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Il privato che rediga materialmente una sentenza concorre nel reato di falso ideologico commesso dal giudice che attesti, con la sua sottoscrizione, la paternità del provvedimento

Il privato che rediga materialmente una sentenza concorre nel reato di falso ideologico commesso dal giudice che attesti, con la sua sottoscrizione, la paternità del provvedimento.(Corte di Cassazione Sezione 6 Penale, Sentenza del 10 luglio 2008, n. 28753)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente

Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere

Dott. SERPICO Francesco - Consigliere

Dott. MATERA Lina - Consigliere

Dott. CARCANO Domenico - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di Salerno;

nei confronti di:

1) CH. GI. N. IL (OMESSO);

2) C. V. N. IL (OMESSO);

3) MA. DO. N. IL (OMESSO);

4) M. D. N. IL (OMESSO);

5) PU. AN. N. IL (OMESSO);

6) SC. LU. N. IL (OMESSO);

7) S. A. N. IL (OMESSO);

avverso SENTENZA del 28/06/2007 GUP TRIBUNALE di SALERNO;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MATERA LINA;

sentite le conclusioni del P.G. Dr. Fraticelli Mario, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio nei confronti di M., Sc. e S. e il rigetto nei confronti di Ch., C., Ma. e Pu.;

sentiti:

per Ch. gli avv. Musco Enzo e Policio Licia, che chiedono il rigetto del ricorso;

per C. l'avv. D'Ambrosio Francesco, in qualita' di sostituto processuale dell'avv. Cantillo Oreste, che chiede il rigetto del ricorso;

per S. l'avv. Piergentili Piromallo Nicoletta, quale sostituto dell'avv. Krogh, che chiede il rigetto del ricorso;

per M. l'avv. D'Ambrosio Francesco Saverio che chiede dichiararsi l'inammissibilita' del ricorso.

FATTO

1) Con la sentenza indicata in epigrafe il GUP presso il Tribunale di Salerno, all'esito dell'udienza preliminare, ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti di:

- Ch. Gi., Ma. Do. e Pu. An. in relazione ai reati di corruzione in atti giudiziari loro rispettivamente ascritti ai capo G19), D1) e N1) della rubrica perche' il fatto non sussiste;

- Sc. Lu. in relazione al reato ascrittole al capo A2) (concorso in corruzione in atti giudiziari) per non aver commesso il fatto;

- C. V. in relazione al reato ascrittogli al capo L) (concorso in falso ideologico) perche' il fatto non e' previsto dalla legge come reato;

- M. D. i. r. a. r. a. a. c. A. (. p. d. p. i. f. n. s. a. r. a. a. c. A. (. i. c. i. a. g. p. n. a. c. i. f. e. a. r. a. a. c. A. (. i. f. i. a. p. p. i. f. n. e. p. d. l. c. r.

-. Sg. Al. in relazione al reato ascrittogli al capo G12) (concorso in abuso d'ufficio e falso ideologico per induzione in errore) perche' il fatto non sussiste e al reato ascrittogli al capo G1) (associazione per delinquere) perche' l'azione penale non poteva essere promossa per precedente giudicato.

2) Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, lamentando la violazione di varie norme penali (articolo 416 c.p., in relazione al reato contestato al capo A1; articoli 319 e 319 ter c.p., in relazione ai reati contestati ai capi A2, D1, G19, N1; articoli 476 e 479 c.p., in relazione ai capi A3 e L; articoli 48, 81 cpv. e 110 c.p., articolo 112 c.p., nn. 1 e 2, articolo 323 c.p., commi 1 e 2, articoli 476 e 479 c.p., in relazione al capo G12). Il ricorrente denuncia, inoltre, in relazione a tutti i capi d'imputazione, l'erronea applicazione della norma processuale posta dall'articolo 425 c.p.p., deducendo che, in base a tale disposizione di legge, ai fini della pronuncia di non luogo a procedere, e' necessario che gli elementi rivelatori dell'insussistenza del fatto, della sua irrilevanza penale o della estraneita' dell'imputato emergano dagli atti in modo incontrovertibile; e il giudice dell'udienza preliminare, una volta che risultino certe la verificazione del fatto nella sua materialita' e la sua attribuibilita' all'imputato sotto il profilo causale, non e' legittimato a valorizzare ipotetiche e incerte alternative concernenti l'effettiva direzione della volonta', ne' ad operare scelte tra le molteplici soluzioni aperte, che sono invece riservate in via esclusiva al libero convincimento del giudice del dibattimento, in esito all'effettivo contraddittorio sulla prova.

Secondo il ricorrente, inoltre, la sentenza impugnata e' affetta da mancanza di motivazione, perche' non da conto di tutte le fonti di prova indicate nella richiesta di rinvio a giudizio, neanche per escluderne la rilevanza, limitandosi ad analizzarne solo alcune e, in particolare, le poche conversazioni riportate nei capi d'imputazione; e, laddove la motivazione sembra esservi, la stessa e', in taluni punti, illogica e contraddittoria, in altri meramente apparente, risolvendosi in mere affermazioni di principio che prescindono dall'analisi concreta delle singole ipotesi di reato.

In prossimita' dell'odierna udienza, i difensori del M. hanno depositato memoria, con la quale hanno chiesto l'inammissibilita' o il rigetto del ricorso.

DIRITTO

1) Come si evince dalla lettura dell'impugnata sentenza, il presente procedimento trae origine da una indagine, inizialmente incardinata presso la Procura di Vibo Valentia, nel corso della quale e' emersa una serie di vicende corruttive maturate in ambiente giudiziario, tra loro non connesse ma comunque collegate, che ruotano intorno alla figura della dott.ssa P. S. P. (nei cui confronti si e' proceduto separatamente e che, all'epoca dei fatti, ricopriva la carica di presidente di sezione presso il Tribunale di Vibo Valentia), e dalle quali sono scaturiti ulteriori episodi, sussunti dalla pubblica accusa in varie fattispecie criminose.

