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Il presupposto, per l'applicazione della misura cautelare, del pericolo di inquinamento probatorio sussiste anche quando la relativa condotta non è propria dello stesso indagato

In tema di misure cautelari personali, l'esigenza di prevenzione dell'inquinamento probatorio, ex articolo 274 comma 1, lettera a, Cpp, non deve necessariamente essere riferita alla condotta propria dell'indagato. Detto pericolo, infatti, può ritenersi concreto anche quando derivi dalla condotta di altri indagati ovvero addirittura di persone non ancora identificate. E' quanto ha pronunciato la Corte di Cassazione, Sezione 3 Penale, con sentenza del 6 novembre 2007, n. 40535. Nella specie la S.C. ha ritenuto sussistente il presupposto dell'inquinamanto delle prove in una vicenda di reato concorsuale in cui l'intimazione rivolta alla persona offesa al fine di indurla a non riferire l'accaduto era risultata provenire solo da altro coindagato.



- Leggi la sentenza integrale -

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con provvedimento in data 3/7/2007 il Tribunale del Riesame di Milano confermava l'ordinanza in data 14/6/2007, con la quale il Giudice per le Indagini Preliminari di quella Citta' aveva applicato a Ru. Simone Salvatore la misura cautelare degli arresti domiciliari, quale indagato del reato p. e p. dall'articolo 609 octies c.p., perche', in concorso con Ji. Gu. e Tr. An., Ji. Gu. dopo aver convinto la parte offesa a seguirlo nel retro del locale da ballo "(OMESSO) " con la promessa di un regalo, con violenza e minaccia consistite nel dirle "se vuoi stare con me devi prima passare da loro", costringeva la parte offesa Ca. Ma. a subire atti sessuali consistiti in ripetuti toccamenti su tutto il corpo, penetrazioni anali e vaginali da parte di tutti gli indagati. In (OMESSO), nella notte tra il (OMESSO).

11 Tribunale del Riesame, nel confermare il provvedimento del G.I.P. oggetto di impugnazione, rilevava la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza desunti dal racconto della Ca., ritenuto intrinsecamente attendibile, oltre che riscontrato dalle dichiarazioni rese dalla madre - che al rientro a casa della figlia, la notte del fatto, aveva notato che la ragazza era particolarmente turbata - e dal professore Pa.Ro., al quale la giovane aveva narrato l'accaduto, il lunedi' successivo allo svolgersi dei fatti. Riscontri ulteriori erano poi rappresentati ad avviso del Tribunale: 1) dal referto medico del Pronto Soccorso della Clinica (OMESSO), stilato tre giorni dopo l'accaduto, il quale evidenziava un quadro compatibile con gli esiti di una violenza subita; 2) dalle dichiarazioni di uno dei coindagati, Tr. An., il quale aveva riferito che la sera dei fatti, effettivamente, all'interno del bagno dei camerini del locale notturno, si erano dapprima appartati Ji. e la ragazza; successivamente vi erano entrati il Ru. ed esso Tr.. Nell'occasione erano stati abbassati i collants della Ca. e, prima che il Tr. si allontanasse, gli altri due avevano iniziato a palpeggiarla; 3) dal racconto reso dagli amici della parte offesa, Di. Pa. St. e Fo. Fe., che quella sera erano presenti nel locale. In particolare, il Di. Pa. St. riferiva che, nella fascia oraria in cui Ma. si era allontanata dal loro tavolo, i tre indagati si trovavano tutti all'interno dei camerini.

Il Tribunale del Riesame osservava ancora che l'attendibilita' che andava riconosciuta alla denunciante non poteva essere scalfita dai suoi presunti disturbi di personalita': infatti, non era emersa alcuna patologia che potesse aver indotto la ragazza ad apprezzare in modo inveritiero i fatti denunciati. La consulenza tecnica della difesa, effettuata dalla Prof.ssa C., non poteva condurre a conclusioni diverse, dal momento che tale consulenza incontrava un evidente limite metodologico laddove si fondava non su di una visita condotta direttamente sulla parte offesa, bensi' sulla mera disamina di referti.

