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Il presidente del Tribunale può redigere la motivazione della sentenza in caso di impedimento del giudice monocratico

E' valida la motivazione della sentenza penale redatta dal Presidente del Tribunale (o da un giudice dallo stesso delegato) nel caso in cui il giudice monocratico (o, nel rito abbreviato, il Gip) sia impossibilitato per legittimo impedimento. Il potere sostitutivo attribuito al Presidente del tribunale dagli artt. 426, comma2, e 599, comma 4, c.p.p. non attiene soltanto alla sottoscrizione ma deve ritenersi esteso alla redazione integrale della motivazione della sentenza decisa da un altro giudice monocratico”.(Corte di Cassazione Sezioni Unite Penale, Sentenza del 23 gennaio 2009, n. 3287)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE PENALI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente

Dott. FAZZIOLI Edoardo - Consigliere

Dott. LATTANZI Giorgio - Consigliere

Dott. GIRONI Emilio Giovan - Consigliere

Dott. ROTELLA Mario - Consigliere

Dott. FIALE Aldo - rel. Consigliere

Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere

Dott. CONTI Giovanni - Consigliere

Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

RO. Lu., nato a (OMESSO);

avverso la sentenza 27.6.2007 della Corte di Appello di Venezia;

Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;

Udita, in pubblica udienza, la relazione fatta dal Consigliere Dr. Aldo Fiale;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore Generale Aggiunto Dott. PALOMBARINI Giovanni, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Uditi i difensori di parte civile:

Avv.to Aurora Marangoni, per Sa. Si. e Ba. Fr.; nonche' per Ar. Vi. quale sostituto processuale dell'Avv.to Luigi Arena e, per Zu. Al., quale sostituto processuale dell'Avv.to Lino Roetta;

Avv.to Paolo De Meo, per S. S.;

Avv.to Matteo De Meo, per Ve. So. ed Vi. El.;

Avv.to Armando Murano, per Sp. Da.;

Uditi i difensori del ricorrente: Avv.ti Franco Coppi e Giovanni Arico'.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il G.I.P. del Tribunale di Vicenza, in data 6.4.2005 - all'esito di giudizio abbreviato condizionato all'espletamento di perizia - pronunciava, mediante lettura del dispositivo, sentenza di condanna di Ro. Lu., con il riconoscimento di circostanze attenuanti generiche, alla pena principale complessiva di anni tre e mesi otto di reclusione per il reato di cui all'articolo 81 cpv. c.p., articolo 61 c.p., n. 9, articolo 609 bis c.p., comma 2, n. 1, in relazione ad atti sessuali da quegli illecitamente compiuti nei confronti di varie pazienti, con abuso dell'esercizio di attivita' sanitaria - fatti commessi da data imprecisata nel corso dell'anno (OMESSO).

L'imputato veniva altresi' condannato alla pena accessoria di cui all'articolo 609 nonies c.p., n. 2, ed al risarcimento dei danni materiali e morali in favore delle parti civili costituite Sp. Da., To.Ro., To.El., Mo.Ro., Vi.El., Sa.Si., Zu.Al., Vi.Ar., S.S., Ve.So. e Ba. Fr., liquidati per ciascuna nella misura di euro 10.000,00.

La responsabilita' penale del Ro. L. veniva affermata per avere quegli in diverse occasioni, nell'esercizio delle proprie funzioni, abusato della sua qualita' di medico specialista presso il reparto di chirurgia dell'ospedale (OMESSO) e delle condizioni di inferiorita' fisica e psichica in cui versavano al momento dei fatti le proprie pazienti, in quanto - nel corso di visite finalizzate al controllo ed alla prevenzione di tumori al seno, effettuate anche nello svolgimento di attivita' professionale di volontariato extra-murario presso l'associazione "(OMESSO) " da lui fondata - aveva indotto le stesse in errore circa l'esistenza di collegamenti tra sospette patologie al seno ed eventuali patologie rettali, nonche' circa la necessita' diagnostica di visita esplorativa rettale anche in assenza di sintomatologia rilevante, ed il tal modo aveva artificiosamente carpito il loro consenso a sottoporsi a visite siffatte, durante le quali, senza redigere alcun correlato referto, aveva compiuto sulle donne atti sessuali consistiti, in particolare e tra l'altro, in palpeggiamenti dei glutei ed in penetrazioni anali con le dita e mediante dilatatori, per il cui uso proponeva un addestramento da svolgersi con la sua collaborazione (e, nei confronti di Ba.Fr., anche in una penetrazione vaginale con le dita).

Il G.I.P. aveva fissato per la stesura della motivazione il termine di giorni 90 a norma dell'articolo 544 c.p.p., comma 3.

Quel giudice, tuttavia, veniva colto da impedimento dovuto a gravi motivi di salute ed il presidente del Tribunale - con provvedimento del 19.9.2005, in cui si evidenziava l'intervenuto ricovero ospedaliere del decidente per un tempo allo stato non determinabile - assegnava la stesura della motivazione ad altro giudice, il quale depositava la medesima in data 17.1.2006.

Sui gravami interposti dall'imputato e da una delle parti civili, la Corte di appello di Venezia - con sentenza del 27/6/2007 - confermava la pronuncia di primo grado quanto alle statuizioni di carattere penale, parzialmente riformandola solo in ordine alle statuizioni civili riferite a Sp.Da., in favore della quale elevava ad euro 16.000,00 la misura del risarcimento del danno.

La Corte territoriale, preliminarmente, respingeva alcune eccezioni procedurali riferite alla mancanza e/o tardi vita delle querele e riteneva infondata l'eccezione di nullita' della sentenza del G.I.P., che la difesa aveva proposto ex articolo 178 c.p.p., lettera a), sull'assunto della pretesa erronea applicazione dell'articolo 442 c.p.p., comma 4, e articolo 426 c.p.p., comma 2: disposizioni che, nella prospettazione difensiva, consentirebbero al presidente, in luogo del giudice impedito, unicamente la "sottoscrizione" della sentenza e non gia' la redazione della motivazione. Osservava in proposito la Corte di merito che:

- l'articolo 442 c.p.p., comma 4, in forza del rinvio all'articolo 426 c.p.p., comma 2, prevede anche nel giudizio abbreviato la sostituzione del giudice per la redazione della sentenza in caso di "impedimento" e - nella specie - quanto ai presupposti per l'applicazione di tale norma, appariva adeguato e sufficiente il richiamo, effettuato nel provvedimento presidenziale, al ricovero ospedaliere del giudice deliberante in atto da tempo, di per se' rappresentativo sia della gravita' della malattia sia dell'incertezza sulla durata e l'esito della stessa;

- le confutazioni difensive evidenziavano una confusione tra il momento del giudizio ed il momento della pubblicazione della motivazione: infatti, mentre il momento decisorio, espresso nella pronuncia del dispositivo, deve necessariamente essere demandato al giudice al quale e' stato sottoposto il materiale probatorio per la finale e complessiva valutazione; il momento della stesura della motivazione, lungi dal risolversi in un giudizio, si caratterizza per la sola esposizione degli argomenti da porsi a fondamento di una decisione gia' in precedenza adottata, ben potendo il magistrato a cio' designato, avvalendosi della propria professionalita' ed attraverso lo studio degli atti, pervenire alla comprensione ed alla trasposizione motivazionale delle ragioni che a quella decisione hanno condotto. Nessun apporto originale e neppure alcuna interferenza si possono in tal modo determinare sul contenuto della decisione medesima quale atto deliberativo, palesandosi insussistente la pretesa violazione dei principi di immutabilita' del giudice, di subordinazione di questi alla sola legge e di parita' di trattamento di situazioni tra loro eguali. Una soluzione di segno contrario indurrebbe gravi conseguenze anche in termini di violazione dei diritti costituzionali delle parti, che non possono vedersi annullata una decisione legittimamente adottata soltanto perche' il giudice viene ad essere successivamente impedito alla stesura della motivazione.

