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Il difensore, purché iscritto nell'albo speciale dei patrocinatori avanti alle magistrature superiori è legittimato a proporre personalmente il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di liquidazione delle sue competenze professionali

In tema di patrocinio a spese dello Stato, il difensore, purché iscritto nell'albo speciale dei patrocinanti davanti alle magistrature superiori, è legittimato a proporre personalmente il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di liquidazione delle sue competenze professionali, emesso in sede di opposizione, in quanto la regola generale della rappresentanza tecnica nel processo penale (art. 613 cod. proc. pen.) è eccezionalmente derogata, a favore dell'avvocato cassazionista, in virtù del rinvio formale che l' art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002 opera, in tema di liquidazione di compensi professionali, alla speciale procedura prevista per gli onorari di avvocato dall'art. 29 L. n. 794 del 1942 e, indirettamente, alle disposizioni degli artt. 86 e 365 cod. proc. civ..(Corte di Cassazione, Sezioni Unite Penale, Sentenza del 16 febbraio 2007, n. 6816)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE PENALI

Composta dagli Ill.mi Signori:

Dott Ernesto LUPO - Presidente -

Dott. Giovanni LATTANZI - Componente -

Dott. Severo CHIEFFI - Componente -

Dott. Pierluigi ONORATO (est.) - Componente -

Dott. Giuliana FERRUA - Componente -

Dott. Secondo Libero CARMENINI - Componente -

Dott. Giovanni CANZIO - Componente -

Dott. Sergio VISCONTI - Componente -

Dott. Giovanni CONTI - Componente -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto dall'avv. In.Fr., del foro di Pa.,

avverso la ordinanza resa dal presidente della Corte d'assise d'appello di Palermo, quale delegato dal Presidente della Corte d'appello, il 10.5.2006, depositata il 1.6.2006.

Visto il provvedimento denunciato e il ricorso,

Udita la relazione svolta in camera di consiglio dal consigliere Pierluigi Onorato.

Letta la requisitoria del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Mario Fraticelli, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della ordinanza limitatamente alla mancata liquidazione della tassa/parere e del compenso per l'opera svolta dal sostituto processuale; rigetto del ricorso nel resto.

Osserva:

Svolgimento del procedimento

1 - Con ordinanza del 10.5.2004 il Presidente della Corte d'assise d'appello, in qualità di delegato del Presidente della Corte di appello di Palermo, accogliendo parzialmente l'opposizione al decreto del 7.1.2004 con cui la predetta Corte di assise aveva liquidato all'avvocato Fr.In. la somma complessiva di euro 567,67, oltre accessori di legge, come compenso per le prestazioni difensive svolte nell'interesse di Pi.Gu., imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato in un processo penale definito con sentenza del 21.6.2003, ha aumentato il compenso sino alla complessiva somma di euro 727,84, oltre gli accessori di legge.

In particolare, il Presidente ha disatteso la richiesta di liquidazione per le prestazioni svolte dal sostituto dell'avvocato In. , sul rilievo che il difensore dell'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, a norma dell'art. 101 D.P.R. 30.5.2002 n. 115 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), può nominare un sostituto solo per le indagini difensive. Ha negato altresì il rimborso della somma di euro 10,00 corrisposta per il parere di congruità emesso dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati.

2 - L'avvocato In. ha proposto personalmente ricorso per cassazione, deducendo violazione degli artt. 82 e 101 D.P.R. 30.5.2002 n. 115 e dell'art. 102 c.p.p., nonché violazione degli artt. 125 e 546 c.p.p.

Più esattamente censura:

2.1 - la mancata liquidazione delle prestazioni eseguite dal sostituto, avvocato Gi.In.;

2.2 - il mancato rimborso della somma versata per il parere di congruità rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati;

2.3 - violazione di legge e carenza di motivazione in ordine alla indifferenziata liquidazione di varie corrispondenze e sessioni, di cui in sede di opposizione era stata richiesta una diversa e più elevata liquidazione, nonché in relazione alla mancata liquidazione di alcuni accessi in cancelleria per richiesta e ritiro di copia degli atti.

