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Gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il video - poker sono illeciti

A norma dell'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 (Tulps), gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici, per poter essere considerati idonei per il gioco lecito, non possono riprodurre il gioco del poker, atteso che il presupposto di liceità per ogni tipologia di apparecchio è la prevalenza degli elementi di abilità e di trattenimento sull'aleatorietà, assenti nei video-poker, che, a differenza dello stesso gioco effettuato con le carte, non consentono neppure una serie di attività psicologiche, quali bluff, rilancio e altro, e sono caratterizzati dall'alea. E' qaunto stabilito dalla Corte di Cassazione, Sezione 3 Penale, con sentenza del 28 novembre 2007, n. 44284



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SENTENZA/ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

1) SE. OS. , N. IL (OMESSO);

avverso SENTENZA del 23/06/2006 CORTE APPELLO di SALERNO;

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SARNO GIULIO;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'AMBROSIO Vito che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Se. Os. , condannato dal tribunale di Nocera Inferiore alla pena di mesi tre di arresto e di euro 500,00 di ammenda per le contravvenzioni di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, articolo 110 (T.U.L.P.S.) e articoli 718 e 719 c.p. per avere installato, presso l'esercizio commerciale Bar "(OMESSO)", n. 8 slot machine - videopoker con le caratteristiche del gioco d'azzardo (fatto accertato il 23.10.2003) propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale in data 23.6.2003 la corte d'appello di Salerno confermava la decisione di primo grado.

Eccepisce il ricorrente la violazione dell'articolo 606 c.p.p., lettera d) ed e) per nullita' e manifesta illogicita' della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato; la mancata assunzione di prova decisiva e chiede, infine, l'assoluzione perche' il fatto non costituisce reato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso e' inammissibile Ed invero:

La prima doglianza si appalesa manifestamente infondata assumendo il ricorrente, peraltro in forma assolutamente generica e senza il supporto di alcuna indicazione specifica, che il fatto contestato non sarebbe piu' previsto dalla legge come reato essendo i limiti delle vincite consentiti dai videopoker "aumentati" rispetto a quanto indicato nelle motivazioni delle decisioni di merito.

Al riguardo osserva invece il Collegio che la giurisprudenza della Corte e' assolutamente consolidata nell'affermare che il divieto di riproduzione del gioco del poker per gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici concerne ogni ipotesi disciplinata dalla Legge 27 dicembre 2002, n. 289, di modifica del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, articolo 110, atteso che il presupposto di liceita' per ogni tipologia di apparecchio e' la prevalenza degli elementi di abilita' e di trattenimento sull'aleatorieta', assenti nei videopoker che, a differenza dello stesso gioco effettuato con le carte, non consentono una serie di attivita' psicologiche quali bluff, rilancio ed altro, e sono caratterizzati dall'alea (ex plurimis Sez. 3, n. 11893 del 06/02/2004 Rv. 227569; Sez. 4, n. 2902 del 13/12/2005 Rv. 232885; ecc). Avuto riguardo alla seconda questione dedotta rileva il Collegio che nella specie i giudici di merito hanno motivatamente ritenuto di poter ricostruire il funzionamento degli apparecchi sulla scorta degli elementi probatori in atti e che rispetto merito alla ricostruzione operata il ricorrente non indica manchevolezze specifiche. Cio' posto non possono che essere richiamati nella specie, ancora una volta, i principi piu' volte affermati in sede di legittimita' ed in particolare quello secondo cui la perizia e' un mezzo di prova essenzialmente discrezionale, essendo rimessa al giudice di merito, anche in presenza di pareri tecnici e documenti medici prodotti dalla difesa, la valutazione della necessita' di disporre indagini specifiche e che non e', pertanto, sindacabile in sede di legittimita', se sorretto da adeguata motivazione, il convincimento espresso da quel giudice circa l'esistenza di elementi tali da escludere la situazione che l'accertamento peritale richiesto dovrebbe dimostrare (Sez. 5, Sentenza n. 1476 del 10/12/1997 Rv. 209805 Sez. 6, 07/07/2003 Rv. 226330).

Quanto alla richiesta assolutoria essa postula evidentemente una rivalutazione di merito del fatto notoriamente inammissibile in sede di legittimita'.

La manifesta infondatezza e, per altro verso, la genericita' dei motivi dedotti rendono il ricorso inammissibile.

L'inammissibilita' del ricorso, non consentendo il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, preclude la possibilita' di rilevare e dichiarare le cause di non punibilita' - nella specie prescrizione - a norma dell'articolo 129 c.p.p. (Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004 Rv. 228349):

Alla declaratoria di inammissibilita' del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

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