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Il padre separato non può adempiere all'obbligo di mantenimento con regali ai figli

Con sentenza n. 14023 del 22 febbraio 2007, la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. 14203/2007), ha confermato la decisione della Corte d’Appello di Firenze che aveva condannato a 15 giorni di carcere (con la concessione delle attenuanti generiche) e a 100 euro di multa un padre di 54 anni che non aveva versato, dal marzo 1998 al dicembre 1999, l’assegno di mantenimento stabilito dal giudice della separazione a favore della ex moglie e delle due figlie. L’imputato si era difeso sostenendo di aver provveduto alle esigenze familiari versando, più volte, alle figlie delle somme di denaro e regalando loro vestiti,motorini e cellulari.  La Cassazione, da parte sua, ha rigettato il ricorso del reo, affermando che il mantenimento dei figli si paga esclusivamente versando l’assegno stabilito in sede di separazione e non regalando cellulari, motorini, macchine, polizze vita e sanitarie.
Secondo la Cassazione, infatti, le spese per generi voluttuari non  idonee ad incidere, eliminandolo, sullo stato di bisogno delle figlie, le quali, erano riuscite a sopravvivere grazie all’aiuto di uno zio, che corrispondeva alla sorella le somme per la sopravvivenza della famiglia e contribuiva anche alle spese scolastiche.

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