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I genitori devono assicurarsi che i figli frequentino regolarmente la scuola, senza poter invocare a loro discolpa il fatto di non essere stati informati delle assenze

In tema di inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori, integrano "giusti motivi" di esclusione della punibilità tutte quelle circostanze che rendono oggettivamente inattuabile l'adempimento dell'obbligo di istruzione quali: a) la mancanza assoluta di scuole o di insegnanti; b) lo stato di salute dell'alunno; c) la disagiata distanza tra scuola ed abitazione, se mancano mezzi di trasporto e le condizioni economiche dell'obbligato non consentono l'utilizzo di mezzi privati; d) il rifiuto volontario, categorico ed assoluto del minore, non superabile con l'intervento dei genitori e dei servizi sociali. (Corte di Cassazione, Sezione 3 Penale,Sentenza del 11 ottobre 2007, n. 37400)



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SENTENZA/ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO GIUDICE DI PACE di STAITI;

nei confronti di:

1) MA. RO., N. IL (OMESSO);

avverso SENTENZA del 19/01/2007 GIUDICE DI PACE di STAITI;

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. SQUASSONI CLAUDIA;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Consolo Santi che ha concluso per: annullarsi con rinvio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza 19 gennaio 2007, il Giudice di Pace di St. Br. ha assolto Ma. Ro. dal reato previsto dall'articolo 731 c.p. (perche', nella qualita' di genitore esercente la potesta' sulle minori Ve. e Si., ometteva senza giusto motivo di fare loro impartire la istruzione obbligatoria) con la formula "perche' il fatto non costituisce reato". In sunto, il Giudice ha evidenziato la impossibilita' di addebitare il comportamento antigiuridico all'imputato in quanto mancava la certezza che lo stesso fosse edotto delle assenze scolastiche delle figlie.

Per l'annullamento della sentenza, ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica deducendo difetto di motivazione e violazione di legge, in particolare, rilevando:

- che le essenze non potevano sfuggire ad un genitore attento ai suoi doveri di esercente la potesta' sulle figlie;

- che le dichiarazioni del Dirigente scolastico ed i prospetti delle assenze non giustificano la declaratoria di assoluzione.

Le censure sono fondate in quanto le conclusioni della impugnata sentenza non sono sorrette la logico e congruo apparato argomentativo.

E' certa la sussistenza dello elemento materiale del reato, che non e' stata messa in discussione dallo imputato, e risulta dai documenti scolastici.

Non sono emersi giusti motivi che rendono inattuabile l'adempimento dell'obbligo di istruzione (quali: la mancanza assoluta di scuole o di insegnanti; lo stato di salute dell'alunno; la disagiata distanza tra scuola ed abitazione se mancano mezzi di trasporto e le condizioni economiche dell'obbligato non consentono l'utilizzo di mezzi privati; il rifiuto volontario, categorico ed assoluto del minore non superabile con l'intervento dei genitori e dei servizi sociali). Neppure l'imputato ha dedotto di avere compiuto quanto era nelle sue possibilita' per adempiere al precetto contenuto nella norma violata. In tale contesto, il Giudice ha ritenuto la mancanza dello elemento psicologico del reato sotto il profilo che non risultava con certezza provato se il Direttore scolastico avesse provveduto a dare notizia al Ma. delle assenze delle figlie; in tale modo, il Giudice ha ritenuto che, in mancanza di una comunicazione ufficiale, l'imputato non avesse la capacita' e gli strumenti per rendersi conto che le minori non frequentavano la scuola.

Ora si possono prospettare due alternative; o il Ma. era edotto del comportamento delle minori per cui si procede o era venuto meno al suo dovere, morale e giuridico, di controllare ed educare le figlie. In entrambi i casi, non e' condividibile la conclusione del Giudice tenuto conto che l'elemento psicologico della contravvenzione in esame puo' essere indifferentemente il dolo o la colpa.

P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di Pace di Br.St..







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