3 - Il ricorso è stato assegnato alla quarta sezione di questa Corte, che lo ha rimesso alle Sezioni unite, rilevando un contrasto di giurisprudenza sulla questione pregiudiziale dell'ammissibilità del ricorso proposto personalmente dal difensore dell'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, anche se iscritto all'albo speciale dei patrocinanti in Cassazione.

Invero, l'ammissibilità è data per scontata da molte pronunce, che hanno deciso nel merito del ricorso senza affrontare ex professo la questione della legittimazione a ricorrere da parte del difensore della persona ammessa al beneficio (tra queste anche Sez. Un. n. 25080 del 28.5.2003, Pellegrino). Devono iscriversi nello stesso filone giurisprudenziale anche quelle sentenze che hanno escluso la legittimazione processuale del difensore sol perché non iscritto all'albo speciale dei patrocinanti in Cassazione previsto nell'art. 613, comma 1, c.p.p. (Sez. VI, del 18.10.2000, Bracciani, rv. 217804).

Ma recentemente altre decisioni hanno escluso l'ammissibilità del ricorso proposto personalmente dal difensore in tema di liquidazione delle proprie competenze professionali, sostenendo che nel relativo procedimento incidentale, accessorio a un processo penale, si devono applicare le regole del rito penale, le quali impongono che il ricorso per cassazione debba essere presentato da un avvocato iscritto nell'apposito albo e consentono eccezionalmente l'impugnazione personale solo per l'imputato (Sez. I, n. 37170 dell'8.8.2004, Larosa, rv. 230022; Sez. I, n. 48721 del 23.11.2004, Romano; Sez. I, n. 405467 del 16.9.2004, De Cesare, rv. 230639; Sez. I, n. 44679 del 21.10.2004, Chiodo, rv. 230300).

Nella sua ordinanza di rimessione, la quarta sezione ha inoltre osservato che la presente fattispecie processuale presenta una questione subordinata, relativa alla interpretazione dell'art. 170 del D.P.R. 30.5.2002 n. 115, laddove questa norma stabilisce che l'opposizione al decreto di liquidazione dei compensi deve essere proposta al "presidente dell'ufficio giudiziario competente" e che "l'ufficio giudiziario procede in composizione monocratica". Il problema che si pone è quello di stabilire se la espressione "composizione monocratica" concerna solo gli organi giudiziari per i quali la composizione monocratica sia prevista nell'ordinamento giudiziario, ovvero concerna anche gli organi giudiziari per i quali non è prevista una composizione monocratica (come il tribunale di sorveglianza o la corte di appello), in tali casi dovendosi attribuire la competenza al presidente dell'organo.

4 - Il Procuratore generale in sede ha optato per l'ammissibilità del ricorso, sostenendo che il difensore deve essere equiparato all'imputato, quando difende un suo interesse patrimoniale alla liquidazione dei compensi professionali; nel merito, ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della impugnata ordinanza limitatamente alla mancata liquidazione della tassa/parere e del compenso per l'opera svolta dal sostituto processuale, e il rigetto del ricorso nel resto.

Motivi della decisione

5 - La questione pregiudiziale rimessa all'esame di queste Sezioni unite è se il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia legittimato a proporre personalmente ricorso per cassazione contro il decreto di liquidazione degli onorari e delle spese a lui spettanti per le prestazioni professionali eseguite.

Al riguardo, giova anzitutto mettere a fuoco la disciplina definita nel testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con D.P.R.
30.5.2002 n. 115, che ha sostanzialmente riprodotto, nella soggetta materia, le disposizioni già previste dalla legge 30.7.1990 n. 217, istitutiva del patrocinio per i non abbienti, come modificata dalla successiva legge 29.3.2001 n. 134.

Nella parte III del testo unico, relativa al patrocinio a spese dello Stato, e nel titolo I, contenente disposizioni generali, l'art. 82 stabilisce che l'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria, in modo che non superino i valori medi della tariffa professionale vigente, tenuto conto della natura e della efficacia dell'impegno professionale.