La premessa e' utile, in quanto aiuta a comprendere le ragioni della confluenza nel procedimento di vicende a volte apparentemente non collegate tra loro.

Prima di procedere all'esame dei motivi di ricorso concernenti le singole posizioni dei prevenuti, deve darsi atto della sostanziale correttezza della regola di giudizio affermata nell'impugnata sentenza, secondo cui il giudice dell'udienza preliminare non puo' limitarsi a svolgere una mera delibazione di carattere processuale circa l'idoneita' della domanda di giudizio formulata dal pubblico ministero, ma e' chiamato ad esprimere valutazioni sul merito dell'accusa, esercitando un sindacato sostanziale e penetrante sul suo contenuto e sulla sua concreta idoneita' ad essere validamente sostenuta in dibattimento. Appare, tuttavia, opportuno puntualizzare che, anche se le modifiche legislative introdotte dalla Legge n. 479 del 1999 hanno conferito all'udienza preliminare aspetti piu' significativi relativi al merito dell'azione penale, lo scopo dell'udienza preliminare continua ad essere quello di evitare dibattimenti inutili, e non quello di accertare la colpevolezza o l'innocenza dell'imputato. Di tal che, il giudice dell'udienza preliminare deve pronunciare sentenza di non luogo a procedere nei confronti dell'imputato solo in presenza di una situazione di innocenza tale da apparire non superabile in dibattimento dall'acquisizione di nuovi elementi di prova o da una possibile diversa valutazione del compendio probatorio gia' acquisito; e cio' anche quando, come prevede espressamente l'articolo 425 c.p.p., comma 3, "gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contradditori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio": tale disposizione sta a confermare che il criterio di valutazione per il giudice dell'udienza preliminare, anche in presenza di elementi probatori insufficienti o contraddittori (sempre che appaiano destinati, con ragionevole previsione, a rimanere tali nell'eventualita' del dibattimento), deve essere parametrato alla impossibilita' di sostenere l'accusa in giudizio (Cass. Sez. 4, 8-11-2007 n. 47169; Cass. Sez. 4, 19-4-2007 n. 26410; Cass. Sez. 6, 16-11-2001 n. 45275).

Sempre in via generale, deve richiamarsi il consolidato orientamento della giurisprudenza, secondo cui l'indagine sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volonta' del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilita' di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si e' avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione e', in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimita' la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente piu' adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Cass. S.U. 30-4-2007 n. 3327).

Come e' stato evidenziato da questa Corte, d'altro canto, il novellato articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), nella parte in cui consente la deduzione, in sede di legittimita', del vizio di motivazione sulla base, oltre che del "testo del provvedimento impugnato", anche di "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame", non ha mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane pur sempre un giudizio di legittimita'. Ai fini della disposizione in esame, pertanto, non e' sufficiente che gli atti del processo indicati dal ricorrente siano semplicemente contrastanti con diversi accertamenti e specifiche valutazioni del giudice di merito, o con la sua ricostruzione complessiva e conclusiva dei fatti e delle responsabilita' dell'imputato, ne' che siano astrattamente idonei a fornire un apprezzamento diverso e, in tesi, piu' persuasivo di quello fatto proprio dal giudice. Occorre, invece, che il contenuto degli atti del processo cui fa riferimento il ricorrente, sia di per se' idoneo a determinare una insanabile "disarticolazione" dell'intero ragionamento giustificativo esplicitato, nell'intero contesto motivazionale di quest'ultimo, compito del giudice di legittimita' rimanendo la valutazione unitaria sulla effettiva esistenza di una motivazione e sulla complessiva, conclusiva, logicita' della sentenza (Cass. Sez. 4, 19-6-2006 n. 30057; Cass. Sez. 6, 26-9-2006 n. 38968; Cass. Sez. 6, 17-10-2006 n. 37270; Cass. sez. 6, 18-12-2006 n. 752; Cass. Sez. 4, 3-5-2007 n. 22500).

Nel procedere alla disamina dei motivi di ricorso concernenti le singole posizioni, pertanto, deve tenersi conto dei principi di diritto innanzi enunciati.

1) M. D..

a) La condotta addebitata all'imputato al capo A2) della rubrica e' di aver concorso, con la dott.ssa P. ed altri, nel reato di corruzione giudiziaria, nella qualita' di avvocato patrocinatore sia dei Ve., nella procedura concorsuale in danno di Ve. An. e nel concordato fallimentare assunto da Ve. Ma. Ro., sia di M. F., finanziatore dei Ve..

Nell'impugnata sentenza il GUP, nel dichiarare il non luogo a procedere perche' il fatto non sussiste, ha dato atto che nessun elemento indiziante a carico del M. si desume dalla conversazione intercettata il 1-7-2003 tra la P. e Ve. An. e da quelle intercettate il 24-7-2004 tra la stessa P. e P.. Le altre conversazioni captate, secondo il GUP, non riguardano minimamente la posizione dell'imputato, che non risulta attinto da alcun altro elemento di prova, se non dal fatto di aver difeso, in una procedura fallimentare, la parte ingiustamente avvantaggiata dal giudice, ricompensato con la consegna periodica di derrate alimentari. E' di tutta evidenza, peraltro, come rapporti collusivi tra una parte del processo e il giudice, che in violazione di ogni regola faccia commercio della giurisdizione, non possano essere accollati automaticamente al difensore della parte favorita, sulla base di sospetti maturati come conseguenza dell'attivita' difensiva svolta, risolvendosi un simile sillogismo in una devastante lesione del libero esercizio dell'attivita' forense, essenziale per il concreto svolgimento del diritto di difesa, costituzionalmente garantito, la cui effettivita' non tollera alcuna limitazione, non essendovi un obbligo di impedire l'evento ed essendovi invece un dovere professionale da adempiere. L'imputato ha anzi dimostrato come la sua istanza di correzione dell'errore materiale, contenuto nella sentenza di omologa del concordato, dal cui esito sono poi scaturiti una serie di indebiti vantaggi per il fallito, sia stata avanzata a seguito di una segnalazione fatta dal curatore fallimentare; il che porta ad escludere che vi fosse un'intesa collusiva nella quale fosse coinvolto lo stesso difensore. Dall'esame degli atti della procedura fallimentare e delle riscontrate anomalie della stessa, pertanto, secondo il GUP, non si desume alcuna prova di un diretto coinvolgimento morale e materiale dell'imputato nel delitto contestato.

