Casa:
Il fermo amministrativo è una sanzione amministrativa accessoria e non integra il reato di cui all'art. 334 c.p.
Pubblicata il 13/01/2010
Corte di Cassazione Sezione 6 Penale, Sentenza del 19 novembre 2009, n. 44498
- Leggi la sentenza integrale -
.REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente
Dott. MANNINO Saverio Felic - Consigliere
Dott. LANZA Luigi - Consigliere
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica del Tribunale di Napoli;
contro la sentenza del Tribunale monocratico di Napoli che ha assolto, perche' il fatto non sussiste, Ce. Da. nato il (OMESSO), accusato del delitto ex articolo 334 c.p., in relazione all'avvenuto uso e circolazione a bordo di un ciclomotore sottoposto a fermo amministrativo;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Lanza;
Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STABILE Carmine, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO
Il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Napoli ricorre contro la sentenza del Tribunale monocratico di Napoli, che ha assolto perche' il fatto non sussiste, Ce. Da. , accusato del delitto ex articolo 334 c.p., in relazione all'avvenuto uso e circolazione a bordo di un ciclomotore sottoposto a fermo amministrativo.
L'assoluzione e' stata motivata sotto il profilo che il fermo - cui era sottoposto il ciclomotore - va qualificato come sanzione amministrativa accessoria e non una misura cautelare, e, pertanto, esso non assolve ad alcuna funzione di garanzia rispetto al depauperamento del bene, con cio' non venendo integrati gli elementi costitutivi del delitto ex articolo 334 c.p..
Di contrario avviso e' invece il Procuratore della Repubblica ricorrente il quale, sul rilievo che il fermo amministrativo non si distingue dal sequestro, dato che puo', tra l'altro, preludere ad un provvedimento di confisca: da cio' la piena applicabilita' dei disposti normativi dell'articolo 334 c.p., con conseguente richiesta di annullamento della decisione impugnata e del relativo ordine di dissequestro.
Il ricorso non merita accoglimento.
Ritiene la Corte, in adesione ad un dominante orientamento di questa sezione, di ritenere l'insussistenza della violazione dell'articolo 334 c.p., allorquando la materialita' della condotta di sottrazione abbia ad oggetto beni sottoposti a provvedimento di fermo amministrativo, a sensi del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 214.
Conclusione negativa che si impone, considerata l'impossibile riconduclbillta' del "fermo amministrativo" alla nozione di "sequestro amministrativo", avuto riguardo ai due distinti profili che attengono al principio di tassativita' e determinatezza delle fattispecie penali ed al divieto del ricorso della analogia in malam partem.
Il ricorso va quindi rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.