Quanto al merito della vicenda, poi, la Corte territoriale confermava la ricostruzione dei fatti effettuata dal primo giudice e ribadiva l'affermazione di responsabilita' dell'imputato, rilevando che la stessa appariva legittimamente fondata: sulle dirette narrazioni delle numerose donne offese; sulle acquisite intercettazioni telefoniche ed ambientali; sulla perizia espletata con incidente probatorio nel corso del giudizio abbreviato allo scopo di analizzare i singoli casi e di verificare se potessero corrispondere a corretta prassi medica le effettuate esplorazioni rettali.

Evidenziava quella Corte che le deposizioni accusatorie erano plurime, inequivocamente concordanti e significative, nonche' confortate da elementi esterni di riscontro ed esplicitava le ragioni della ritenuta infondatezza dei rilievi difensivi rivolti a prospettare l'inattendibilita' delle accuse.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Ro. L. sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione.

a) L'imputato, con un primo motivo, ha riformulato l'eccezione di nullita' della sentenza di primo grado, gia' disattesa dai giudici d'appello, in particolare sottolineando la non condivisibilita' della tesi, espressa anche da parte della giurisprudenza di legittimita' e fatta propria dal giudice del gravame, volta a sostenere la riferibilita' dell'articolo 426 c.p.p., comma 2, non gia' alla sola ipotesi di "sottoscrizione" della motivazione, ma anche a quella di integrale stesura dell'elaborato motivazionale.

Il ricorrente rammenta, in proposito, l'indirizzo pure espresso, in senso esattamente contrario, da questa stessa Corte di Cassazione e l'orientamento giurisprudenziale in tale ultimo senso gia' formatosi anche in relazione all'articolo 474 codice di rito del 1930, comma 2, (analogo al vigente articolo 559 c.p.p., comma 4), essendosi questa Corte Suprema pronunciata, nel caso di impedimento del giudice a motivare intervenuto dopo la lettura del dispositivo, per la configurabilita' di un'ipotesi di nullita' della decisione per mancanza di motivazione.

Ricorda ancora il ricorrente i contributi forniti sul punto dalla dottrina, intesi a sottolineare la necessaria identita' soggettiva tra autore della decisione ed autore della motivazione, dacche' non sarebbe ipotizzarle un discorso giustificativo disancorato da una pronuncia gjurisdizionale. La stessa ratio dell'obbligo di motivazione condurrebbe, del resto, ad imporre l'identita' tra giudice deliberante e giudice estensore, rendendo la eventuale dissociazione di tali due figure meno incisivo il controllo endo ed extraprocessuale sulla sentenza; ne' il mero studio degli atti processuali potrebbe ovviare alla mancata partecipazione al giudizio e, dunque, alla mancata maturazione del convincimento anche attraverso la valutazione dei dati fattuali e giuridici emergenti dal contraddittorio tra le parti e non surrogabile da una mera lettura degli atti. Da cio' deriverebbe che, nel caso di diversita' tra giudice deliberante e giudice estensore, la motivazione non potrebbe riflettere le reali ragioni del giudizio, formatosi anche sulla base di valutazioni (correlate all'audizione delle fonti testimoniali di prova, al comportamento processuale delle parti ed alle discussioni dei difensori) oggettivamente non rilevabili dal solo esame degli atti processuali.

Ne' in senso contrario potrebbe condurre l'osservazione che il giudizio de quo si era svolto nelle forme essenzialmente "cartolari" del rito abbreviato, posto che, invece, nel corso di quest'ultimo si era fatto luogo a perizia, quale mezzo di prova ritenuto "necessario" ai fini della decisione, sicche' il giudice decidente aveva potuto ricavare dall'esame del perito elementi di valutazione percepibili solo per il tramite di una partecipazione diretta allo svolgimento del giudizio.

Il ricorrente contesta peculiarmente le argomentazioni svolte da Cass., 7.5.2003, n. 39088, Cardetta, secondo le quali per sottoscrizione della sentenza dovrebbe intendersi non gia' la mera apposizione della firma bensi' la riconducibilita' dell'intero apparato motivazionale al soggetto che, sottoscrivendolo, si identifica in esso ed osserva inoltre, al riguardo, che non sarebbe esatto sostenere che la lettura del dispositivo produca conseguenze dirette sul piano esecutivo non vanificabili, in mancanza di disposizioni espresse in tal senso, per effetto di eventi successivi alla deliberazione: rileva, al contrario, che e' proprio l'articolo 125 c.p.p., comma 3, a prevedere espressamente la nullita' della sentenza nel caso di mancato adempimento dell'obbligo di motivazione dopo la pronuncia del dispositivo (in analogia ad altre ipotesi disciplinate dal codice nelle quali un atto validamente compiuto puo' poi perdere efficacia a causa di eventi, del tutto estranei alla sua formazione, successivi ad esso).

Contesta pure raffermata impossibilita' di un'autonoma impugnazione di decisione compendiata nel solo dispositivo, rilevando che proprio in situazioni di mancato deposito della motivazione, o per impedimento alla redazione di essa o addirittura per rifiuto del giudice, e' stata affermata da altro indirizzo giurisprudenziale la nullita' o addirittura l'inesistenza della sentenza non motivata e la necessita' di denunciare tale vizio appunto attraverso la tempestiva impugnazione del dispositivo.

b) Con altra doglianza il ricorrente ha riproposto il tema della improcedibilita' dell'azione penale.

In particolare:

- per talune vicende ha eccepito la tardivita' delle querele proposte. In relazione a quattro persone offese (B., Ba. F., Zu. A. e S.), infatti, il dies a quo del termine di legge sarebbe stato fatto incongruamente coincidere con il momento in cui esse compiutamente si sarebbero rese conto dell'abuso sessuale subito; quelle stesse persone, invece, non avrebbero potuto non percepire gia' nell'immediatezza l'illegittimita' delle specifiche condotte che assumono essere state tenute nei loro confronti;

- per altre parti offese, poi, ha prospettato che sarebbe stata ritenuta, altrettanto incongruamente, la procedibilita' d'ufficio a cagione della erronea attribuzione della qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio riconosciuta in capo ad esso quale medico dipendente del Servizio sanitario nazionale;

- per le condotte tenute, infine, nell'ambito della struttura privata associativa da lui fondata, erroneamente sarebbe stata affermata la procedibilita' d'ufficio in forza della ritenuta connessione di cui all'articolo 609 septies c.p., comma 4, n. 4, laddove invece tra i reati posti in essere in detto ambito privato e quelli consumati in ambito ospedaliere sarebbero riscontrabili totale autonomia di tempo e di luogo nonche' diversita' di modalita' di accesso alla visita specialistica.

c) In punto di riconoscimento della responsabilita', il ricorrente ha prospettato la non riconducibilita' delle condotte da lui tenute alla nozione di "atti sessuali" quale puo' evincersi dalla formulazione dell'articolo 609 bis cod. pen. e, comunque, la sussistenza del valido consenso delle pretese parti offese, lamentando al riguardo:

- "l'incongruita' della motivazione, deducibile dal testo del provvedimento impugnato e da specifici elementi di prova", con particolare riferimento alla configurabilita' dell'elemento soggettivo;

- nonche' la mancata assunzione di prove decisive, in quanto i giudici del merito, respingendo specifiche richieste difensive, non avevano visionato le videoregistrazioni ed ascoltato le audioregistrazioni riguardanti le vicende oggetto del processo, limitandosi a recepire in maniera acritica le lacunose valutazioni espresse dal perito dr. S.; avrebbero altresi' incongruamente ritenuto di non dover disporre un'ulteriore perizia da affidare ad un perito proctologo.

d) E' stata eccepita, poi, ex articolo 606 c.p.p., lettera c), la mancata esclusione della costituzione di parte civile di Sp. Da., nonostante la tardivita' di tale atto, e la liquidazione del risarcimento del danno morale, in favore della medesima, in misura illogicamente superiore a quella stabilita per tutte le altre parti offese.

e) Si e' prospettata, infine, la violazione dell'articolo 606 c.p.p., lettera b), per la mancata declaratoria di prescrizione dei reati in danno di B.M. I. e di Mo.Ro..

