimento principale. Si ricusa il giudice, cioe' l'organo giudicante predeterminato a conoscere di quel determinato procedimento e la ricusazione puo' esser proposta a far tempo dall'udienza preliminare, vale a dire, appunto, quando un giudice e' gia' (pre) designato e dunque individuabile.

Va da se' che, come la ricusazione si sviluppa all'interno di un ben determinato procedimento, cosi' essa non sortisce alcun effetto all'esterno di esso.

Orbene, la formazione del collegio, vale a dire la designazione, secondo criteri stabiliti dall'ordinamento giudiziario, del giudice che dovra' conoscere di un determinato procedimento, e' atto precedente al procedimento stesso (e ne costituisce, per cd., un presupposto). La composizione del collegio in primo grado e' atto del presidente del Tribunale, atto che appartiene alla sua competenza funzionale, la quale permane finche' dura la titolarita' dell'ufficio. Conseguentemente, fin tanto che quel magistrato ricopra quella funzione, la designazione del collegio giudicante compete a lui e a lui solo.

Ne consegue ulteriormente che il fatto che lo stesso sia stato (con successo) ricusato ad opera delle stesse parti che dovranno poi esser giudicate dal collegio che egli e' chiamato a designare, non comporta la sua incapacita' in tale ruolo funzionale, esterno e precedente al procedimento. Quanto alle doglianze relative alla concreta composizione del collegio che ebbe - finalmente - a giudicare il Lo., la Corte di appello ha pertinentemente citato giurisprudenza (ASN 200527856 - RV 232310), per la quale l'inosservanza delle disposizioni riguardanti la destinazione interna dei giudici e la distribuzione degli affari, puo' incidere sulla costituzione e sulle condizioni di capacita' del giudice, determinando la nullita' di cui all'articolo 33 c.p.p., comma 1, non in caso di semplice inosservanza di disposizioni amministrative richiamate dall'articolo 7 ter dell'ord. giud. in tema di assegnazioni o di sostituzioni, ma solo quando si determini uno "stravolgimento" di principi e canoni essenziali dell'ordinamento giudiziario, per la violazione di norme quali la titolarita' del potere di assegnazione degli affari in capo ai dirigenti degli uffici e l'obbligo di motivazione dei provvedimenti.

Nel caso in esame, secondo il ricorrente, sarebbero stati chiamati a comporre il collegio magistrati diversi da quelli che, secondo "tabella" avrebbero dovuto essere designati.

Orbene questa Corte, da un lato, di fronte a tale generica affermazione, non sarebbe in grado di sindacare l'atto, dall'altro, in ragione del principio sopra espresso, ritiene che, esso comunque integrerebbe mera irregolarita' e non darebbe luogo a nullita' alcuna (nel caso cui il principio sopra ricordato si riferisce, infatti, il giudice di legittimita' ritenne che fosse collocabile appunto sul piano di una mera irregolarita' amministrativa il caso di un'assegnazione o sostituzione di un magistrato, contrastante con i criteri e le previsioni tabellari, ma posta in essere, come nel caso in esame, attraverso un provvedimento del soggetto realmente titolare del potere di assegnazione; cfr. anche ASN 200124077 - RV 219534). Per tutte le ragioni sopra esplicitate, i denunziati profili di incostituzionalita' non sussistono, atteso che l'atto di designazione del collegio e' atto (vincolato) e che si pone prima dell'inizio del procedimento. Nessuna tutela pertanto deve, al proposito, essere approntata all'imputato. Va da se' che se il "designante" tenesse condotta penalmente rilevante (es. reato ex articolo 323 c.p.), l'imputato - come chiunque altro - ben potrebbe attivare la relativa procedura, con tutte le conseguenze del caso.

La quarta censura e' manifestamente infondata.

