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Il difensore dell'arrestato o del fermato ha diritto di esaminare ed estrarre copia degli atti su cui si fonda la richiesta di convalida del fermo o dell'arresto e di applicazione della misura cautelare

Il difensore dell'arrestato o del fermato ha diritto di esaminare ed estrarre copia degli atti su cui si fonda la richiesta di convalida del fermo o dell'arresto e di applicazione della misura cautelare. Il rigetto di tale richiesta determina una nullità di ordine generale a regime intermedio dell'interrogatorio e del provvedimento di convalida, che resta sanata a norma dell'articolo 182, comma 2, del codice di procedura penale, se non viene eccepita nell'udienza di convalida.

Corte di Cassazione Sezioni Unite Penale, Sentenza del 11 ottobre 2010, n. 36212



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE PENALI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPO Ernesto - Presidente

Dott. DE MAIO Guido - Consigliere

Dott. AGRO' Antonio - Consigliere

Dott. ROTELLA Mario - Consigliere

Dott. CORTESE Arturo - Consigliere

Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere

Dott. CONTI Giovanni - Consigliere

Dott. MACCHIA Alberto - rel. Consigliere

Dott. CASSANO Margherita - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Ge. Va. Cl. , nata a (OMESSO);

avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Milano il 2 dicembre 2009;

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;

udita in camera di consiglio la relazione fatta dal consigliere Alberto Macchia;

udito il Pubblico Ministero in persona del Procuratore Generale Aggiunto Dott. PALOMBARINI Giovanni, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. - Con ordinanza del 17 ottobre 2009, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano ha applicato nei confronti di GE. Va. Cl. la misura della custodia cautelare in carcere quale indagata per vari reati, a seguito di convalida del fermo operato dalla polizia giudiziaria. La misura era disposta all'esito della celebrazione della udienza di convalida, alla quale il pubblico ministero non aveva partecipato, depositando la richiesta di convalida e di emissione della misura, con gli atti pertinenti. La misura cautelare era stata poi confermata dal Tribunale di Milano, quale giudice del riesame, con ordinanza del 27 ottobre 2009.

Con successiva istanza, la difesa della indagata ha chiesto al Giudice per le indagini preliminari che la misura fosse revocata ai sensi dell'articolo 302 c.p.p., perche' emessa a seguito di interrogatorio viziato da nullita' assoluta. Osservava, infatti, la difesa che in sede di interrogatorio di convalida, la persona fermata e la stessa difesa non avevano avuto accesso alla richiesta di misura cautelare avanzata dal pubblico ministero ed agli atti posti a fondamento della richiesta stessa. Il Giudice per le indagini preliminari ha respinto, con ordinanza del 30 ottobre 2009, l'istanza in questione, ritenendo insussistente il vizio denunciato.

2. - Proposto appello avverso tale ultima decisione, il Tribunale di Milano, con ordinanza del 2 dicembre 2009, ha respinto il gravame. Osserva, al riguardo, il Tribunale adito, che dal verbale della udienza di convalida emerge che gli elementi portati a conoscenza della indagata e della difesa nel corso della udienza di convalida, nella sostanza sintetizzavano "in modo completo il contenuto della denuncia presentata dalla persona offesa, che a sua volta sostanzialmente esaurisce il materiale indiziario, posto che la attivita' di indagine successiva (individuazione dell'alloggio ove la persona offesa e gli indagati vivevano; riconoscimenti fotografici) e' modesta e svolta solo a verifica di attendibilita'". Alla luce di tali emergenze, il Tribunale aderisce alla tesi prevalente secondo la quale non vi e' nullita' dell'interrogatorio reso in sede di convalida se non vi e' stato avviso di deposito delle richieste formulate e della documentazione allegata dal pubblico ministero non comparso, ovvero se ne sia stato negato l'accesso prima dell'espletamento dell'interrogatorio, segnalando come la contraria tesi, pur emersa in giurisprudenza, potrebbe trovare un qualche fondamento soltanto nella ipotesi - che non ricorre nella specie - in cui il difensore sia stato posto nella "assoluta impossibilita' di conoscere le richieste del pubblico ministero in ordine alle misure cautelari e alle ragioni su cui si fondano". Sottolineate, dunque, le differenze strutturali e funzionali che distinguono fra loro l'interrogatorio previsto dall'articolo 391 c.p.p., comma 3, il Tribunale reputa che nella vicenda in esame non si sia verificata una violazione dei diritti della difesa che abbia inciso sulla validita' dell'interrogatorio, tale da rendere conseguentemente inefficace la misura cautelare disposta.