Sussistevano, pertanto, ad avviso del Tribunale, i gravi indizi di colpevolezza come pure le esigenze cautelari di cui all'articolo 274 c.p.p., lettera a) e c).

Il pericolo di inquinamento delle prove orali risultava concreto, dal momento che il Tr. aveva intimato alla vittima di non riferire ad alcuno l'accaduto. Inoltre, nei giorni successivi al fatto, i correi si erano attivati per contattare la ragazza e sua madre, all'evidente scopo di indurle a non presentare la denuncia.

Il pericolo di reiterazione della condotta era concretamente sussistente, avuto riguardo alle modalita' della condotta ed alla gravita' dell'abuso sessuale commesso.

Avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del Ru., deducendo: 1) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale laddove si era tributata piena credibilita' soggettiva alla parte offesa, senza previa verifica della idoneita' mentale della medesima a rendere dichiarazioni veritiere, malgrado la consulenza prodotta dalla difesa e la documentazione medica in atti, la quale ultima evidenziava come, all'epoca, la ragazza fosse sottoposta a terapia farmacologia (antidepressivi ed altro) ed in cura presso uno psichiatra (dr. P.);

2) difetto e/o illogicita' della motivazione perche' non erano state valutate con la dovuta cautela ed in conformita' ai requisiti della precisione, coerenza ed uniformita', le numerose contraddizioni di cui erano costellate le dichiarazioni della parte offesa;

3) errata valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari nei confronti del Ru., che mai aveva tentato di inquinare le prove;

4) mancato rispetto del principio di proporzionalita' della misura cautelare adottata, applicata senza tener conto dello stato di incensuratezza dell'indagato, della giovane eta' e del suo inserimento lavorativo.

Si chiedeva l'annullamento dell'ordinanza.

Il ricorso deve essere rigettato, essendo infondate le censure che lo sorreggono.

In particolare, privi di fondamento sono i primi due motivi di gravame, che possono essere tratti congiuntamente, stante la loro intima connessione.

Certamente sussistenti nella specie sono i "gravi indizi di colpevolezza" che l'articolo 273 c.p.p., comma 1 pone quale condizione generale per l'applicazione di misure cautelari personali. In proposito, deve ricordarsi che il concetto di "gravita' degli indizi", posto dalla norma richiamata - secondo la costante giurisprudenza di questa Corte - postula un'obiettiva precisione dei singoli elementi indizianti i quali, complessivamente considerati, devono consentire di pervenire logicamente ad un giudizio che, senza raggiungere il grado di certezza richiesto per un'affermazione di condanna, sia di alta probabilita' tanto dell'esistenza del reato quanto della sua attribuibilita' all'indagato.

Nell'ordinanza gravata, in coerenza con tale postulato, sono stati esattamente indicati gli elementi di fatto dai quali gli indizi sono stati desunti. In particolare, i Giudici del Riesame hanno correttamente ricostruito, sulla base delle emergenze investigative processualmente acquisite, non inficiate da elementi di segno contrario, il dispiegarsi degli accadimenti fattuali come narrati dalla Ca. e riscontrati dal racconto della madre, del Prof. Pa., al quale la giovane aveva, pressoche' nell'immediatezza, narrato la vicenda, oltre che significativamente avvalorati dalla certificazione medica in atti.

I Giudici del Riesame, con deduzioni logiche e corrette, hanno ritenuto che il narrato della denunciante non fosse affatto sostenuto da intenti calunniatori e, pertanto, gia' ex se, pienamente attendibile. Inoltre, il Tribunale non si e' affatto sottratto alle obiezioni difensive circa lo stato di salute mentale della parte offesa, fondando, infine, il proprio giudizio di piena attendibilita' sulla consulenza del Prof. P., il quale aveva espresso un tranquillizzante giudizio di "compenso psichico" della ragazza, escludendo disturbi della personalita' che potessero aver indotto la Ca. a percepire le vicende occorsele in modo non veritiero.