Il patrono della parte civile S.S. ha depositato, in data 13.5.2008, memoria rivolta a sostenere la fondatezza del canone interpretativo adottato dalla Corte di appello in ordine alla prima questione processuale sollevata dal ricorrente, argomentando segnatamente che proprio la soluzione da quegli indicata come maggiormente aderente alle norme vigenti (ovvero il doversi limitare il presidente a sottoscrivere il dispositivo e a depositarlo, in modo da rendere possibile l'impugnazione alle parti) integrerebbe la prova piu' tangibile dell'infondatezza della eccezione sollevata, giacche' la Corte di merito, in forza dei poteri assegnatile dalla legge di integrazione o di sostituzione della motivazione della sentenza di primo grado, non avrebbe in ogni caso potuto fare altro che decidere sul merito ex articolo 604 c.p.p., comma 5: l'eccezione dovrebbe ritenersi percio' irrilevante, giacche' il rimedio suggerito dal ricorrente avrebbe comunque condotto ad un'integrazione della motivazione da parte del giudice di secondo grado.

La 3 Sezione penale di questa Corte Suprema, all'udienza pubblica del 4 giugno 2008, ha deliberato di rimettere la decisione del ricorso al giudizio delle Sezioni Unite, ai sensi dell'articolo 618 c.p.p., ravvisando l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale in tema di mancata redazione della motivazione, per impedimento sopravvenuto, da parte del giudice che ha adottato il dispositivo della sentenza.

Nell'ordinanza di rimessione e' stato rilevato al riguardo che:

- secondo una prima linea interpretativa, alla redazione della motivazione, in caso di sopravvenuto impedimento del giudice deliberante, ben puo', anche con riguardo al procedimento dinanzi a giudice monocratico, provvedere il presidente del tribunale o altro giudice da questi delegato con le forme previste dall'articolo 546 c.p.p., comma 2 e articolo 559 c.p.p., comma 4, giacche': 1) le condizioni per le quali una sentenza si deve ritenere validamente emessa attengono al momento della decisione e non a quello del deposito, eventualmente successivo; 2) deve distinguersi tra dispositivo, quale momento conclusivo dell'attivita' giurisdizionale e indicativo della volonta' dello Stato in relazione alla pretesa punitiva, e motivazione, finalizzata invece ad esporre alle parti le ragioni di fatto e di diritto su cui la sentenza e' fondata; 3) l'articolo 546 c.p.p., comma 2 esclude qualsiasi rilevanza di carattere sostanziale al venir meno della persona fisica del giudice dopo la deliberazione;

- secondo un diverso orientamento, invece, non e' consentito ad altro giudice stendere la motivazione non redatta dal giudice deliberante ed impedito successivamente alla lettura del dispositivo, "stante l'intrinseca connessione tra dispositivo/decisione e motivazione/documento formale, momento conclusivo di un iter procedimentale complesso e inscindibile riferibile necessariamente ad un unico soggetto".

Nella medesima ordinanza di rimessione e' stato altresi' rilevato che, in caso di adesione al secondo indirizzo, sussiste un ulteriore contrasto giurisprudenziale in ordine alle conseguenze discendenti dall'ipotesi di totale mancanza della motivazione in una sentenza depositata e corredata del solo dispositivo, giacche': 1) da una parte si e' affermato che il giudice di appello deve pronunciare declaratoria di nullita' e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, avendo il giudice di appello soltanto il potere di completare o integrare la motivazione senza potersi sostituire al primo giudice, privando cosi' l'imputato di un grado di giudizio (Cass.: n. 21659 del 2004, Covello; n. 8106 del 2004, Esposito; n. 42379 del 2004, Cozzolino); 2) dall'altra e' stata riconosciuta, invece, la possibilita' per il giudice d'appello, in base ai poteri conferitigli dall'articolo 604 c.p.p., comma 5, di decidere nel merito nonostante la mancanza integrale di motivazione del primo provvedimento, senza peraltro alcuna necessita' di riassumere prove gia' acquisite nel primo giudizio, legittimamente espletato e non coinvolto da una nullita' che attiene al solo momento motivazionale (Cass.: n. 23547 del 2004, Madeo; n. 20280 del 2004, Morelli; n. 11961 del 2005; n. 5881 del 2006).

Il Primo Presidente aggiunto, con decreto in data 16.7.2008, ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite penali, fissando per la trattazione l'odierna udienza pubblica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La questione controversa sottoposta all'esame di queste Sezioni Unite consiste nello stabilire "se il potere sostitutivo attribuito al presidente del Tribunale, in caso di impedimento del magistrato, attenga soltanto alla sottoscrizione della motivazione o possa essere esteso alla redazione integrale della motivazione della sentenza pronunciata da un giudice monocratico".

1.1 In relazione al giudizio abbreviato (nelle cui forme si e' svolto il procedimento che ci occupa), l'articolo 442 c.p.p., comma 4, prevede l'applicazione della disposizione dell'articolo 426 c.p.p., comma 2, ove viene prescritto (per l'udienza preliminare) che, "in caso di impedimento del giudice, la sentenza e' sottoscritta dal presidente del tribunale previa menzione della causa della sostituzione".

Per il giudizio ordinario, invece:

- l'articolo 546 c.p.p., comma 2, prevede che "La sentenza emessa dal giudice collegiale e' sottoscritta dal presidente e dal giudice estensore. Se, per morte o altro impedimento, il presidente non puo' sottoscrivere, alla sottoscrizione provvede, previa menzione dell'impedimento, il componente piu' anziano del collegio; se non puo' sottoscrivere l'estensore, alla sottoscrizione, previa menzione dell'impedimento, provvede il solo presidente";

- l'articolo 559 c.p.p., comma 4 dispone che "In caso di impedimento del giudice (monocratico n.d.r.), la sentenza e' sottoscritta dal presidente del tribunale previa menzione della causa della sostituzione".

Dalla struttura letterale e logica delle disposizioni normative dianzi citate si evince che l'impedimento del giudice deve rappresentare il presupposto e la causa della mancata redazione della sentenza, considerato che, diversamente, si sarebbe in presenza di un'omissione di carattere volontario.

Nella fattispecie in esame non viene messa in discussione la sussistenza di detto presupposto e l'intervenuto "impedimento" del giudice deliberante (consistito in un ricovero ospedaliero per una malattia la cui durata non era preventivabile) e' implicitamente riconosciuto come certamente esistente dal ricorrente. Cio' che, invece, viene contestato e' il fatto che detto impedimento potesse consentire, come accaduto, al presidente del tribunale di delegare altro giudice, diverso dal decidente, per la redazione della motivazione della sentenza.

2. In relazione a tale questione si rinviene effettivamente un contrasto nella giurisprudenza di legittimita'.

2.1 Un primo orientamento circoscrive alla sola "operazione" della sottoscrizione della sentenza l'utilizzazione del meccanismo di sostituzione del giudice deliberante con il presidente del tribunale o altro giudice da questi delegato.

Viene riconosciuta, al riguardo, significazione pregnante al tenore letterale dell'articolo 546 c.p.p., comma 2 e articolo 559 c.p.p., comma 4, rilevandosi che in entrambe le disposizioni - come in quella dell'articolo 426 c.p.p., comma 2, - l'attivita' consentita al giudice terzo, in sostituzione di quello impedito, risulta testualmente limitata alla "sottoscrizione" della sentenza e quindi, secondo l'interpretazione letterale, alla apposizione della sola firma su un testo motivazionale evidentemente gia' predisposto.

In tal senso si sono espresse quelle decisioni secondo le quali l'articolo 559 c.p.p., comma 4, "sembra riferirsi solo al caso in cui il giudice abbia redatto la minuta della sentenza e poi non possa sottoscriverla, non potendosi ipotizzare che il presidente del tribunale possa sostituire il decidente anche nella compilazione di un provvedimento alla formazione del quale non ha in alcun modo partecipato" (in tal senso si vedano, ad esempio, Cass.: Sez. 5, 4.7.2005, n. 28150, P.G. in proc. Iannella; Sez. 2, 6.5.2004, n. 23547, P.G. in proc. Madeo; Sez. 2, 7.4.2004, n. 20280, P.M. in proc. Morelli; Sez. 5, 5.4.2004, n. 21659, P.G. in proc. Covello e altri).

