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Il manutentore che è consapevole del malfunzionamento di una caldaia deve impedirne l'uso

Il manutentore che è consapevole del malfunzionamento di una caldaia, a causa della presenza di un componente non originale, non deve limitarsi a consigliare un uso limitato dell'apparecchio, ma deve impedirne l'uso, al fine di evitare il determinarsi di una situazione di pericolo per gli inquilini. Infatti, il solo fatto di aver lasciato libero il cliente di utilizzare una caldaia potenzialmente dannosa, nella specie perché dotata di un pressostato d'incerte origini, costituisce una grave imprudenza, fonte di responsabilità per l'intossicazione cagionata da questa alle persone residenti nello stabile dove è posta; aggravato dall'abuso di fiducia insita nel contratto d'opera di manutenzione.

Cassazione penale , sez. IV, sentenza 13.12.2012 n° 48229



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1. Con sentenza resa in data 19.12.2011, il Tribunale di Bologna, sezione distaccata di Porretta Terme, ha integralmente confermato la sentenza del Giudice di Pace di Vergato del 18.2.2010, con la quale F.M. è stato riconosciuto colpevole del reato previsto e punito dagli artt. 41, 81 cpv., 590, 61 n. 11 c.p., dallo stesso commesso in (Omissis), per avere, quale dipendente dell'Energia Ambiente s.p.a., chiamato per contratto d'opera a intervenire in (Omissis) nella data indicata per esaminare l'installazione e il malfunzionamento di una caldaia a gas nell'abitazione di Le.Mu., in via (Omissis), per negligenza, imperizia e imprudenza, omesso di eseguire un completo ed efficace controllo dell'impianto e in particolare della canna fumaria, che risultava poi ostruita da carogne di uccelli, così cagionando per colpa un'intossicazione collettiva da ossidi di carbonio della famiglia, e quindi lesioni a carico di Mu.Le., M.C. e delle figlie; reato aggravato dall'abuso di fiducia insita nel contratto d'opera di manutenzione.

Sulla base di tali premesse, il Giudice di Pace di Vergato ha comminato al M. la pena di 1.000,00 Euro di multa (pena integralmente condonata per indulto), oltre al pagamento delle spese processuali e al rimborso delle spese di costituzione di parte civile, nonché al risarcimento del danno sofferto dalle parti civili, con liquidazione di provvisionale in favore delle stesse.

Avverso la sentenza d'appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un articolato complesso di censure.

2. Con il ricorso proposto, l'imputato si duole della mancata effettuazione, in sede dibattimentale, di una perizia tecnica volta alla verifica del funzionamento del pressostato installato sulla caldaia de qua, al fine di controllare l'eventuale inversione delle polarità pressorie tra la camera di combustione e il condotto di evacuazione dovuto al possibile difettoso collegamento del presso-stato all'apparato principale; perizia, ad esito della quale sarebbe eventualmente emersa una differente ricostruzione della vicenda, anche sul piano dell'attribuzione delle responsabilità, atteso, tra l'altro, che l'intervento dell'imputato non era tale da consentire l'accertamento di un simile inconveniente, avuto riguardo alla condizione di sigillatura del pressostato, non manomettibile da soggetti a ciò non autorizzati.

Sottolinea, peraltro, l'imputato come l'eventuale spegnimento dell'impianto, astrattamente possibile, era stato nella specie escluso dalle richieste insistentemente provenute da tutta la famiglia al tecnico, il quale aveva in ogni caso raccomandato la minore utilizzazione possibile della caldaia, nonostante, sul punto, le parti offese avessero reso contrastanti e contraddirtene dichiarazioni.

Da ultimo, l'imputato evidenzia come nessun elemento concreto giustificasse, ex ante, il dubbio che la caldaia de qua fosse pericolosa, stante la confidata certezza sul corretto funzionamento del pressostato.

Considerato in diritto

3. Il ricorso è infondato.

La censura rivolta dal ricorrente alla mancata effettuazione, in sede di merito, di una perizia tecnica volta alla verifica del funzionamento del pressostato installato sulla caldaia, è priva di pregio.

Conviene evidenziare, al riguardo, come l'imputato non abbia in alcun modo contestato l'affermazione, a lui riferita e contenuta nella sentenza d'appello, secondo cui lo stesso si era accorto, all'atto del suo intervento sulla caldaia de qua, della mancanza di originalità del pressostato.

Tale deduzione è ripetuta nell'atto di appello, dove si sottolinea come l'imputato avesse effettivamente nutrito dubbi sulla ridetta originalità del pressostato.

I rilievi accennati trovano peraltro riscontro nelle dichiarazioni rese dall'imputato in sede d'esame dinanzi al giudice di pace, allorché lo stesso ebbe a dichiarare testualmente: «premesso che esistono molto tipi di pressostato, ho riscontrato che quello non mi sembrava originale. (...) Non avevo dubbi sulla sicurezza della caldaia, poiché se il pressostato è originale deve funzionare».

L'acquisizione di tale dato di conoscenza dell'imputato, al momento del suo intervento sulla caldaia, comporta la conseguente ammissione di un fatto che certamente incide (o dovrebbe necessariamente incidere) sulla formazione di un concreto e ragionevole dubbio in relazione all'effettiva funzionalità del pressostato da cui dipendeva il controllo del rapporto tra la pressione della camera di combustione e quella del condotto di evacuazione.

Sulla base della doverosa consapevolizzazione di tale dubbio, l'imputato avrebbe dovuto impedire, a titolo precauzionale, ogni uso della caldaia alle persone poi rimaste offese, non potendo certamente assumersi personalmente il rischio di un malfunzio-namento della stessa, con la conseguente creazione di un prevedibile pericolo per la salute dei familiari risiedenti nell'abitazione.

Lo stesso imputato, del resto, ammette di aver percepito il rischio insito nell'uso della caldaia, avendo affermato di essersi raccomandato di usare la caldaia il meno possibile: ciò che segnala la concreta acquisita consapevolezza da parte dello stesso che la caldaia (verosimilmente priva di un pressostato originale) avrebbe potuto cessare di funzionare correttamente.

Costituiva, dunque, un preciso dovere dell'imputato avvertire il cliente sul pericolo relativo all'utilizzazione di una caldaia con un pressostato di dubbia funzionalità (rectius, con un pressostato la cui funzionalità avrebbe dovuto prudentemente ritenersi dubbia), e rifiutarsi di lasciarlo utilizzare senza una previa verifica della sicurezza della funzionalità del pressostato.

A nulla vale la giustificazione addotta dall'imputato, secondo cui lo stesso non avrebbe imposto lo spegnimento della caldaia per l'insistenza dello stesso cliente, non potendo tale scelta esimere il tecnico dall'assunzione delle conseguenti responsabilità.

Il solo fatto di aver lasciato libero il cliente di utilizzare una caldaia potenzialmente dannosa, sì come dotata di un pressostato d'incerte origini, costituisce una grave imprudenza, fonte di responsabilità e, rispetto a tale premessa, l'eventuale effettuazione di una perizia tecnica in sede dibattimentale appare del tutto ininfluente.

4. Al riscontro dell’infondatezza dei motivi di doglianza avanzati dall’imputato segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

la Corte Suprema di Cassazione, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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