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Il reato di violenza sessuale di gruppo è configurabile anche nell'ipotesi che gli autori del fatto siano soltanto due

Il reato di violenza sessuale di gruppo (articolo 609-octies del Cp), che presuppone la «partecipazione di più persone riunite» ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis del Cp, è configurabile anche nell'ipotesi che gli autori del fatto siano soltanto due, non essendo a tal fine necessario che l'atto sessuale sia compiuto contemporaneamente da tutti i partecipanti, essendo invece sufficiente la mera presenza di tutti, anche se l'atto viene poi posto in essere a turno da ciascuno dei partecipanti. Ciò in quanto l'elemento caratterizzante del reato è la presenza nel luogo del fatto di tutti i partecipi nel momento in cui viene posta in essere l'azione violenta o intimidatoria, cui la vittima non può sottrarsi per la più efficace costrizione esercitata da una pluralità di persone presenti sul posto, anche se appunto l'atto sessuale sia posto in essere da uno solo dei partecipi o da costoro a turno. (Corte di Cassazione Sezione 3 Penale, Sentenza del 16 giugno 2009, n. 24804)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPO Ernesto - Presidente

Dott. TERESI Alfredo - Consigliere

Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere

Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere

Dott. GAZZARA Santi - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Bo. Ma. , n. a (OMESSO);

e dall'Avv. Mobrici Saveria, difensore di fiducia di Fo. Em. , n. a (OMESSO);

avverso la sentenza in data 8.5.2008 della Corte di Appello di Roma, con la quale, a conferma di quella del G.U.P. del Tribunale di Roma in data 15.6.2005, vennero condannati il Bo. alla pena di anni tre e giorni venti di reclusione per i reati: a) di cui all'articolo 81 cpv. c.p., articoli 110, 609 octies, 605 e 347 c.p.; b) di cui all'articolo 624 c.p. e articolo 625 c.p., n. 5), unificati sotto il vincolo della continuazione, nonche' alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione per il reato: c) di cui alla Legge n. 497 del 1974, articoli 10 e 14, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile, ed il Fo. alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione per i reati: a) di cui all'articolo 81 cpv. c.p., articoli 110, 609 octies, 605 e 347 c.p.; b) di cui all'articolo 624 c.p. e articolo 625 c.p. n. 5), unificati sotto il vincolo della continuazione;

Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;

Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;

Udito il P.M., in persona dell'Avvocato Generale Dott. Siniscalchi Antonio, che ha concluso per l'inammissibilita' dei ricorsi;

Udito il difensore, Avv. Asta Pietro, per il Bo. , che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Roma ha confermato la pronuncia di colpevolezza di Bo. Ma. e Fo. Em. in ordine ai reati: a) di cui all'articolo 81 cpv. c.p., articoli 110, 609 octies, 605 e 347 c.p.; b) di cui all'articolo 624 c.p. e articolo 625 c.p., n. 5), nonche' del Bo. altresi' del reato: c) di cui alla Legge n. 497 del 1974, articoli 10 e 14, loro ascritti perche', dopo essersi qualificati poliziotti ed avere il Bo. mostrato una placca della P.S. ed un tesserino a Mu. An. , che si prostituiva sulla (OMESSO), costringevano la predetta Mu. a salire sulla loro auto e, dopo averla condotta in un luogo isolato, con la minaccia di portarla in Questura o di lasciarla sul posto, la costringevano ad avere rapporti sessuali, abusando delle condizioni di inferiorita' fisica e psichica della parte lesa. Nelle predette circostanze inoltre si impossessavano della somma di euro 300,00 della Mu. ed il Bo. deteneva altresi' illecitamente una pistola lanciarazzi.

La sentenza impugnata, dopo aver confermato l'accertamento dei fatti cosi' come descritti nella imputazione, ha rigettato i motivi di gravame con i quali, tra l'altro, il Fo. aveva dedotto la propria estraneita' alla commissione dei reati, sostenendo di non aver partecipato ad alcuna azione violenta o minacciosa nei confronti della parte lesa e di avere agito ritenendo di avere un rapporto sessuale con il consenso della Mu. , ed il Bo. chiesto che venisse esclusa la fattispecie di cui all'articolo 609 octies c.p..

Avverso la sentenza hanno proposto ricorsi personalmente il Bo. ed il difensore del Fo. .

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con un unico mezzo di annullamento il Bo. denuncia violazione di legge con riferimento alla affermazione di colpevolezza per il reato di cui all'articolo 609 octies c.p..

Si deduce sul punto che, secondo quanto emerso dall'accertamento di fatto, nel caso in esame la presenza di due persone non ha esplicato alcuna efficacia intimidatoria maggiore, tale da giustificare l'inquadramento nella piu' grave ipotesi criminosa di cui alla disposizione citata, potendosi ravvisare solo l'approfittamento delle condizioni di inferiorita' fisica e psichica in cui versava la parte lesa.

Con il primo mezzo di annullamento il difensore del Fo. denuncia la violazione ed errata applicazione dell'articolo 350 c.p., comma 6, in relazione alla utilizzazione delle dichiarazioni rese dagli indagati agli organi di polizia senza l'assistenza di un difensore.

