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Il reato di contraffazione, ex art. 474 c.p, deve essere ravvisato anche nel caso di riproduzione di un oggetto coperto da brevetto nonostante dai disegni registrati non sia possibile desumere quale sia in concreto la forma sottoposta a tutela

Il reato di cui all'art. 474 c.p. sussiste ogniqualvolta venga accertato lo svolgimento del commercio con marchio contraffatto, non essendo necessaria una situazione tale da trarre in inganno il cliente sulla genuinita' della merce (cfr, ex plurimis, Cass. Sez. 5, sent. 15 gennaio - 5 marzo 1999, n. 3028, Derretti). Difatti la fattispecie di reato prevista dalla norma de qua e' volta a tutelare, in via principale e diretta, non la libera determinazione dell'acquirente ma la pubblica fede, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi 0 segni, distintivi, che individuano le opere dell'ingegno o i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione, trattandosi di reato di pericolo, per la cui configurazione non e' necessaria l'avvenuta realizzazione dell'inganno.

Corte di Cassazione Sezione 2 Penale, Sentenza del 2 luglio 2010, n. 25073



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente

Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere

Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere

Dott. GALLO Domenico - Consigliere

Dott. TADDEI Margherita - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Cagliari;

avverso la sentenza della Corte d'appello di Cagliari, sezione di Sassari, in data 16.06.2009 emessa nei confronti di:

Po. Al. (nato il (OMESSO));

Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dott. Margherita Bianca Taddei;

Sentita la requisitoria del sostituto procuratore generale Giovanni Salvi, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Sentita la difesa di parte civile che ha insistito per l'accoglimento del ricorda;

Sentita la difesa dell'imputato che ha insistito per la dichiarazione di inammissibilita' del ricorso.

OSSERVA

1. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Cagliari ricorre contro la pronuncia della Corte territoriale, del 16.06.2009, che in riforma della sentenza del Tribunale monocratico di Sassari, ha assolto Po. Al. dalla imputazione ascrittagli di ricettazione e vendita di prodotti industriali con segni mendaci, in relazione alla detenzione di un quantitativo di accendini, perche' il fatto non sussiste.

2. Con i motivi, il ricorrente deduce la violazione dell'articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e), per violazione di legge e l'omessa e/o manifestamente illogica motivazione.

3. La Corte territoriale, intatti, ha motivato l'assoluzione con l'esistenza di una carenza probatoria che ha reso incerto il raffronto tra gli accendini in sequestro ed il prototipo coperto da brevetto della BTC, a causa della cattiva qualita' della riproduzione documentale di quest'ultimo. In tal modo, appare viziata da contraddizione la motivazione che ha definito incerta la contraffazione del prodotto perche' non si perviene ad una valutazione compiuta della condotta di reato a causa di pretese carenze istruttorie, che si sarebbero potute agevolmente colmare azionando i propri poteri integrativi istruttori della Corte di merito e disponendo una perizia che, alla stregua della motivazione, si rendeva assolutamente necessaria ed indispensabile come supporto alla decisione stessa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Il ricorso deve essere accolto.

6. I giudici della Corte territoriale, dopo aver affermato che i fatti sono pacifici nella loro materialita', hanno anche dato per assodato che il marchio distintivo del prodotto riguarda la particolare forma tridimensionale, ovvero la sagoma un po' panciuta del notissimo accendino; che e' senz'altro da ammettersi che la forma possa essere coperta da brevetto e che e' stata acquisita la documentazione atta a dimostrare che il relativo brevetto c'e' ed e' in corso.

7. La Corte ha percio' ritenuto non pertinenti tutti i rilievi difensivi attinenti ai brevetti per modelli industriali, di utilita' o per modelli e disegni ornamentali. differenti da quello in esame ed ha giudicato corrette e condivisibili le osservazioni della parte civile.

8. Ciononostante, e con evidentissimi profili di illogica contraddizione, ha, di contro, affermato che la documentazione prodotta sulla registrazione del marchio non e' idonea a dimostrare quale sia esattamente la forma che dovrebbe essere oggetto di privativa quasi che il brevetto di forma, che pure poco prima avere dato per acquisito, potesse essere in qualche modo oggetto di contestazione da parte dello stesso giudice.

9. Tale decisione contrasta con un principio consolidato e datato di questa Corte di legittimita' secondo il quale il reato previsto dall'articolo 474 c.p., e' configurabile qualora la falsificazione, anche imperfetta e parziale, sia idonea a trarre in inganno i terzi, ingenerando confusione tra contrassegno e prodotto originali e quelli non autentici e quindi errore circa l'origine e la provenienza del prodotto. Rv. 233168.

Infatti, ai fini della configurabilita' del predetto reato e' sufficiente e necessaria l'idoneita' della falsificazione a ingenerare confusione, con riferimento non solo ai momento dell'acquisto, bensi' alla loro successiva utilizzazione, a nulla rilavando che il marchio, se notorio, risulti, o non, registrato, data l'illiceita' dell'uso, senza giusto motivo, di un marchio identico o simile ad altro notorio anteriore utilizzato per prodotti o servizi sia omogenei o identici, sia diversi, allorche' al primo derivi un indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorieta' del secondo. Rv. 244750.

Invero la fattispecie di reato prevista dall'articolo 474 c.p., e' volta a tutelare, in via principale e diretta, non la libera determinazione dell'acquirente ma la pubblica fede, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi 0 segni, distintivi, che individuano le opere dell'ingegno o i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione, trattandosi di reato di pericolo, per la cui configurazione non e' necessaria l'avvenuta realizzazione dell'inganno. Il reato, pertanto, sussiste ogniqualvolta venga accertato lo svolgimento del commercio con marchio contraffatto, non essendo necessaria una situazione tale da trarre in inganno il cliente sulla genuinita' della merce (cfr, ex plurimis, Cass. Sez. 5, sent. 15 gennaio - 5 marzo 1999, n. 3028, Derretti).

10. Alla luce dei predetti principi la motivazione della sentenza impugnata appare del tutto inconferente e il provvedimento deve essere annullato con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Cagliari perche' proceda a nuovo giudizio che si conformi ai principi sopra indicati.

Alla parte civile vanno riconosciute e liquidate le spese del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 2.500,00, oltre IVA, spese generali e CPA.

P.Q.M.

Annulla con rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte d'Appello di Cagliari per nuovo giudizio. Condanna il ricorrente alla rifusione in favore della parte civile delle spese sostenute in questo grado ci giudizio che liquidano in euro 2.500,00, oltre IVA, spese generali e CPA.

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