Dallo stesso contenuto del ricorso emerge che solo il presidente del collegio era stato ricusato. Dunque nessun obbligo avevano i giudici a lettere di astenersi. Il ricorrente pretende di "leggere" (e sindacare) il silenzio della D.ssa Za., traendone arbitrariamente la conclusione che le stessa sia stata acquiescente rispetto a una condotta processuale del presidente, giudicata non consona, quasi che fosse consentito interpretare ab extinseco quanto accaduto nel segreto della camera di consiglio, cosa che - viceversa - certamente non e' (cfr. SS.UU. sent. n. 22327 del 2003, ric. Carnevale, RV 224182).

D'altronde il concetto di "altre gravi ragioni di convenienza", di cui all'articolo 36 c.p.p., comma 1, lettera h, va valutato caso per caso, come obbligo giuridico di astensione del giudice, obbligo che certamente non riguarda soltanto situazioni private ma include eventualmente l'attivita' giurisdizionale che egli legittimamente abbia svolto, (Corte cost. sent. n. 113/00). Ma non e' certo "ragione di convenienza" che debba portare all'astensione aver fatto parte di un collegio nel quale sedeva altro magistrato efficacemente ricusato.

La dedotta questione di costituzionalita', conseguentemente, e' irrilevante nel caso che occupa; ma essa e' anche manifestamente infondata, atteso che non risponderebbe a criteri di ragionevolezza (ne' garantirebbe ragionevole durata al processo) consentire all'imputato di sindacare l'omessa astensione per "gravi ragioni di convenienza", attesa la natura residuale (e pertanto necessariamente "innominata") di tale categoria di incompatibilita', che dunque si presterebbe a ogni possibile ipotesi di strumentalizzazione da parte di chi volesse sottrarsi al processo.

Non a caso, d'altronde, i casi di ricusazione sono tassativamente indicati nell'articolo 37 c.p.p., comma 1 e tra essi non rientra l'ipotesi delle "altre gravi ragioni di convenienza" previste dall'articolo 36 c.p.p. in materia di astensione (ASN 199502902 - RV 202329).

La quinta censura e' manifestamente infondata, come la relativa questione di costituzionalita'.

E' noto innanzitutto che l'articolo 52 c.p.p. prevede una mera facolta' (e mai un obbligo) di astenersi da parte del PM; cio' in perfetta armonia con la impossibilita' di ricusare l'Organo dell'accusa, che e' parte e non giudice (ASN 199202154 - RV 190691).

Il parallelo che il ricorrente pretende di istituire con l'articolo 106 c.p.p. non e' calzante, atteso che proprio detta norma e' volta ad assicurare la effettiva parita' sostanziale tra accusa e difesa, garantendo, al comma 2, l'imputato (quel particolare imputato) e al comma 4 bis il processo (e dunque tutti gli imputati).

Per il comma 4, d'altronde, la incompatibilita' del difensore - almeno nella fase di indagini - puo' essere segnalata sia dalla parte pubblica (che ovviamente non ha un interesse personale o particolare da tutelare), che da quella privata.

Tanto premesso, le ragioni per le quali il dettato dell'articolo 52 c.p. sfugge alle censure di costituzionalita' che il ricorrente intravede (per non essere la mancata astensione in alcun modo impugnabile dall'imputato), sono le stesse sopra illustrate a proposito della quarta censura: sarebbe assolutamente irragionevole consentire all'imputato paralizzare sistematicamente l'azione del PM, fornendogli argomenti sulla base della (pretesamene) errata valutazione di opportunita' operata dall'Organo dell'accusa.

La sesta e la settima censura sono manifestamente infondate.

La pronunzia delle SS.UU. richiamata dal ricorrente (n. 2 del 1999, ric. Iannasso, RV 212395), come e' noto, stabilisce che, nel caso di rinnovazione del dibattimento a causa del mutamento del giudice, la testimonianza raccolta dal primo giudice non e' utilizzabile per la decisione, mediante semplice lettura, cioe' in assenza della ripetizione dell'esame del dichiarante, quando questo possa avere luogo e sia stato richiesto da una delle parti. Viceversa, quando, nel corso del dibattimento rinnovato a causa del mutamento del giudice, nessuna delle parti riproponga la richiesta di ammissione della prova assunta in precedenza, il giudice puo' disporre di ufficio la lettura delle dichiarazioni precedentemente raccolte nel contraddittorio delle parti e inserite legittimamente negli atti dibattimentali.