A norma del successivo art. 83, la liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto di cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha trattato il processo principale (salvo che per il giudizio di cassazione, per il quale competente per la liquidazione è il giudice di rinvio o quello di merito che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato). Il decreto di pagamento è comunicato al difensore e alle parti del processo principale, compreso il pubblico ministero.

Secondo l'art. 84, avverso il decreto di pagamento è ammessa opposizione ai sensi dell'art. 170.

Quest'ultimo articolo (inserito nella parte VI, relativa al pagamento, e nel capo II, relativo al decreto di pagamento emesso dal magistrato) prevede che, entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione del decreto di pagamento, il beneficiario e le parti del processo principale, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione al presidente dell'ufficio giudiziario competente; che il relativo processo è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato; e che l'ufficio procede in composizione monocratica.

6 - In relazione a queste norme, e a quelle corrispondenti previste dalla precedente legge 217/1990, la giurisprudenza di legittimità ha sempre sostenuto che il procedimento incidentale di liquidazione dei compensi professionali, in virtù del suo carattere accessorio rispetto al processo penale principale, deve essere trattato e deciso secondo le regole procedurali del rito penale (ex plurimis Sez. Un., n. 25 del 24.11.1999, confl., giurisd. in proc. Di Dona; Sez. I, n. 48721 del 23.11.2004, Romano, cit.).

In materia è ormai pacificamente affermata, ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., la ricorribilità in cassazione, per violazione di legge, del decreto di liquidazione emesso in sede di opposizione, considerato il suo contenuto decisorio che incide con carattere definitivo su diritti soggettivi, e che lo parifica sostanzialmente a una sentenza (per tutte v. SEZ. Un. Pen. n. 5 del 26.4.1989, Medea, rv. 181794; e, per la giurisdizione civile, Sez. Un. Civ., n. 1952 dell'I 1.3.1996, rv. 496246).

Come ulteriore conseguenza di questa impostazione si è affermato che, in tema di ricorso per cassazione contro il provvedimento di liquidazione dei compensi professionali del difensore, quest'ultimo non è legittimato a presentare personalmente il ricorso, ma, in forza dell'art. 613 c.p.p., deve farsi rappresentare da (altro) difensore iscritto all'albo speciale (sent. Romano, cit.).

AI riguardo, infatti, queste Sezioni unite avevano già chiarito che la disposizione di cui al primo periodo del primo comma dell'art. 613 c.p.p., secondo la quale - in deroga alla regola generale della necessaria sottoscrizione di un difensore iscritto all'albo speciale - è consentito alla "parte" di sottoscrivere personalmente il ricorso per cassazione, è applicabile solo nei confronti dell'imputato, atteso che le altre parti private diverse dall'imputato, a norma dell'art. 100, comma 1, c.p.p., non possono stare in giudizio se non "col ministero di un difensore munito di procura speciale" (Sez. Un. n. 24 del 16.12.1998, Messina ed altro, rv. 212077).

Qualche anno dopo, questa opzione ermeneutica era stata ribadita da un altro intervento del supremo organo nomofilattico, secondo il quale la predetta disposizione dell'art. 613 c.p.p. deve essere interpretata come ricognitiva della facoltà di proposizione personale della impugnazione, che l'art. 571, comma 1, c.p.p. riconosce al solo imputato: e ciò perché questa ultima disposizione, configurandosi come deroga alla regola generale della rappresentanza tecnica, deve essere interpretata restrittivamente, e quindi non può essere applicata anche nei confronti di soggetti diversi dall'imputato, che non risultano in essa contemplati (Sez. Un. n. 19 del 21.6.2000, Adragna, rv. 216336).