L'indirizzo giurisprudenziale in esame fa leva, altresi', sul principio di immediatezza della deliberazione, come espresso dall'articolo 525 c.p.p., dal quale viene fatta discendere la necessaria compenetrazione tra atto del decidere e atto del motivare, essendo ogni decisione logicamente ed inscindibilmente basata su una pregressa individuazione delle ragioni fondanti. Su tale presupposto alcune pronunzie hanno affermato la necessita' di garantire "il rapporto diretto giudice-sentenza (completa di dispositivo e motivazione), che e' alla base dell'esercizio della funzione giurisdizionale" (cosi' Cass., Sez. 2, 11.11.2003, n. 49388, Lamagna, ed implicitamente, nel medesimo senso, Cass., Sez. 1, 22.10.1994, n. 119, Pregnolato). Piu' direttamente, poi, altre sentenze, sebbene risalenti nel tempo e attinenti a processi trattati secondo il codice di rito del 1930, hanno evidenziato come la possibilita' di attribuire al presidente del tribunale la redazione della motivazione in luogo del giudice impedito "sarebbe inconciliabile col principio generale secondo cui la esteriorizzazione del processo volitivo della decisione deve avvenire ad opera del giudice che l'ha adottata" (vedi Cass., Sez. 3, 28.9.1972, n. 8455, Ciocia; 27.5.1966, n. 1632, Brancate; 27.5.1966, P.M. in proc. Castri), ovvero hanno rimarcato "la sostanziale intrinseca connessione tra sentenza-decisione e sentenza-documento, considerate come due attivita' dello stesso giudice che ha adottato la decisione" (vedi Cass., Sez. 3, 31.1.1970, n. 237, Formica).

Il ricorrente, nell'aderire alle anzidette considerazioni giurisprudenziali, rileva altresi' che un'applicazione "estensiva" dell'articolo 426 c.p.p., comma 2, condurrebbe, in definitiva, a violare il principio di immediatezza anche sotto un secondo profilo, ovvero quello dell'oralita': la sola lettura degli atti non sarebbe sufficiente, infatti, a formare adeguatamente il convincimento necessario ai fini della decisione e, successivamente, della sua spiegazione, sicche', in mancanza di una diretta percezione di quanto avvenga in udienza, una motivazione redatta da chi non abbia deciso non assolverebbe alla funzione di rendere note le reali ragioni del giudizio.

Viene evocata, infine, nel ricorso - ad ulteriore sostegno dell'interpretazione "limitativa" - la situazione di contrasto, in cui potrebbe versare il giudice mero estensore della sentenza da altri decisa, tra il proprio convincimento (evidentemente maturato all'esito della sola lettura delle carte del processo) e la decisione in senso contrario gia' espressa dal giudice deliberante, sicche' egli - si osserva - potrebbe essere costretto, in possibile violazione dell'articolo 101 Cost., comma 2, a motivare una pronuncia ritenuta "ingiusta".

2.2 Un opposto orientamento ritiene legittima, invece, in forza dell'articolo 546 c.p.p., comma 2 e articolo 559 c.p.p., comma 4, (e quindi pure dell'articolo 426 c.p.p., comma 2), la redazione della intera motivazione da parte del presidente del tribunale o di giudice da questi delegato, in caso di impedimento del giudice decidente, e non considera ostativi, ai fini di tale interpretazione estensiva, il tenore letterale delle disposizioni citate ed il principio di immediatezza di cui all'articolo 525 c.p.p..

Quale presupposto di tale opzione interpretativa viene anzitutto evidenziato che il requisito della capacita' del giudice, necessario perche' l'atto decisionale assuma in effetti la veste di sentenza, rileva solo con riferimento al momento della deliberazione ed alla sua esteriorizzazione nella lettura del dispositivo; irrilevante restando, per contro, la perdita di tale capacita' al momento della redazione della motivazione (cosi', Cass., Sez. 5, 13.3.2003, n. 552/04, Attanasi ed altri; 17.3.2000, n. 1520, Cannella; 16.3.2000, n. 4730, Semeria; 15.6.1999, n. 9047, Larini ed altri; nonche' Cass., Sez. 6, 3.6.1993, n. 1793/04, De Tommasi ed altri. Vedi pure, in un caso di sentenza resa dalla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura depositata dopo che i componenti del Consiglio erano cessati dalle funzioni per scadenza del mandato consiliare, Cass., Sez. Unite civ., n. 11655 del 2008, Vallillo contro Ministero della Giustizia).

Viene affermato, poi, che:

- il riferimento normativo letterale alla "sottoscrizione", nel caso di sentenza del giudice monocratico (comunque del tutto estraneo, a differenza di quanto puo' verificarsi per il giudice collegiale, alla decisione presa dal giudice impedito) null'altro significa se non "appropriazione" della decisione stessa, e dunque, in definitiva, un'operazione analoga a quella della redazione della motivazione (vedi Cass.: Sez. 3, 28.4.2004 n. 35109, P.G. in proc. Basile, e Sez. 6, 7.5.2003, n. 39088, Cardetta);

- la lettura del dispositivo, e dunque gia' la sola decisione, comportano degli effetti comunque irreversibili, che non possono essere vanificati dalla mancata redazione della motivazione. E' noto, infatti, come l'imputato ristretto in vincoli sia posto in liberta' "immediatamente dopo la lettura in udienza del dispositivo della sentenza di proscioglimento se non detenuto per altra causa" (articolo 154 bis disp. att. c.p.p.) e come la previsione di provvisoria esecutivita' delle statuizioni di carattere civilistico, laddove discendente dalla sussistenza di giustificati motivi quanto alla condanna alle restituzioni e al risarcimento, ovvero dalla stessa legge quanto alla provvisionale (articolo 540 cod. proc. pen.), consenta all'interessato di agire anche sulla sola base del dispositivo;

- deve essere privilegiata un''interpretazione conforme ai principi costituzionali e, segnatamente: quello della ragionevole durata del processo (articolo 111 Cost.); quello del diritto di difesa (articolo 24 Cost.), posto che l'impossibilita' di procedere alla redazione della motivazione (specie in caso di impedimento irreversibile) comporterebbe compromissioni ed aggravi del potere di impugnazione; nonche' quello dell'obbligatorieta' dell'azione penale (articolo 112 Cost.), stante "l'aumento di rischio" del decorso dei termini di prescrizione.

3. A fronte dei due orientamenti giurisprudenziali dianzi illustrati, ritengono queste Sezioni Unite di affermare il principio secondo il quale il potere sostitutivo attribuito al presidente del tribunale dall'articolo 426 c.p.p., comma 2 e articolo 599 c.p.p., comma 4, non attiene soltanto alla sottoscrizione ma deve ritenersi esteso alla redazione integrale della motivazione della sentenza decisa da un giudice monocratico.

Al riguardo, il Collegio condivide e fa proprie, anzitutto, le argomentazioni gia' sviluppate dalle sentenze delle Sezioni semplici dianzi citate in punto di:

- riferimento della verifica della sussistenza delle condizioni di capacita' del giudice ai soli momenti della trattazione del processo e della decisione, da tenere nettamente distinti da quello motivazionale;

- esigenza di non porre in discussione la irreversibilita' di alcuni effetti (fondamentali quelli in materia di liberta') immediatamente derivanti anche dalla lettura del solo dispositivo;

- necessita' di privilegiare un'interpretazione conforme ai principi posti dagli articoli 24, 111 e 112 Cost..

Svolge altresi' le seguenti considerazioni, allo scopo di approfondire e meglio specificare le ragioni dell'opzione interpretativa alla quale viene prestata adesione:

3.1 In relazione al principio di immutabilita' del giudice espresso dall'articolo 525 c.p.p., comma 2, - invocato dall'opzione interpretativa che ritiene dovervi essere assoluta coincidenza tra giudice "deliberante" e giudice redattore della motivazione, non derogabile neppure nelle ipotesi dell'impedimento contemplato dall'articolo 426 c.p.p., comma 2 e articolo 599 c.p.p., comma 4, - la Corte Costituzionale, fino dalla pronuncia n. 484 del 1995 (in aderenza, del resto, al tenore letterale della norma, che considera necessaria la coincidenza delle due fasi, rispettivamente, della "deliberazione" e della "partecipazione al dibattimento") ha sottolineato che detto principio e' teso a soddisfare "la generale esigenza che la decisione giurisdizionale, qualsivoglia forma venga ad assumere, sia emanata dal medesimo giudice che ha provveduto alla trattazione della procedura, intendendosi per tale l'esame delle acquisizioni probatorie funzionali alla decisione, ogni attivita' istruttoria destinata allo stesso scopo, nonche' l'assunzione delle richieste e conclusioni delle parti".

