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Il direttore di un giornale on-line non risponde per omesso controllo di quanto pubblicato nel sito da lui diretto
Pubblicata il 25/10/2010
Corte di Cassazione Sezione 5 Penale, Sentenza del 1 ottobre 2010, n. 35511
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere
Dott. SCALERA Vito - Consigliere
Dott. SAVANI Piero - Consigliere
Dott. FUMO Maurizio - rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) BR. CL. N. IL (OMESSO);
avverso la sentenza n. 3691/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del 25/09/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/07/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FUMO Maurizio;
udito il PG in persona del sost. proc. gen. Dott. VOLPE Giuseppe, che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata perche' il fatto non e' previsto come reato dalla legge;
udito il difensore avv. Ursini G., in sost.ne dell'avv. Vigevano G. E., che, illustrando i motivi del ricorso, si e' associato alle conclusioni del PG, osserva quanto segue.
FATTO E DIRITTO
La Corte di appello di Milano, con sentenza 25.9.2009, in riforma della pronunzia di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione a carico di Br. Cl. , imputato del reato di cui all'articolo 57 c.p.; ha confermato le statuizioni civili in favore delle costituite parti civili, Ca. Ro. e Ma. Gi. .
Br. era direttore del periodico telematico Merateonline, sul quale risultava pubblicata una lettera ritenuta diffamatoria nei confronti del ministro della Giustizia ( Ca. ) e del suo "consulente per l'edilizia penitenziaria" ( Ma. ).
Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato e deduce:
1) difetto di motivazione, sua contraddittorieta' e illogicita' in ordine alla esistenza della prova della sussistenza del fatto.
Nel corso del dibattimento, l'imputato sostenne e dimostro' come fosse possibile e facile ottenere una pagina "a stampa" di un giornale telematico, non corrispondente all'originale. Egli ebbe a dichiarare, che, informato della querela proposta dal Ca. e dal Ma. , esegui' un controllo nell'archivio informatico del giornale, non rinvenendo la lettera in questione. Detta lettera dunque non esiste nell'originale del documento informatico ed e' stata evidentemente "prodotta", con il sistema c.d. "taglia e incolla" da ignoto autore. Sarebbe stato facile per gli inquirenti verificare l'autenticita' della lettera (scil. il suo effettivo inserimento nel "numero" del quotidiano on line cui apparentemente si riferisce), disponendo, innanzitutto, il sequestro del "sito", e quindi incaricando una persona esperta di accertare se esso conteneva la missiva in questione e incaricando quindi un PU o un notaio di certificare l'esito dell'accertamento. E' talmente semplice creare e stampare ex novo una pagina mai diffusa in rete, che tale mezzo di prova (la pagina stampata, asseritamene "estratta" dal web) non puo' ritenersi ammissibile, perche' il documento e' di incerta paternita'. In tal senso d'altra parte si sono orientate le sezioni civili della S.C. (Cass sez. lav. 16.2.2004 n. 2912). Fatta tale premessa, l'imputato ebbe ad affermare che, se effettivamente le lettera de qua fosse stata ospitata sul suo giornale telematico, egli altro non avrebbe potuto fare che presentare le sue scuse alle parti civili. Ebbene, la Corte milanese, equivocando sul senso delle parole, ha ritenuto che tale affermazione, meramente congetturale, fosse una ammissione di responsabilita'.
2) violazione di legge, erronea applicazione dell'articolo 57 c.p. e carenze dell'apparato motivazionale.
Il dettato dell'articolo 57 c.p. e' fattispecie colposa e dunque andrebbe individuato un qualche profilo di colpa da attribuire al Br. ; altrimenti ci si troverebbe nell'ambito della responsabilita' oggettiva, ritenuta ormai costituzionalmente incompatibile.
Tanto premesso, osserva il Collegio che la censura sub 2) deve necessariamente essere esaminata per prima in quanto con essa si nega in radice che la condotta in ipotesi addebitata al Br. sia riconduci bile a una fattispecie astratta di reato; quella appunto ex articolo 57 c.p.. La censura e' fondata.
L'articolo 595 c.p., comma 3) e l'articolo 57 si riferisce specificamente alla informazione diffusa tramite la "carta stampata". La lettera della legge e' inequivoca e a tale conclusione porta anche l'interpretazione "storica" della norma.
In dottrina e in giurisprudenza si e' comunque discusso circa la estensibilita' del concetto di stampa, appunto agli altri mezzi di comunicazione. E cosi' una risalente pronunzia (ASN 198900259-RV 180713) ha escluso che fosse assimilabile al concetto di stampato la videocassetta preregistrata, in quanto essa viene riprodotta con mezzi diversi da quelli meccanici e fisico-chimici richiamati dal la 57 c.p. (cfr, ad es. ASN 200834717 - RV 240687; ASN 199601291 - RV 205281), stante la diversita' strutturale tra i due differenti mezzi di comunicazione (la stampa, da un lato, la radiotelevisione dall'altro) e la vigenza nel diritto penale del principio di tassativita'.
