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Il custode che circola con il veicolo sottoposton a sequestro amministrativo è punibile del reato di cui all'art. 334 c.p. se la se la circolazione e' sintomatica della volonta' di sottrarre il bene, al fine di eludere il vincolo di indisponibilita' del sequestro

Il custode sorpreso a circolare con il veicolo sequestrato ai sensi del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 213 risponde sempre dell'illecito amministrativo di cui al comma 4 dello stesso articolo, che punisce la mera circolazione con veicolo sequestrato, in quanto tale; tuttavia, se la circolazione e' sintomatica della volonta' di sottrarre il bene, al fine di eludere il vincolo di indisponibilita' del sequestro, vi e' concorso anche dell'articolo 334 c.p. (comma 2 se il custode e' anche proprietario del mezzo); trovera' applicazione (anche) la disposizione penale se dall'uso (circolazione) del veicolo dovesse derivarne il suo deterioramento, da intendere nei limiti sopra indicati.

Corte di Cassazione Sezione 6 Penale, Sentenza del 29 luglio 2010, n. 30033



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente

Dott. SERPICO Francesco - Consigliere

Dott. COLLA Giorgio - Consigliere

Dott. MATERA Lina - Consigliere

Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Procuratore generale presso la Corte d'appello di Napoli;

contro la sentenza del 22 ottobre 2009 emessa dal G.i.p. del Tribunale di S.M. Capua Vetere nel procedimento a carico di:

Te. Gi. ;

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;

sentita la relazione fatta dal consigliere dott. FIDELBO Giorgio;

sentito il Sostituto Procuratore generale, dott. SELVAGGI Eugenio, che ha concluso per l'annullamento della sentenza con trasmissione degli atti al G.i.p. del Tribunale di S.M. Capua Vetere.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. - Con la decisione in epigrafe il G.i.p. del Tribunale di S.M. Capua Vetere ha prosciolto, in via preliminare ex articolo 334 c.p., comma 2, contestatogli per essere stato sorpreso a circolare a bordo della autovettura di sua proprieta', affidata alla sua custodia perche' oggetto di sequestro amministrativo.

Il G.i.p. ha escluso la rilevanza penale della condotta contestata all'imputato e ha affermato che la fattispecie configura l'illecito amministrativo previsto dal Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 213, comma 4, che punisce il comportamento di chi circoli abusivamente durante il periodo in cui il veicolo e' sottoposto a sequestro amministrativo, escludendo il concorso con la norma penale per effetto del principio di specialita' stabilito dalla Legge n. 689 del 1981, articolo 9.

2. - Contro questa sentenza ha proposto ricorso immediato per cassazione il procuratore generale presso la Corte d'appello di Napoli, deducendo l'erronea applicazione dell'articolo 334 c.p. e Legge n. 689 del 1981, articolo 9.

Secondo il ricorrente nella specie non puo' trovare applicazione l'articolo 213 cit. in forza del principio di specialita' di cui alla Legge n. 689 del 1981, articolo 9, in quanto la norma amministrativa sanziona solo una specifica condotta, mentre quella penale copre una serie piu' ampia di azioni, tra cui l'ipotesi della sottrazione, soppressione e deterioramento del bene da parte di soggetti qualificati.

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. - La questione relativa all'applicazione del reato previsto dall'articolo 334 c.p. ovvero dell'illecito amministrativo di cui al Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 213, comma 4 al soggetto sorpreso a circolare con l'autovettura sequestrata ai sensi del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 213, di cui e' stato nominato custode, ha dato origine ad un contrasto all'interno di questa Sezione, risolto con le pronunce n. 2163 del 28 novembre 2007, P.M. c. Ferrari e n. 3178 del 31 ottobre 2007, P.G. c. Altomare, che hanno stabilito i seguenti principi:

- il custode o il proprietario sorpreso a circolare con il veicolo sequestrato ai sensi del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 213 risponde sempre dell'illecito amministrativo di cui al comma 4 dello stesso articolo, che punisce la mera circolazione con veicolo sequestrato;

- il custode o il proprietario sorpreso a circolare con il veicolo sequestrato ai sensi dell'articolo 213 cit. risponde sia dell'illecito amministrativo, sia del reato di cui all'articolo 334 c.p. (comma 2 se il custode e' anche proprietario del mezzo), se la circolazione e' sintomatica della volonta' di sottrarre il bene, al fine di eludere il vincolo di indisponibilita' del sequestro, ovvero comporti il deterioramento del bene;

- se a circolare sul veicolo sequestrato sia una terza persona, il custode potra' essere chiamato a rispondere del reato di cui all'articolo 335 c.p.;

- il terzo che non sia custode e che circoli con il veicolo sequestrato e' soggetto al solo illecito amministrativo di cui all'articolo 213 cit., comma 4, a meno che non abbia concorso nella sottrazione del bene, nel qual caso potrebbe rispondere a titolo di concorso quale extraneus nel reato proprio del custode.