Orbene, si legge in sentenza (foll. 31 ss.) che alcune disposizioni testimoniali furono "rinnovate", per altre il PM avanzo' richiesta di acquisizione mediante lettura, ottenendo dal giudicante conforme provvedimento "in difetto di espressa opposizione della Difesa dell'imputato Lo. ". Solo successivamente (addirittura in altra udienza) tale opposizione intervenne, ma di essa, giustamente, data la sua intempestivita', il Tribunale non tenne conto alcuno (e la Corte di appello ha condiviso tale impostazione).

Ebbene e' del tutto ovvio che, nel caso in esame, il consenso, una volta prestato, non possa essere ritirato, avendo il giudice assunto la sua decisione sulla base dell'interpello (effettivo o potenziale) delle parti. D'altronde, proprio il fatto, appena ricordato, che alcuni atti furono rinnovati, mentre per altri il PM chiese la acquisizione mediante lettura e' ulteriore (anche se indiretta) prova che, al momento, la Difesa del Lo. fece acquiescenza alla richiesta dell'Organo dell'accusa, alla quale avrebbe potuto agevolmente opporsi.

La ottava censura e', in parte infondata, in parte costruita su di un diverso presupposto in fatto.

E' certamente vero che le dichiarazioni di chi fin dall'inizio avrebbe dovuto essere sentito nella qualita' di indagato sono inutilizzabili e la verifica della sussistenza di tale qualita' va condotta, non secondo un criterio formale (esistenza di notitia criminis, iscrizione nel registro degli indagati), ma secondo il criterio sostanziale della qualita' oggettivamente attribuibile al soggetto in base alla situazione esistente nel momento in cui le dichiarazioni sono state rese (ASN 200404867 - RV 229377), ma e' altrettanto vero che si deve far riferimento, non all'inizio del procedimento ma, appunto, all'inizio dell'attivita' di assunzione delle dichiarazioni. Ne deriva che tale inutilizzabilita' non puo' colpire le dichiarazioni rese da un soggetto che non abbia mai assunto - ne' poteva in concreto assumere - la qualita' di imputato o di persona sottoposta alle indagini, posto che l'imputato non puo' sindacare la scelta del PM di non esercitare l'azione penale nei confronti di chi sia stato escusso in qualita' di teste (ASN 200506380 - RV 230990).

Insomma, in base a una mera ipotesi astratta, non e' dubbio che quelle che in questo processo figurano come PPOO avrebbero potuto esser considerate concorrenti nel reato di emissione di false fatture, ma, nel concreto, il PM si e' mosso (fondatamente, secondo i giudici del merito) sulla base di una diversa ricostruzione ipotetica dei fatti: quella in base alla quale Ma., Gi., Al. Bi. e Ca. erano stati coartati nella loro volonta', in quanto oggetto di parole e comportamenti minacciosi, con i quali erano stati indotti a una condotta contra jus. Ora il ricorrente pretende di sostituire la sua lettura degli accadimenti a quella (a suo tempo) ipotizzata dall'Organo dell'accusa (poi condivisa dai giudicanti), il che non e' - almeno in questa sede - possibile.

Invero, portando alle estreme conseguenze il ragionamento articolato dal ricorrente, potrebbe giungersi alla conclusione che, il piu' delle volte, le (apparenti) PPOO di taluni reati (si pensi, ad es. alla concussione) ben potrebbero esser d'accordo con l'imputato, non potendo escludersi che, nella condotta antigiuridica, esse possano trovare vantaggio, non meno del soggetto attivo.