3. - Avverso l'ordinanza indicata in premessa ha proposto ricorso per cassazione personalmente l'indagata, la quale lamenta violazione di legge, anche in riferimento all'articolo 111 Cost.. Dopo aver premesso, in fatto, che la difesa aveva chiesto in sede di convalida di poter visionare le richieste in ordine alla liberta' personale con gli elementi posti a fondamento delle stesse e che, a fronte del diniego da parte del giudice, veniva eccepita immediatamente la nullita' dell'interrogatorio per violazione del diritto di difesa, il ricorso passa in analitica rassegna le pronunce di questa Corte contrarie all'orientamento sostenuto dal Tribunale di Milano, i cui rilievi vengono conseguentemente sottoposti a censura. Donde, la richiesta principale di annullamento della ordinanza impugnata o, in via subordinata, di assegnare il ricorso alle Sezioni Unite.

4. - La Terza Sezione penale, cui il ricorso era stato assegnato, registrata l'esistenza di un contrasto di giurisprudenza sul tema centrale che ha formato oggetto del ricorso, ha, con ordinanza emessa il 6 maggio 2010, rimesso il ricorso medesimo alle Sezioni unite, a norma dell'articolo 618 c.p.p..

5. - Il Presidente Aggiunto, con decreto in data 21 maggio 2010, ha assegnato il ricorso alle Sezioni unite, fissando per la trattazione l'odierna udienza camerale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.- Il quesito sul quale queste Sezioni unite sono chiamate a pronunciarsi e' il seguente: se il difensore della persona arrestata o fermata possa prendere visione delle richieste in ordine alla liberta' personale, con gli elementi su cui le stesse si fondano, trasmesse dal pubblico ministero al giudice della udienza di convalida a norma dell'articolo 390 c.p.p., comma 3 bis.

Sul punto, si registrano, in giurisprudenza, posizioni differenziate. Secondo una prima, radicale impostazione, si esclude qualsiasi diritto da parte dell'arrestato, del fermato e dei difensori, non soltanto a prendere visione, ma anche a conoscere le richieste del pubblico ministero in ordine alla liberta' personale. Si e' infatti osservato, al riguardo, che le richieste avanzate in proposito nell'ambito della udienza di convalida, essendo volte ad ottenere l'applicazione di una misura cautelare, presentano la identica natura delle richieste che, agli stessi fini, il pubblico ministero puo' formulare ai sensi dell'articolo 291 c.p.p., comma 1, e rispetto alle quali il difensore non deve essere informato e non ha quindi titolo per interloquire. Da qui l'affermazione secondo la quale l'audizione del difensore nella udienza di convalida puo' avere ad oggetto unicamente questioni attinenti alla convalida dell'arresto o del fermo e non quelle riguardanti le eventuali richieste di applicazione di misure cautelari, salvo che il pubblico ministero, se comparso, e il giudice vi consentano. D'altra parte, si e' aggiunto, nulla vieterebbe al giudice di provvedere sulla richiesta di applicazione della misura al di fuori del procedimento di convalida, il che consentirebbe di presupporre come indispensabile la richiesta del pubblico ministero, ma non anche l'intervento dell'indagato o del suo difensore (Sez. 1, 22 novembre 1991, n. 4101, Ugon, rv 188669; Sez. 6, 21 ottobre 1991, n. 3374, Cacciola, rv 188691).

