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Il Giudice nazionale è tenuto a conformarsi alla decisione della Corte Europea dei diritti dell'uomo
Pubblicata il 09/11/2006
La Corte di Cassazione penale, con sentenza del 3 ottobre 2006 n.32678, ha stabilito che nel pronunciare su una richiesta di restituzione nel termine per appellare proposta da un condannato dopo che il suo ricorso ? stato accolto dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, il giudice ? tenuto a conformarsi alla decisione di detta Corte, con cui ? stato riconosciuto che il processo celebrato "in absentia" ? stato non equo. Ne consegue che il diritto al nuovo processo non pu? essere negato invocando l'autorit? del pregresso giudicato formatosi in ordine alla ritualit? del giudizio contumaciale in base alla normativa del codice di procedura penale, a pena di integrare una violazione dell'art. 6 della Convenzione europea, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848.
Si deve ritenere che in materia di violazione dei diritti umani il giudice nazionale italiano ? tenuto a conformarsi alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, anche ove ci? comporti la necessit? di mettere in discussione, attraverso il riesame o la riapertura dei procedimenti penali, l'intangibilit? del giudicato.