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Il reato di maltrattamento in famiglia, e la conseguente pena, deve ritenersi estesa, in alcuni casi, anche a una relazione adulterina

La caratteristica di relazione stabile, tipica di alcuni rapporti extraconiugali, deve indurre ad estendere il reato di maltrattamento in famiglia, e la conseguente pena, anche a una relazione adulterina. Nella fattispecie, è stata confermata la custodia in carcere nei confronti di un uomo che aveva malmenato la sua amante procurandole volontariamente delle lesioni. Secondo la difesa del fedifrago manesco non esistevano i presupposti del reato di maltrattamenti in famiglia. Il suo assistito, infatti, conviveva con la moglie e i figli nell'abitazione coniugale e la sua relazione non sarebbe mai sfociata in "uno stabile rapporto di comunità familiare", tale da determinare quei reciproci rapporti e obblighi di solidarietà e assistenza che sono elementi costitutivi del delitto contestato. Di parere diverso la Cassazione, secondo la quale il carattere di stabilità del rapporto extraconiugale è rilevante nell'attribuzione del reato.

Corte di Cassazione Sezione 6 Penale, Sentenza del 1 marzo 2011, n. 7929



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TITO GARRIBBA - Presidente -

Dott. FRANCESCO PAOLO GRAMENDOLA - Consigliere -

Dott. ARTURO CORTESE - Consigliere -

Dott. LUIGI LANZA - Consigliere -

Dott. CARLO CITTERIO - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) An. Ba. N. il (...)

avverso l'ordinanza n. 775/2010 TRIB. LIBERTA' di MESSINA, del 14/10/2010

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

sentite le conclusioni del P.G. Dott. FRATICELLI per il rigetto.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Avverso l'ordinanza con cui il Tribunale di Messina ha rigettato la richiesta di riesame proposta da An. Ba. nei confronti della misura cautelare della custodia in carcere applicata il 4.10.2010 dal locale GIP, per i delitti di maltrattamenti e lesioni volontarie aggravate in danno di Pa. Mi., con cui l'uomo aveva una relazione, ricorre nell'interesse dell'indagato il difensore fiduciario, con unico motivo deducendo violazione di legge e motivazione mancante o manifestamente illogica, in relazione agli artt. 273 c.p.p. e 572 c.p. Secondo il ricorrente, poiché An. Ba. tuttora conviveva con moglie e figli nell'abitazione coniugale, e poiché la relazione adulterina con la Pa. Mi. non sarebbe mai sfociata in "uno stabile rapporto di comunità familiare", suscettibile di determinare reciproci rapporti e obblighi di solidarietà ed assistenza, mancherebbero nella fattispecie gli elementi costitutivi del delitto di maltrattamenti.

2. Il ricorso è inammissibile, perché il motivo deduce in termini del tutto generici ed apodittici una censura di stretto merito, afferente la possibilità di ricostruire il rapporto tra An. Ba. e la persona offesa in termini di relazione stabile, rilevante per la configurabilità del reato di cui all'art. 572 c.p.p., tema che risulta espressamente trattato, argomentato ed allo stato risolto in senso differente con specifica motivazione contenuta già nell'ordinanza originaria, che integra - stante il comune dispositivo - l'ordinanza del Riesame.

Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000, congrua al caso, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 alla Cassa delle ammende.

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