Seguendo questo percorso argomentativo si è costantemente esclusa la legittimazione a ricorrere personalmente in cassazione in capo al custode di cose sequestrate (sent. Adragna, cit.), alla persona offesa dal reato (sent. Messina, cit.), al terzo estraneo al processo principale, che accampi il diritto alla restituzione della cosa sequestrata (Sez. V, n. 711 del 9.2.1999, De Vicenza, rv. 212780), all'imputato prosciolto che chieda la riparazione per l'ingiusta detenzione patita (Sez. Un., ord. n. 34535 del 27.6.2001, Petrantoni, rv. 219613; nonché Sez. IV n. 2722 del 9.5.2000, Chaidh, rv. 216231, sulla esplicita considerazione che il richiedente non è assimilabile all'imputato, ma piuttosto all'attore nel giudizio civile), e - da ultimo - in capo al destinatario del provvedimento questorile che gli prescrive di presentarsi presso gli uffici di polizia in concomitanza con determinate manifestazioni sportive (Sez. III, n. 23855 del 14.6.2006, Carano, rv. 234140).

Le summenzionate sentenze La Rosa, Romano, De Cesare e Chiodo, quindi, sembrano non far altro che applicare coerentemente questo consolidato orientamento interpretativo anche al caso del difensore che propone ricorso per cassazione in materia di liquidazione dei suoi compensi per le prestazioni professionali svolte a favore di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato.

Risultano invece dissonanti quelle pronunce che ammettono implicitamente la legittimazione processuale in capo al difensore iscritto nell'albo speciale, che ricorre per cassazione in tema di liquidazione delle proprie spettanze professionali (sentenze Pellegrino e Bracciani, succitate).

7 - Sennonché, la conclusione delle menzionate sentenze La Rosa, Romano, De Cesare e Chiodo omette di considerare la portata normativa del predetto art. 170, laddove, proprio in tema di liquidazione dei compensi professionali, opera esplicitamente un rinvio formale alla procedura speciale prevista per gli onorari di avvocato.

Questa procedura è attualmente regolata dagli artt. 28 e 29 della legge 13.6.1942 n. 794 secondo i tipici moduli del rito civilistico. È previsto infatti che il capo dell'ufficio giudiziario adito (presidente del Tribunale o della Corte di appello) fissi la comparizione degli interessati in camera di consiglio, con decreto da notificare a cura della parte istante; che venga esperito obbligatoriamente un tentativo di conciliazione; che non sia obbligatorio il ministero del difensore; e che si applichi l'art. 92, ultimo comma, c.p.c., secondo cui, se le parti si sono conciliate, le spese processuali si intendono compensate, salvo che le parti abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione. L'unica eccezione che l'art. 170 prevede rispetto a questa procedura è che il rito camerale si svolge davanti al giudice monocratico e non davanti al collegio. Con tutta evidenza, si tratta di una procedura che è connotata da estrema semplicità e rapidità, in relazione al carattere elementare della controversia.

Ebbene, questo rinvio non può essere svuotato del suo specifico significato normativo. Esso comporta l'applicazione di regole processualcivilistiche in tema di termini per proporre opposizione avverso il decreto di liquidazione (che è di venti giorni dalla comunicazione del decreto, ai sensi dello stesso art. 170, comma 1, e non di quindici giorni ai sensi dell'art. 585 c.p.p.), di capacità di stare in giudizio e di rappresentanza tecnica nel processo, e infine in tema di onere della prova sui diritti controversi e di ripartizione delle spese processuali. Questa disciplina processuale, del resto, è perfettamente coerente con la natura del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che ha per oggetto solo interessi patrimoniali. Analoga impostazione è stata configurata per esempio in tema di procedimento relativo alla riparazione per ingiusta detenzione di cui agli artt. 314 ss. c.p.p., nel quale un rapporto di natura civile è inserito in una procedura che si svolge davanti al giudice penale (così Sez. Un., n. 8 del 12.3.1999, Min. Tesoro in proc. Sciamanna, rv. 213509).

In questo senso, la procedura di liquidazione dei compensi dovuti al difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato, quando accede a un processo penale, è di tipo misto, perché segue le regole del rito penale per quanto riguarda la competenza del giudice, e segue le regole del rito civile per quanto riguarda i termini per l'opposizione, la legittimazione processuale, l'onere della prova e il carico delle spese processuali.