Questo Collegio e' consapevole dell'esistenza di un recente e diverso orientamento di altra Sezione, secondo cui il custode, anche se proprietario, che sia sorpreso alla guida di un'autovettura, sottoposta a sequestro ai sensi del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 213, risponde solo dell'illecito amministrativo e non anche del reato di cui all'articolo 334 c.p., dovendosi applicare il principio di specialita' Legge n. 689 del 1981, ex articolo 9 (Sez. 3, 24 gennaio 2008, n. 17837, P.G. c. De Maio; perviene alle medesime conclusioni, ma con una motivazione differente, che implica il ricorso anche all'articolo Legge n. 689 del 1981, articolo 9.

Infatti, presupposto del principio di specialita' e' l'esistenza di un concorso apparente di norme che puniscano lo stesso fatto, secondo una verifica che deve essere compiuta confrontando le due fattispecie, al fine di stabilire se ricorra o meno un rapporto di omogeneita'. Se non convergono sullo stesso fatto non vi e' spazio per risolvere il concorso tra le due disposizioni in base al principio di specialita'. Peraltro, il confronto non deve essere effettuato in concreto, bensi' tra le fattispecie astratte, cosi' come risultano strutturate dal legislatore, e l'accertamento sull'omogeneita' tra le disposizioni deve investire non solo gli elementi costitutivi dell'illecito, ma anche l'interesse protetto, l'oggetto giuridico e, in alcuni casi, lo stesso ambito dei soggetti attivi.

Sulla base di tali criteri, cui la giurisprudenza pacificamente ricorre in casi analoghi, deve escludersi che tra l'articolo 334 c.p. e l'articolo 213 cit. possa individuarsi un concorso apparente tra norme. Innanzitutto, diverso e' il bene tutelato: la disposizione penale tutela il vincolo di indisponibilita' del bene oggetto di sequestro e il reato e' inserito tra i delitti contro la pubblica amministrazione in quanto, indirettamente, viene assicurata la tutela del buon andamento e dell'imparzialita' della pubblica amministrazione; l'articolo 213 cit., comma 4 ha di mira, prevalentemente, l'esclusione del veicolo sequestrato dalla circolazione stradale, in quanto irregolare. Inoltre, sempre da un raffronto tra le fattispecie astratte, emerge come differenti siano le condotte prese in considerazione dalle due norme: l'illecito amministrativo contempla come unica condotta l'abusiva circolazione, mentre la disposizione penale prevede una serie di condotte che vanno dalla sottrazione al deterioramento del veicolo, passando per le condotte di soppressione, distruzione e dispersione. Infine, vi sono differenze notevoli anche riguardo al soggetto attivo degli illeciti: l'articolo 334 c.p. si riferisce al "custode" e al "proprietario" del veicolo; l'articolo 213 cit., comma 4 si rivolge genericamente a "chiunque".

Limitandosi a queste evidenti differenze appare chiaro che si e' dinanzi a due disposizioni tendenzialmente eterogenee, rispetto alle quali non puo' operare il principio di specialita' della 334 c.p..

4. - Nel caso di specie, la condotta contestata nel capo di imputazione riguarda l'avvenuta sottrazione al vincolo derivante dal sequestro amministrativo dell'autovettura, in precedenza sequestrata per violazione del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 193, comma 1 e affidata alla custodia dello stesso trasgressore. Dalla sentenza risulta che la condotta di sottrazione sarebbe consistita nel far circolare il veicolo sequestrato.

Una volta esclusa la sussistenza del concorso apparente ed affermata la possibilita' che le due disposizioni possano formalmente concorrere, appare tuttavia necessario individuare i rispettivi ambiti applicativi, procedendo ad esaminare entro quali limiti la circolazione del veicolo sequestrato in via amministrativa possa rientrare tra le condotte previste dall'articolo 334 c.p..

A questo proposito si osserva che il semplice uso (in cui puo' rientrare anche la circolazione) del veicolo sequestrato da parte del custode non puo' essere equiparato automaticamente alla condotta di deterioramento cui si riferisce l'articolo 334 c.p. (Sez. 6, 22 giugno 2000, n. 7930, Putiri; Sez. 6, 6 novembre 1980, Caputo; Sez. 6, 15 ottobre 1981, n. 3046, Casolino). Si tratta di una posizione sicuramente censurabile, in quanto se e' vero che dall'uso puo' derivare anche il deterioramento del veicolo, tuttavia tale verifica deve essere compiuta in concreto, non potendo costituire oggetto di una astratta valutazione. Dall'uso puo' derivare l'usura del mezzo, che e' concetto differente rispetto al concetto di deterioramento richiesto dalla fattispecie penale. L'eventuale deterioramento, inteso come scadimento qualitativo del bene, mediante l'alterazione parziale o totale degli elementi costitutivi (ad esempio, parti meccaniche, sistema elettrico) deve essere dimostrato di volta in volta.

