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Il giornalista telesivo non è responsabile penalmente per le dichiarazioni dell’intervistato ma ha l'onere di adottare le cautele necessarie che valgano a evitare di dare la parola a persone che prevedibilmente ne approfitteranno per commettere reati

Quando si tratta di notizie date "in diretta" e provenienti da una fonte che non sia stata "filtrata" non solo non si può chiedere al giornalista di eseguire un (per quanto rapido) controllo prima di diffondere la notizia medesima, ma non si può neanche pretendere, da parte sua, qualsiasi attività di verifica sulla fondatezza della notizia che - al tempo stesso - viene fornita e diffusa. Poiché, in sintesi, il momento in cui il giornalista attinge dall'intervistato la notizia coincide (se si tratta di trasmissione "in diretta") con il momento in cui essa viene posta a disposizione dei telespettatori, non si vede come e quando l'intervistatore potrebbe vagliare la fondatezza della stessa.
Se al giornalista televisivo non può essere richiesta adeguata diligenza in vigilando, deve pur essere richiesta una qualche attenzione in eligendo, nel senso che, nella scelta del soggetto da intervistare, dovrà pur essere adottata una qualche cautela, che valga, sempre comunque entro i limiti del diritto-dovere di informare, a evitare di dare la parola a persone che prevedibilmente (es. per essere" stati in precedenza responsabili di performance diffamatorie) ne approfitteranno per commettere reati, non rispettando i limiti del diritto di cronaca o di critica.
Sussiste l'obbligo dell'intervistatore televisivo di intervenire - se possibile - nel corso dell'intervista, se si rende conto che il dichiarante sta eccedendo i limiti della continenza o sconfinando in settori di nessuna rilevanza sociale. (Corte di Cassazione penale, Sez. v penale, sentenza 23 gennaio 2008, n. 3597)



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Motivi della decisione

Il Gip presso il Tribunale dell'Aquila, con sentenza 15.2.2007, ha dichiarato NLP nei confronti di Colacito Gianfranco, per non avere commesso il fatto, di Rosone Daniela perché il fatto non costituisce reato, e di Pullieri Raffaele, trattandosi di persona non punibile ai sensi dell'art 51 c.p., in ordine al delitto di diffamazione, commesso in danno di Ruggeri Corrado, attraverso il mezzo televisivo (artt. 595 commi 2 e 3 c.p., 30 comma 4 legge 233/90); ha dichiarato NLP a carico dei predetti per il medesimo reato in danno di Zecca Giorgio, per essere il reato estinto per remissione di querela. Il fatto addebitato ai tre consiste nelle dichiarazioni rilasciate dal Pullieri il 25.7.2005, nel corso di un'intervista concessa alla giornalista televisiva Rosone, che lavorava per l'emittente locale BTV, il cui direttore responsabile era Colacito Gianfranco.
Il Pullieri, presidente dell'Aereo Club dell'Aquila, aveva in pratica accusato Zecca e Ruggeri, proprietari di un appezzamento di terreno confinante con l'aeroporto del club, di tenere il detto terreno ingombro di rifiuti, tanto da essere, di fatto, diventato una discarica.
Ricorre per cassazione il difensore della parte civile Ruggeri Corrado e deduce violazione e falsa applicazione dell'art 595 c.p. e carenza dell'apparato motivazionale, nonché violazione dell'art. 546 c.p.p.
Argomenta come segue.
Secondo la sentenza, la Rosone era assolutamente inconsapevole delle dichiarazioni che avrebbe rilasciato il Pullieri, essendosi limitata a intervistarlo nel corso di una trasmissione televisiva. Così ragionando, tuttavia, il Gip trascura gli orientamenti della giurisprudenza della Suprema corte, che ha sostenuto che delle dichiarazioni diffamatorie dell'intervistato debba essere chiamato a rispondere anche l'intervistatore, essendo l'intervista il veicolo tipico di diffusione delle affermazioni lesive della altrui reputazione. Il giornalista partecipa, con apporto causale determinante, a tale diffusione e non rilevano, agli effetti dell'elemento intenzionale, i motivi della pubblicazione o il personale dissenso dalle opinioni riferite.