In realta', l'attivita' della Procura procede solitamente per successive ipotesi di lavoro, verso le quali il PM si orienta, man mano che le indagini preliminari si sviluppano, con cio' consentendogli di vagliare sempre nuovi elementi e di operare eventuali "aggiustamenti" alle sue prime ricostruzioni fattuali. Ebbene, se, nel corso di tale attivita', egli si imbatte in soggetti da esaminare che, per qualche ragione, considera raggiunti da indizi di reita', e' tenuto a iscriverli nel registro ex articolo 335 c.p.p., e comunque a "trattarli" sostanzialmente come indagati (con la conseguenza che, se cosi' non ha fatto, la sua condotta potra' essere sindacata, anche ex post, con tutte le conseguenze del caso); ma non e' certo consentito all'imputato sostituire la sua valutazione - che poggi semplicemente su di un'alternativa ipotesi ricostruttiva - a quella dell'Organo dell'accusa, per sostenere che, in realta', quelli che il predetto ha individuato come testi e PPOO, andavano considerati (e trattati) come indagati o indagandi.

La nona censura e' inammissibile, sia perche' articolata in fatto, sia perche' manifestamente infondata. Invero, da un lato, si pretende che la Corte di legittimita' sostituisca la sua valutazione a quella di chi aveva, nella fase di merito, la direzione del dibattimento e ha dunque potuto apprezzare, nel suo contesto spazio-temporale e relazionale, la valenza e il significato di espressioni, toni e modalita' comportamentali poste in essere dall'imputato, nei confronti di una teste; dall'altro, si dimentica che non e' certamente consentito contestare a un soggetto processuale cio' che un altro ha dichiarato e che dunque, in concreto, nessuna compressione del diritto di difesa puo' essersi verificata per la (asserita) "attivita' di censura" che il presidente avrebbe svolto con riferimento alle spontanee dichiarazioni del Lo.. Invero, fino a prova del contrario, devesi ritenere che l'audizione della Ma. si sia svolta in contraddittorio, se per contraddittorio si intende la possibilita' di esame incrociato del teste, con ampia facolta' di controinterrogare. Va da se' che le informazioni che il Lo. lamenta di non aver potuto esternare - per l'intervento repressivo del presidente - non di meno, le ha certamente (se lo ha ritenuto opportuno) potute trasmettere al suo difensore, il quale dunque, anche in base ad esse, era (doveva essere) pienamente in grado di procedere al controesame della teste.

La decima censura e' manifestamente infondata.

E' stato chiaramente stabilito (ASN 199704227 - RV 208409) che sono validi gli atti compiuti dal giudice astenutosi, della cui sorte (validita' o invalidita') non e' fatta menzione nel provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione. Ricorrendo la eadem ratio, ovviamente, non vi e' ragione di non ritenere il principio applicabile anche in tema di ricusazione, attesa, oltretutto, la chiara dizione dell'articolo 42 c.p.p., comma 2 (cfr. ASN 200323261 - RV 225756).

Ovviamente, ferma la validita' degli atti non colpiti dalla declaratoria, cio' non sta affatto a significare che il giudice del merito non potesse rivalutare il contenuto e la valenza di tali atti (utilizzabilita' e' ovviamente concetto diverso da utilizzazione), atteso che il provvedimento in questione non esprime certamente un principio di diritto vincolante per il giudice a quo; cio' non di meno, e' altrettanto ovvio che, nel caso in esame, si deve ritenere - sino a prova del contrario - che la Corte di appello abbia criticamente apprezzato e utilizzato gli atti non dichiari inutilizzabili.

Quanto alle altre doglianze, esse, a quanto pare, non hanno costituito oggetto di specifiche impugnazioni; ne' la generica recriminazione per la pretesa mancanza di bon fon processuale puo' venire in rilievo in questa sede.

Infine, la testimonianza F., e' relativa a capo di imputazione dal quale Lo. e' stato assolto.

L'undicesimo censura e' generica, per quanto attiene alle CCTT, non essendo stato esplicitato di qual tipo di accertamenti si trattava e comunque quali aspetti della vicenda esse avrebbero potuto chiarire. Neanche si specifica per qual motivo sia incondivisibile l'ordinanza che ha rigettato le correlative richieste; e' manifestamente infondata per quanto riguarda la doglianza relativa ai tempi "troppo stretti" per la citazione dei testi della difesa.