Il Procuratore della Repubblica ha impugnato la decisione del GUP, ritenendola affetta da violazione di legge, nella parte in cui afferma che la condotta del M. e' scriminata dall'adempimento di un dovere professionale (quello difensivo) e che non vi e' nell'ordinamento alcuna norma che impone l'obbligo giuridico di impedire l'evento, con cio' facendo riferimento all'articolo 40 c.p., come se la condotta contestata al M. fosse omissiva. La contestazione formulata dall'accusa, al contrario, e' in termini di condotta commissiva e non omissiva. Secondo il ricorrente, inoltre, nel pervenire alle sue conclusioni, il GUP non ha compiuto una valutazione globale di tutte le fonti di prova richiamate nella richiesta di rinvio a giudizio, in quanto, in particolare, non ha valutato una serie di conversazioni intercettate, le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale da M. F., i tabulati relativi all'utenza fissa della P.. La valutazione delle conversazioni telefoniche, unitamente alle altre fonti di prova evidenziate, avrebbe consentito di accertare che l'illiceita' dei provvedimenti giurisdizionali adottati dalla dott.ssa P. era il frutto di un vero e proprio accordo corruttivo, di cui tutti gli imputati erano consapevoli e al quale davano, ciascuno per la propria parte, un contributo causale, sostenuto dall'elemento psicologico, provato dalla consapevolezza della natura dei rapporti tra il magistrato e il beneficiario e, per il M., da un interesse personale al buon esito della procedura concorsuale del Ve., del quale l'imputato era creditore. Nell'ipotesi in cui si ritenesse che tali conversazioni siano state valutate dal GUP attraverso l'apodittica affermazione "le altre conversazioni intercettate ......non riguardano minimamente la posizione del M. ", ci si troverebbe al cospetto di una carenza di motivazione, non risultando esplicitato l'iter logico seguito, e soprattutto di fronte a un insanabile contrasto con le emergenze processuali.

Cio' posto, si osserva che il primo ordine di censure, attinente ad una pretesa violazione di legge, e' manifestamente infondato, essendo evidente che il giudice di primo grado e' pervenuto alla sua decisione non gia' sulla scorta di un'erronea interpretazione dell'articolo 40 c.p., ma sulla base dell'acclarata insussistenza, in punto di fatto, di concreti elementi di prova in ordine alla condotta corruttiva addebitata all'imputato.

Le ulteriori doglianze mosse dal ricorrente, attraverso l'apparente denuncia di vizi di motivazione, si risolvono, nella sostanza, in inammissibili censure di merito in ordine alla valutazione delle risultanze processuali operata dal GUP, insindacabile in questa sede, in quanto fondata su un apparato motivazionale non meramente apparente, non contraddittorio e non manifestamente illogico, che vale a dar conto delle carenze probatorie e, pertanto, della inidoneita' degli elementi emergenti dagli atti a sostenere l'accusa in giudizio. Gli atti del processo asseritamene non valutati dal giudice, d'altro canto, anche in considerazione della non agevole e tutt'altro che certa interpretazione del contenuto delle intercettazioni il cui testo e' stato riportato nel ricorso, non appaiono dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale da comportare una assoluta disarticolazione del percorso argomentativo, coerente e logico, seguito dal giudice di merito, il quale e' pervenuto alla sua decisione sulla base di una ricostruzione complessiva e non frammentaria della vicenda, quale potrebbe evincersi prendendo in considerazione singoli atti, avulsi dall'intero contesto probatorio.

2) Il fatto ascritto all'imputato al capo A3) riguarda il concorso nel reato di falso in atto pubblico, in relazione a due provvedimenti emessi nel corso della procedura fallimentare relativa ai Ve.. In particolare, secondo l'accusa, che attribuisce all'imputato una condotta di istigazione, nel provvedimento di correzione dell'errore materiale della sentenza di omologa del concordato, emesso in data 28-6-2000 dalla P., Presidente di Sezione presso il Tribunale di Vibo Valentia, su istanza dell'avv. M., legale del fallito, si attestava, contrariamente al vero, che i termini per l'adempimento del concordato decorrevano dalla nuova pubblicazione sul FAL della correzione dell'errore materiale, laddove, trattandosi di sentenza immediatamente esecutiva L.F., ex articolo 130, i termini dovevano decorrere dalla pubblicazione della sentenza. Il successivo provvedimento emesso dalla P., su istanza dello stesso legale, il 12-2-2001, inoltre, attestava, contrariamente al vero, che i termini per l'adempimento del concordato decorrevano dalla data dell'affissione dell'ordinanza di correzione del 28-6-2000, laddove l'affissione e' solo un mezzo pubblicitario.

Il GUP ha ritenuto che i fatti contestati non sono riconducibili nella fattispecie criminosa prevista dall'articolo 479 c.p., sul rilievo che i provvedimenti in questione, pur essendo illegittimi, in quanto si discostano dal naturale paradigma normativo di riferimento, non contengono alcuna falsa attestazione di fatti di cui l'atto sia destinato a provare la verita'.