Nel medesimo senso il Giudice delle leggi si e' espresso con le sentenze n. 399 del 2001, n. 431 del 2001 e n. 67 del 2007, secondo le quali il principio di immediatezza, attuato dalla regola di immutabilita' del giudice, esige "l'identita' tra il giudice che acquisisce le prove e quello che decide".

Allo stesso modo, la giurisprudenza di questa Corte Suprema ha concordemente sottolineato che il principio in questione viene rispettato ogniqualvolta l'organo giudicante che procede alla deliberazione sia lo stesso che ha partecipato interamente al dibattimento, svolgendo la relativa attivita' di formazione della prova (si ricordino, tra le plurime decisioni in tal senso, Cass.: Sez. 5, 24.5.2006, n. 36764, Bevilacqua e altri; Sez. 2, 15.12.2005, n. 5064/06, Raino' ed altri; Sez. 6, 3.12.2003, n. 4916/04, Mele; Sez. 1, 8.2.2001, n. 13584, Fortunato; Sez. 2, 19.10.1999, n. 12620, Erinnio. Nel senso dell'applicabilita' della regola al giudice monocratico, si veda pure Cass.: Sez. 2, 2.12.2004, n. 2/05, Forgietta; Sez. 5, 15.12.1998, n. 2904/99, P.M. in proc. Zito; Sez. 1, 19.5.1997, n. 6193, Gabugliese; Sez. 1, 8.8.1995, n. 9292, Capone; Sez. 3, 4.10.1994, n. 11111, P.G. in proc. Tini), aggiungendo, con specifico riguardo al rito abbreviato, che la immutabilita' del giudice va intesa con riferimento ai momenti della valutazione e trattazione del merito da un lato e della sua definizione dall'altro (vedi Cass.: Sez. 2, 26.9.2006, n. 33840, Azzi; Sez. 3, 4.12.1996, n. 1217, Greco; Sez. 4, 10.7.1996, n. 8061, Carosi).

Se, dunque, la "deliberazione", testualmente menzionata dall'articolo 525 c.p.p., viene ad esaurirsi nella redazione e nella successiva lettura del dispositivo (quale atto che, per primo, "esteriorizza" il dictum giurisdizionale), senza che lo stesso possa essere modificato (per il principio della prevalenza) attraverso la redazione della motivazione non contestuale, il principio di immutabilita' non appare poter rilevare ai fini dell'affermazione della necessaria coincidenza tra giudice "deliberante" e giudice "motivante".

L'interpretazione estensiva del disposto dell'articolo 525 c.p.p. - volta a ricomprendere nel momento della "deliberazione" anche la fase della redazione non contestuale della motivazione (articolo 544 c.p.p., commi 2 e 3), con conseguente affermazione della necessita' di una coincidenza della persona fisica del giudice pure rispetto a tale ultimo momento - si basa sui presupposti della intrinseca connessione e della necessaria compenetrazione tra atto del decidere e atto del motivare, facendone discendere che la possibilita' di attribuire la redazione della motivazione ad un giudice diverso da quello impedito sarebbe inconciliabile con la regola generale secondo il quale la esteriorizzazione del processo volitivo della decisione deve avvenire ad opera del giudice che l'ha adottata.

La redazione dell'apparato giustificazionale, invece, ha la funzione di rendere conoscibili alla collettivita' le ragioni logico-giuridiche che hanno condotto alla decisione, permettendo in pari tempo alle parti del processo di dedurre ed esporre eventuali motivi di impugnazione e l'incombente motivazionale e' contemplato dal codice di rito negli "atti successivi alla deliberazione", sicche' appare legittimo concludere che il principio di immutabilita', in sostanza, non si estende al di la' dell'atto del decidere, che e' cosa diversa dall'atto di spiegazione della decisione.

3.2 Quanto alla prospettata esigenza di evitare una motivazione meramente "cartolare", che incongruamente prescinda dalla diretta percezione di quanto avvenuto in udienza, va ricordato che il codice di rito conosce molteplici ipotesi di "giudizio cartolare", ovvero di giudizio caratterizzato da una decisione assunta sostanzialmente sulla base della mera lettura di atti formatisi dinanzi ad altri, rientrando in tale novero, ad esempio, il caso dello stesso giudizio abbreviato "non condizionato" e, in maniera ancora piu' eclatante, il giudizio d'appello, pur non ritenuto incompatibile con le linee fondanti del giusto processo.

3.3 Secondo alcune decisioni, l'articolo 559 c.p.p., comma 4, "sembra riferirsi solo al caso in cui il giudice abbia redatto la minuta della sentenza e poi non possa sottoscriverla, non potendosi ipotizzare che il presidente del tribunale possa sostituire il decidente anche nella compilazione di un provvedimento alla formazione del quale non ha in alcun modo partecipato".

In tal senso si sono espresse le ricordate sentenze pronunciate dalla Sez. 5, 4.7.2005, n. 28150, P.G. in proc. lamella; dalla Sez. 2, 6.5.2004, n. 23547, P.G. in proc. Madeo e 7.4.2004, n. 20280, P.M. in proc. Morelli; ed ancora dalla Sez. 5, 5.4.2004, n. 21659, P.G. in proc. Covello e altri; ma, gia' nel vigore del codice di rito del 1930, la 3 Sezione, nella sentenza 27.5.1966, P.M. in proc. Castri, aveva affermato, per giustificare l'impossibilita' di attribuire al presidente del tribunale anche il compito della motivazione, che la disposizione letterale dell'allora articolo 474 c.p.p. era tanto chiara da non potersi prestare a diversa interpretazione.

Trattasi di argomentazione, avallata dalla maggior parte della dottrina, che potrebbe ricevere conferma dalla considerazione che l'impiego, da parte dell'articolo 546 c.p.p., comma 2, del termine "sottoscrizione", fa seguito alla illustrazione, da parte del 1 comma, dei requisiti della sentenza, tra i quali sono richiamati distintamente, e dunque apparentemente insuscettibili di sovrapposizione, la "concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto" (lettera e) e la "data e la sottoscrizione del giudice" (lettera g).

Detta constatazione non appare tuttavia determinante nel senso di escludere la possibilita' di considerare che il legislatore, con il richiamare l'atto della sottoscrizione, abbia inteso fare riferimento all'atto finale della stesura della motivazione, culminante appunto nella apposizione della firma, in cio' logicamente ricomprendendo la immediatamente precedente attivita' della stesura della motivazione stessa; cio' tanto piu' ove si consideri che la regola generale di redazione della motivazione imposta dall'articolo 544 c.p.p. e' quella della contestualita' rispetto alla decisione, si da potersi ancor piu' dedurre che il "sottoscrivere" finisca per coincidere con il "motivare".

Del resto, anche a fronte di una motivazione non contestuale, la finalita' cui risponde la "minuta" nella sentenza collegiale - ovvero la necessita', tramite la stessa, di verificare le motivazioni discusse in camera di consiglio con quelle contenute in sentenza - non avrebbe ragion d'essere nel giudizio monocratico, condotto e deciso da una sola persona e nel quale non e' prevista dalla teoria ne' dalla prassi generale la redazione di alcuna "minuta".

3.4 Ne' puo' considerarsi conducente, per contrastare la tesi privilegiata da queste Sezioni Unite, la prospettazione di una situazione di possibile contrasto tra il convincimento maturato all'esito della sola lettura degli atti processuali dal giudice mero estensore della sentenza da altri decisa e la decisione in senso contrario gia' espressa dal giudice deliberante: in una situazione siffatta, secondo il ricorrente, l'estensore sarebbe costretto, in violazione dell'articolo 101 Cost., comma 2, a motivare comunque una pronuncia che egli ritiene "ingiusta".

