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I comportamenti volgari, irriguardosi e umilianti, caratterizzati da una serie indeterminata di aggressioni verbali e ingiuriose abitualmente poste in esserenei confronti del coniuge, possono configurare il reato di maltrattamenti

I comportamenti volgari, irriguardosi e umilianti, caratterizzati da una serie indeterminata di aggressioni verbali e ingiuriose abitualmente poste in essere dall'imputato nei confronti del coniuge, possono configurare il reato di maltrattamenti quando realizzino un regime di vita avvilente e mortificante. Corte di Cassazione, Sezione 2 penale, Sentenza 11 novembre 2011, n. 41011. PUBBLICAZIONE Il Sole 24 Ore, Mass. Repertorio Lex24 Il Sole 24 Ore, Guida al Diritto, 2012, 6, pg. 87

Corte di Cassazione, Sezione 2 penale, Sentenza 11 novembre 2011, n. 41011



- Leggi la sentenza integrale -

 REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SEZIONE SECONDA PENALE 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 

Dott. CARMENINI Secondo Liber - Presidente 

Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere 

Dott. GENTILE Domenico - rel. Consigliere 

Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere 

Dott. GALLO Domenico - Consigliere 

ha pronunciato la seguente: 

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) MA. GI. N. IL (OMESSO);

avverso la sentenza n. 1294/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 27/04/2010;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/09/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;

Udito il Procuratore Generale in persona.

Udito il Sostituto Procuratore Generale Dott. Alfredo Montagna che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Udito il Difensore, Avv. Gianzi Giuseppe Antonio in sostituzione dell'Avv. De Stravola Carlo, che ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso;

Letti il ricorso ed i motivi proposti.

CONSIDERATO IN FATTO

La Corte di appello di Napoli, con decisione del 27.04.2010, confermava la sentenza emessa in data 22.01.09 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che aveva condannato:

MA. GI. .

per i reati di: -tentata estorsione in danno della moglie Di. Ga. Ad. (articoli 56-629 - articolo 649 c.p., comma 3) -lesioni personali (articoli 582-585-577-576 c.p.) - maltrattamenti in famiglia. (articolo 572 c.p.); - fatti commessi fino al (OMESSO);

- Ricorre per cassazione l'imputato, deducendo;

MOTIVI ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) e).

1) Il ricorrente censura la decisione impugnata per omessa motivazione in relazione alla richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello mediante l'escussione dell'altro figlio della coppia, mai sentito;

il predetto era restato nella casa coniugale con la madre, per un periodo piu' lungo rispetto all'altro fratello gia' esaminato, Ma. An. , e quindi avrebbe "potuto apportare al processo un dato cognitivo essenziale in punto di riscontro alle dichiarazioni della Di. Ga. ", riscontro necessario stante l'inattendibilita' della parte offesa, animata da inimicizia con l'imputato;

2) La sentenza sarebbe incorsa in violazione di legge per avere ritenuto il tentativo di estorsione valorizzando l'episodio del (OMESSO), nel corso del quale il Ma. avrebbe minacciato la moglie di morte se non avesse venduto i suoi beni, trascurando illogicamente di considerare che tale episodio non era finalizzato ad ottenere la vendita del bene ereditario, ma era determinato dalla reazione del Ma. allorche' si era accorto che la moglie aveva dormito nell'auto;

- la sentenza era da censurare anche per avere ritenuto il reato di maltrattamenti in famiglia, omettendo illogicamente di considerare che le dichiarazioni della Di. Ga. si riferivano ad isolati e sporadici episodi, inidonei a dimostrare l'esistenza di un disegno persecutorio nei suoi confronti, essendo per altro ininfluente a tale riguarda la deposizione del figlio gia' escusso, Ma. An. ;

3) - la decisione impugnata sarebbe incorsa in violazione di legger per omessa motivazione riguardo alla richiesta di applicazione dell'attenuante di cui all'articolo 62 c.p., n. 2, che, invece, andava riconosciuta atteso che la reazione violenta dell'imputato alla quale fecero seguito le lesioni patite dalla Di. Ga. , era conseguente all'atteggiamento provocatorio tenuto da quest'ultima che anziche' restare nella casa coniugale dormiva in auto;

- la sentenza andava censurata anche per non avere ritenuto le attenuanti generiche, da concedere attraverso un'adeguata ponderazione degli elementi postivi emergenti dalla condotta antecedente e successiva al reato, oltre che per adeguare la pena al fatto;

- ugualmente censurabile era l'omessa motivazione in ordine alla richiesta di applicazione, nella misura minima, degli aumenti ex articolo 81 cpv c.p.; CHIEDE l'annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e' infondato.