Analogo discorso, a parere di questo Collegio, deve esser fatto per quel che riguarda la assimilabilita' di internet (rectius del suo "prodotto") al concetto di stampato. L'orientamento prevalente in dottrina e' stato negativo, atteso che, perche' possa parlarsi di stampa in senso giuridico (appunto ai sensi della ricordata Legge n. 47 del 1948, articolo 1), occorrono due condizioni che certamente il nuovo medium non realizza: a) che vi sia una riproduzione tipografica (prius), b) che il prodotto di tale attivita' (quella tipografica) sia destinato alla pubblicazione e quindi debba essere effettivamente distribuito tra il pubblico (posterius).
Il fatto che il messaggio internet (e dunque anche la pagina del giornale telematico) si possa stampare non appare circostanza determinante, in ragione della mera eventualita', sia oggettiva, che soggettiva. Sotto il primo aspetto, si osserva che non tutti i messaggi trasmessi via internet sono "stampabili": si pensi ai video, magari corredati di audio; sotto il secondo, basta riflettere sulla circostanza che, in realta', e' il destinatario colui che, selettivamente ed eventualmente, decide di riprodurre a stampa la "schermata".
E se e', pur vero che la "stampa" - normativamente intesa - ha certamente a oggetto, come si e' premesso, messaggi destinati alla pubblicazione, e' altrettanto vero che deve trattarsi - e anche questo si e' anticipato - di comunicazioni che abbiano veste di riproduzione tipografica.
Se pur, dunque, le comunicazioni telematiche sono, a volte, stampabili, esse certamente non riproducono stampati (e' in realta' la stampa che - eventualmente - riproduce la comunicazione, ma non la incorpora, cosi' come una registrazione "domestica" di un film trasmesso dalla TV, riproduce - ad uso del fruitore - un messaggio, quello cinematografico appunto, gia' diretto "al pubblico" e del quale, attraverso la duplicazione, in qualche modo il fruitore stesso si appropria, oggettivizzandolo).
Bisogna pertanto riconoscere la assoluta eterogeneita' della telematica rispetto agli altri media, sinora conosciuti e, per quel che qui interessa, rispetto alla stampa. D'altronde, non si puo' non sottolineare che differenti sono le modalita' tecniche di trasmissione del messaggio a seconda del mezzo utilizzato: consegna materiale dello stampato e sua lettura da parte del destinatario, in un caso (stampa), irradiazione nell'etere e percezione da parte di chi si sintonizza, nell'altro (radio e TV), infine, trasmissione telematica tramite un ISP (internet server provider), con utilizzo di rete telefonica nel caso di internet.
Ad abundantiam si puo' ricordare che il 57 c.p.).
Qualsiasi tipo di coinvolgimento poi va escluso (tranne, ovviamente, anche in questo caso, per l'ipotesi di concorso) per i coordinatori dei blog e dei forum. Non diversa e' la figura del direttore del giornale diffuso sul web. Peraltro, anche nel caso oggi in esame, sarebbe, invero, ipotizzarle, in astratto, la responsabilita' del direttore del giornale telematico, se fosse stato d'accordo con l'autore della lettera (lo stesso discorso varrebbe per un articolo giornalistico). A maggior ragione, poi, se lo scritto fosse risultato anonimo. Ma - e' del tutto evidente - in tal caso il direttore avrebbe dovuto rispondere del delitto di diffamazione (eventualmente in concorso) e non certo di quello di omesso controllo ex articolo c.p. e non quello doloso ex articolo 595 c.p..
Sul piano pratico, poi, non va trascurato che la c.d. interattivita' (la possibilita' di interferire sui testi che si leggono e si utilizzano) renderebbe, probabilmente, vano - o comunque estremamente gravoso - il compito di controllo del direttore di un giornale on line.
Dunque, accanto all'argomento di tipo sistematico (non assimilabilita' normativamente determinata del giornale telematico a quello stampato e inapplicabilita' nel settore penale del procedimento analogico in malam partem), andrebbe considerata anche la problematica esigibilita' della ipotetica condotta di controllo del direttore (con quel che potrebbe significare sul piano della effettiva individuazione di profili di colpa). Da ultimo, va considerata anche la implicita voluntas legis, atteso che, da un lato, risultano pendenti diverse ipotesi di estensione della responsabilita' ex articolo 57 c.p. al direttore del giornale telematico (il che costituisce ulteriore riprova che - ad oggi - tale responsabilita' non esiste), dall'altro, va pur rilevato che il legislatore, come ricordato dal ricorrente, e' effettivamente intervenuto, negli ultimi anni, sulla materia senza minimamente innovare sul punto.
Invero, ne' con la Legge 7 marzo 2001, n. 62, ne' con il gia' menzionato Decreto Legislativo del 2003, e' stata effettuata la estensione della operativita' dell'articolo 57 c.p. (o di un analogo meccanismo incriminatorio) del direttore di un giornale on line. Rimanendo pertanto assorbita la censura sub 1), deve concludersi che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perche' il fatto non e' previsto dalla legge come reato.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche' il fatto non e' previsto dalla legge come reato.