Penale: Guide e Consulenze Legali

Consulenza legale

Ricevi una consulenza in Diritto Penale
in 48 ore comodamente tramite email

Il comune può costituirsi parte civile nei procedimenti penali per violenza sessuale

In punto di costituzione di parte civile nel processo penale per violenza sessuale, la legittimazione sussiste anche in capo all'amministrazione comunale la quale, concretamente impegnata, per disposizione statutaria, al contrasto di detti fenomeni, diviene titolare di un vero e proprio diritto soggettivo alla tutela della libertà psicofisica della donna. È esperibile, pertanto, da parte dell'ente, l'azione tesa sia al risarcimento del danno economico diretto, per gli interventi necessari all'assistenza delle vittime della violenza, che del danno morale derivante dalla lesione dell'interesse a garantire il bene violato. (Corte di Cassazione Sezione 3 Penale, Sentenza del 15 ottobre 2008, n. 38835)





- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico - Presidente

Dott. TERESI Alfredo - rel. Consigliere

Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere

Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere

Dott. GAZZARA Santi - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Cr. Si., nato a (OMESSO);

e dalla parte civile Sindaco pro tempore del Comune di Roma;

avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma in data 12.12.2006 che ha confermato, riducendola, la condanna alla pena della reclusione inflitta al Cr. nel giudizio di primo grado per i reati di cui all'articolo 609 bis c.p., articolo 61 c.p., n. 5, articoli 582, 585 e 337 c.p., e articolo 61 c.p., n. 2, ed ha escluso il suddetto Comune, quale parte civile, revocando la condanna generica al risarcimento dei danni emessa in suo favore;

Visti gli atti, la sentenza denunciata e i ricorsi;

Sentita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Teresi;

Sentito il P.M. nella persona del P.G. Dott. Passacantando Guglielmo, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;

Sentito il difensore del Sindaco pro tempore del Comune di Roma, avv. Sabato Nicola, che ha chiesto l'accoglimento del proprio ricorso e l'annullamento della sentenza con la riammissione della costituzione di parte civile e il ripristino della condanna dell'imputato al risarcimento del danno in favore del Comune;

Sentito il difensore del ricorrente Cr., avv. Lombardo Domenico, che ha chiesto l'accoglimento del proprio ricorso e declaratoria d'inammissibilita' del ricorso del Comune di Roma con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.

OSSERVA

Con sentenza in data 12.12.2006 la Corte di Appello di Roma confermava la condanna alla pena della reclusione che riduceva inflitta nel giudizio di primo grado, all'esito del giudizio abbreviato, a Cr.Si. quale colpevole:

- di avere con violenza, con la minaccia di usare un coccio di vetro che aveva in mano e con abuso delle condizioni di minorata difesa, costretto Ea.We. Fi. a subire rapporti sessuali;

- di avere cagionato alla predetta lesioni personali;

- di avere opposto resistenza a tre CC intervenuti in difesa della Ea..

Escludeva il suddetto Comune quale parte civile revocando la condanna generica al risarcimento dei danni emessa in suo favore.

La Corte, richiamando le argomentazioni della sentenza di primo grado, riteneva provata la responsabilita' dell'imputato alla stregua delle sue ammissioni, delle dichiarazioni della parte lesa, di quelle delle due vicine di casa che avevano sentito i suoi lamenti e di quelle dei CC intervenuti sul posto.

Proponeva ricorso per cassazione l'imputato denunciando violazione dell'articolo 603 c.p.p. per la negata riapertura del dibattimento al fine di espletare una perizia psichiatrica sulla sua persona poiche' la vicenda aveva interessato un giovane di (OMESSO) anni, che agiva sotto l'influsso della cocaina, e una donna di (OMESSO) anni.

Chiedeva l'accoglimento del ricorso.

Proponeva ricorso, per gli effetti civili, anche il sindaco pro tempore di Roma denunciando l'illegittima esclusione di parte civile essendo il Comune, in materia di abusi sessuali, portatore d'interessi autonomi rispetto a quello della persona offesa stante che dal prodotto Statuto comunale risultava l'assunzione dell'interesse alla liberta' morale e fisica della donna quale obiettivo proprio dell'Ente con l'adozione di strutture e concrete iniziative idonee a perseguirlo effettivamente.

Avendo l'abuso sessuale leso in maniera immediata e diretta gli scopi e le finalita' assunti statutariamente, il Comune lo stesso possedeva un'autonoma legittimazione a costituirsi parte civile per ottenere il risarcimento del danno in tutti i procedimenti riguardanti i fenomeni di violenza sessuali commessi in danno di donne nel territorio comunale.

Chiedeva l'annullamento della sentenza agli effetti civili.

