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Il reato di abuso dei mezzi di correzione presuppone la minore età del figlio

Il reato di abuso dei mezzi di correzione, di cui all'articolo 571 c.p., presuppone un uso consentito e legittimo degli stessi, tramutato per eccesso in illecito. Tale reato e' pertanto configurabile nei confronti del genitore fin tanto sussista in capo a quest'ultimo la potesta' sui figli, potesta' che gli conferisce, nell'interesse dei figli stessi, il diritto-dovere di educare la prole e alla quale corrisponde quella situazione di soggezione dei figlio che non puo' sottrarsi a tali poteri, dovendosi limitare a subirli (il che rende conseguentemente necessario un contrailo da parte dell'ordinamento sul loro corretto esercizio).

Corte di Cassazione Sezione 6 Penale, Sentenza del 7 febbraio 2011, n. 4444



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente

Dott. GARRIBBA Tito - Consigliere

Dott. SERPICO Francesco - Consigliere

Dott. CONTI Giovanni - Consigliere

Dott. CALVANESE Ersilia - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Gi. Pl. , nato a (OMESSO);

avverso la sentenza del 06/05/2010 della Corte di appello di Catania;

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;

udita la relazione svolta dai consigliere Dott. Ersilia Calvanese;

udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. STABILE Carmine, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;

udito il difensore, avv. ALTANA ISABELLA, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 6 maggio 2010, la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della stessa citta' emessa nei confronti di Gi.Pl. , riqualificava il fatto nel reato di cui all'articolo 571 c.p., comma 2, e rideterminava la pena, in mesi due di reclusione, confermando nel resto.

In particolare, i giudici di appello, cosi' decidendo, accoglievano la doglianza dell'imputato contenuta nell'atto di gravame, modificando l'originaria qualificazione giuridica del fatto come lesioni personali dolose nei confronto del figlio Ro. .

2. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo con un unico motivo l'erronea applicazione dell'articolo 571 c.p., comma 2, avendo i giudici di appello erroneamente configurato il reato di abuso dei mezzi di correzione nei confronti dei figlio dell'imputato all'epoca gia' maggiorenne.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e' fondato.

Il reato di abuso dei mezzi di correzione, di cui all'articolo 571 c.p., presuppone un uso consentito e legittimo degli stessi, tramutato per eccesso in illecito.

Tale reato e' pertanto configurabile nei confronti del genitore fin tanto sussista in capo a quest'ultimo la potesta' sui figli, potesta' che gli conferisce, nell'interesse dei figli stessi, il diritto-dovere di educare la prole e alla quale corrisponde quella situazione di soggezione dei figlio che non puo' sottrarsi a tali poteri, dovendosi limitare a subirli (il che rende conseguentemente necessario un contrailo da parte dell'ordinamento sul loro corretto esercizio).

Deve pertanto affermarsi che non e' configurabile il reato di abuso di mezzi di correzione, qualora il soggetto passivo sia il figlio gia' divenuto maggiorenne, ancorche' convivente, trattandosi di persona non piu' sottoposta all'autorita' del genitore.

2. Tanto puntualizzato, deve riconoscersi che erroneamente il giudice di secondo grado ha qualificato il fatto ai sensi dell'articolo 571 c.p., poiche' la persona offesa risultava all'epoca dei fatti aver gia' raggiunto la maggior eta'.

Spettando, ai sensi dell'articolo 582 c.p., punibile a querela di parte. E poiche', nel caso concreto la persona offesa ha rimesso nel corso del dibattimento di primo grado la querela a suo tempo proposta, e l'imputato ha accettato tale remissione, ne consegue che fa sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perche' estinto il reato di lesioni personali cosi' qualificato il fatto attribuito ai Gi. - per remissione di querela, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Qualificato il fatto come lesione personale, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche' il reato e' estinto per remissione della querela. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
 

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