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Il furto con destrezza è connotato da manovre o mosse particolarmente scaltre

In tema di furto aggravato, la condotta di destrezza è quella qualificata da modalità dell'azione - connotata da particolare agilità e sveltezza, con mosse o manovre particolarmente scaltre - che si aggiungono all'attività di impossessamento e che si connotano per la loro idoneità a eludere la sorveglianza dell'uomo medio, impedendogli di prevenire la sottrazione delle cose in suo possesso opponendovisi tempestivamente e in costanza del fatto. E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, Sezione 4 Penale, con sentenza del 20 novembre 2007, n. 42672. La S.C. nella fattispecie in esame ha escluso la configurabilità dell'aggravante nella condotta dell'imputato che aveva asportato una somma di denaro dal cassetto di un esercizio commerciale, approfittando della momentanea assenza del titolare dal locale lasciato aperto, in ragione del fatto che l'impossessamento della somma non era avvenuto con l'utilizzo di particolare astuzia atteso che l'imputato aveva sottratto il denaro dopo che il titolare si era allontanato dal locale lasciandolo aperto e incustodito.



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SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AS. LU. n. il (OMESSO);

Avvocato Barbera Franco Vincenzo di fid.;

Avverso ordinanza di convalida di arresto per furto aggravato resa il 17/11/2005 da GOT del Tribunale Ordinario di Patti;

letti gli atti, la ordinanza impugnata e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Gaetanino Zecca;

udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Aurelio Galasso che ha concluso per rigetto del ricorso con condanna alle spese.

PREMESSO IN FATTO

Il GOT presso il Tribunale di Patti all'udienza del 17/11/2005 convalidava l'arresto di As. Lu. (e ne disponeva la remissione in liberta') per furto aggravato di euro 60,00 asportati dal cassetto del negozio di barbiere gestito da Do. Mi. e individuava la contestata destrezza nell'avere l'imputato approfittato della momentanea assenza del Do. dal locale lasciato aperto. L'As. era poi assoggettato a giudizio con rito direttissimo per il reato di cui all'articolo 624 c.p. e articolo 625 c.p., n. 4 perche', al fine di trame profitto si impossessava della somma complessiva di euro 60,00 ... sottraendola a Do. Mi. ...., con destrezza consistita nel l'aver approfittato della momentanea assenza del medesimo, prelevando il denaro di cui sopra dal cassetto del bancone dell'esercizio pubblico gestito dal Do..

La stessa ordinanza 17/11/2005 era impugnata davanti al Tribunale del riesame per difetto di motivazione sul punto specifico della esistenza di esigenze cautelari. Il Tribunale del riesame annullava l'ordinanza del giudice monocratico 17/11/2005 in punto di applicazione della misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per la ritenuta evidenza della mancanza di qualsiasi motivazione sul punto delle esigenze cautelari. Parte ricorrente con ricorso (depositato il 26/11/2005 in data uguale a quella del deposito dell'istanza di riesame e dunque prima della pronunzia di annullamento resa dal Tribunale del riesame iridata 5/12/2005 avente ad oggetto le applicate misure cautelari) denuncia con l'ordinanza pronunziata dal Giudice presso il Tribunale Ordinario di Patti all'udienza del 17/11/2005 ex articoli 391 e 449 c.p.p..

Il Ricorrente concludeva per l'annullamento della ordinanza denunziata per erronea applicazione della legge penale in punto di contestata destrezza e per erronea applicazione delle norme relative alla convalida dell'arresto. All'udienza del 10/5/2007 il ricorso era deciso con il compimento degli incombenti prescritti dal codice di rito.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Parte ricorrente censura il provvedimento di convalida per erronea applicazione della legge penale ex articolo 606 c.p.p., lettera b e articolo 625 c.p.p., n. 4, articolo 624 c.p.p., e articolo 61 c.p., n. 5 per aver qualificato come furto con destrezza la sottrazione della somma di euro 60,00 consumata approfittando della momentanea assenza dal suo esercizio del barbiere derubato. Parte ricorrente nega l'applicabilita' della nozione di destrezza a qualificare il caso giudicato, in buona sostanza sottolineando che ricorre la destrezza solo se l'autore del furto aggiunge una attivita' o una condotta ulteriore a quella dell'impossessamento.