L'orientamento che risulta di gran lunga prevalente, pur mantenendo ferma la esclusione di un diritto all'accesso degli atti su cui si fonda la richiesta di convalida e quella di applicazione della misura cautelare, ammette, invece, che il contraddittorio orale si sviluppi nella udienza di cui all'articolo 293 c.p.c., comma 3, che tale diritto invece sancisce per l'ordinario procedimento cautelare, e che non puo' applicarsi analogicamente all'interno del procedimento di convalida, avuto riguardo alla differente natura e finalita' dell'interrogatorio di garanzia, rispetto a quello che si svolge nella udienza di convalida (cfr., sia pure con differenti sfumature argomentative, Sez. 3, 7 aprile 2010, n. 16420, Z., rv 246772; Sez. 3, 9 luglio 2009, n. 34813, Said, rv 244574; Sez. 6, 27 novembre 2008, n. 2709, Artiano, rv 242933; Sez. 6, 11 ottobre 2007, n. 43614, Gurrieri, rv 238401; Sez. 5, 9 luglio 2007, n. 36682, Pilia, rv 237283; Sez. 1, 14 marzo 2007, n. 32030, Pinna, rv 237269; Sez. 6, 19 aprile 2007, n. 26321, Ben, rv 236855; Sez. 6, 5 febbraio 2007, n. 17948, P.M. in proc. Hoxha, rv 236445; Sez. 4, 18 gennaio 2007, n. 13171, Albanese, rv 236380; Sez. 6, 27 novembre 2006, n. 42185, Parisi, rv 235287; Sez. 2, 9 luglio 2004, n. 31113, Cernica, rv 229646).

Secondo una diversa linea ermeneutica si reputa, invece, che la mancata possibilita' per il difensore dell'arrestato o del fermato di prendere conoscenza del contenuto degli atti posti a fondamento della richiesta di misura cautelare, determina una violazione del diritto di difesa che si ripercuote negativamente sull'interrogatorio che si svolge nella udienza di convalida, e che tiene luogo di quello di garanzia secondo quanto previsto dall'articolo 294 c.p.p., determinando una nullita' di ordine generale a regime intermedio che va tempestivamente dedotta. Si osserva, in particolare - evocandosi a fondamento di tale assunto la ordinanza n. 424 del 2001 della Corte costituzionale, ove e' stato richiamato il concetto di "contraddittorio cartolare" in ipotesi di assenza del pubblico ministero alla udienza di convalida -. che la scelta del pubblico di non comparire e di illustrare le proprie richieste per iscritto anziche' oralmente, non puo' sortire l'effetto negativo ed irragionevole di privare l'indagato e il suo difensore di ottenere il contraddittorio in situazione di parita', cosi' come garantito dalla norma. (Sez. 2, 23 febbraio 2006, n. 10492, Basile rv 233736; Sez. 4, 14 giugno 2007, n. 42686, Kurti, rv 237984; Sez. 1, 1 aprile 2009, n. 19170, Schirripa, rv 243690).

2. - Ai fini della ricostruzione del quadro normativo di riferimento e dei valori che esso coinvolge, assumono, poi, particolare significato due pronunce della Corte costituzionale, una delle quali espressamente richiamata, come si e' appena accennato, dall'orientamento favorevole a permettere al difensore di prendere visione degli atti su cui si fonda la richiesta cautelare formulata dal pubblico ministero in sede di convalida. Con l'ordinanza n. 16 del 1999, infatti, la Corte costituzionale dichiaro' manifestamente infondata una questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 293 c.p.p., comma 3, in tema di deposito degli atti posti a base della richiesta di misura cautelare formulata da pubblico ministero nell'ordinario procedimento de libertate. Cio' in quanto - osservo' la Corte - il deposito della richiesta del pubblico ministero e dei relativi atti, con avviso di deposito al difensore, dopo la esecuzione della misura va "coordinato all'esigenza di consentire al difensore pieno accesso agli atti depositati dal pubblico ministero, sul presupposto che, dopo l'esecuzione della misura cautelare, non sussistono ragioni di riservatezza tali da giustificare limitazioni al diritto di difesa, cosi' da assicurare al difensore la piu' ampia e agevole conoscenza degli elementi su cui e' fondata la richiesta del pubblico ministero, al fine di rendere attuabile un'adeguata e informata assistenza all'interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare ex articolo 294 c.p.p. (v. sentenza n. 192 del 1997)". Una esigenza, questa - sottolineo' la Corte - "non avvertibile allorche' la misura sia stata adottata all'esito del procedimento di convalida, almeno nel senso che la conoscenza anticipata del contenuto della eventuale richiesta vale a qualificare tale deposito come preordinato esclusivamente all'esercizio del potere di gravame". Pertanto - concluse la Corte - "la diversita' delle situazioni poste a confronto esclude che possa dirsi vulnerato il principio di eguaglianza, mentre l'interrogatorio in sede di convalida risulta, considerato il complessivo contesto in cui la relativa udienza si svolge, in grado di soddisfare compiutamente l'esigenza di tutela dell'indagato anche con riferimento alla misura disposta, cosi' da escludere qualsivoglia lesione del diritto di difesa".

