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I delitti di rapina o di furto si consumano non appena l'agente si sia impossessato della cosa

I delitti di rapina o di furto si consumano non appena l'agente si sia impossessato della cosa e cioe' non appena la cosa sottratta passi nell'esclusiva detenzione e nella materiale disponibilita' del predetto, con conseguente privazione, per la vittima, del relativo potere di dominio o di vigilanza. Ne consegue che anche un possesso temporaneo della res vale ad integrare il momento consumativo, giacche' anche in tal caso le possibilita' di recupero della refurtiva sono legate al necessario ricorso, da parte del soggetto passivo del delitto, alla violenza o ad altra decisa pressione sull'agente e, quindi, mediante una reazione di segno opposto all'azione delittuosa .
(Corte di Cassazione Sezione 2 Penale, Sentenza del 2 aprile 2009, n. 14537)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRASSI Aldo - Presidente

Dott. GENTILE Mario - Consigliere

Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere

Dott. DAVIGO Piercamill - Consigliere

Dott. MANNA Anton - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Ca. Al. , n. il (OMESSO);

avverso la sentenza 29.10.08 della Corte d'Appello di Milano;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dr. Manna Antonio;

udito il Procuratore Generale nella persona del Dr. FEBBRARO Giuseppe, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza 29.10.08 la Corte d'Appello di Milano confermava la condanna emessa il 23.2.08 dal GUP del Tribunale di Voghera nei confronti di Ca. Al. per il delitto di rapina impropria commessa in un supermercato (OMESSO).

Tramite il proprio difensore il Ca. ricorreva contro detta sentenza, di cui chiedeva l'annullamento per contraddittorieta' e manifesta illogicita' della motivazione nella parte in cui:

a) aveva trascurato di considerare che vi era stata una netta cesura temporale tra il momento in cui l'imputato aveva sottratto la merce dagli scaffali e quello in cui si era dato alla fuga; inoltre, la dichiarazione della sua penale responsabilita' era sfornita di idonei riscontri, tali non potendosi considerare le poco attendibili dichiarazioni rese a suo carico dai dipendenti della (OMESSO);

b) aveva ritenuto provata la violenza posta in essere ai danni di costoro;

c) aveva ritenuto non credibile l'assunto difensivo secondo cui le escoriazioni riportate dal Do. (uno degli addetti alla vigilanza) sarebbero dipese da una accidentale caduta mentre inseguiva il Ca. ;

d) aveva ravvisato il dolo nella condotta tenuta dal ricorrente, che invece non aveva avuto alcun intento di provocare lesioni al Do. ;

e) aveva omesso di configurare il reato come mero furto tentato, atteso che il Ca. , dopo aver sottratto la merce, non era mai stato perso di vista dai vigilanti del supermercato, sicche' non aveva mai conseguito l'autonomo possesso della refurtiva.

1 - Il ricorso e' inammissibile perche' tutte le doglianze formulatevi sono manifestamente infondate e/o estranee al perimetro del sindacato di questa Corte Suprema, come delineato dall'articolo 606 c.p.p..

In ordine al motivo che precede sub a), si tenga presente che ai fini dell'articolo 628 c.p., comma 2, si richiede un nesso cronologico e funzionale tra l'impossessamento della res e la violenza posta in essere per assicurarsene il possesso o per procurarsi l'impunita'.

Quello cronologico - che costante giurisprudenza riconosce attraverso i concetti di flagranza e quasi flagranza (cfr. ad es. Cass. Sez. 2 n. 43337 del 9.11.2007, dep. 22.11.2007; Cass. Sez. 2 n. 20202 del 16.4.2003, dep. 5.5.2003; Cass. Sez. 2 n. 12341 del 26.10.2000, dep. 29.11.2000; Cass. Sez. 6 n. 2828 dell'11.2.99, dep. 2.3.99; Cass. Sez. 6 n. 2410 del 25.6.99, dep. 21.7.99; Cass. Sez. 2 n. 3721 del 18.5.90, dep. 5.4.91) - e' indubitabile, atteso che nella fattispecie tra il furto della merce e la violenza posta in essere dal ricorrente sono trascorsi solo pochi minuti (secondo quanto si legge nell'impugnata sentenza).