Anche le doglianze riferite alle ravvisate esigenze cautelari non meritano accoglimento. Tali esigenze sono state individuate principalmente nel concreto pericolo di inquinamento probatorio, con riferimento sia alle prove da acquisire, sia alle fonti di prova gia' individuate. Nel caso di specie, hanno ritenuto i Giudici del Riesame che, essendo le principali fonti di prova a carico del Ru. e dei complici costituite da fonti orali, era concreto il pericolo che le stesse potessero venire condizionate da possibili iniziative degli interessati, tanto che lo stesso coindagato Tr. aveva gia' intimato alla vittima di non riferire ad alcuno l'accaduto, attivandosi, nei giorni successivi all'episodio, per contattare la ragazza e la madre al fine di evitare la presentazione della denuncia. Lamenta, per contro, il ricorrente che tale pericolo di inquinamento probatorio non potrebbe essere a lui riferito, avendo egli - dopo i fatti in contestazione - troncato ogni rapporto sia con i correi, sia con la Ca..

L'assunto e' infondato ad avviso del Collegio. Del tutto correttamente il Tribunale ha evidenziato che, avendo i correi posto in essere, ovviamente nell'interesse di tutti e tre gli indagati, azioni volte al condizionamento della prova orale, l'esigenza cautelare di cui all'articolo 274 c.p.p., lettera a), nei confronti del Ru., non poteva essere esclusa per il solo fatto che egli non aveva materialmente pronunciato l'intimazione alla parte offesa affinche' non rivelasse l'accaduto.

Il Collegio, a tale riguardo, pur non ignorando l'esistenza di un diverso indirizzo giurisprudenziale, secondo cui l'esigenza cautelare di prevenzione dell'inquinamento probatorio deve riferirsi a condotta propria dell'indagato e non di eventuali concorrenti nel reato (cfr. Cass. Sez. 6, 29/1/2007 n. 10851, P.M. in proc. Tamponi), ritiene, tuttavia, di aderire al diverso orientamento - nella specie seguito anche dal Tribunale - secondo cui il pericolo deve ritenersi concreto anche quando le acquisizioni probatorie riguardino non la persona dell'indagato sottoposto alla misura, ma anche altri indagati o addirittura persone non ancora identificate ed in relazione alle quali e' concreto il pericolo suddetto (cfr. Sez. 1, sent. n. 1634/1995, Pontillo).

Altrettanto correttamente il rischio di reiterazione di analoghe condotte criminose e' stato desunto dalla gravita' dell'abuso sessuale commesso dall'indagato, in danno di una giovane attirata nella "trappola" da uno dei correi (Ji. Gu.), con la promessa di un regalo che costui le avrebbe fatto, approfittando dell'evidente attrazione che la giovane provava per lui.

Destituito di fondamento e' anche l'ultimo motivo di ricorso.

Nella scelta discrezionale delle misure cautelari personali, l'articolo 275 c.p.p. impone al Giudice di valutare se la misura che intende adottare o confermare sia idonea a soddisfare le specifiche esigenze di cautela ravvisate nel caso concreto. La discrezionalita' del Giudice non e', ovviamente, assoluta e la formulazione del giudizio di adeguatezza e proporzionalita' della misura alle esigenze che si intendono soddisfare e' incensurabile in sede di legittimita' solo se sorretta da adeguata motivazione, immune da vizi logici e giuridici.

Nel caso de quo, i Giudici del Riesame hanno correttamente applicato il suddetto principio, avendo congruamente motivato che il mantenimento degli arresti domiciliari appariva necessario ed idoneo ad impedire "le occasioni di incontro con possibili vittime", consentendo, nel contempo, di esercitare un efficace controllo da parte delle forze dell'ordine e della comunita' civile allo scopo di scongiurare il concreto pericolo del ripetersi in futuro di analoghe condotte criminose.

Il ricorso va, pertanto, rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, mentre, in ragione del contenuto dell'impugnazione, non si ritiene di irrogare anche la sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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