Con l'ordinanza n. 424 del 2001, la Corte dichiaro' invece la manifesta infondatezza di una questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 391 c.p.p., sollevata nella parte in cui, secondo il giudice rimettente, tali norme non consentivano al giudice di assumere elementi di giudizio diversi dagli atti trasmessi dal pubblico ministero con la richiesta di convalida del fermo o dell'arresto, cosi' compromettendo le garanzie del giusto processo e del diritto di "difendersi provando". La Corte, nel frangente, disattese la correttezza della premessa interpretativa da cui aveva tratto origine la questione, sottolineando, in particolare, come alla difesa fosse consentito di produrre documenti dei quali il giudice ben poteva tenere conto; e cio', a prescindere dalla partecipazione del pubblico ministero alla udienza di convalida. A quest'ultimo riguardo, anzi, la Corte, rievocando un passaggio della relazione che accompagnava il Decreto Legislativo n. 12 del 1991, sottolineo' come, in caso di assenza del pubblico ministero - ragionevolmente introdotta dal legislatore per evidenti esigenze di funzionalita' - al contraddittorio orale si sostituisse una forma di "contraddittorio cartolare caratterizzato da una tempestiva formulazione della richiesta del pubblico ministero e dal deposito degli elementi su cui le stesse si fondano". Passaggio argomentativo, questo, che, secondo la gia' citata sentenza n. 10492 del 2006, era stato inteso nel senso che a tale deposito degli atti potesse implicitamente ricollegarsi la possibilita' di conoscenza degli stessi da parte della difesa.

3. - Alla stregua di tale quadro di riferimento, possono dunque dirsi conseguiti alcuni punti, utili ai fini della ricostruzione del sistema e della soluzione del quesito sottoposto a queste Sezioni unite. Puo', anzitutto, ritenersi del tutto pacifica la profonda differenza strutturale e funzionale che caratterizza la "sequenza" procedimentale in cui si iscrive l'interrogatorio che si celebra nella udienza di convalida, da un lato, e quello di garanzia, dall'altro. E' ben vero, infatti, che alcune circostanze sembrano accomunare i due atti, quali la condizione di privazione della liberta' in cui si trovano tanto l'arrestato o il fermato che la persona sottoposta a misura cautelare e le garanzie che assistono i due atti, quali la contestazione dei fatti e degli elementi di accusa e la presenza del difensore. Ma a parte cio', sono le due "udienze" a divergere profondamente, cosi' come differenti sono le caratteristiche e le finalita' delle rispettive audizioni. L'interrogatorio in sede di convalida, infatti, e' atto polifunzionale, perche' e' destinato, da un lato, a riflettersi sulla richiesta di convalida del fermo o dell'arresto e, dunque, eventualmente a contestarne la fondatezza, e, dall'altro, sulla eventuale richiesta di misura cautelare: tema, quest'ultimo, evidentemente indipendente dal primo, e che postula una gamma del tutto autonoma di presupposti, ciascuno dei quali suscettibile di formare oggetto di contraddittorio, cartolare o meno che sia. Cio' comporta che, su quest'ultimo profilo, l'arrestato o il fermato ed il suo difensore, sono messi in condizione di sviluppare - anche attraverso produzione documentale (come ha puntualizzato la Corte costituzionale) o di altri elementi di prova di cui dispongano - le proprie domande eventualmente alternative, rispetto alla domanda cautelare formulata dal pubblico ministero. E tutto cio', come e' evidente, a prescindere dalla presenza o meno del pubblico ministero nella udienza di convalida, posto che una scelta in se' insindacabile della parte pubblica non potrebbe certo consentire una diversa articolazione delle garanzie difensive dell'indagato.