Ne consegue in particolare che: a) si applica l'art. 82 c.p.c., laddove prevede che davanti alla Corte di cassazione le parti possono stare in giudizio solo col ministero di un avvocato iscritto nell'apposito albo; b) si applica soprattutto l'art. 86 c.p.c., secondo cui, quando ha la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, la parte può stare in giudizio senza il ministero di altro difensore; c) si applica infine l'art. 365 c.p.c., secondo cui il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato iscritto all'apposito albo, munito di procura speciale.

Per effetto della applicabilità di queste norme la difesa personale è ammessa quando la parte privata sia abilitata a esercitare l'ufficio di difensore presso il giudice adito, e quindi, nel giudizio di legittimità, quando la parte sia anche iscritta nell'apposito albo (per il processo civile v. Cass. Civ. SEZ. Un. n 3879 del 6.7.1979, rv. 400343).

Come ha esattamente chiarito la giurisprudenza di legittimità in sede civile, l'art. 365 c.p.c., laddove impone la procura speciale per il difensore, non trova applicazione allorquando la parte ricorrente o la persona che agisca per suo conto, avendo il potere di rappresentarla sul piano sostanziale, hanno la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore davanti alla Corte di cassazione, ed in tale veste sottoscrivano rispettivamente il ricorso, poiché in tal caso, ai sensi dell'art. 86 c.p.c., non è necessario che essi ricorrano ad altro difensore e si muniscano di procura alle liti per esercitare l'ufficio di difensore (Cass. Civ. Sez. III, n. 8738 del 276.6.2001, rv. 547749).

Si deve quindi affermare il principio secondo cui il difensore, purché iscritto nell'albo speciale dei patrocinanti davanti alle magistrature superiori, è legittimato a presentare personalmente il ricorso per cassazione in materia di liquidazione delle sue competenze professionali, anche se il relativo procedimento incidentale è accessorio a un processo penale principale.

Questa conclusione, in conseguenza del menzionato carattere misto della procedura, si configura come una ulteriore specifica eccezione (accanto a quella dell'imputato) rispetto al 6 principio generale processualpenalistico della rappresentanza tecnica delle parti, consacrato nel combinato disposto degli artt. 100, 571 e 613 c.p.p.; e nello stesso tempo come una applicazione del principio generale processualcivilistico della difesa personale della parte abilitata alla professione di avvocato, proclamato nell'art. 86 c.p.c.

Che il ricorso per cassazione contro l'ordinanza che ha deciso in sede di opposizione sulla liquidazione delle competenze professionali debba essere sottoscritto da un avvocato iscritto nell'apposito albo speciale, è costantemente affermato anche dalla giurisprudenza civile (Sez. II, n. 1375 del 18.2.1999, rv. 523354).

In tal modo resta soddisfatta quella esigenza di razionalità che era evidentemente sottesa a tutto l'orientamento giurisprudenziale che, esplicitamente o implicitamente, riconosceva la legittimazione dell'avvocato cassazionista a proporre personalmente ricorso nella materia de qua: e cioè l'esigenza di evitare l'assurdo che in una controversia su diritti di credito quell'avvocato sia abilitato a difendere e rappresentare gli altri, ma non sia capace a stare in giudizio per se stesso, essendo costretto a ricorrere al ministero di un altro difensore.

Non occorre sottolineare che questo approdo ermeneutico da una parte conforta la menzionata decisione delle Sezioni unite sul ricorso Pellegrino, laddove ha ritenuto (implicitamente) la legittimazione personale a ricorrere in capo al difensore; e dall'altra non falsifica l'impianto esegetico utilizzato dalle altre pronunce delle Sezioni unite nei ricorsi Messina e Petrantoni, e in genere da tutto quel menzionato filone giurisprudenziale secondo cui solo l'imputato può presentare personalmente ricorso per cassazione.

Presupposto di questo filone giurisprudenziale, infatti, era che la regola generale della rappresentanza tecnica nel processo penale potesse essere derogata solo da una specifica disposizione di legge. Orbene, specifica disposizione derogatoria non è solo quella di cui all'art. 571, comma 1, c.p.p. a favore dell'imputato, ma anche quella di cui all'art. 170 D.P.R. 215/2002, in relazione all'art. 29 legge 794/1942 e agli artt. 86 e 365 c.p.c., a favore del difensore iscritto nell'apposito albo per patrocinare davanti alle magistrature superiori.