Secondo il ricorrente, il giudice e' incorso in violazione del combinato disposto di cui agli articoli 476 e 479 c.p., alla luce del principio enunciato dalla giurisprudenza (Cass. Sez. 5, 27-3-2007 n. 20550), secondo cui e' configurabile il falso ideologico in un atto pubblico a contenuto dispositivo, nella cui parte descrittiva si affermi volutamente l'esistenza di una situazione di fatto contraria al vero, anche quando tale atto dispositivo sia un provvedimento giurisdizionale, purche' la falsita' della conclusione dispositiva assunta dal giudice dipenda non dalla invalidita' delle argomentazioni, ma dalla falsita' delle premesse fattuali dalle quali tali argomentazioni muovono.

Il motivo e' manifestamente infondato.

Il principio di diritto richiamato dal ricorrente e' stato affermato in relazione alla ipotesi di atti pubblici a contenuto dispositivo nei quali la parte descrittiva, nel documentare una certa realta', quale necessario presupposto delle relative determinazioni, attesti l'esistenza di una situazione di fatto o di diritto contraria al vero. Nella fattispecie in esame, per contro, non si verte in una simile evenienza, in quanto l'attestazione di cui si deduce la falsita' non riguarda un presupposto fattuale assunto a base delle determinazioni contenute nei provvedimenti indicati dall'accusa, ma una erronea valutazione, non rientrante nella funzione probatoria di tali documenti, dei termini dai quali, per legge, dovevano decorrere gli effetti considerati.

3) La condotta addebitata al prevenuto al capo A1) concerne la partecipazione al delitto di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di piu' reati di falso e corruzione in atti giudiziari.

Il GUP ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti dell'imputato perche' il fatto non sussiste, ritenendo che, avuto anche riguardo all'assoluta genericita' della contestazione, non vi e' alcun elemento dal quale trarre la prova degli elementi strutturali tipici della fattispecie delittuosa di cui all'articolo 416 c.p., caratterizzata da un accordo di carattere generale e continuativo tra piu' persone, per l'attuazione di un programma delinquenziale, affidato a una stabile organizzazione, con ripartizione dei compiti e con predisposizione di attivita' e mezzi.

Il ricorrente deduce che la sentenza impugnata e' affetta, sul punto, oltre che da erronea applicazione delle norme penali, da vizio di motivazione, basandosi su affermazioni apodittiche, sganciate da qualsiasi analisi delle fonti di prova addotte dall'accusa, analiticamente indicate nella richiesta di rinvio a giudizio. Da tali fonti di prova, e in particolare dalle conversazioni telefoniche intercettate, infatti, emerge con chiarezza che i rapporti corruttivi tra la P., Ve. An., i difensori di quest'ultimo e gli altri imputati erano caratterizzati dall'esistenza di un vincolo permanente, destinato a durare anche oltre la commissione dei delitti fine, dalla indeterminatezza del programma criminoso e dall'esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, idonea a realizzare gli obiettivi presi di mira, con la partecipazione a pieno titolo degli avvocati.

Le censure sono inammissibili, risolvendosi, anche in tal caso, nella richiesta di una diversa valutazione del materiale processuale, gia' esaminato dal GUP e ritenuto, con motivazione immune da vizi logici e con apprezzamento in fatto insindacabile in sede di legittimita', del tutto carente in ordine alla prova della sussistenza degli elementi integrativi del reato associativo contestato e, quindi, inidoneo a sostenere in giudizio l'accusa.

2) Sc. Lu..

All'imputata, collaboratrice domestica e fiduciaria della P., e' contestato, al capo A2), il concorso in corruzione aggravata in atti giudiziari. In particolare, secondo l'accusa, la Sc. era (a) intestataria di due utenze cellulari utilizzate dalla P. per intrattenere conversazioni riservate anche con Ve. An., (b) era incaricata della ricezione della merce recapitata da P. Pierina presso l'abitazione del magistrato, (e) era addetta a mantenere i contatti tra la P. ed i Ve., facendo da tramite nelle comunicazioni tra Ve. An., P. P. e il magistrato.

Il GUP, pur ritenendo provati i fatti posti a fondamento dell'accusa (in particolare, il personale della Squadra Mobile appostato presso l'abitazione della P., ha documentato fotograficamente uno dei tanti incontri tra la Sc. e P. P., con la conseguente consegna di derrate alimentari da parte di quest'ultima alla domestica) e la consapevolezza in capo all'imputata della illiceita' dei rapporti tra i Ve. e la P., ha ritenuto non esservi prova che la prevenuta, al momento della ricezione delle derrate alimentari per conto della datrice di lavoro, fosse consapevole di apportare un contributo causale alla commissione del reato di corruzione. Tale valutazione e' stata espressa anche in considerazione del fatto che l'imputata, quale donna di servizio del pubblico ufficiale corrotto, prendeva ordini dalla datrice di lavoro, che la materiale ricezione dei generi alimentari rientrava nella mansioni proprie del lavoro domestico svolto, che rientravano parimenti nei compiti della prevenuta le notizie a lei chieste circa la presenza o meno nell'abitazione o altrove della datrice di lavoro. Di qui la formula di non luogo a procedere per non aver commesso il fatto.

Secondo il ricorrente, la sentenza impugnata e' affetta sul punto da vizio di contraddittorieta' della motivazione. Nel pervenire alle sue conclusioni, infatti, il giudicante non ha valutato, nemmeno per escluderne la rilevanza, tutte le acquisizioni probatorie, che evidenziano come l'apporto fornito dalla Sc. non si e' limitato alla mera esecuzione di ordini ricevuti dalla P.. L'imputata, oltre ad aver fornito le utenze telefoniche utilizzate dalla P. per mantenere gli illeciti contatti con la Ve., intrattiene con P. P. rapporti diretti, richiede al Ve. le derrate alimentari e funge da vera e propria intermediaria nei rapporti tra i coniugi Ve. - P. e la P.. La consapevolezza dell'apporto fornito si evince dal contenuto di una serie di conversazioni telefoniche intercettate, dalla circostanza che la Sc. si attivava dopo aver ricevuto solo uno squillo, che la medesima riceveva la documentazione da sottoporre al giudice. Il GUP, inoltre, non ha tenuto conto del fatto che la Sc. non e' solo colei che procura al magistrato due utenze cellulari, ma e' la prestanome del magistrato, laddove risulta aver partecipato all'atto costitutivo della Te. Le., societa' costituita dalla P. con Ac. Fi., all'epoca avvocato e GOT, per poter attingere finanziamenti pubblici utilizzando quale prestanome il figlio Al.. Ed e' proprio in favore della Sc. che risulta rilasciata procura speciale per partecipare, in luogo di Ta. Al., alla stipula dell'atto costitutivo della societa'. L'imputata e' la fiduciaria della P., che accompagna anche in vacanza.