Il ricorso dell'imputato e' manifestamente infondato.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte la rinnovazione del dibattimento nel giudizio di appello e' un istituto di carattere eccezionale al quale puo' farsi ricorso esclusivamente quando il giudice ritenga, nella sua discrezionalita', di non potere decidere allo stato degli atti, sicche' non puo' essere censurata la sentenza nella quale siano indicati i motivi per i quali la riapertura dell'istruttoria dibattimentale non si reputi necessaria (Cassazione Sezione 1, n. 8511/1992, Russo, RV. 191507; Sezione 6, n. 06873/1993, Rizzo, RV. 195141; Sezione 6, n. 07047/1996, Riberto, RV. 205673).

Nella specie, la richiesta di perizia psichiatrica, da eseguire previa riapertura del dibattimento d'appello, non era corredata da alcun supporto clinico deponente per una pregressa patologia, sicche' il rigetto e' stato congruamente motivato rilevando che l'imputato aveva agito sotto l'influsso della cocaina e che non vi erano elementi per ritenerlo, anche solo parzialmente, incapace di intendere e di volere o intossicato da sostanze stupefacenti.

Infatti, "il vizio parziale di mente deve dipendere sempre da una causa idonea a condizionare patologicamente la capacita' intellettiva e volitiva del soggetto, per cui il suo riconoscimento e' indefettibilmente condizionato dall'accertamento di uno stato morboso psichico dell'agente che si ricolleghi a un'alterazione patologica.... non e' sufficiente una qualsiasi deficienza psichica per dar luogo all'applicazione dell'articolo 89 c.p., essendo richiesto uno stato patologico veramente serio e tale da incidere, in modo notevole sulla capacita' di intendere e di volere, che proprio come effetto dello stato morboso, deve risultare "grandemente" scemata (Cassazione Sezione 1, n. 10836/1986, 07/07/1986 - 13/10/1986, Costa, RV. 173950).

Alla luce di tali principi la capacita' d'intendere e di volere dell'imputato e' stata implicitamente ritenuta con riferimento al mancato riscontro di una deviazione della funzione mentale che ne abbia diminuito le facolta' intellettive e volitive in dipendenza di un'alterazione patologica clinicamente accertabile.

Il ricorso del Comune di Roma e' fondato.

In tema di legittimazione di persone giuridiche e di enti di fatto a costituirsi parte civile, la prevalente giurisprudenza di questa Corte ritiene che, quando l'interesse generico e diffuso alla tutela di un bene giuridico non sia astrattamente configurato, ma si concreta in una determinata realta' storica, diventando ragion d'essere e, percio', elemento costitutivo di un sodalizio, e' ammissibile la sua costituzione di parte civile, sempre che dal reato sia derivata una lesione di un diritto soggettivo inerente allo scopo specifico perseguito (cfr. Cassazione Sezione 6, n. 13314/1990, Santacaterina, RV. 185501: "Un soggetto puo' costituirsi parte civile non soltanto quando il danno riguardi un bene su cui egli vanti un diritto patrimoniale, ma piu' in generale quando il danno coincida con la lesione di un diritto soggettivo del soggetto stesso, come avviene nel caso in cui offeso sia l'interesse perseguito da un'associazione in riferimento ad una situazione storicamente circostanziata, da essa associazione assunto nello statuto a ragione stessa della propria esistenza e azione, come tale oggetto di un diritto assoluto ed essenziale dell'ente a causa dell'immedesimazione fra il sodalizio e l'interesse perseguito.

In questo caso, infatti, l'interesse storicizzato individua il sodalizio, con l'effetto che ogni attentato all'interesse in esso incarnatosi si configura come lesione del diritto di personalita' o all'identita', che dir si voglia, del sodalizio stesso";

Cassazione Sezione 6, n. 59/1990, Monticelli, RV. 182947: "Gli enti e le associazioni sono legittimati all'azione risarcitoria. anche in sede penale mediante costituzione di parte civile, ove dal reato abbiano ricevuto un danno a un interesse proprio, sempre che l'interesse leso coincida con un diritto reale o comunque con un diritto soggettivo del sodalizio, e quindi anche se offeso sia l'interesse perseguito in riferimento a una situazione storicamente circostanziata, da esso sodalizio preso a cuore e assunto nello statuto a ragione stessa della propria esistenza e azione, come tale oggetto di un diritto assoluto ed essenziale dell'ente.

Cio' sia a causa dell'immedesimazione fra l'ente stesso e l'interesse perseguito, sia a causa dell'incorporazione fra i soci e il sodalizio medesimo, sicche' questo, per l'affectio societatis verso l'interesse prescelto e per il pregiudizio a questo arrecato, patisce un'offesa e percio' anche un danno non patrimoniale dal reato"; conforme, Sezione 3, U.P. 3.10.2007, Ferrucci).

Cio' premesso, anche per la prevenzione e la repressione delle violazioni delle norme poste a tutela della liberta' di determinazione della donna e' configurabile in capo al Comune (che, rispetto al territorio in cui il fatto e' commesso, ha una stabile relazione funzionale ed ha inserito tale tutela tra i propri scopi, primari e autonomi) la titolarita' di un diritto soggettivo e di un danno risarcibile, individuabile in ogni lesione del diritto stesso, sicche' esso e' legittimato alla costituzione di parte civile per il risarcimento dei danni morali e materiali relativi all'offesa, diretta e immediata, dello scopo sociale.