A questo punto, occorre precisare che, come tutte le deroghe a principi generali, anche quella relativa alla legittimazione personale del difensore a ricorrere per cassazione (se iscritto nell'apposito albo) è di stretta interpretazione, e per conseguenza non può essere estesa a favore di custodi o di altri ausiliari del magistrato che per avventura rivestano la qualità di avvocati (per giunta iscritti nell'albo speciale). Solo nella prima ipotesi, infatti, sussiste un nesso ontologico tra la qualità di avvocato (cassazionista) e quella di professionista che agisce per la liquidazione delle sue competenze professionali; mentre nella seconda ipotesi quel nesso è soltanto accidentale. In altri termini, il rinvio formale operato dall'art. 170 D.P.R. 215/2002, che è il fondamento normativo della deroga al principio processualpenalistico della rappresentanza tecnica, ha per contenuto la procedura speciale prevista per gli onorari di avvocato, e indirettamente le regole processuali stabilite dagli artt. 86 e 365 c.p.c. Ha cioè per contenuto fattispecie processuali nelle quali il titolare del diritto sostanziale dedotto in giudizio è lo stesso avvocato personalmente legittimato ad agire in giudizio. Nel caso degli ausiliari del magistrato» invece, questa coincidenza essenziale non è data.

8 - Resta ora da affrontare la seconda questione prospettata dall'ordinanza di rimessione, relativa alla composizione monocratica del giudice chiamato a decidere sulla opposizione in tema di liquidazione dei compensi professionali.

Invero, in tema di opposizione al decreto di pagamento delle competenze professionali, il più volte citato art. 170 del testo unico sulle disposizioni in materia di spese di giustizia, riproducendo le omologhe disposizioni dettate dall'art. 11 della legge 8.7.1980 n. 319 e dall'art. 12 della legge 30.7.1990 n. 217, come modificata dalla legge 29.3.2001 n. 134, ha richiamato la speciale procedura camerale stabilita per la liquidazione degli onorari agli avvocati, ma ha espressamente sostituito la composizione collegiale prevista dalla disciplina vigente (art. 29 legge 13.6.1942 n. 794) con la composizione monocratica del giudice competente.

Si tratta quindi di decidere se questa innovazione risponde o no al criterio direttivo stabilito nella relativa legge delega n. 50 dell'8.3.1999, la quale nell'art. 7, comma 2, lett. b), delegava il Governo a emanare testi unici nella soggetta materia attraverso il "coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo".

La questione è stata già sollevata davanti al giudice delle leggi da alcuni tribunali in composizione monocratica nel corso di vari procedimenti, ora in materia di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ora in materia di liquidazione dei compensi professionali, ed è stata sempre dichiarata infondata o manifestamente infondata (rispettivamente sent. 53/2005, ord. 289/2005, nonché sent. 52/2005 relativamente al tema analogo dell'art. 99, comma 3, D.Lgs, 30.5.2002 n. 113).

Ha osservato la Corte costituzionale che "se obiettivo (della delega) è quello della coerenza logica e sistematica della normativa, il coordinamento non può essere solo formale, come non ha mancato di sottolineare anche il Consiglio di Stato nel parere espresso nel corso della procedura di approvazione del testo unico". Ha inoltre rilevato che "se l'obiettivo è quello di ricondurre a sistema una disciplina stratificata negli anni" il testo unico poteva innovare per raggiungere coerenza logica e sistematica tra la disciplina esistente, che prevedeva la composizione collegiale del giudice competente a decidere, e il nuovo principio generale introdotto dal D.Lgs. 19.2.1998 n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado), in base al quale il giudice monocratico è la regola, mentre quello collegiale costituisce un eccezione (sen., 53/2005).