Il motivo e' inammissibile.

Il GUP ha fornito adeguata giustificazione delle ragioni della sua decisione, sottolineando, con argomentazioni non contraddittorie e non manifestamente illogiche, l'insussistenza di elementi comprovanti l'effettivo concorso della prevenuta nel fatto di corruzione addebitatole. A fronte di tale apparato argomentativo, esente da vizi riconducibili nel paradigma dell'articolo 606 c.p.p., lettera e), le doglianze del ricorrente si sostanziano in una inammissibile richiesta di rivisitazione delle acquisizioni processuali, che il GUP, nell'ottica di un apprezzamento globale degli elementi a disposizione e nell'ambito dei poteri di valutazione affidatigli dalla legge, ha ritenuto inidonei a fornire elementi di prova a carico dell'imputata e, quindi, a sorreggere l'accusa in giudizio.

3) Ma. Do..

Il GUP (pag. 49-52) ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti dell'imputato in relazione al reato di cui al capo D1) (concorso in corruzione in atti giudiziari) ascrittogli, perche' il fatto non sussiste.

La contestazione mossa all'imputato si fonda sul presupposto che la P. avrebbe compiuto una serie di atti contrari ai doveri d'ufficio, ponendo stabilmente le pubbliche funzioni esercitate al servizio degli interessi dell'avvocato V.G., tanto da non astenersi, quale Presidente del Collegio Misure di Prevenzione del Tribunale di Vibo Valentia, dalla trattazione della procedura di prevenzione a carico di Ma. Do., pur essendo in rapporti di frequentazione col difensore di fiducia avv. V., ricevendo in cambio da quest'ultimo la messa a disposizione della sua rete di conoscenze all'interno degli organi di vertice degli enti pubblici territoriali della Provincia di Vibo Valentia, che avrebbe in seguito concretamente attivato.

Il GUP e' pervenuto alle sue conclusioni rilevando in primo luogo che gli atti processuali segnalano, in relazione alla procedura di sorveglianza di cui sopra, una pista del tutto diversa da quella percorsa dall'accusa, essendo stato nel corso delle indagini intercettato un colloquio (avvenuto il 15-1-2003) tra Ma. Do. e Ma. Di., nel corso del quale si faceva cenno ad una richiesta di favore nella procedura di sorveglianza, che Ma. Do. avrebbe rivolto nei confronti di Ve. An.. Quest'ultimo, peraltro, nel corso di un colloquio intercorso in data 10-10-2004 con uno sconosciuto, negava di "avere fatto qualcosa" in proposito. Premessa, in punto di fatto, la mancanza di prova circa un interessamento del Ve. nei confronti della P. in favore del Ma., il GUP ha altresi' evidenziato la fragilita' della contestazione, secondo cui l'avv. V. avrebbe assicurato, in cambio dell'aggiustamento del processo nei confronti del proprio assistito, la messa a disposizione in favore del magistrato della rete delle sue conoscenze all'interno degli organi di vertice degli enti pubblici territoriali della Provincia di Vibo Valentia. Secondo il giudice, infatti, appare discutibile ipotizzare, sul piano logico, "una reciproca messa a disposizione, ciascuno nel proprio ruolo", atteso che uno dei ruoli, quello politico-amministrativo dell'avv. V., nella primavera del (OMESSO), epoca alla quale risalgono i primi atti del procedimento di prevenzione in questione, era non solo futuro, ma anche aleatorio, non potendo il predetto legale garantire che sarebbe stato candidato ed eletto alle elezioni del (OMESSO) e che, una volta eletto, sarebbe entrato nella Giunta come Assessore del Turismo, e che ricoperto tale ruolo politico avrebbe potuto condizionare le scelte del Consiglio Comunale di Parghelia.

Secondo il giudice, pertanto, vi e' carenza assoluta di prova circa la conclusione del pactum sceleris ipotizzato.

Il P.G. lamenta, al riguardo, il vizio di motivazione, sostenendo che il GUP non ha dato conto, nemmeno per escluderne la rilevanza, di tutte le fonti indicate nella richiesta di rinvio a giudizio, limitandosi ad analizzarne solo alcune e motivando, in relazione agli elementi presi in considerazione, in modo illogico, contraddittorio e a tratti meramente apparente. In particolare, la motivazione appare illogica nella parte in cui ritiene che la rete di conoscenze degli organi di vertice degli enti pubblici territoriali, da parte del V., potesse ricollegarsi esclusivamente all'assunzione di una carica politica, peraltro in concreto avvenuta di li' a poco. Il giudice non ha tenuto conto di una serie di conversazioni captate, che stanno a comprovare la sussistenza del pactum sceleris tra la P. e l'avvocato V., risalente nel tempo e sicuramente esistente nell'anno (OMESSO), e forniscono la vera ragione della mancata astensione del magistrato dalla trattazione della procedura di prevenzione a carico di Ma. Do.. Non si comprende, inoltre, l'utilita' del riferimento contenuto in sentenza circa la diversa pista che faceva capo a Ve. An., dal momento che lo stesso P.M., nel richiedere la misura cautelare, aveva dato atto del fatto che il Ve. non aveva dato attuazione alla iniziale messa a disposizione per intercedere in favore del Ma..

