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I cani richiedono la stessa cura dei bambini

L'animale condotto al seguito o trasportato in autovettura richiede la stessa attenzione e diligenza che normalmente si usa verso un minore. E' quanto statuito dalla Corte di Cassazione nella discussa sentenza n. 218055 del 5 giugno 2007, che ha annullato la sentenza di condanna del giudice di primo grado per intervenuta prescrizione, confermando le statuizioni civili, ha ribadito l'illiceità del fatto commesso da P., reo di aver trascinato per circa un km il proprio cane, non essendosi accorto che il guinzaglio era rimasto impigliato nella portiera dell’auto.



- Leggi la sentenza integrale -

Cassazione – Sezione terza penale – sentenza 18 aprile –5 giugno 2007, n. 21805 Presidente Papa – Relatore Petti Pm Izzo – conforme – Ricorrente P.
In fatto

Con sentenza del 6 luglio del 2006, il tribunale di Novara, sezione di Borgomanero, condannava P. Luca alla pena di € 2000,00 di ammenda oltre al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento del danno, nei confronti della costituita parte civile Lega Antivivisezione, liquidato in euro 250,00, quale responsabile del reato di cui all'articolo 727 c.p., per avere per colpa sottoposto a sevizie il proprio cane. Fatto accertato il 17 agosto del 2003 in Castelletto Sopra Ticino.

Secondo la ricostruzione fattuale contenuta nella sentenza impugnata il 17 agosto del 2003 il P. , in palese stato d'ubriachezza, insieme con il suo cane viaggiava a bordo dell'autovettura condotta da H. S. J. Dopo una breve sosta era risalito a bordo del mezzo senza accorgersi che nel frattempo il cane era uscito dall'abitacolo. Allorché l'autovettura era ripartita l'animale era stato trascinato per circa un chilometro perché il guinzaglio era rimasto impigliato nella portiera.

Tanto premesso in fatto, il tribunale riteneva che l'ipotesi colposa potesse rientrare nella previsione di cui all'articolo 727 c.p. avendo il prevenuto, sia pure per negligenza, causato sevizie all'animale.

Ricorre per cassazione l'imputato denunciando: la violazione della norma incriminatrice la quale al primo comma fa riferimento all'abbandono di animali, mentre al secondo sanziona la detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze, fatto quest'ultimo non contestato all'imputato al quale si è addebitato il maltrattamento colposo; manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui si è affermato che l'imputato avrebbe commesso l'illecito per negligenza.

In diritto

Il collegio rileva che il reato si è estinto per prescrizione essendo allo stato maturato il termine massimo prorogabile di anni tre, trattandosi di contravvenzione che, all'epoca del fatto, era punita con la sola pena pecuniaria.

Il ricorso, ancorché infondato, non può considerarsi manifestamente tale perché pone comunque dei problemi sulla natura dell'elemento psicologico del reato nelle sue varie manifestazioni criminose e sull'eventuale autonomia delle varie ipotesi.

Non ricorrono le condizioni per una formula di proscioglimento più favorevole dell'estinzione del reato.

Anzi devono essere confermate le statuizioni civili. In proposito si osserva che secondo l'orientamento di questa corte l'articolo 727 comma primo nel testo vigente all'epoca del fatto prevedeva ipotesi criminose distinte ed autonome, alcune di natura esclusivamente dolosa altre invece punibili anche a titolo di colpa secondo i principi generali vigenti in materia di reati contravvenzionali (cfr Cass. 21744 del 2005, 32837 del 2005).

Invero la tutela apprestata dall'articolo 727 nel testo vigente prima della riforma introdotta con l'articolo 1 della legge 20 luglio del 2004, non prendeva in considerazione solo comportamenti dolosi di crudeltà ma anche condotte di incuria che fossero espressione di insensibilità verso gli animali, anche se non accompagnate dalla volontà di infierire sugli stessi. Nella fattispecie è evidente la colpa perché l'animale condotto al seguito o trasportato in autovettura richiede la stessa attenzione e diligenza che normalmente si usa verso un minore. È quindi comunque configurabile una condotta di maltrattamento o malgoverno di animali sia pure di natura colposa: il prevenuto prima che l'autovettura ripartisse avrebbe dovuto controllare che il cane si trovasse a bordo dell'auto.

Ai fini della conferma delle statuizioni civili va quindi ribadita l'illiceità del fatto già ritenuta dal giudice di prime cure

PQM

La Corte letto l'articolo 620 c.p.p. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché estinto per prescrizione il reato ascritto. Conferma le statuizioni civili.

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