Questa importante conclusione - come rileva l'ordinanza della quarta sezione rimettente -sembra però lasciare irrisolto il problema per quegli uffici giudiziari, come la Corte d'appello e il Tribunale di sorveglianza, per i quali l'ordinamento giudiziario non prevede la possibilità che la relativa funzione giurisdizionale sia esercitata anche in composizione monocratica.

E tuttavia ritiene il Collegio che la ratio che ispira le suddette pronunce della Consulta possa e debba valere anche in relazione alla Corte d'appello e al Tribunale di sorveglianza. Invero, prima di sollevare questione di legittimità costituzionale per eccesso di delega del succitato art. 170, comma 2, nella parte in cui prevede il giudizio in composizione monocratica anche per la Corte d'appello e il Tribunale di sorveglianza, il giudice deve saggiare la possibilità di una interpretazione adeguatrice che salvi la costituzionalità della norma sospettata.

Sotto questo profilo, è vero che la legge 16.7.1997 n. 254 (Delega al Governo per l'istituzione del giudice unico di primo grado) e il conseguente art. 14 del D.Lgs. 19.2.1998 n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado) introducono la regola del giudice monocratico e l'eccezione del giudice collegiale propriamente solo per gli uffici giudiziari di primo grado (art. 1, Lett., a) c) e d), della legge 254/1997).

Ma è altrettanto vero che:

a) anche il Tribunale di sorveglianza esercita importanti funzioni come giudice di prima istanza (art. 70, comma 1, legge 26.7.1975 n. 354);

b) la stessa Corte di appello) ha competenze di primo grado sia come giudice penale, in materia di estradizione (art. 704 c.p.p.), di riconoscimento di sentenze straniere (art. 734 c.p.p.) e ora anche in materia di mandato di arresto europeo (art. 17 legge 22.4.2005 n. 69), sia come giudice civile, in materia bancaria, creditizia e di intermediazione finanziaria (art. 145 D.Lgs. 1.9.1993 n. 385 e art. 195 D.Lgs. 24.2.1998 n. 58, ora richiamati dall'art. 1, comma 2, D.Lgs. 17.1.2003 n. 5);

c) l'opposizione prevista dall'art. 170 non è propriamente un mezzo di impugnazione, ma è piuttosto un rimedio giuridico straordinario che si propone al presidente dello stesso ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento oggetto dell'opposizione, e non già a un organo giudiziario sovraordinato: sicché, sotto questo profilo, le corti di appello e i tribunali di sorveglianza chiamati a provvedere ex art. 170 in tema di liquidazione dei compensi professionali sono equiparabili a organi giudiziari di primo grado, perché esercitano le stesse funzioni dei giudici di prima istanza, sia pure in sede di opposizione. Tutti questi elementi consentono di ritenere che anche per il Tribunale di sorveglianza e per la Corte di appello che, con la stessa cognitio causae del primo giudice, giudicano in sede di opposizione sulla liquidazione dei compensi professionali, valga sempre la regola generale del giudice in composizione monocratica affermata dal legislatore del 1998. Alla luce del principio di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., e in ossequio alle esigenze costituzionalmente rilevanti di buona amministrazione, rapidità delle funzioni ed economia delle risorse, si deve insomma ritenere che quello del giudice monocratico sia un principio tendenziale già affermato nell'evoluzione dell'ordinamento per le controversie più semplici ed elementari, come sono quelle relative agli onorari professionali: principio che quindi il legislatore delegato poteva prendere in considerazione nel compito di coordinamento formale e di adeguamento sistematico delle norme al quale doveva attendere per l'elaborazione del testo unico di cui si tratta.

In questo senso, si deve affermare che rientrava nei limiti della delega sostituire il giudice monocratico al giudice collegiale nella procedura di opposizione in tema di liquidazione dei compensi professionali, anche per i casi in cui la competenza appartiene al Tribunale di sorveglianza o alla Corte di appello, perché anche in questi casi quella sostituzione rispondeva all'imperativo di adattamento sistematico del testo unico alla predetta evoluzione normativa.

È evidente poi che in questi casi il giudice monocratico va identificato con il presidente dell'ufficio giudiziario o con il giudice da lui delegato.

