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I figli che abbandonano il genitore anziano e non autosufficiente per andare in vacanza sono punibili
Pubblicata il 28/09/2009
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere
Dott. PALLA Stefano - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SC. MA. N. IL (OMESSO);
avverso SENTENZA del 21/11/2008 della ORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROTELLA Mario;
udite le conclusioni di rigetto del s. P.G., Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro.
RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
1 - La Corte di Palermo ha confermato la condanna alla pena sospesa di m. 4 di reclusione con generiche inflitta dal Tribunale di Castelvetrano a Sc. Ma. , per l'abbandono ai sensi dell'articolo 591 C.P. del coniuge Fe. Di. Gi. , ritenuto incapace di badare a se stesso per l'eta' avanzata e motivi di salute, accertato il (OMESSO).
Il fatto era denunciato dal figlio An. , mentre la Sc. era in casa di villeggiatura altrove. E la Polizia Giudiziaria verificava, come poi testimoniato, che l'uomo si trovava in istato di grave degrado anche igienico, in una stanza adiacente al numero civico dell'abitazione dell'imputata e di altra figlia, intensamente maleodoroante di urina, di cui erano impregnate le lenzuola ed il materasso, come il pigiama da lui indossato.
Il ricorso denuncia: violazione articolo 591 c.p. e vizio di motivazione, essenzialmente perche' la sentenza non ha motivato circa il collegamento tra la situazione d'incuria in cui venne trovato il Fe. e l'asserito stato d'incapacita' di costui, che invece ha reso dichiarazioni lucide, coerenti e logiche, dimostrando la propria capacita' di determinarsi e correttamente porsi nel tempo e nello spazio. Tali dichiarazioni sono state laconicamente liquidate dalla Corte di appello con affermazioni apodittiche d'irrilevanza.
2 - Il ricorso e' infondato.
Giusta lettera dell'articolo 591 c.p., la vecchiaia, al pari di altre non specificate, e' intesa causa d'incapacita' dell'offeso di provvedere a se stesso, alternativa all'infermita' fisica o mentale della persona abbandonata. Essa implica la "cura" della persona incapace, se non la sua "custodia", perche' le siano assicurate le misure necessarie per l'igiene propria e dell'ambiente in cui vive. Pertanto l'abbandono integra in tal caso l'estremo di condotta criminosa, da cui dipende l'evento di pericolo.
Questa la premessa maggiore, risulta incensurabile la premessa minore della sentenza che, preso conto della vecchiaia e di taluna infermita', a fronte delle pessime condizioni igieniche personali ed ambientali in cui e' stato ritrovato l'offeso, ha ritenuto il suo abbandono in istato di incapacita' di provvedere ai propri bisogni elementari.
Ed e' evidente che non e' affatto decisivo ai fini di tale particolare incapacita', l'argomento qui ripetuto della lucidita' delle dichiarazioni dell'offeso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.