Ancora parte ricorrente censura il provvedimento impugnato per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullita' (articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera c) articolo 391 c.p.p., comma 4 e articolo 381 c.p.p., commi 3 e 4, nel senso che l'arresto non sarebbe stato convalidato ove il furto addebitato fosse stato qualificato furto semplice.

Inoltre ai sensi dell'articolo 381 c.p.p., comma 3 sarebbe mancata la presentazione di querela in tempo precedente quello dell'arresto mentre nella prospettiva dell'articolo 381 c.p.p., u.c. sarebbe mancata, nel furto semplice, la gravita' del fatto.

Si legge nella requisitoria del Procuratore Generale che il caso oggetto di giudizio, presenta caratteristiche concrete al limite della configurabilita' della circostanza della quale si discute.

La giurisprudenza di legittimita' non si sottrae alla considerazione che il furto con destrezza sia qualificato da una o da talune modalita' dell'azione che si aggiungono all'attivita' di impossessamento e che si connotano per la loro idoneita' a eludere la sorveglianza dell'uomo medio. Si considerino tra le molte Cass. Sez. 4, n. 10184 del 16-03-2005 la quale afferma che in tema di furto aggravato, la destrezza si ravvisa quando la condotta dell'agente sia connotata da particolare agilita' e sveltezza, con mosse o manovre particolarmente scaltre, tali da eludere la sorveglianza dell'uomo medio, impedendogli di prevenire la sottrazione delle cose in suo possesso. (La Corte ha escluso la sussistenza dell'aggravante della destrezza in una fattispecie relativa ad un furto realizzato in un negozio, sfruttando una finestra lasciata aperta).

Ancora e' stato affermato (Cass. Sez. 4, n. 13491 del 21-12-1998) che, in tema di furto aggravato, la destrezza si ravvisa quando la condotta dell'agente sia connotata da particolare agilita', sveltezza, callido artificio ed atteggiamenti, mosse o manovre particolarmente scaltre ed ingannevoli, tali da eludere la pur vigile attenzione dell'uomo medio impedendogli di prevenire la sottrazione delle cose in suo possesso opponendovisi tempestivamente ed in costanza del fatto, senza che percio' possa assumere rilievo il fatto che la sottrazione sia scoperta anche subito dopo il suo avverarsi.

In tema di furto aggravato, la condotta di destrezza e' quella condotta significativamente volta all'approfittamento di una qualunque situazione di tempo e di luogo idonea a svisare l'attenzione della persona offesa, distogliendola dal controllo e dal possesso della cosa (Cass. Sez. 1, sent. n. 3763 del 25-03-1998).

I fatti esaminati dal provvedimento impugnato e in esso descritti, ben rappresentati dall'affermazione che il barbiere si allontano' di sua iniziativa dal suo esercizio dopo l'arrivo dell'imputato, e che il denaro sottratto era custodito senza alcuna cautela particolare e senza sistema di protezione alcuno, e rappresentati anche dalla rilevazione di un tempo di assenza e di reale perdita di controllo dell'esercizio non affrettato ne' particolarmente breve, evidenziano che l'impossessamento della somma si realizzo' con mezzi essenziali al fine, senza alcuna efficacia irresistibile dell'azione furtiva, senza alcuna particolare astuzia o sistema aggiuntivo di approfittamento di tempo o di luogo tali da superare la capacita' di controllo dell'uomo mediamente diligente o da ingannare una normale attenzione del titolare del diritto sulla somma sottratta (si pensi alla giurisprudenza sopra richiamata che ha escluso la destrezza nel caso di furto in un negozio consumato utilizzando per ingresso una finestra lasciata aperta).

La lettera della legge configura all'articolo 625 c.p.p., comma 4 una nozione di destrezza alla quale non si attagliano in alcun modo i fatti pur menzionati nel provvedimento impugnato, mentre l'articolo 624 c.p. che utilizza il termine furto include secondo il senso comune delle parole, al di la' della definizione legale dell'azione, un modo d'essere nascosto, celato, non evidente di quella azione che appunto e' furtiva. A fronte di una siffatta configurazione legale di base del furto, il furto con destrezza si caratterizza per modalita' dell'azione che superano quella configurazione ma che, nella specie, non sono menzionate o individuate nel provvedimento impugnato.

Il provvedimento impugnato e' sicuramente afflitto dal vizio denunziato di erronea applicazione della legge penale sostanziale che si riverbera in una erronea applicazione dell'articolo 380 c.p.p..

Il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato.

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