E' agevole rilevare che, anche sul punto, le doglianze mosse dal Procuratore della Repubblica si risolvono in inammissibili censure in fatto, che propongono una ricostruzione della vicenda diversa rispetto a quella effettuata dal GUP, sostenuta da un apparato argomentativo non meramente apparente e non affetto da manifeste incongruenze logiche e, pertanto, insindacabile in sede di legittimita'.

4) Ch. Gi..

Il GUP ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti dell'imputato in ordine al concorso in corruzione continuata in atti giudiziari ascrittogli al capo G19), perche' il fatto non sussiste.

Il fatto contestato all'imputato riguardava la reciproca messa a disposizione delle funzioni rispettivamente esercitate al servizio dei loro personali interessi, da parte del prevenuto, all'epoca Presidente della Regione Calabria, e della P. : in particolare, la P. riceveva dal Ch. l'intervento finalizzato ad assicurare il buon esito della richiesta di ammissione al finanziamento previsto dalle leggi regionali, formulata dalla societa' " Il. Me. Vi. s.r.l.", e compiva a sua volta atti contrari ai doveri del proprio ufficio, decidendo la causa "(OMESSO) " in aderenza a quanto richiestole dal Ch..

Secondo il GUP, l'accusa si basa su intercettazioni che, valutate singolarmente e nel loro complesso, non appaiono idonee a fornire la prova della stipulazione del pactum sceleris. In particolare, la richiesta dell'imputato alla P., per quanto riguarda la causa (OMESSO) (iniziata con atto di citazione del 19-12-1988), attiene, per come si desume dal corredo processuale, all'assunzione di mere informazioni, con esclusione di ogni richiesta tendente ad influire sul merito della causa; e il riferimento postumo del magistrato alla "sentenza di Ch. " non appare, per la sua stringatezza ed equivocita', assolutamente indicativo di un aggiustamento del processo. Contrariamente a quanto sostenuto dall'accusa, d'altro canto, non vi e' traccia nel processo che il magistrato fosse a disposizione del Ch. per qualsiasi favore il medesimo dovesse chiedergli. Ne', per converso, vi e' prova, nei sensi patrocinati dall'accusa, dell'interessamento da parte dell'imputato circa il finanziamento per la societa' Me., in particolare, la richiesta rivolta dal Ch. alla P. di essere informato nel caso dovessero sorgere inghippi, e' successiva ad una precisazione del magistrato, secondo cui tutto procedeva nelle forme e nei tempi debiti, sicche' la conversazione non assume connotati indizianti. Ne' vi e' certezza circa l'individuazione dell'imputato quale "capo" del Gr., che avrebbe caldeggiato gli interessi della societa' Me., di cui l'accusa intravede traccia nella conversazione tra la P. e la C..

Il P.G. deduce che la motivazione e' illogica e contraddittoria, e non tiene conto delle numerose conversazioni captate, in cui la P. conferma l'esistenza di una stabile e risalente messa a disposizione in favore del Ch. e quest'ultimo fa a sua volta professione di disponibilita' per la pratica del Me.. Il GUP, in particolare, non motiva con riferimento al sostegno politico assicurato al Ch. dalla P. e al disappunto per la sua mancata ricandidatura, nonche' ai regali fatti all'imputato. In sentenza non viene valutata la cronologia degli eventi, e cioe' la stretta successione temporale tra le telefonate, gli incontri e i regali e l'evoluzione della procedura amministrativa relativa al finanziamento pubblico da un lato, e il deposito della sentenza che

lo stesso magistrato individua come sentenza del Ch. dall'altro.

Anche in tal caso, le censure mosse dal ricorrente sono inammissibili, sostanziandosi nella richiesta di una rilettura degli atti e di una valutazione alternativa delle risultanze processuali, ritenute dal GUP, con motivazione esente da palesi vizi logici e con apprezzamento in fatto insindacabile in questa sede, del tutto inidonee a fornire la prova del dedotto accordo corruttivo e, quindi, a sostenere l'accusa in giudizio.

5) S. A..

Il GUP ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti del prevenuto in ordine al reato ascrittogli al capo G12), perche' il fatto non sussiste.

L'accusa rivolta all'imputato riguardava il concorso in abuso d'ufficio e falso ideologico, perche' attestando, contrariamente al vero, quale redattore di fatto del piano di lottizzazione presentato in data 25-6-2004 e 19-7-2004 al Comune di Parghelia, che la societa' " Il. Me. Vi. s.r.l." era proprietaria di un terreno ubicato nel Comune di Parghelia (del quale invece la societa' aveva acquistato, con atto pubblico del 5-4-2004, i soli diritti di comproprieta' di una quota indivisa pari ai tre quinti dell'intero appezzamento), in concorso con altri imputati induceva in errore, circa la ricorrenza dei presupposti di legge, i componenti del Consiglio Comunale, cosi' determinando, in violazione della Legge n. 1150 del 1942 articolo 28 l'approvazione della Delib. n. 18 del 2004, avente ad oggetto l'approvazione del piano di lottizzazione convenzionata a destinazione turistica in localita' (OMESSO), in cui contrariamente al vero si dava atto che la societa' " Il. Me. Vi. s.r.l." era proprietaria dell'area oggetto di lottizzazione, intenzionalmente procurando a se' e ad altri un ingiusto vantaggio di natura patrimoniale.

