Il carattere organizzato della cessione di droga non esclude l'applicazione dell'attenuante che ricorre nei casi di "piccolo spaccio", dovendosi comunque guardare alle dimensioni complessive dell'attività
Pubblicata il 07/10/2013
Il carattere organizzato della cessione di droga non esclude l'applicazione dell'attenuante che ricorre nei casi di "piccolo spaccio", dovendosi comunque guardare alle dimensioni complessive dell'attività. Il "piccolo spaccio" è caratterizzato quindi da una complessiva minore portata delle attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazione di merce e di denaro, e guadagni limitati; è una condotta che ricomprende anche la detenzione di una provvista per la vendita che comunque non sia superiore, a seconda del valore delle sostanze, a dosi conteggiate a "decine". Sotto quest'ultimo profilo deve essere valorizzato il valore economico (di mercato "nero") della sostanza; se parametro di individuazione del "piccolo spaccio" è anche la sua redditività, è evidente che il venditore di sostanze di minore valore (quali i derivati della cannabis) debba commerciare un maggior numero di dosi rispetto al venditore di sostanze dl maggiore valore. Pur a fronte della apparente diversità quantitativa delle due ipotesi concrete ipotizzabili, il fenomeno resta di "piccolo spaccio". Al contrario, anche laddove si individui una quantità minima di droga ma tale singola attività risulti connessa ad una attività di traffico di maggiore rilievo, non si potrà applicare la sanzione minore prevista per il piccolo spaccio; in tal caso soccorrono i criteri legali diversi dalla "quantità", ovvero i "mezzi" e dalla "modalità dell'azione". Allo stesso modo, non potrà ritenersi rientrare nell'ipotesi attenuata una detenzione di droga in quantità superiore ad una soglia ragionevole, anche laddove non siano evidenziati particolari mezzi e modalità dell'azione, è la stessa "quantità" che, da sola, non consente di ipotizzare che il detentore svolga attività di "piccolo spaccio". Così, dovendosi individuare non una "quantità" bensì gli indici di un'attività limitata entro il "piccolo spaccio", l'attenuante non potrà essere limitata all'equivalente di poche o pochissime dosi, dovendovi rientrare, come detto, anche il possesso di una provvista finalizzata ad una piccola ma comunque proficua attività di vendita di droga al dettaglio. In conclusione, per quanto qui di interesse concreto, si ribadisce innanzitutto come sia erroneo valutare genericamente il carattere organizzato dello spaccio quale caso di esclusione dell'attenuante.
Corte di Cassazione, Sezione 6 penale, Sentenza 4 ottobre 2013, n. 41090