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Il Pm deve essere messo nella condizione di modificare l'imputazione in caso di fatto diverso o reato connesso

Il Pm deve essere messo nella condizione di modificare l'imputazione in caso di fatto diverso o reato connesso. Va pertanto censurato il comportamento del giudice del dibattimento che, arrogandosi un potere che nessuna norma gli riconosce, nega al pubblico ministero il compimento di un atto imperativo insindacabile e obbligatorio - inerente all'esercizio dell'azione penale - come è la contestazione del fatto diverso o del reato connesso. Così facendo, il giudice determina un'indebita regressione del processo alla fase delle indagini preliminari e si pone al di fuori dell'ordinamento processuale, così da integrare un atto abnorme in senso funzionale. Tale, infatti, deve essere classificato un atto che determina la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo, come nel caso della cosiddetta regressione anomala del procedimento a una fase anteriore.

Corte di Cassazione Sezione 6 Penale, Sentenza del 21 ottobre 2010, n. 37577



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IPPOLITO Francesco - Presidente

Dott. GARRIBBA Tito - Consigliere

Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere

Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere

Dott. CALVANESE Ersilia - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Treviso;

avverso l'ordinanza 4.12.2009 emessa dal Tribunale monocratico di Treviso, sezione distaccata di Castelfranco Veneto;

nel giudizio dibattimentale a carico di:

Ma. Ol. ;

Udita la relazione svolta dal Cons. Dr. Tito Garribba;

Udita la requisitoria del P.M., in persona del Sost.Procuratore Generale Dott. D'Angelo Giovanni, che ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Nel giudizio contro MA. Ol. imputato del delitto previsto dall'articolo 388 c.p., comma 2, (per avere eluso la sentenza che prescriveva misure cautelari a difesa del possesso di una fascia di terreno appartenente a Ga. Si. , chiudendone l'accesso), il giudice, interrotta l'istruzione dibattimentale, ritenuto che era emerso un "fatto diverso" da quello contestato (ossia un fatto inquadrabile nella fattispecie prevista dall'articolo 610 c.p.), negata la facolta' al pubblico ministero di udienza - che ne faceva esplicita richiesta - di modificare il capo d'imputazione, disponeva la trasmissione degli atti al pubblico ministero in sede.

Avverso detta ordinanza ricorre il procuratore della Repubblica denunciandone l'abnormita', per avere il giudice, in violazione dell'articolo 516 c.p.p., precluso al pubblico ministero l'esercizio del potere-dovere di integrare o modificare l'imputazione in corso di udienza, disponendo l'illegittima regressione del processo alla fase delle indagini preliminari.

2. Il ricorso e' fondato.

L'articolo 516 c.p.p., e segg., inseriti sotto la rubrica "Nuove contestazioni", disciplinano l'esercizio dell'azione penale nel corso del dibattimento, mirando a salvaguardare il principio della necessaria correlazione tra accusa e sentenza. Il pubblico ministero interviene sull'imputazione enunciata nell'atto che instaura il giudizio, per adeguarla a quanto emerge dalle prove raccolte, in modo che il dibattimento possa proseguire e la decisione conformarsi alla fattispecie concreta corretta e/o ampliata. Infatti sarebbe di scarsa utilita' regredire alle indagini preliminari, dato che la retrocessione del procedimento si ridurrebbe a una mera formalita' con il solo scopo di riproporre l'accusa debitamente corretta, restando comunque irretrattabile l'azione esercitata. Sarebbe inoltre scarsamente utile anche per la difesa, che, nel corso del dibattimento, puo' avvalersi del diritto di far ammettere le prove a discarico.

Orbene effettuare una nuova contestazione e' un potere esclusivo del pubblico ministero, inerente all'esercizio dell'azione penale, la cui obbligatorieta' e' prescritta dall'articolo 112 Cost..

Inoltre, nell'ipotesi - ricorrente nella fattispecie in esame - di fatto diverso (articolo 516 c.p.p.) o di reato concorrente connesso a norma dell'articolo 12 c.p.p., comma 1, lettera a), (articolo 517 c.p.p.), non e' richiesto ne' il consenso dell'imputato ne' l'autorizzazione del giudice.

Pertanto la decisione del giudice del dibattimento che, arrogandosi un potere che nessuna norma gli riconosce, nega al pubblico ministero il compimento di un atto imperativo, insindacabile e obbligatorio qual e' la contestazione del fatto diverso o del reato connesso e dispone l'indebita regressione del processo alla fase delle indagini preliminari, si pone al di fuori dell'ordinamento processuale cosi' da integrare un'ipotesi di atto abnorme in senso funzionale. Tale infatti e' l'atto che "pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste al di la' di ogni ragionevole limite...e determini la stasi del processo e l'impossibilita' di proseguirlo, potendosene ravvisare un sintomo nel fenomeno della c.d. regressione anomala del procedimento ad una fase anteriore" (Sez.Unite,20.12.20007 n. 5307, Battistella, CED 238240).

Per concludere e' abnorme, e quindi ricorribile per Cassazione, il provvedimento con cui il giudice, nelle ipotesi previste dagli articoli 516 e 517 c.p.p., ossia quando nel corso dell'istruzione dibattimentale il fatto risulti diverso o emerga un reato connesso, dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero inibendogli l'esercizio dell'azione penale mediante la modificazione o l'integrazione dell'imputazione (v. Cass., Sez. 1, 2.6.1999 n. 2673, Ravelli, CED 213970).

Il provvedimento impugnato, palesandosi incompatibile con le linee fondanti del sistema e avendo sconvolto l'ordo processus, deve dunque essere annullato per abnormita', con trasmissione degli atti al tribunale, avanti al quale il pubblico ministero, una volta riaperto il dibattimento, potra' esercitare la facolta' di modificare o integrare l'imputazione in conformita' alle disposizioni di cui agli articoli 516 e 517 c.p.p..

P.Q.M.

La Corte di Cassazione annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Treviso per l'ulteriore corso.

 

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