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Il consenso prestato ad essere ritratto nella foto non vale come scriminante, se l'immagine venga riprodotta in un contesto diverso implicante valutazioni peculiari, anche negative, sulla persona effigiata

Il consenso prestato ad essere ritratto nella foto non vale come scriminante, se l'immagine venga riprodotta in un contesto diverso implicante valutazioni peculiari, anche negative, sulla persona effigiata.
L'apprezzamento di lesivita' compiuto dal giudice di merito con congrua motivazione si sottrae al sindacato di legittimita'. E' pur vero che determinate patologie inducono ad umana comprensione e solidarieta' verso coloro che ne sono afflitti. Non e' men vero, pero', che a prescindere da ogni riprovazione sociale, la malattia, di qualsiasi natura sia, comporta uno stigma ineliminabile e doloroso, cui consegue fatalmente una condizione di disagio e di isolamento.



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente

Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere

Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere

Dott. AMATO Alfonso - Consigliere

Dott. SAVANI Piero - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) ST. AL. N. IL (OMESSO);

avverso SENTENZA del 21/06/2007 CORTE APPELLO DI TRIESTE;

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;

udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMATO ALFONSO;

udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Di Popolo A. che ha concluso per il rigetto;

udito il difensore avv. Fornasaro P..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il tribunale di Trieste condannava St. Al. per il delitto ex articolo 57 e 595 c.p., come direttore del quotidiano "(OMESSO)", per avere pubblicato sulla prima pagina del giornale, il (OMESSO), un articolo dal titolo "(OMESSO)" con la foro della minore So.Ca. in compagnia di un gatto, lasciando intendere che ella fosse in Pet Therapy per autismo o handicap psicomotorio.

La Corte di appello confermava, revocando il beneficio della sospensione condizionale della pena, in accoglimento della richiesta difensiva.

Ricorrente, il difensore, deducendo il difetto della condizione di procedibilita', poiche' la querela non e' stata proposta specificamente per il reato addebitato.

Si lamenta, poi, violazione di legge e vizio di motivazione: il consenso alla foto comporta necessariamente la possibilita' di essere coinvolti nel particolare contesto, che giustificava la presenza di fotografi e cameraman.

Non sussiste la lesivita' della condotta, poiche' la patologia che l'accostamento della minore al tema della manifestazione svoltasi nell'ospedale (OMESSO) suggerisce, non e' socialmente disonorevole.

La riconoscibilita' della bambina e' semplicemente postulata dai giudici di merito.

Quanto alla statuizione risarcitoria, essendo l'onore un bene personalissimo, l'offesa riguarda esclusivamente il titolare del bene.

Le censure vanno tutte disattese.

L'istanza di punizione e' stata presentata senza limitazioni di sorta nei confronti "di colui o coloro che saranno identificati come autori...".

Solo nel in cui la p.o. abbia inteso limitare l'azione penale ad uno o ad alcuni dei reati punibili a querela, al giudice non e' consentito procedere anche per gli altri. Ne' va taciuto che l'interpretazione dell'atto di querela da parte del giudice di merito non e' sindacabile in sede di legittimita', ove sia il risultato di un procedimento logico, congruo e non errato.

D'altro canto, la doglianza non pare sia stata posta coi motivi del gravame di merito dall'imputato.

Per il resto le censure sono state motivatamente disattese dalla Corte triestina, ond'esse sono sostanzialmente ripetitive e pertanto generiche.

Il consenso prestato ad essere ritratto nella foto non vale come scriminante, se l'immagine venga riprodotta in un contesto diverso implicante valutazioni peculiari, anche negative, sulla persona effigiata.

L'apprezzamento di lesivita' compiuto dal giudice di merito con congrua motivazione si sottrae al sindacato di legittimita'. E' pur vero che determinate patologie inducono ad umana comprensione e solidarieta' verso coloro che ne sono afflitti. Non e' men vero, pero', che a prescindere da ogni riprovazione sociale, la malattia, di qualsiasi natura sia, comporta uno stigma ineliminabile e doloroso, cui consegue fatalmente una condizione di disagio e di isolamento.

La riconoscibilita' della bimba e' una "quaestio facti" che non puo' essere qui saggiata.

Indebito e fuorviante - come gia' ineccepibilmente ritenuto dai giudici di merito - e' l'accostamento della immagine della piccola So. Ca. al convegno tenuto sulla Pet Therapy all'ospedale (OMESSO), nella misura in cui esso suggerisce che la stessa e' affetta da una di quelle patologie che consigliano di farvi ricorso.

Innegabile e' la legittimita' della pretesa risarcitoria dei genitori della stessa, per il danno morale sofferto in diretta derivazione dall'illecito ascritto al prevenuto.

Si impone il rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente alle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.



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