L'interrogatorio di garanzia, invece, si colloca quale atto conclusivo del procedimento cautelare, ed e' destinato a consentire all'indagato di svolgere le proprie difese, tanto sulla legittimita' che sul merito di un provvedimento privativo della liberta' personale che ha gia' ricevuto esecuzione. Sicche', dovendosi la difesa sviluppare, non su una domanda di cautela - come nel caso della convalida - ma su una decisione giurisdizionale gia' adottata, e' del tutto logico che la difesa stessa debba essere messa in condizione di avere previamente la disponibilita' di tutti gli atti su cui quella decisione e' stata adottata: ed e' proprio in tale prospettiva che la Corte costituzionale, nelle richiamate decisioni, ha valorizzato la regola del previo deposito di quegli atti, con avviso al difensore, previsto dall'articolo 293 c.p.p., comma 3, non surrogabile, quanto all'interrogatorio ex articolo 294, dalle garanzie contestative offerte dall'articolo 65 del codice di rito (v. Sez. un., 28 giugno 2005, n. 26798, rv 231349). Deposito e avviso che, invece, non potrebbero trovare spazio nella udienza di convalida, in considerazione dei tempi assai ristretti in cui deve essere celebrata, avuto riguardo alle cadenze ad horas per essa sancite dallo stesso articolo 13 della Carta fondamentale. Da qui, la impossibilita' di replicare, per l'udienza di convalida, le stesse regole che disciplinano la conoscenza degli atti da parte del difensore ai fini dell'interrogatorio di garanzia.

4. - Le diversita' di regime che caratterizzano i due interrogatori che vengono qui in considerazione non obliterano, pero', le torsioni che le garanzie difensive possono in concreto venire a subire, ove alla segnalata inapplicabilita', per la udienza di convalida, della regola del deposito degli atti con avviso al difensore, prescritta, invece, per l'interrogatorio di garanzia, si dovesse coniugare anche, come mostra di ritenere l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimita', una totale preclusione per il difensore di accedere agli atti su cui si fonda la richiesta di convalida dell'arresto o del fermo e di applicazione di una misura cautelare. Il nucleo del problema sta infatti nella previsione, dettata dall'articolo 294 c.p.p., comma 1, a norma del quale il giudice e' tenuto a procedere all'interrogatorio di garanzia, pena, altrimenti, la perdita di efficacia della custodia cautelare ex articolo 302 dello stesso codice, salvo che all'interrogatorio abbia gia' provveduto "nel corso della udienza di convalida dell'arresto o del fermo di indiziato di delitto". Il codice, dunque, stabilisce una equivalenza di effetti tra i due atti, evocando in tal modo chiaramente una valutazione legalmente tipizzata di "equipollenza" tra le finalita' di garanzia che entrambi gli interrogatori sono destinati a svolgere nella dinamica del procedimento cautelare. Il che, se non comporta - come la Corte costituzionale ha puntualmente rilevato - la necessita' di configurare una totale sovrapponibilita' tra le diverse discipline processuali, certo induce a ritenere che la posizione dell'indagato, quanto a conoscenza degli elementi necessari per articolare la propria difesa, debba essere strutturalmente "equivalente" nelle due sedi, presupponendo i due interrogatori - proprio perche' destinati a soddisfare la medesima funzione in sede cautelare - un identico diritto di difendersi ratione cognita. E' ben vero, a questo riguardo, che, nel corso della udienza di convalida, il pubblico ministero, se presente, o il giudice, sulla base delle richieste e degli atti trasmessi dalla parte pubblica, "indica i motivi dell'arresto o del fermo e illustra le richieste in ordine alla liberta' personale": ma, da un lato, tale attivita' meramente "illustrativa," puo' essere ritenuta frutto di una selezione degli elementi posti a fondamento della convalida e della domanda cautelare, in se' non esaustiva ai fini della conoscenza degli atti e dell'approntamento di una difesa effettiva; dall'altro lato, non va neppure trascurata, agli effetti che qui rilevano, la ben diversa base fattuale che puo' caratterizzare l'arresto in flagranza, rispetto al fermo di indiziato di delitto, giacche' a fondamento di quest'ultimo provvedimento e della correlativa richiesta di misura puo' in concreto concorrere una indagine, anche approfondita e lunga, difficilmente comprimibile, nei suoi risultati, in un semplice enunciato illustrativo.