Sotto l'apparenza della censura per violazione di legge in relazione ai reati di cui agli articoli 629 e 572 c.p., il ricorrente finisce in parte con il proporre interpretazioni alternative delle prove gia' analizzate in maniera conforme dai giudici di primo e di secondo grado, richiamando una diversa valutazione dei fatti, che risultano vagliati dalla Corte di appello con una sequenza motivazionale ampia, analitica e coerente con i principi della logica, sicche' non risulta possibile in questa sede procedere ad una rivalutazione di tali elementi probatori senza scadere nel terzo grado di giudizio di merito.

La Corte territoriale ha evidenziato:

- riguardo al reato di tentativo di estorsione, che la penale responsabilita' dell'imputato emergeva in maniera chiara dalla circostanza che la Di. Ga. , dopo avere venduto altri beni ereditari, si rifiutava di vendere l'ultimo terreno rimasto, volendo "lasciare qualcosa ai figli", sicche' la minaccia di morte e la violenza che l'imputato aveva esercitato nell'episodio in contestazione "non fu affatto slegata dalla richiesta di vendita ma fu il coronamento di un insistente atteggiamento teso alla realizzazione di denaro attraverso la costrizione della Di. Ga. all'alienazione" (pag. 4 motivaz.).

Si tratta di motivazione congrua perche' fondata su dati fattuali oggettivi ed immuni da illogicita' in quanto conformi alle massime di comune esperienza;

- per contro, i motivi di ricorso proposti, si risolvono in prospettazioni alternative dei fatti, inammissibili in questa sede, ove in tema di sindacato del vizio della motivazione, il giudice di legittimita' non e' chiamato a sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine alla affidabilita' delle fonti di prova, essendo piuttosto suo compito stabilire - nell'ambito di un controllo da condurre direttamente sul testo del provvedimento impugnato - se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se ne abbiano fornito una corretta interpretazione, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. (Cassazione penale sez. 4, 29 gennaio 2007, n. 12235).

Il ricorrente lamenta che la sentenza avrebbe trascurato di considerare che l'episodio violento del (OMESSO) sarebbe il frutto di una reazione all'atteggiamento provocatorio della Di. Ga. che dormiva in auto e censura la sentenza per avere omesso di motivare riguardo all'applicazione dell'attenuante ex articolo 62 c.p., n. 2 (per mero errore materiale indicata in sentenza con l'articolo 62 c.p., n. 3) ma il motivo non coglie nel segno perche' trascura la motivazione della Corte di appello che sottolinea congruamente, per un verso, come la circostanza che la Di. Do. dormisse in macchina era ormai una consuetudine, che si ripeteva tutti i giorni a partire dal marzo 2005, sicche' non poteva integrare il fatto nuovo idoneo a giustificare l'esplosione di violenza e la permanenza dello stato d'ira (Cassazione penale, sez. 1 03/06/2009, n. 29775) e, per altro verso, che il comportamento della Di. Do. lungi dal costituire un fatto ingiusto, era determinato dalle minacce e violenze dell'imputato, cosi' gravi da costringere la donna a dormire nell'automobile per paura del marito (pag. 4 motivaz.)

Invero ai fini della sussistenza della circostanza attenuante della provocazione, il concetto di "fatto ingiusto", pur comprendendo in se qualsiasi comportamento, intenzionale o colposo, legittimo o illegittimo, purche' idoneo a scatenare l'altrui reazione, presuppone pur sempre la volontarieta' dello stesso e, pertanto, lo stato d'ira che scatena la reazione offensiva al fatto ingiusto altrui deve essere a questo legata da un nesso di causalita', non gia' di semplice occasionalita', essendo indispensabile l'esistenza di un rapporto di proporzione e di adeguatezza tra fatto provocante e fatto provocato. (Cassazione penale, sez. 6, 03/04/1992).

Esula, pertanto nella fattispecie, l'attenuante della provocazione avendo evidenziato la Corte di appello come la reazione iraconda dell'imputato risultava determinata da un comportamento della moglie che non poteva essere ritenuto ingiusto in quanto, pur se anomalo, era provocato dall'attivita' delittuosa dello steso Ma. .

- riguardo al reato di maltrattamenti in famiglia: che la penale responsabilita' dell'imputato emergeva dalle ripetute manifestazioni di violenza: -sia di carattere fisico, mediante percosse, e: - sia di carattere morale, mediante ingiurie ed umiliazioni, comportamenti sistematicamente espletati durante la convivenza ventennale, ad eccezione dei primi due o tre anni (pag. 3 motivaz.) e di tale intensita' che la Di. Ga. "per paura del marito, dapprima fu costretta a dormire con il figlio An. , nella stanza chiusa a chiave, poi, e precisamente fino al marzo del 2005, con l'altro figlio, ed infine, quando entrambi i ragazzi lasciarono l'abitazione familiare, all'interno dell'autovettura" (pag. 3-4 motivaz.).