Altrettanto evidente e' il nesso funzionale, poiche' la violenza e' stata posta in essere dal Ca. proprio allo scopo di fuggire dopo che il personale del supermercato aveva allertato il "113".

E - poi - appena il caso di ricordare che nella rapina impropria la violenza o la minaccia possono essere poste in essere anche in luogo diverso da quello della sottrazione ed in pregiudizio di persona diversa dal derubato ed ancorche' la sottrazione non sia venuta a conoscenza del soggetto passivo della violenza o della minaccia. L'articolo 628 c.p., comma 2, non richiede una contestualita' temporale tra la sottrazione e l'uso della violenza o della minaccia, essendo invece necessario e sufficiente che tra le due diverse attivita' intercorra un arco di tempo tale da non interrompere il nesso di contestualita' dell'azione complessiva, vale a dire che dette attivita' si presentino come un'azione unitaria posta in essere al fine di impedire al derubato di tornare in possesso delle cose sottratte o di assicurare al colpevole l'impunita' (cfr., oltre alla giurisprudenza summenzionata, Cass. Sez. 6 n. 2828 dell'11.2.99, dep. 2.3.99; Cass. n. 1771/93; Cass. n. 3721/91).

Riguardo alle censure che precedono sub b), c) e d), la dinamica dei fatti, la violenza posta in essere dal Ca. e la sua consapevole volonta' di porre in essere atti violenti al fine di darsi alla fuga e cosi' procurarsi l'impunita' sono state ritenute provate - con motivazione congrua, coerente e logica - sulla base delle dichiarazioni dei dipendenti del supermercato intervenuti non appena il ricorrente aveva superato le casse senza pagare la merce di cui si era impossessato.

Ne' in sede di legittimita' e' consentito procedere al nuovo apprezzamento in punto di fatto della maggiore o minore attendibilita' di testi su cui hanno gia' correttamente motivato i giudici di primo e secondo grado.

Infine, circa il motivo che precede sub e) basti ricordare che, in virtu' di antica e costante giurisprudenza di questa Corte, da cui non vi e' motivo di discostarsi, i delitti di rapina o di furto si consumano non appena l'agente si sia impossessato della cosa e cioe' non appena la cosa sottratta passi nell'esclusiva detenzione e nella materiale disponibilita' del predetto, con conseguente privazione, per la vittima, del relativo potere di dominio o di vigilanza. Ne consegue che anche un possesso temporaneo della res vale ad integrare il momento consumativo, giacche' anche in tal caso le possibilita' di recupero della refurtiva sono legate al necessario ricorso, da parte del soggetto passivo del delitto, alla violenza o ad altra decisa pressione sull'agente e, quindi, mediante una reazione di segno opposto all'azione delittuosa (cfr. Cass. Sez. 4 n. 20031 del 6.2.2003, dep. 2.5.2003; Cass. n. 12268/90; Cass. n. 752/87).

Dunque, non rileva ne' il criterio spaziale inerente al luogo entro il quale opera il dominio del rapinato, ne' quello temporale relativo alla durata (anche soltanto minima) del possesso da parte dell'agente (cfr., ancora, Cass. Sez. 4 n. 6682 del 16.1.89, dep. 3.5.89; Cass. Sez. 2 n. 8765 del 24.3.87, dep. 28.7.87; Cass. Sez. 2 n. 4136 del 18.12.86, dep. 4.4.87; Cass. rv. 171516, Cass. rv. 169398; Cass. rv. 168776).

2 - In conclusione, va dichiarata l'inammissibilita' del ricorso. Ex articolo 616 c.p.p., consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali ed al versamento a favore della cassa delle ammende di una somma che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 alla luce dei profili di colpa ravvisati nell'impugnazione, secondo i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186/2000.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.



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