Penale: Guide e Consulenze Legali

Consulenza legale

Ricevi una consulenza in Diritto Penale
in 48 ore comodamente tramite email

Il decreto di sequestro deve contenere l'enunciazione del reato per il quale si procede

In tema di sequestro disposto dall'autorità giudiziaria, la motivazione richiesta dall'articolo 253 c.p.p., comma 1, impone che nel decreto vi sia l'enunciazione del fatto di reato per cui si procede, di cui siano indicati, sia pure sommariamente, gli elementi costitutivi, in maniera tale da consentire al giudice del riesame la verifica circa l'astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito alla persona sottoposta ad indagini in una specifica ipotesi di reato, nonché la sussistenza del rapporto di pertinenzialità tra l'oggetto del sequestro e il fatto reato ipotizzato.

Corte di Cassazione Sezione 6 Penale, Sentenza del 3 febbraio 2009, n. 4544



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente

Dott. MILO Nicola - Consigliere

Dott. CORTESE Arturo - Consigliere

Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere

Dott. LANZA Luigi - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) DE. GI., N. IL (OMESSO);

avverso ORDINANZA del 28/09/2007 TRIB. LIBERTA' di SASSARI;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CORTESE ARTURO;

sentite le conclusioni del P.G. Dr. Galati Giovanni, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilita' del ricorso.

FATTO

Con ordinanza del 28.09.2007 il Tribunale di Sassari rigettava il riesame proposto nell'interesse di De. Gi. avverso il decreto emesso dal PM di Sassari il 10.09.2007 avente ad oggetto la documentazione utile alle indagini relative al procedimento penale che lo vedeva indagato per i reati ex articoli 416, 353, 354, 355 e 356 c.p., commessi nell'ambito della gestione dei beni agro-silvo-pastorali del Comune di (OMESSO) e degli appalti di lavori pubblici affidati alla Bu. se. S.p.a..

Propone ricorso (con allegazione di personale memoria) il De., deducendo:

1. - che il Tribunale ha inserito nel suo provvedimento fattispecie di reato (di cui agli articoli 479 e 323 c.p.) non indicate dal P.M. e ha ritenuto sufficiente per la enunciazione del fatto la mera indicazione degli articoli di legge violati, senza occuparsi del contenuto della notizia di reato e della sua relazione con l'indagato e senza prendere in esame l'eccepita genericita' dell'indicazione dell'oggetto del sequestro;

2. - la nullita' del sequestro per omessa nomina del difensore d'ufficio all'indagato, che non aveva provveduto a nominare un difensore di fiducia;

3. - la nullita' del sequestro per omesso deposito dei verbali degli atti di perquisizione e sequestro;

4. - l'arbitrarieta' della ricostruzione fattuale operata.

DIRITTO

Preliminarmente rilevasi che non sono fondate le eccezioni di cui sopra sub nn. 2 e 3. Da un lato, infatti, contestualmente alla notifica del decreto del P.M. fu notificata all'interessato l'informazione di cui all'articolo 369 bis c.p.p., contenente la nomina del difensore d'ufficio; dall'altro, come esattamente rilevato dal Tribunale, l'omissione relativa al deposito dei verbali degli atti di perquisizione e sequestro non incide sulla validita' e utilizzabilita' dell'atto, ma rileva solo ai fini della decorrenza del termine entro il quale e' consentito l'esercizio delle attivita' difensive (v., fra le altre, Cass. sent. 20629 del 2008).

E' fondata invece l'eccezione di cui sopra sub n. 1.

E' stato infatti chiarito in giurisprudenza (Cass. 5, cc. 01.07.2002 n. 29903; 2, cc. 12.07.2007 n. 35841) che in tema di sequestro disposto dall'autorita' giudiziaria, la motivazione richiesta dall'articolo 253 c.p.p., comma 1, impone che nel decreto vi sia l'enunciazione del fatto di reato per cui si procede, di cui siano indicati, sia pure sommariamente, gli elementi costitutivi, in maniera tale da consentire al giudice del riesame la verifica circa l'astratta possibilita' di sussumere il fatto attribuito alla persona sottoposta ad indagini in una specifica ipotesi di reato, nonche' la sussistenza del rapporto di pertinenzialita' tra l'oggetto del sequestro e il fatto reato ipotizzato. Nel caso di specie, l'ordinanza del tribunale del riesame ha illegittimamente ritenuto che il decreto di sequestro, non recante in alcun modo la specificazione dei fatti costituenti reato, fosse sufficientemente motivato con la mera indicazione degli articoli di legge relativi ai reati medesimi.

Bisogna, quindi, annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto di sequestro in data 22.06.2007, disponendo la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto.

P.Q.M.

Visti gli articoli 615 e 620 c.p.p., annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto di sequestro in data 22.06.2007, disponendo la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto.

INDICE
DELLA GUIDA IN Penale

OPINIONI DEI CLIENTI

Vedi tutte

ONLINE ADESSO 3619 UTENTI