Si tratta di una motivazione congrua ed esente da illogicita' evidenti, del tutto conforme alla giurisprudenza di legittimita' che, in materia ha sancito il principio per il quale i comportamenti volgari, irriguardosi e umilianti, caratterizzati da una serie indeterminata di aggressioni verbali ed ingiuriose abitualmente poste in essere dall'imputato nei confronti del coniuge, possono configurare il reato di maltrattamenti quando essi realizzino un regime di vita avvilente e mortificante (Cassazione penale, sez. 6 16/11/2010, n. 45547).

La motivazione impugnata si colloca in tale alveo giurisprudenziale evidenziando come nella specie le condotte descritte evidenziavano l'esistenza di un programma criminoso diretto a ledere l'integrita' morale della persona offesa, perche' valutate unitariamente evidenziavano l'esistenza di una volonta' finalizzata a rendere disagevole e per quanto possibile; penosa l'esistenza del coniuge, tanto da costringerla a cercare riparo attraverso i figli.

- A tale ultimo riguardo la sentenza impugnata osserva che la Di. Ga. risulta del tutto attendibile perche' riscontrata, sia dalla certificazione medica allegata e sia dalle dichiarazioni del figlio Ma. An. , della cui deposizione riporta ampi stralci;

da tali osservazioni discende, sia pure in maniere indiretta, la motivazione riguardo al rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruzione che, pur se implicitamente, e' stata respinta dalla Corte di merito sulla scorta degli elementi probatori sopra riportati, relativi all'affermazione di responsabilita' del Ma. , che la Corte del Merito ritiene chiari e tali da eseludere la necessita' di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.

E' noto, infatti per un verso, che la rinnovazione del dibattimento in appello e' istituto di carattere eccezionale; in relazione al quale vale la presunzione che l'indagine istruttoria abbia ormai raggiunto la sua completezza nel dibattimento svoltosi innanzi al primo giudice.

L'articolo 603 c.p.p., comma 1, infatti, non riconosce carattere di obbligatorieta' all'esercizio del potere del giudice d'appello di disporre la rinnovazione del dibattimento, anche quando e' richiesto per assumere nuove prove, ma vincola e subordina tale potere, nel suo concreto esercizio, alla rigorosa condizione che il giudice ritenga, nella sua discrezionalita', di non poter decidere allo stato degli atti. In una tale prospettiva, se e' vero che il diniego dell'eventualmente invocata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale deve essere spiegato nella sentenza di secondo grado, la relativa motivazione puo' anche ricavarsi per implicito dal complessivo tessuto argomentativo, qualora il giudice abbia dato comunque conto delle ragioni in forza delle quali abbia ritenuto di poter decidere allo stato degli atti. (Cassazione penale, sez. 4, 06/11/2009, n. 43966).

- Parimenti infondati appaiono i motivi relativi al trattamento sanzionatorio, atteso che la sentenza impugnata ha fatto uso dei criteri di cui all'articolo 133 c.p., ritenuti sufficienti dalla Giurisprudenza di legittimita', per la congrua motivazione in termini di determinazione della pena, anche ex articolo 81 cpv c.p., e di concessione delle attenuanti generiche; atteso che riguardo alla pena si e' richiamata la gravita' del fatto e riguardo alle attenuanti generiche si e' fatto riferimento all'assenza di elementi sufficienti ai fini della concessione dell'attenuante.

Va ricordato che, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, e' sufficiente che il giudice di merito prenda in esame, tra gli elementi indicati dall'articolo 133 c.p., quello (o quelli) che ritiene prevalente e atto a consigliare o meno la concessione del beneficio.

Cio' vale; "a fortiori", anche per il giudice d'appello, il quale, pur non dovendo trascurare: le argomentazioni difensive dell'appellante, non e' tenuto a un'analitica valutazione di tutti: gli elementi, favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti, ma, in una visione globale di ogni particolarita' del caso, e' sufficiente che dia l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi ai fini della concessione o del diniego, rimanendo implicitamentedisattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta contestazione. (Cassazione penale sez. 4, 4 luglio n. 32290;

- Occorre osservare, altresi', che in tema di determinazione della pena, quando la pena venga irrogata in misura prossima al minimo edittale (come nei caso) che l'obbligo di motivazione del giudice si attenua sicche' e' sufficiente anche il richiamo a criteri di adeguatezza della pena nel suo complesso, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'articolo 133 c.p. (Cassazione penale, sez. 4 21 settembre 2007, n. 38536).

La presente motivazione e' assorbente di tutti i motivi e deduzioni proposti.

Il ricorso e' da rigettare attesa che i motivi proposti in punto di diritto non consentono la pronunzia di inammissibilita'; consegue la condanna alle spese in ragione dell'articolo 616 c.p.p..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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