Quanto al diritto di cronaca, la sentenza ritiene che il Pullieri e la Rosone avrebbero accertato la verità del fatto, atteso che, sino al 25.7.2005, sul terreno di Ruggeri e Zecca (nella parte confinante con l'area aeroportuale) sarebbero stati giacenti - da tempo - rottami e carcasse di autoveicoli. Ma tale asserzione segna una contraddizione nel percorso argomentativo della sentenza, atteso che successivamente si sostiene che i rottami furono rimossi nei giorni precedenti al 25 luglio (come del resto affermato da almeno due persone informate sui fatti, che, sul punto, contraddicono i dati contenuti nella memoria difensiva del Pullieri). Peraltro il GIP afferma la impossibilità di tracciare (anche con l'aiuto di carte topografiche mostrate nel corso della trasmissione televisiva) un netto confine tra i terreni di pertinenza dell'aeroporto e l'area di proprietà Zecca-Ruggeri. Contraddittoriamente però ritiene certo che i rifiuti fossero in tale ultimo terreno. In realtà, proprio la circostanza sopra evidenziata costituisce prova della piena malafede degli imputati, giacché proprio l'esame delle predette carte rendeva evidente quale fosse l'esatto confine tra i due appezzamenti, con la conseguenza che era evidente che i rifiuti si trovavano sul terreno di pertinenza dell'Aereo Club. Il Pullieri poi conosceva perfettamente lo stato dei luoghi, tanto che, sempre nel luglio 2005 (come, dichiarato da tali Jacovitti e Mancinelli, persone informate sui fatti) tentò di recintare l'area di pertinenza del suo circolo.
Il 13.12.2007 il difensore del Pullieri ha depositato memoria con la quale chiede rigettarsi il ricorso della parte civile.
Il ricorso non ha fondamento.
Quanto alla posizione della giornalista-intervistatrice (Rosone), i pur citati orientamenti giurisprudenziali devono essere valutati con maggiore attenzione e, ciò che più conta, con riferimento, al mezzo di diffusione utilizzato, vale a dire la televisione.
È già stato notato (ASN 20068042-RV 233403) come lo stesso concetto di cronaca presupponga la immediatezza della notizia e la tempestività dell'informazione, così che l'esigenza della velocità può comportare un sacrificio - in nome dell'interesse dei lettori alla conoscenza della notizia - dell'accuratezza della verifica della sua rispondenza al vero e della bontà della fonte (ciò per altro non deve accadere quando si offre il resoconto di fatti distanti nel tempo, in relazione ai quali è legittimo pretendere una attenta verifica della fonte).
Il principio, se applicato alle trasmissioni giornalistiche televisive, comporta, quale corollario, che, quando si tratta di notizie date "in diretta" e provenienti da una fonte che non sia stata "filtrata" (ed è certo il caso dell'intervista teletrasmessa), non solo non si può chiedere al giornalista di eseguire un (per quanto rapido) controllo prima di diffondere la notizia medesima, ma che non si può pretendere, da parte sua, qualsiasi attività di verifica sulla fondatezza della notizia che - al tempo stesso - viene fornita e diffusa. Poiché, in sintesi, il momento in cui il giornalista attinge dall'intervistato la notizia coincide (se si tratta, si ripete, di trasmissione "in diretta") con il momento in cui essa viene posta a disposizione dei telespettatori, non si vede come e quando l'intervistatore potrebbe vagliare la fondatezza della stessa.
Ciò non significa, ovviamente che i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di intervista siano inapplicabili al medium televisivo e nemmeno significa che, per converso, se l'intervista venga trasmessa "in differita", sul giornalista gravi una sorta di potere-dovere di natura censoria; significa semplicemente che, da un lato, tali principi devono essere reinterpretati alla luce di quelle che sono le caratteristiche tecniche del predetto medium, dall'altro, che, con riferimento a un'intervista trasmessa non contestualmente al momento in cui essa viene raccolta, ben possono (e dunque devono) essere applicati i principi che la giurisprudenza di questa Corte ha elaborato con riferimento all'intervista diffusa attraverso la "carta stampata" (cfr. SU sent. n. 37410 del 2001, ric Galiero, RV 219651 e dunque anche con il "distinguo" che va operato quando l'intervista in sé, per il rilevo sociale dell'intervistato nella vita pubblica, costituisca "la notizia").