Nella specie, tra gli scopi primari e autonomi del Comune di Roma rientra, secondo lo Statuto adottato (che, in forza del Testo Unico comma 1, e' un atto normativo atipico), la promozione dello sviluppo economico, sociale e culturale della comunita' locale con particolare riferimento alla condizione giovanile e femminile (articolo 2 (Principi programmatici) comma 5).

Il Comune, inoltre, si e' proposto di garantire le pari opportunita' per le donne... di curare il perseguimento dell'obiettivo adottando un codice di comportamento che assicuri un clima di pieno e sostanziale rispetto reciproco tra uomini e donne, con particolare attenzione all'eliminazione delle situazioni di molestie sessuali (articolo 4 (Azioni positive per la realizzazione della parita' tra i sessi) comma 2, lettera e).

Per l'attuazione della previsione statutaria e' stato costituito, come accertato in sede di merito, un apposito ufficio dipartimentale con l'assunzione d'iniziative concrete tendenti a perseguire l'obiettivo di contrastare fenomeni d'aggressione alla realta' femminile e sono state investite risorse economiche per fare affermare una cultura femminile autonoma con l'affidamento di un immobile a un consorzio di associazioni femminili e con l'istituzione di un centro comunale di accoglienza per donne vittime di violenza.

In tal modo, il Comune ha normativamente trasformato interessi generici e diffusi dei cittadini rappresentati in propri interessi specifici e in oggetto peculiare delle proprie attribuzioni e dei suoi compiti istituzionali, donde la configurabilita' in capo ad esso di un interesse concreto alla salvaguardia di una situazione storicamente circostanziata divenuta suo scopo primario ed elemento costitutivo.

Quindi, gli abusi sessuali ledono non solo la liberta' morale e fisica della donna, ma anche il concreto interesse del Comune di preservare il territorio da tali deteriori fenomeni avendo lo stesso posto la tutela di quel bene giuridico come proprio obiettivo primario.

Dalla frustrazione delle finalita' e degli scopi dell'ente puo' conseguire un danno economico diretto per le diminuzioni patrimoniali eventualmente subite dagli organi comunali predisposti per alleviare i traumi delle vittime di abusi sessuali, sicche', dovendosi ritenere il Comune ente esponenziale del suddetto interesse, lo stesso e' legittimato, come tale, a costituirsi parte civile nel processo penale, ai sensi dell'articolo 185 c.p. e articolo 74 c.p.p..

Inoltre, e' configurabile in capo al Comune un danno morale per la lesione dell'interesse perseguito di garantire la liberta' di autodeterminazione della donna e la pacifica convivenza nell'ambito comunale, beni sociali statutariamente individuati come oggetto specifico di tutela.

Va osservato, in merito, che, secondo la giurisprudenza della Corte dei Conti, e' esperibile l'azione di responsabilita' per il danno morale (che assume una sua autonoma rilevanza rispetto al c.d. danno diretto e puo' sussistere anche in assenza di quest'ultimo) arrecato da pubblici dipendenti all'immagine dell'ente trattandosi di danno che, anche se non comporta una diminuzione patrimoniale diretta, e' tuttavia suscettibile di valutazione patrimoniale (CC n. 310/2007; CC n. 681/2006).

L'appartenenza della cognizione in ordine all'azione di responsabilita' amministrativa di soggetti istituzionalmente investiti di pubbliche funzioni istituzionali alla giurisdizione della Corte dei conti e' stata riconosciuta da questa Corte non solo in tema di danno erariale, ma anche per il danno all'immagine (Cassazione S.U. n. 5668/1997 RV. 505437), sicche' deve riconoscersi che l'Ente pubblico, a maggior ragione, possa agire nei confronti dei privati per la lesione del diritto della personalita' in conseguenza del discredito derivante alla propria sfera funzionale dalla condotta illecita che lede il suo prestigio e arreca grave detrimento all'immagine pubblica (cfr. Cassazione SU n. 14297/2007).

La sentenza deve, percio', essere annullata senza rinvio limitatamente all'esclusione del diritto della parte civile Comune di Roma al risarcimento del danno e alla revoca della condanna generica al risarcimento del danno, sicche' rivivono le statuizioni civili emesse dalla sentenza di primo grado a favore del Comune.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso del Cr. che condanna al pagamento delle spese del procedimento e al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro 1.000,00.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'esclusione del diritto della parte civile Comune di Roma al risarcimento del danno e alla revoca della condanna generica al risarcimento del danno.

INDICE
DELLA GUIDA IN Penale

OPINIONI DEI CLIENTI

Vedi tutte

ONLINE ADESSO 1921 UTENTI