Il GUP ha motivato la sua decisione essenzialmente sul rilievo che, in tema di errore determinato dall'altrui inganno, il privato puo' ritenersi autore mediato del delitto solo se abbia dolosamente indotto in equivoco, eludendone le possibilita' di controllo, il pubblico ufficiale, cui spetti il potere-dovere di verificare la corrispondenza della rappresentazione data dai privati; cio' in quanto l'idoneita' dell'azione dell'autore "mediato" va valutata in rapporto alle qualita' e alle capacita' dell'autore "immediato", con la conseguenza che, se l'autore dell'inganno sia persona professionalmente qualificata e funzionalmente destinata a verificare la legittimita' dell'atto, le false prospettazioni dell'autore "mediato" non potrebbero valere ad alterare la verita' (Cass. Sez. 6, 29-10-97 n. 537). L'accusa, inoltre, ha operato un frazionamento dei comportamenti, addebitando, da un lato, ad una serie di soggetti privati, tra cui lo S. A., di essere stati autori mediati del falso in atto pubblico e del conseguente abuso, e dall'altro allo stesso pubblico ufficiale preposto al controllo, ossia al G., ed esclusivamente in concorso con la P. e la C., di avere operato un proprio falso (v. capo G 13), in epoca (19-7-2004) anteriore e prossima alla Delib. 5 agosto 2004, n. 18 e di avere persine concorso in quello "mediato" dei privati (v. capo G12 in relazione alla posizione del G.) che, per contro, non sono stati tutti imputati di concorso nel falso strumentale ascritto al pubblico ufficiale ritenuto, anche dall'accusa, addetto al controllo (v. capo G13).

Secondo il Procuratore Generale, la decisione si basa su una motivazione carente, illogica e contraddittoria, in quanto nella specie l'induzione in errore non aveva come destinatario il pubblico ufficiale tenuto al controllo, cioe' il G., ovvero il Sindaco, ai quali e' stato imputato il concorso nel reato, ma esclusivamente il Consiglio Comunale, che doveva approvare il piano di lottizzazione e rilasciare il permesso di costruire sulla base di falsi presupposti, mancando tutte le condizioni necessarie per il rilascio. Il GUP ha omesso di valutare, in particolare, una serie di conversazioni captate, da cui emerge che il contributo dato dall'imputato, padre di A., geometra del Comune di Parghelia, redattore di fatto del piano di lottizzazione, ha avuto un ruolo determinante nell'approvazione del piano effettuata dal C.C. con Delib. n. 18 del 2004.

Le censure del ricorrente appaiono fondate, in quanto la motivazione resa dal GUP e' effettivamente carente e incongrua, limitandosi ad affermazioni di principio in ordine alla figura dell'autore mediato, che non appaiono pertinenti alla specifica vicenda processuale, nella quale la condotta addebitata allo S., quale redattore materiale del piano di lottizzazione presentato il 25-6-2004 e il 19-8-2004 dalla societa' Me. e interessato alla esecuzione dei lavori, e' di aver concorso insieme ad altri imputati, tra i quali il Sindaco e il G., soggetto responsabile del procedimento amministrativo relativo alla richiesta di lottizzazione, nei reati di abuso d'ufficio e di falso ideologico, inducendo in errore circa la ricorrenza dei presupposti di legge non gia' i pubblici funzionar istituzionalmente deputati ai controlli (i quali, anzi, rispondono in concorso con l'imputato degli stessi reati), bensi' i componenti del Consiglio Comunale, determinandoli all'adozione della Delib. 5 agosto 2004, n. 18 di approvazione del predetto piano.

Si impone, pertanto, l'annullamento di tale capo della sentenza, con rinvio al Tribunale di Salerno, il quale, nel procedere a nuovo esame, dovra' motivare in modo congruo e logico in ordine alla posizione dello S., sulla base degli elementi fattuali della vicenda.

6) C. V..

Il GUP ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti dell'imputato in ordine al reato ascrittogli al capo L) (reato di falso ideologico, per essere stato l'estensore materiale di una sentenza a firma della P., resa in una causa civile di usucapione tra C. A. ed altri, difesi dall'avv. C. V.), perche' il fatto non e' previsto dalla legge come reato.

Il giudice, pur dando atto, sul piano fattuale, che la sentenza non e' interamente scaturita dall'attivita' intellettuale del magistrato, e pur sottolineando la gravita' del fatto sul piano deontologico, ha escluso che la condotta ascritta possa essere ricondotta nell'ipotesi criminosa contestata. In particolare, il GUP ha fatto presente che, nella specie, la sentenza non e' stata integralmente redatta dall'imputato e solo acriticamente sottoscritta dal magistrato, essendo emerso dalle conversazioni intercettate che la P. ha comunicato all'avv. C. come doveva essere impostato il provvedimento e che era sua intenzione effettuare le correzioni del caso prima di apporre la firma, con la quale, comunque, si e' assunta la paternita' dell'atto.

Il P.G., oltre a lamentare la violazione degli articoli 476 e 479 c.p., deduce che la motivazione resa sul punto e' illogica e contraddittoria, evidenziando, in particolare, che la sottoscrizione della sentenza non ha solo la funzione di garantire l'autenticita', ma anche quella di garantire che l'atto nella sua materialita' sia il frutto del libero convincimento e del processo decisionale del giudice, non delegabile o condivisibile con altri, tanto meno con il difensore di una delle parti.

Le censure appaiono fondate, in quanto l'attivita' giurisdizionale, per la specifica funzione di garanzia, imparzialita' e indipendenza che e' chiamata ad assolvere, non puo' essere delegata nemmeno in parte a terzi. Pertanto, la stesura materiale di una sentenza da parte di soggetti estranei all'ordine giudiziario, concretandosi nella violazione del principio secondo cui tale atto deve essere integralmente frutto del libero convincimento e del processo decisionale del giudice, comporta il concorso del privato nel reato di falso ideologico commesso dal giudice nel momento in cui attesta, con la sottoscrizione, la paternita' dell'atto. Il fatto che il magistrato abbia dato indicazioni al terzo circa le modalita' di impostazione del provvedimento e si sia riservato un controllo dell'atto non altera i termini della questione, legata all'indebita intromissione di un soggetto non abilitato nella confezione di un provvedimento giurisdizionale; e cio' e' tanto piu' evidente nel caso di specie, in cui si e' in presenza di una sentenza materialmente redatta dal difensore di una delle parti del procedimento civile che si andava a definire.