5. - D'altra parte, anche il concetto di sottrazione merita di essere approfondito. In sostanza, si afferma che la circolazione del veicolo sequestrato avviene in quanto si sottrae il bene al vincolo di indisponibilita' della misura reale ed e' condotta sufficiente ad integrare il reato. E' una posizione espressa da una giurisprudenza piuttosto consolidata in relazione al reato di cui ci si occupa, che fa rientrare nella nozione di sottrazione anche la semplice amotio del bene sequestrato, ritenendo che tale condotta possa essere obiettivamente idonea ad impedire o a rendere solo piu' difficile l'acquisizione del bene sequestrato (Sez. 6, 7 febbraio 1985, n. 4312, Sciasia; Sez. 6, 15 ottobre 1981, n. 3046, Casolino; Sez. 6, 4 febbraio 1967, n. 226, Fortina).

Tuttavia, non va sottovalutata la verifica in ordine alla oggettiva offensivita' della condotta di sottrazione, tenendo conto che anche la giurisprudenza cui si e' fatto sopra riferimento ritiene che per la sussistenza del reato di cui all'articolo 334 c.p. puo' aversi sottrazione delle cose sequestrate ogni qual volta in relazione alla particolare natura del bene si ponga in essere un'azione atta ad eludere il vincolo, cioe' a rendere impossibile o solo piu' difficile la realizzazione delle finalita' cui la cosa, per effetto del vincolo stesso, e' rivolta, ricercando, quindi un'accezione finalistica della condotta, imperniata nell'attitudine a ledere l'interesse dell'indisponibilita' del vincolo.

A tale connotato oggettivo della condotta di sottrazione deve aggiungersi anche la sussistenza dell'elemento soggettivo. Il dolo generico, richiesto dall'articolo 334 c.p., non si esaurisce nella coscienza e volonta' del fatto materiale, ma esige la volonta' dell'agente di eludere il vincolo di indisponibilita' posto sul bene con il sequestro.

Ne consegue che se la nozione di sottrazione deve qualificarsi nei termini che si sono sopra descritti, il semplice uso momentaneo del veicolo, occasionale e circoscritto nello spazio, qualora non sorretto dalla volonta' di eludere il vincolo, non potra' integrare il reato previsto dal citato articolo 334 c.p..

Con riferimento al sequestro dei veicoli previsto dal Decreto Legislativo n. 285 del 1990, articolo 213, la verifica dell'elemento oggettivo circa l'idoneita' della condotta ad eludere il vincolo di indisponibilita' e di quello soggettivo inerente alla volonta' di elusione dello stesso vincolo acquistano un notevole rilievo anche in considerazione delle particolarita' della procedura di attuazione del sequestro finalizzato alla confisca del mezzo, che non realizza immediatamente l'"espropriazione" del bene del privato, in quanto questi e' chiamato a forme di collaborazione con l'amministrazione, assumendo l'obbligo di depositare il veicolo in un luogo di cui egli stesso abbia la disponibilita' ovvero di custodirlo e, in seguito, una volta intervenuto il provvedimento di confisca amministrativa, di trasferirlo, a proprie spese e in condizioni di sicurezza stradale, presso il luogo individuato dal prefetto (Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 213). E' in un simile contesto procedimentale, caratterizzato da tali forme di collaborazione e di diretta disponibilita' materiale del veicolo sequestrato, che deve essere valutata in concreto l'avvenuta sottrazione del bene sequestrato, condotta da intendere come diretta inequivocabilmente ad eludere il vincolo di indisponibilita' della misura cautelare.

6. - In conclusione, il custode sorpreso a circolare con il veicolo sequestrato ai sensi del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 213 risponde sempre dell'illecito amministrativo di cui al comma 4 dello stesso articolo, che punisce la mera circolazione con veicolo sequestrato, in quanto tale; tuttavia, se la circolazione e' sintomatica della volonta' di sottrarre il bene, al fine di eludere il vincolo di indisponibilita' del sequestro, vi e' concorso anche dell'articolo 334 c.p. (comma 2 se il custode e' anche proprietario del mezzo); trovera' applicazione (anche) la disposizione penale se dall'uso (circolazione) del veicolo dovesse derivarne il suo deterioramento, da intendere nei limiti sopra indicati.

7. - Sulla base di quanto esposto risulta censurabile la decisione con cui il G.i.p. del Tribunale di S.M. Capua Vetere, con la sentenza impugnata, ha dichiarato ex articolo 334 c.p., nei termini che si sono sopra illustrati, al fine di stabilire se tale condotta fosse diretta ad eludere il vincolo di indisponibilita' sul veicolo derivante dal sequestro.

Pertanto la sentenza deve essere annullata, con rinvio, ex articolo 569 c.p.p., comma 4, alla Corte d'appello di Napoli che, in applicazione dei principi sopra esposti, dovra' valutare in concreto se l'imputato, custode del veicolo, abbia sottratto l'autoveicolo in questione al vincolo derivante dal sequestro disposto dall'autorita' amministrativa, ferma restando l'assoggettabilita' alla sanzione amministrativa di cui al Decreto Legislativo n. 285 del 1990, articolo 213, comma 4.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Napoli per il giudizio.

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