Cosicché l'obbligo di controllo di veridicità che il giornalista deve pur operare sulle dichiarazioni dell'intervistato prima di diffondere sulla stampa l'intervista (cfr. ASN 200700517 - RV 235692), non può essere trasferito sic et simpliciter al giornalista televisivo, il quale operi, come si diceva, "in diretta", per la assoluta inesigibilità della condotta; non si può infatti controllare ciò che non si conosce e che, addirittura, ancora non esiste in rerum natura (una dichiarazione non ancora rilasciata).
Va da sé, tuttavia, da un lato, che, se al giornalista televisivo non può essere richiesta adeguata diligenza in vigilando, deve pur essere richiesta una qualche attenzione in eligendo, nel senso che, nella scelta del soggetto da intervistare, dovrà pur essere adottata una qualche cautela, che valga, sempre comunque entro i limiti del diritto-dovere di informare, a evitare di dare la parola a persone che prevedibilmente (es. per essere" stati in precedenza responsabili di performance diffamatorie) ne approfitteranno per commettere reati, non rispettando i limiti del diritto di cronaca o di critica.
Resta naturalmente l'obbligo dell'intervistatore televisivo di intervenire - se possibile - nel corso dell'intervista (quantomeno interloquendo, chiedendo precisazioni, chiarendo, quando è il caso, che quello espresso è solo il punto di vista dell'intervistato ecc), se si rende conto che il dichiarante sta eccedendo i limiti della continenza o sconfinando in settori di nessuna rilevanza sociale.
Ebbene, nel caso in esame, per quanto emerge dalla sentenza (e per quanto lo stesso ricorrente afferma), la Rosone si limitò a raccogliere le notizie e le opinioni che il Pullieri forniva. E il Pullieri, in quanto presidente dell'Aereo Club che aveva sollevato il problema della presenza dei rottami ai confini delle piste di atterraggio, era certamente soggetto ampiamente legittimato a parlare.
Neanche può poi porsi in discussione il rilievo sociale del problema.
Quanto al Colacito, premesso che, in tema di programmi radiotelevisivi, non è prevista dall'ordinamento una responsabilità del direttore della struttura per non aver impedito l'evento diffamatorio (secondo lo schema dell'art 56 c.p.), lo stesso non potrebbe che essere chiamato a rispondere che a titolo di concorso con la Rosone (e tale è in realtà l'ipotesi di accusa); ne consegue, ovviamente, che le considerazioni fatte a proposito di tale imputata, a maggior ragione devono valere per il Colacito, che, trovandosi in studio, non era nemmeno in contatto diretto con l'intervistato, ma poteva accedere solo alla documentazione "interpretata" dal l'intervistato stesso.
Quanto infine al Pullieri, la sentenza ricorda come, sulla base delle dichiarazioni di ben tre persone (Lorenzetti, Mancinelli e Ciliegi), si sia "acquisita contezza che, sino al 25.7.2005 (scil. il giorno dell'intervista) sul terreno del Ruggeri e dello Zecca, nella parte confinante senza soluzione di continuità con il limite dell'area aeroportuale, erano giacenti da molto tempo....rottami e carcasse di veicoli e autoveicoli”.
La denunziata contraddizione con quanto sostenuto qualche rigo dopo nel corpo della medesima sentenza non sussiste, atteso che, a leggere con (la dovuta) attenzione, si comprende agevolmente che nei giorni precedenti alla data sopra indicata i rifiuti erano stati - solo in parte - rimossi e, addirittura spostati all'interno dell'area di competenza dell'Aereo Club.
Nei confronti del Pullieri dunque le censure sono addirittura inammissibili, sia perché articolate in fatto, sia per manifestò infondatezza (atteso che si fondano su di una disattenta lettura del provvedimento impugnato).
Conclusivamente il ricorso merita rigetto e il ricorrente va condannato alle spese del grado.
Non possono poi essere liquidate le spese richieste dalla difesa della imputata Rosone, atteso che, ex art. 542 c.p.p, la formula assolutoria utilizzata nei confronti della stessa non lo consente.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.



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