Appare opportuno rilevare anzitutto, al riguardo, che il nostro sistema processuale penale e' contrassegnato, a differenza di altri sistemi, dall'assenza di meccanismi di emersione delle dissenting opinions e che la Corte Europea dei diritti dell'uomo si e' pronunciata (con la sentenza 10 giugno 2003, Sofri ed altri contro Italia) nel senso che non costituisce violazione del diritto all'equo processo, di cui deve godere l'imputato, il fatto che il giudice estensore della motivazione della sentenza sia "in disaccordo" con la decisione.

In caso, poi, di giudice monocratico non sono evocabili le previsioni dell'articolo 154 disp. att. c.p.p. che, trattando della redazione non immediata dei motivi della sentenza collegiale, regolano, tra gli altri, il profilo della designazione dell'estensore della motivazione laddove non stesa dallo stesso presidente.

Tale norma comunque - a differenza di quanto stabilito dall'articolo 118 disp. att. c.p.c., a tenore del quale "la scelta dell'estensore della sentenza...e' fatta dal presidente tra i componenti del collegio che hanno espresso voto conforme alla decisione" - non prevede una analoga "cautela" e la Corte Costituzionale (con ordinanza n. 283 del 1998) ha dichiarato manifestamente inammissibile (per carenza di esplicitazione dell'incidenza di un'eventuale pronuncia di illegittimita' sull'addebito disciplinare contestato all'incolpato) la questione di legittimita' costituzionale che la Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura (con provvedimento del 9.5.1997) aveva sollevato proprio in relazione a detta diversita' di regolamentazione ed in ragione di un non manifestamente infondato sospetto di contrasto con l'articolo 101 Cost., comma 2, piu' in generale evocando la necessita' di avere contezza in ordine all'esistenza o meno, anche nel processo penale, "del diritto del magistrato dissenziente di rifiutarsi di redigere la motivazione di una decisione in senso difforme dalla sua convinzione".

In ogni caso, non ritiene questo Collegio che di tutela del "dissenso" possa appropriatamente discorrersi in una situazione, quale quella di specie, caratterizzata dalla necessita' di porre in essere un "atto dovuto", essendo fisiologico, se non addirittura costituzionalmente imposto (articolo 111 Cost., comma 6), che ad ogni dispositivo debba seguire una motivazione.

3.5 Viene prospettato in ricorso che l'articolo 559 c.p.p., comma 4, troverebbe diverse modalita' applicative, a seconda che il giudice impedito abbia o meno redatto la minuta della motivazione, giacche' nel primo caso il presidente dovrebbe procedere a sottoscrivere tale documento prima del suo deposito in cancelleria mentre, nel secondo caso, il presidente dovrebbe limitarsi, dando atto dell'impedimento del giudice, a sottoscrivere il dispositivo (eventualmente preceduto dall'indicazione del nominativo dell'imputato, delle imputazioni e delle conclusioni delle parti), ordinandone il deposito ai fini della eventuale impugnazione, finalizzata ad ottenere una declaratoria di nullita' della decisione con regressione al giudice di primo grado.

In quest'ottica non solo viene affermata la possibilita' dell'impugnazione del mero dispositivo, ma essa viene anzi configurata quale strumento idoneo a superare una situazione di stallo determinata dalla sopravvenuta impossibilita' di provvedere al deposito della motivazione.

Tale ricostruzione procedimentale non e' condivisibile, sia perche' per il giudice monocratico (come gia' si e' osservato) non e' previsto il deposito di alcuna "minuta" sia perche' il caso della mancanza assoluta della motivazione non rientra tra quelli, tassativamente previsti dall'articolo 604 c.p.p., nei quali il giudice di appello deve dichiarare la nullita' della sentenza appellata e disporre la trasmissione degli atti al giudice di primo grado; verificandosi invece nullita' ai sensi dell'articolo 125 c.p.p., comma 3, alla quale, allorquando la sentenza e' appellabile, il giudice di appello puo' rimediare in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto assegnatigli dalla legge.

Neppure puo' condividersi una prospettazione di radicale "inesistenza" della sentenza priva di motivazione (affermata da Cass. pen.: Sez. 3, 13.7.2007, n. 27965, Butera; Sez. 3, 28.4.2004, n. 35109, P.G. in proc. Basile e Sez. 2, 17.10.2000, n. 5223, Pavani; nonche' da Cass. lav., 8.10.1985, n. 4881; Monacelli contro Inps), poiche' il concetto di inesistenza, quale categoria dogmatica elaborata dalla dottrina e dalla giurisprudenza e ben distinta da quella della nullita' assoluta per il fatto di travalicare lo stesso giudicato, appare rimandare essenzialmente ai casi talmente gravi da far perdere all'atto i requisiti "geneticamente" propri dello stesso (nei quali ad esempio la sentenza promani da organo o persona privi di potere giurisdizionale o nei confronti di imputato inesistente), si' da porlo quale strutturalmente inidoneo a produrre alcun effetto giuridico nel processo e fuori di esso (vedi Cass., Sez, Unite pen.: 24.11.1999, n. 25, Di Dona e 9.7.1997, n. 11, P.M. in proc. Quarantelli).

Nella fattispecie in esame, dunque, la Corte territoriale - anche a fronte del deposito del mero dispositivo della sentenza pronunciata dal G.I.P. - avrebbe comunque potuto decidere nel merito e, nel rispetto dei limiti del devoluto e del divieto di reformatio in peius, procedere addirittura alla redazione integrale di una motivazione mancante, utilizzando le prove gia' legittimamente acquisite nel precedente grado di giudizio nel contraddittorio delle parti (in tal senso Cass., Sez. 5, 25.3.2005, n. 11961).

4. Anche gli altri motivi di ricorso sono infondati.

4.1 Prive di pregio devono considerarsi, anzitutto, le eccezioni di improcedibilita' riferite a mancanza od a vizi degli atti di querela.

Al riguardo va rilevato che correttamente e' stato ritenuto che gli abusi sessuali in oggetto non sono stati commessi con violenza ma attraverso induzione ingannatoria, cosi' che le persone offese non hanno potuto immediatamente percepire che la condotta del Ro. L. si poneva in contrasto con regolare prassi medica e non poteva essere giustificata dalla prospettata attivita' di prevenzione e di cura.

Legittimamente, pertanto, sono state ritenute tempestive le querele presentate da talune delle vittime solo quando esse hanno preso cognizione consapevole dell'abuso subito, cioe' di tutti gli elementi che hanno consentito loro la valutazione dell'esistenza stessa del reato. Uno stato soggettivo di sospetto e di dubbio in ordine alla sussistenza dell'illecito non e' sufficiente per fare r decorrere i termini per la presentazione della querela e l'onere della prova dell'intempestivita' incombe su chi la allega, non essendo sufficiente, a tal fine, affidarsi a semplici presunzioni o supposizioni e dovendo essere fornita, al contrario, una prova rigorosa, tenuto conto che ogni eventuale situazione di incertezza va risolta a favore del querelante (si vedano, tra le molteplici e piu' recenti decisioni in tal senso, Cass.: Sez. 1, 15.2.2008, n. 7333; Sez. 5, 8.5.2006, n. 15853; Sez. 2, 17.4.2003, n. 18710).

Neppure sono censurabili le considerazioni svolte dalla Corte di merito, in tema di procedibilita' di ufficio ex articolo 609 septies c.p., n. 3, per la qualita' di esercente di servizio pubblico rivestita dall'imputato e contestata nell'imputazione, in quanto larga parte delle condotte risulta realizzata nell'esplicazione non di attivita' intra moenia - consentita dal Decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270 e sottoposta, nel suo effettivo svolgersi, a regime privatistico (vedi da ultimo, sul punto, Cass., Sez. 6, 31.1.2005, n. 2969, Moschi) - ma di vera e propria attivita' pubblica ospedaliere, con l'uso della modulistica intestata all'USSS n. (OMESSO), ed indiscutibile, in ogni caso, va considerata la procedibilita' di ufficio per le pazienti Vi. E. e Sa. S., che hanno subito gli abusi mentre erano ricoverate nel medesimo ospedale.