Invero, nulla impediva alla parte di tentare tale citazione e, in caso di (incolpevole) fallimento, di documentare al giudice quanto accaduto, chiedendo di essere rimessa in termini, riservandosi poi di impugnare (nei modi consentiti, scil., unitamente alla sentenza) un eventuale provvedimento reiettivo.

La dodicesima censura e' manifestamente infondata.

Per quanto attiene ai testi a discarico, essa contrasta con quanto sostenuto nella precedente censura.

In via piu' generale, deve comunque essere ricordato (cfr. SS.UU. sent. n. 2780 del 1996, ric. Panigoni - RV 203974) che la rinnovazione del giudizio in appello e' istituito di carattere eccezionale al quale puo' farsi ricorso esclusivamente quando il giudice ritenga, nella sua discrezionalita', di non poter decidere allo stato degli atti.

E, per quanto attiene alla necessita' di motivare circa la ragione della mancata assunzione, si e' ritenuto che (ASN 200322526 - RV 226195) il giudice, pur investito di specifica richiesta, e' tenuto a motivare solo nel caso in cui a detta rinnovazione acceda (e questo, ovviamente, in considerazione del gia' ricordato principio di presunzione di completezza della istruttoria compiuta in primo grado); sicche' egli deve dare conto dell'uso che va a fare del suo potere discrezionale, conseguente alla convinzione maturata di non poter decidere allo stato degli atti, ma non cosi' nella ipotesi di rigetto, in quanto, in tal caso, la motivazione puo' anche essere implicita e desumibile dalla stessa struttura argomentativa della sentenza di appello, con la quale - come nel caso in esame - si evidenzia la sussistenza di elementi sufficienti alla affermazione, o negazione, di responsabilita'.

La tredicesima censura e' generica e quindi inammissibile.

Il ricorrente invero neanche indica il contenuto delle dichiarazioni (provenienti dalle PPOO) ritenute favorevoli all'imputato. Si deve poi tener conto del fatto che la complessiva struttura motivazionale da ragione del convincimento del giudicante, chiarendo per qual motivo le dichiarazioni accusatorie delle PPOO siano state considerate, non solo credibili, ma anche coerenti e convergenti. E infatti ai foll. 38 ss., la sentenza di appello ricorda, non solo le dettagliate ricostruzioni di Ma. e Il., ma anche quelle di Gi., Al. Bi. e Ca., che tutti parlano di fatture maggiorate, di comportamenti imposti con la violenza, di condotte di vero e proprio "taglieggiamento" poste in essere dall'imputato, di esplicite minacce di "non far piu' lavorare". La Corte poi non omette di ricordare come tali dichiarazioni abbiano trovato (almeno parziale) riscontro nei documenti prodotti dal PM (fatture e "brogliacci" di cantiere). E' evidente quindi che - implicitamente ma inequivocabilmente (e motivatamente) - sono state disattesi gli (eventuali) elementi di segno contrario che fossero emersi duranti lo snodarsi dell'iter procedurale.

Le censure quattordicesima, quindicesima, sedicesima, diciottesima, diciannovesima, ventesima e ventunesima sono inammissibili in quanto articolate in fatto, nonche' manifestamente infondate. Il giudice del merito ha ricostruito la posizione dominante che il Lo. rivestiva nei confronti degli altri imprenditori, i quali tutti da lui dipendevano per gran parte dei loro rispettivi fatturati. Mantenere i rapporti con l'imputato (anche dopo che costui aveva tenuto la condotta aggressiva e minacciosa descritta nel capo di imputazione) era per loro questione di vitale importanza, in quanto dalla commesse che lo stesso poteva concedere o negare dipendeva la sopravvivenza delle aziende delle PPOO. Una volta accertato l'elemento storico delle minacce (sulla base dell

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