Né si potrebbe obiettare che in tal modo il legislatore delegato, in violazione dell'art. 102 Cost., ha istituito un nuovo giudice non previsto dall'ordinamento giudiziario, poiché il Tribunale di sorveglianza e la Corte d'appello sono evidentemente organi giudiziari già stabiliti dall'ordinamento; oppure che lo stesso legislatore delegato ha delineato una nuova competenza giurisdizionale, violando la riserva assoluta di legge imposta al riguardo dall'art. 25 Cost., giacché - come ha già osservato la Corte costituzionale nelle pronunce succitate - la norma sospettata di cui all'art. 170, comma 2, disciplina la composizione dell'organo giudicante e non certo la sua competenza.

Concludendo sul punto, si deve affermare che il processo per l'opposizione in materia di liquidazione dei compensi professionali dell'avvocato, quando è di competenza del Tribunale di sorveglianza o della Corte d'appello, deve essere trattato dai rispettivi presidenti o da giudici da essi delegati.

9 - Quanto al merito, il ricorso è fondato nei limiti appresso indicati.

La impugnata ordinanza ha escluso la liquidazione delle prestazioni svolte dal sostituto processuale dell'avvocato Fr.In. , osservando che l'unica ipotesi in cui il difensore della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato ha diritto a siffatto rimborso è quella prevista dall'art. 101 del D.P.R. 30.5.2002 n. 115, e che tale ipotesi non ricorreva nel caso concreto.

La tesi è però infondata. L'art. 101 prevede che il difensore della persona ammessa al beneficio può nominare un sostituto (o un investigatore privato) al fine di svolgere attività di investigazione difensiva. Ma la disposizione non ha carattere esclusivo: sicché, come hanno già chiarito queste Sezioni unite, quel difensore può nominare un sostituto anche per tutte le altre attività per le quali la sostituzione è prevista dalle norme di rito, e per conseguenza ha diritto al relativo compenso (Sez. Un. n. 30433 del 30.6.2004, Turrisi, rv. 228231-33).

La ordinanza ha anche illegittimamente escluso il rimborso della somma versata dall'avvocato
In. per il parere di congruità della notula rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati.

Poiché a norma dell'art. 82, comma 1, D.P.R. 115/2002 è onere del difensore che chiede la liquidazione delle sue spettanze munirsi del parere del Consiglio dell'Ordine sulla congruità degli onorari professionali richiesti, la c.d. tassa di parere o di opinamento versata a questo titolo allo stesso Consiglio deve ritenersi ripetibile in forza del generale principio civilistico stabilito dall'art . 1196 c.c. , secondo cui le spese di pagamento sono a carico del debitore (Cass. SEZ. I, n. 25682 del 12.5.2004, P.M., in proc. Vella, rv. 228204; nonché Cass. SEZ. IV, n. 13271 del 28.1.2004, P.M. in proc. Piscitello, rv. 228201; Cass. SEZ. IV, n. 20227 del 9.3.2004, P.M. in proc. Vitale, rv. 228203; Cass. SEZ. IV, n. 23620 del 1.4.2004, P.G. in proc. La Rosa, rv. 228792, e altre).

Anche la liquidazione indifferenziata di corrispondenze e sessioni, senza distinguere tra informative, sessioni in studio e sessioni fuori studio, come specificate dal difensore nella sua richiesta, configura una violazione della tariffa forense e dei criteri stabiliti dal citato art. 82 del D.P.R. 115/2002, atteso che per ciascuna delle anzidette prestazioni la tabella allegata al D.M. n. 585 del 5.10.1994 prevede tariffe differenziate.

Le altre censure sollevate dal ricorrente non configurano violazione o erronea applicazione di norme di legge, ma solo vizi di motivazione, e come tali sono precluse in questa sede. L'ordinanza va quindi annullata, con rinvio alla Corte d'appello di Palermo, che in composizione monocratica, per mezzo del suo presidente o di un delegato del medesimo, procederà a nuovo esame nel rispetto dei principi sopra affermati.

P.Q.M.

la Corte suprema di cassazione, a sezioni unite, annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo.

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