D'altra parte, il diritto del difensore di prendere visione degli atti posti a base di un procedimento che si celebra in contraddittorio, riposa su una esigenza di ordine generale che appare essere del tutto in linea con una interpretazione del sistema secundum constitutionem. La giurisprudenza costituzionale ha, infatti, costantemente affermato che il diritto di difesa, presidiato come diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento dall'articolo 24 Cost., deve essere inteso come potesta' effettiva di assistenza tecnica e professionale nello svolgimento di qualsiasi processo, in modo che venga assicurato il contraddittorio e venga rimosso ogni ostacolo a far valere le ragioni delle parti, cosi' da far assumere a tale diritto un'importanza essenziale nel dinamismo della funzione giurisdizionale. E' ben vero che la effettivita' di tale diritto non comporta che il suo esercizio debba essere disciplinato in modo identico in ogni tipo di procedimento o in ogni fase processuale; anzi, la modulabilita' delle forme e dei contenuti in cui si articola il diritto di difesa in relazione alle caratteristiche dei singoli procedimenti o delle varie fasi processuali e' stata costantemente ritenuta dalla Corte costituzionale come una legittima espressione della discrezionalita' legislativa. Ma e' altrettanto vero che le pur diverse modalita' secondo le quali si articola il concreto esercizio di tale fondamentale diritto, non ne debbano in alcun modo compromettere o menomare la funzione, all'interno e nel quadro del singolo istituto preso in considerazione (cfr., ex plurimis, Corte cost. ordinanze nn. 291 e 230 del 2005 e sentenza n.175 del 1996).

In tale prospettiva, quindi, la possibilita' di conoscere "direttamente," da parte del difensore, la integralita' degli elementi e degli atti che formano oggetto della richiesta di convalida e di applicazione della misura, a prescindere dalla "mediazione illustrativa" del pubblico ministero o del giudice, rappresenta null'altro che la base ineludibile sulla quale poter configurare un contraddittorio "effettivo" e, con esso, un effettivo soddisfacimento della funzione difensiva che l'interrogatorio in sede di convalida e' destinato a realizzare: giustificandone, per questa via, la equipollenza normativa all'interrogatorio previsto dall'articolo 329 c.p.p., fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza, non v'e' ragione per precludere al difensore il diritto di prendere visione ed estrarre copia degli atti relativi alla udienza di convalida.

D'altra parte, a tale conclusione occorre pervenire anche facendo leva sulla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo. La Corte di Strasburgo, infatti, ha costantemente avuto modo di sottolineare che "tutti i processi penali devono rivestire un carattere contraddittorio e garantire la parita' delle armi tra accusa e difesa: questo - ha puntualizzato la Corte - e' uno degli aspetti fondamentali del diritto ad un processo equo. Il diritto a un processo penale in contraddittorio implica, per l'accusa come per la difesa, la facolta' di prendere conoscenza delle osservazioni o degli elementi di prova prodotti dall'altra parte (Brandstetter c. Austria, 28 agosto 1991, pp. 66 - 67, serie A n. 211). Per di piu', l'articolo 6 p. 1 esige che le autorita' procedenti comunichino alla difesa tutte le prove pertinenti in loro possesso, sia a carico che a discarico (Edwards c. Regno Unito, 16 dicembre 1992, p. 36, serie A n. 247-B)". E' ben vero - ha ancora sottolineato la Corte - che "il diritto alla diffusione delle prove pertinenti non e' assoluto", in quanto "in un determinato processo penale vi possono essere interessi concorrenti - come la sicurezza nazionale o la necessita' di proteggere i testimoni che rischiano rappresaglie, o di mantenere segreti dei metodi polizieschi di ricerca dei reati - che devono essere bilanciati con i diritti dell'imputato (Doorson c. Olanda 26 marzo 1996, p. 70, Recueil des arrets et decision 1996 - 2, e Rowe e Davis c. Regno Unito, n. 28901/95, p. 61, CEDU 2000 - 2)". Sicche', "in alcuni casi puo' essere necessario dissimulare alcune prove alla difesa, in modo da preservare i diritti fondamentali di un altro individuo o salvaguardare un interesse pubblico importante". "Tuttavia - ha soggiunto la Corte - sono legittime rispetto all'articolo 6 p. 1 solo le misure che limitano i diritti della difesa che sono assolutamente necessarie (Van Mechelen e altri c. Olanda, 23 aprile 1997, 58, Recueil 1997 - 3). Per di piu', se si vuole garantire un processo equo all'imputato, tutte le difficolta' causate alla difesa da una limitazione dei suoi diritti devono essere sufficientemente compensate dalla procedura seguita dinanzi alle autorita' giudiziarie (Rowe e Davis, gia' cit., p. 61 in fine)" (Decisione dell'8 dicembre 2009, Previti c. Italia, ric. n. 45291/06, pp. 178 e 179).