Una volta accertata la procedibilita' di ufficio per gli illeciti perpetrati in danno di tali due pazienti, detta procedibilita' si estende a tutti gli altri episodi di abuso secondo la previsione di cui all'articolo 609 septies c.p., n. 3, in quanto la "connessione" prevista da tale norma non e' limitata alle ipotesi di cui all'articolo 12 c.p.p., ma va estesa alla connessione meramente investigativa di cui all'articolo 371 c.p.p., comma 2, idonea a determinare comunque il venire meno dell'esigenza di riservatezza che e' alla base dell'attribuzione del diritto di querela alla persona offesa (vedi Cass.: Sez. 3, 25.1.2007, n. 2876; Sez. 3, 7.9.2005, n. 32971; Sez. 3, 20.4.2001, n. 16060; Sez. 4, 10.1.2001, n. 2371).

4.2 In punto di affermazione della responsabilita', poi, il ricorso propone censure articolate in fatto, non proponibili in sede di legittimita' a fronte di un provvedimento che possiede un apparato argomentativo completo, logico e razionale, del tutto rispondente alle utilizzate acquisizioni processuali.

Le censure formulate nell'atto di gravame sono prive di elementi di novita' rispetto a quelle gia' esaminate dai giudici del merito e attengono a rilievi che quei giudici hanno disatteso con argomentazioni corrette ed immuni da vizi logici.

Razionalmente risulta affermato che l'imputato non ha rispettato i corretti protocolli medici per la prevenzione dei tumori dell'ano e del retto, anzitutto perche' egli - pure avendo asserito che le visite rettali da lui effettuate non si inquadravano in una programmata attivita' di screening - ha sollecitato le pazienti a sottoporsi a quelle specifiche visite, adducendo esigenze di prevenzione in assenza di qualsiasi elemento di sospetto. Il sospetto di tali gravi patologie, inoltre, non richiede una semplice visita proctologica, ma impone accertamenti piu' articolati e complessi (e' lo stesso Ro. L. ad averlo riconosciuto) da condursi attraverso analisi di laboratorio ed altre indagini strumentali, mai prescritte ad alcuna delle parti offese.

Quali indici di responsabilita', poi, i giudici del merito hanno razionalmente individuato:

- le posizioni estremamente imbarazzanti e lesive del pudore imposte alle pazienti in occasione delle visite alle quali sono state sottoposte;

- gli "apprezzamenti" eccessivamente confidenziali rivolti alle persone ed alle parti anatomiche delle pazienti (dei quali, per il loro oggettivo contenuto, con logica coerenza sono state escluse le pretese "finalita' distensive");

- le modalita' ed i tempi prolungati delle esposizioni, nonche', in alcuni casi, gli "schiaffeggiamenti" sui glutei delle pazienti, scelte tra quelle giovani e di aspetto piacente;

- l'accertamento, nel corso di mesi di indagine, che soltanto una paziente di eta' avanzata era stata esplorata nel retto, non essendosi prestato l'imputato, nella generalita' dei casi, ad eseguire tale tipo di visita a pazienti non "giovani e carine";

- il mancato rilascio di referti di diagnosi sull'eseguita esplorazione del retto, che il Ro. L., con giustificazione logicamente ritenuta non convincente, ha ricondotto alla mancanza nel libretto senologico dell'ULSS di un riquadro riguardante visite rettali;

- la reiterazione, in alcuni casi, delle visite a breve distanza di tempo in assenza di patologie, nonche' la fissazione delle stesse con l'improprio ma significativo invito alle pazienti di presentarsi senza accompagnatori.

I giudici del merito hanno dato esaustiva spiegazione della genesi delle indagini, avviate a seguito della segnalazione di una ginecologa alla quale alcune pazienti si erano rivolte mostrando perplessita' sulle iniziative del Ro. L. ed hanno rilevato che la veridicita' delle dichiarazioni delle predette era evidenziata dalla descrizione delle medesime modalita' di una condotta antigiuridica reiterata per numerosi anni in danno di persone le quali non avevano alcun motivo di inventare accuse per fatti inesistenti, in danno di un sanitario con il quale, in alcuni casi, esse non erano piu' in contatto da tempo.

In conformita' alla effettuata ricostruzione dei fatti hanno poi evidenziato il dolo (generico) del reato, consistente nella coscienza e volonta' di compiere un atto lesivo della liberta' sessuale della persona offesa, a prescindere dalla eventuale finalita' dell'agente di soddisfare la sua concupiscenza.

Infondatamente, quindi, si sostiene in ricorso che la motivazione della sentenza impugnata poggi su considerazioni induttive, anziche' su prove rappresentative, e che il progredire delle accuse sia dipeso da suggestioni o confidenze prive di agganci con la realta': non vi e' alcuna dimostrazione, infatti, di un preteso "contagio dichiarativo", che solo assertivamente si sarebbe innescato attraverso uno scambio di informazioni tra persone chiamate a deporre in ordine ad una vicenda loro capziosamente rappresentata.

Non puo' costituire vizio deducibile davanti a questa Corte la prospettazione di una diversa e, per il ricorrente, piu' favorevole valutazione delle risultanze probatorie ed esula dai poteri della Corte di legittimita' quello della "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, a fronte di un compiuto esame - operato dai giudici del merito - esteso a tutte le risultanze processuali e che non ha tralasciato alcuna acquisizione probatoria, fornendo risposta a tutte le contestazioni difensive.

4.3 Con riferimento alla condotta tipica del reato di "violenza sessuale", vanno ribadite le considerazioni (gia' svolte da questa Corte Suprema, tra le altre decisioni, nella sentenza 23.9.2004, n. 37395) ove e' stato posto in rilievo che l'individuazione di tale condotta si riconnette alla definizione della nozione, del contenuto e dei limiti della locuzione "atti sessuali", di cui alla Legge 15 febbraio 1996, n. 66, in quanto l'articolo 609 bis cod. pen. (introdotto appunto da tale legge) ha concentrato in una fattispecie unitaria le previgenti ipotesi criminose previste dagli articoli 519 e 521 c.p.p., individuando quale unica condotta composita, idonea a ledere il bene giuridico della liberta' sessuale, in luogo della "congiunzione carnale" e degli "atti di libidine violenti", il fatto di chi con violenza o minaccia o mediante abuso di autorita' "costringe" taluno a compiere o a subire "atti sessuali".

In ordine al problema dell'individuazione del minimum di condotta penalmente rilevante perche' resti integrato il delitto di violenza sessuale, punto focale e' la disponibilita' della sfera sessuale da parte della persona che ne e' titolare e la condotta vietata dall'articolo 609 bis cod. pen. ricomprende - se connotata da costrizione (violenza, minaccia o abuso di autorita'), sostituzione ingannevole di persona ovvero abuso di condizioni di inferiorita' fisica o psichica - oltre ad ogni forma di congiunzione carnale, qualsiasi atto che, risolvendosi in un contatto corporeo tra soggetto attivo e soggetto passivo, ancorche' fugace ed estemporaneo, o comunque coinvolgendo la corporeita' sessuale di quest'ultimo, sia finalizzato e normalmente idoneo a porre in pericolo la liberta' di autodeterminazione del soggetto passivo nella sua sfera sessuale.

Le finalita' dell'agente e l'eventuale soddisfacimento del proprio piacere sessuale non assumono un rilievo decisivo ai fini del perfezionamento del reato, che e' caratterizzato dal dolo generico e richiede semplicemente la coscienza e volonta' di compiere atti pervasivi della sfera sessuale altrui (vedi Cass., Sez. 3; 27.9.2007, n. 35626; 10.4.2000, n. 4402).

Anche i palpeggiamenti ed i toccamenti possono costituire una indebita intrusione nella sfera sessuale ed il riferimento al sesso non deve limitarsi alle zone genitali, ma comprende pure quelle ritenute "erogene" (stimolanti dell'istinto sessuale) dalla scienza medica, psicologica ed antropologico-sociologica (vedi Cass., Sez. 3: 20.6.2006, n. 21167; 23.9.2004, n. 37395; 1.12.2000, n. 12446; 30.3.2000, n. 4005; 27.1.1999, n. 1137; 5.6.1998, n. 6652).