Anche su tale capo della sentenza, pertanto, si impone l'annullamento con rinvio al Tribunale di Salerno, il quale, nel procedere a nuovo esame, dovra' attenersi all'enunciato principio di diritto.

7) Pu. An..

Il GUP ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti del prevenuto in ordine al reato sub N1) (concorso in corruzione giudiziaria continuata) perche' il fatto non sussiste.

Secondo l'accusa, l'accordo conduttivo riguardava il compimento, da parte della P., di una serie di atti contrari ai suoi uffici (consistiti, in particolare, nel pilotare l'assegnazione delle cause riguardanti il Pu., nel violare ripetutamente il dovere del segreto d'ufficio e di riservatezza, fornendo al Pu. informazioni relative ad azioni giudiziarie intraprese e controllando costantemente l'evolversi delle procedure, nell'effettuare pressioni su altri appartenenti agli uffici giudiziari al fine di indurii a compiere atti contrari ai doveri d'ufficio), dietro una stabile remunerazione, consistita in generi alimentari ed omaggi recapitati presso l'abitazione del magistrato.

Il GUP ha ritenuto la mancanza di prova circa la sussistenza del fatto contestato, sul rilievo che, non essendo stati individuati i procedimenti civili che interessavano l'imputato, non e' possibile verificare l'effettiva esistenza di un patto corruttivo.

Il P.G., oltre a denunciare la violazione degli articoli 319 e 319 ter c.p., sostiene che la motivazione resa e' illogica e contraddittoria, e non tiene conto del corposo materiale probatorio raccolto nel corso delle indagini preliminari, che non consente alcun dubbio sulla esistenza ed operativita' del patto corruttivo e della dazione in cambio del concreto interessamento della P.. La motivazione e' del tutto carente sul nucleo centrale dell'impianto accusatorio, rappresentato sia dalle conversazioni intercettate, sia dall'attivita' di osservazione, che ha consentito di acclarare l'effettiva e reiterata dazione di regali al magistrato infedele, sia dagli accertamenti effettuati presso il Tribunale di Vibo Valentia, da cui, contrariamente a quanto si legge in sentenza, e' emersa l'esistenza a carico del Pu. di diverse procedure esecutive mobiliari e di espropriazioni immobiliari (v. attestazione della Cancelleria, allegata al ricorso). La lettura del giudicante, che addirittura ipotizza che le elargizioni del Pu. non afferiscano a un patto corruttivo, ma siano frutto di mera cortesia, prescinde completamente dall'esito delle indagini nel suo complesso. Nel caso di specie, la dazione periodica di donativi da parte del Pu. al magistrato, per compensare l'impegno profuso e gli interventi spesi per interferire sull'attivita' giudiziaria dell'ufficio di appartenenza, interventi ai quali si fa spesso riferimento nelle conversazioni pretermesse dal GUP, integrano pienamente l'ipotesi criminosa in contestazione, non occorrendo a tal fine la dimostrazione che l'accordo si sia formato in relazione a specifici e predeterminati atti di ufficio.

Le censure mosse dal ricorrente appaiono fondate, avendo il GUP basato il suo convincimento sulla mera considerazione della mancata individuazione degli specifici procedimenti oggetto del patto corruttivo. Secondo un principio affermato da questa Corte, peraltro, ai fini della ipotizzabilita' del reato di cui all'articolo 319 ter c.p., non e' necessaria la strumentalita' dell'accordo ad uno specifico atto individuato ab origine, essendo sufficiente, invece, un collegamento di tale accordo anche con un genus di atti individuabili, o addirittura l'asservimento - piu' o meno sistematico - della funzione pubblica agli interessi del privato corruttore; evenienza che si concretizza quando il privato promette o consegna al soggetto pubblico, che accetta, denaro o altra utilita', per assicurarsene, senza ulteriori specificazioni, i futuri favori. Tale ultima modalita' corruttiva, anzi, e' la piu' allarmante e la piu' subdola, perche' determina un permanente condizionamento dell'attivita' istituzionale del pubblico ufficiale, che viene meno ai propri doveri di fedelta', imparzialita' e onesta' (Cass. Sez. 6, 4-5-2006 n. 33435; Cass. Sez. 6, 10-6-2007 n. 25418). Il dato imprescindibile, pero', e' che l'atto o il comportamento oggetto del mercimonio deve comunque rientrare nelle competenze o nella sfera di influenza dell'ufficio al quale appartiene il soggetto corrotto, nel senso che deve essere espressione, diretta o indiretta, della pubblica funzione da costui esercitata. In presenza di tale requisito, si rimane nell'ambito della tipicita' descritta dalla fattispecie edittale. Deve, invece, escludersi il reato di corruzione passiva nel caso in cui il pubblico ufficiale prometta e ponga eventualmente in essere il suo intervento prezzolato, avvalendosi della sua qualita', dell'autorevolezza e del prestigio che gli derivano dalla carica ricoperta, senza che detto intervento comporti l'attivazione di poteri istituzionali propri del suo ufficio o sia in qualche maniera a questi collegabile (Cass. Sez. 6, 4-5-2006 n. 33435).

L'impugnata sentenza, pertanto, deve essere annullata anche in relazione a tale capo, con rinvio al Tribunale di Salerno, il quale, nel procedere a nuovo esame, dovra' effettuare gli accertamenti imposti dai principi di diritto innanzi enunciati.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso nei confronti di Ch. Gi., Ma.Do., M.D. e Sc. Lu.; annulla la sentenza impugnata nei confronti di C. V., Pu.An. e S.A., limitatamente per quest'ultimo al capo G 12), con rinvio per nuova decisione al Tribunale di Salerno.

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