Il che definitivamente assevera l'esistenza di un diritto del difensore di prendere conoscenza degli atti che costituiscono la base tanto del giudizio di convalida che della decisione sulla eventuale richiesta di applicazione della misura cautelare nei confronti dell'arrestato o del fermato. Ove l'esercizio di tale diritto sia stato impedito, ne derivera' una nullita' di ordine generale a regime intermedio tanto dell'interrogatorio che della decisione di convalida, la quale, peraltro, deve essere dedotta entro il termine previsto dall'articolo 182 c.p.p., comma 2.

5. - Puo', quindi, conclusivamente affermarsi il seguente principio di diritto: il difensore dell'arrestato o del fermato ha diritto di esaminare ed estrarre copia degli atti su cui si fonda la richiesta di convalida del fermo o dell'arresto e di applicazione della misura cautelare. Il rigetto di tale richiesta, determina una nullita' di ordine generale a regime intermedio dell'interrogatorio e del provvedimento di convalida, che resta sanata a norma dell'articolo 182 c.p.p., comma 2, se non viene eccepita nella udienza di convalida.

6. - Alla stregua dei richiamati principi, il ricorso deve essere, nella peculiare fattispecie qui in esame, dichiarato inammissibile. Come infatti pacificamente posto in risalto tanto nella ordinanza impugnata che nel ricorso, la difesa ebbe formalmente e tempestivamente ad eccepire, nel corso della udienza di convalida, la nullita' degli atti derivante dal fatto che tanto alla difesa che all'indagato non era stato consentito di prendere visione degli atti posti a fondamento della richiesta di convalida e di applicazione della misura cautelare formulate dal pubblico ministero, che non era comparso. Il giudice della convalida aveva poi disatteso l'eccezione, provvedendo ad adottare tanto il provvedimento di convalida del fermo che ad applicare la misura cautelare sollecitata dal pubblico ministero. Cio' comporta, dunque, che la statuizione del giudice di accogliere, all'esito della udienza di convalida, le richieste del pubblico ministero e disattendere la eccezione difensiva, doveva formare oggetto di apposita impugnazione, secondo il generale principio in virtu' del quale la decisione giurisdizionale impugnabile (come l'ordinanza che decide sulla convalida, ex articolo 391 c.p.p., comma 3) e non impugnata, assume i connotati preclusivi della irrevocabilita'. Essendo stato, dunque, ritualmente fatto valere il vizio nel corso della udienza di convalida, il provvedimento reiettivo adottato con la pronuncia conclusiva della udienza, in mancanza di impugnazione, non e' piu' suscettibile di revisione: con la conseguenza di rendere dunque inammissibile l'odierno ricorso, mirando esso a riesaminare una decisione ormai irretrattabile sul punto.

Alla declaratoria di inammissibilita' del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non sussistono invece i presupposti per pronunciare una condanna al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, avuto riguardo ai principi a tal proposito dettati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
 

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