4.4 A norma dell'articolo 603 c.p.p., comma 1, la rinnovazione dell'istruzione nel giudizio di appello ha natura di istituto eccezionale rispetto all'abbandono del principio di oralita' nel secondo grado, ove vige la presunzione che l'indagine probatoria abbia raggiunto la sua completezza nel dibattimento gia' svoltosi.

A tale istituto di carattere eccezionale puo' farsi ricorso solo quando il giudice ritenga, nella sua discrezionalita', di non poter decidere allo stato degli atti ed un'impossibilita' siffatta puo' sussistere quando i dati probatori gia' acquisiti siano incerti nonche' quando l'incombente richiesto rivesta carattere di decisivita' nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali suddette incertezze ovvero sia di per se' oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza.

L'error in procedendo, in cui si sostanzia il vizio che l'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera d), ricomprende fra i motivi di ricorso per Cassazione, rileva pertanto - secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema - solo quando la prova richiesta e non ammessa, confrontata con le motivazioni addotte a sostegno della sentenza impugnata, risulti "decisiva" (in tal senso si pone il richiamo all'articolo 495 c.p.p., comma 2), cioe' tale che, se esperita, avrebbe potuto determinare una decisione diversa. Cio' comporta che la valutazione in ordine alla decisivita' della prova deve essere compiuta accertando se i fatti indicati dalla parte nella relativa richiesta fossero tali da potere inficiare le argomentazioni poste a base del convincimento dei giudici di merito e tanto non e' dato ravvisare nella sentenza in esame.

Anche nel giudizio abbreviato di appello, specialmente se "condizionato" ai sensi dell'articolo 438 c.p.p., comma 5, il giudice puo' esercitare il potere officioso di integrazione probatoria, pure su sollecitazione di parte, entro l'ambito delineato dall'articolo 603 c.p.p., perche' la previsione dell'articolo 441 c.p.p., comma 5, che attribuisce siffatto potere al giudice dell'abbreviato in primo grado, e' estensibile, con gli stessi limiti, al giudice di appello, e la sua valutazione discrezionale circa la necessita' della prova - ove, come nella specie, sia razionalmente motivata - non e' censurabile in sede di legittimita' (vedi Cass.: Sez, 3, 12.3.2008, n. 11100; Sez. 5, 6.6.2006, n. 19388, Biondo ed altri; Sez. 6, 16.2.2006, n. 6221, Aglieri ed altri; Sez. 1, 3.6.2004, n. 25096, Alampi ed altro).

Nella fattispecie in esame la parte aveva chiesto la rinnovazione parziale del dibattimento, prospettando, in primo luogo, la necessita' di procedere alla diretta visione, in dibattimento, delle registrazione audiovisive delle visite mediche eseguite dall'imputato sulle parti offese; nonche' richiedendo l'effettuazione di una perizia proctologia, per nuova elaborazione e valutazione dei dati acquisiti, adducendo, quale presupposto giustificativo di tale richiesta, la pretesa mancanza di idonea specializzazione dei periti rispettivamente officiati dal pubblico ministero e dal G.I.P..

La Corte di merito ha respinto tale richiesta con argomentazioni razionali ed ineccepibili sotto il profilo logico-giuridico ed ha escluso ogni incertezza allo stato degli atti considerando che:

a) erano state registrate dalla polizia giudiziaria e trasmesse al P.M. 118 cassette video, tutte esaminate dal Dr. S., perito nominato dal giudice, unitamente ai consulenti diparte, sicche' la difesa aveva potuto averne piena e completa contezza; il Dr. S., inoltre, nell'ultima parte del suo elaborato peritale, aveva condotto una specifica analisi riferita a ciascuna intercettazione e nessuna restrizione aveva subito la possibilita' di puntuale confutazione difensiva.

Ne' una ricerca finalizzata a verificare l'esistenza e la portata di eventuali "atteggiamenti di soddisfazione morbosa" da parte dell'imputato avrebbe potuto addurre elementi ad esso favorevoli in quanto, come gia' si e' rilevato, l'eventuale soddisfacimento del proprio piacere sessuale non assume un rilievo decisivo ai fini del perfezionamento del reato;

b) la valutazione circa la correttezza delle procedure e dei protocolli medici nell'espletamento delle visite senologiche, effettuata dai periti gia' officiati, aveva puntuale fondamento scientifico; c) lo stesso imputato aveva ammesso che non sussiste dimostrata correlazione tra patologie del seno e patologie della parte terminale dell'apparato digerente, sicche', nell'ambito della prevenzione delle patologie mammarie, non ha fondamento scientifico la prospettazione (non limitata a casi specifici di linfadenopatia generalizzata) della necessita' di un'indagine riferita ai linfonodi inguinali.

La perizia infine - in ogni caso - non puo' farsi rientrare nel concetto di "prova decisiva", essendo un mezzo di accertamento neutro, sottratto alla disponibilita' delle parti e rimesso alla discrezionalita' del giudice (vedi, tra le decisioni piu' recenti, Cass.: Sez. 3, 2.2.2006, Biondillo ed altri; Sez. 4, 6.2.2004, n. 4981; Sez. 4, 28.2.2003, n. 9279; Sez. 5, 21.10.1999, n. 12027; Sez. 3, 14.2.1998, n. 13086).

4.5 Quanto alla costituzione di parte civile di Sp.Da., l'eccezione di tardivita' della stessa non e' accoglibile perche' esattamente i giudici del merito hanno interpretato l'articolo 441 c.p.p. nel senso che "nel corso del giudizio abbreviato" - diversamente da quanto disposto per il dibattimento ordinario dall'articolo 79 c.p.p. - detta costituzione possa intervenire anche oltre l'udienza di costituzione delle parti, "dopo la conoscenza dell'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato". Ne' e' stato addotto in ricorso che l'imputato si sia tempestivamente opposto a tale costituzione ed abbia proposto richiesta motivata di esclusione.

La liquidazione del danno subito dalla Sp. D., infine, appare effettuata con congrue valutazioni riferite alle modalita' ed alla reiterazione degli abusi dalla stessa patiti ed all'entita' del pregiudizio psicologico derivato alla stessa; mentre non sono invocabili dall'imputato profili di disparita' di trattamento a fronte di accadimenti caratterizzati da modalita' di svolgimento non coincidenti ed in una situazione in cui la sola Sp. D. aveva proposto appello.

4.6 I reati commessi in danno di B.M. I. (in data imprecisata nel corso dell'anno 1989) e di Mo.Ro. (in due occasioni, in data 9.4.1993 e alcuni giorni dopo la data del 28.4.1999), infine, non possono considerarsi prescritti.

L'articolo 158 cod. pen., nella formulazione anteriore alla Legge 5 dicembre 2005, n. 251 (entrata in vigore il successivo 8 dicembre), per il reato continuato, faceva decorrere dal giorno in cui era cessata la continuazione il momento a partire dal quale iniziava a decorrere il termine di prescrizione.

Tale previsione era stata ritenuta conforme a razionalita', sul presupposto che l'inscindibilita' del reato continuato agli effetti della prescrizione trovava il suo fondamento nel principio che la questa non puo' iniziare a decorrere finche' sussiste ed e' in corso l'attivita' illecita determinata dall'unico e medesimo disegno criminoso, pur rimanendo fermi i termini prescrizionali propri di ciascun reato.

La Legge n. 251 del 2005, articolo 6 comma 2, ha modificato detto regime, prevedendo che il termine di prescrizione debba decorrere dal momento di commissione di ciascun reato, pur, ricondotto al vincolo della continuazione.

La disciplina transitoria posta dalla Legge n. 251 del 2005, articolo 10 comma 3, - in seguito all'intervento ablativo attuato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 23 novembre 2006, n. 393 - prevede, pero', che "Se, per effetto delle nuove disposizioni, i termini di prescrizione risultano piu' brevi, le stesse si applicano ai procedimenti e ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della presente, ad esclusione dei processi gia' pendenti in

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