Si deduce, in sintesi, che la sentenza impugnata, mediante il riferimento alle dichiarazioni confessorie rese dal Fo. alla polizia giudiziaria, sia pure affermando la loro inutilizzabilita', ha desunto argomenti di prova dalle stesse per pervenire all'affermazione della colpevolezza dell'imputato. Si aggiunge che, escluse le predette dichiarazioni, i giudici di merito per pervenire alla affermazione della colpevolezza del Fo. avevano a disposizione le sole dichiarazioni contraddittorie della parte lesa.

Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia carenza o manifesta illogicita' della motivazione della sentenza.

Si deduce che la sentenza impugnata ha omesso di valutare elementi di giudizio favorevoli all'imputato ed in particolare le contraddizioni riscontrabili nelle dichiarazioni della parte lesa, la quale in denuncia aveva affermato di essere stata avvicinata dagli imputati mentre si trovava sulla (OMESSO) in attesa di clienti e successivamente ha riferito che in quelle circostanze stava tornando a casa dopo una festa da amici. Si aggiunge che la sentenza impugnata ha omesso di valutare le argomentazioni con le quali era stata dedotta la insussistenza dei reati di cui alla affermazione di colpevolezza e si osserva sul punto che l'imputato ha avuto un rapporto sessuale con la Mu. dopo che il Bo. era sceso da veicolo; che la donna era gia' priva dei pantaloni e non aveva opposto alcuna resistenza, essendosi limitata a chiedergli di "farlo col preservativo"; che il rapporto sessuale era avvenuto con una prostituta consenziente e non poteva essere trasformato nel reato di violenza sessuale.

Con il terzo mezzo di annullamento si denuncia violazione ed errata applicazione degli articoli 609 octies, 347, 605, 624 e 625 c.p. e carenza o manifesta illogicita' della motivazione della sentenza.

In particolare, con riferimento al reato di cui all'articolo 609 octies c.p., si deduce che si trattasi di fattispecie criminosa plurisoggettiva, sicche' e' da escludere che possa configurare il reato il concorso di due persone soltanto; che, in ogni caso, non e' sufficiente ad integrare la predetta fattispecie il mero accordo dei compartecipi al reato, essendo necessaria quanto meno la presenza di tutti i correi sul luogo del delitto; che nel caso in esame e' stato, invece, accertato che gli imputati hanno avuto due separati rapporti sessuali con la Mu. ; che il Fo. ha avuto un ruolo del tutto defilato nella vicenda, essendosi limitato ad aspettare fuori dell'auto che il Bo. consumasse il rapporto sessuale con la prostituta, attendendo il proprio turno, sicche' non vi era stato alcun contributo causale alla commissione del reato da parte dello stesso, ne' la sua presenza poteva avere esercitato una forza intimidatoria sulla vittima.

Con il riferimento ai reati di cui agli articoli 347, 624 e 625 c.p. si deduce che le corrispondenti azioni criminose sono state poste in essere dal solo Bo. , senza che il Fo. abbia in alcun modo partecipato ad esse.

Con riferimento al reato di cui all'articolo 605 c.p. si deduce che la Mu. e' liberamente salita sull'auto e liberamente ha concesso agli imputati le proprie prestazioni sessuali; che, peraltro, la privazione della liberta' personale della medesima non ha superato il tempo necessario per compiere il rapporto sessuale.

Il ricorso del Bo. e' inammissibile per carenza del requisito della specificita' dei motivi, richiesto dall'articolo 581 c.p.p., comma 1, lettera c), e, comunque, per il suo contenuto esclusivamente fattuale, risolvendosi nella generica affermazione che la presenza dei due imputati non ha esercitato una forza intimidatoria sulla parte lesa, senza alcun riferimento agli elementi costitutivi della fattispecie criminosa ed alle argomentazioni della sentenza sulle quali e' fondata l'affermazione di colpevolezza.

Il ricorso del Fo. e' infondato.

Il primo motivo di gravame del ricorrente e', pero', manifestamente infondato.

La sentenza impugnata ha categoricamente escluso la utilizzabilita' delle dichiarazioni rese dagli indagati agli organi di polizia giudiziaria, senza l'assistenza di un difensore, mentre ha fondato l'affermazione della colpevolezza del Fo. esclusivamente sulle dichiarazioni rese dalla parte lesa, ritenuta pienamente attendibile con motivazione adeguata, e sull'ammissioni del coimputato Bo. dinanzi al G.I.P..

Peraltro, il riferimento a tali dichiarazioni si e' reso necessario a causa delle doglianze espresse dall'appellante sul punto, sicche' non vi e' stato alcun riferimento surrettizio della sentenza ad elementi di prova non utilizzabili.

Sono, invece, solo infondati gli ulteriori motivi di gravame del predetto ricorrente.

La valutazione della attendibilita' della parte lesa ha formato oggetto di una motivazione assolutamente esaustiva ed immune da vizi logici, avendo in particolare evidenziato sul punto la sentenza di primo grado - che per l'uniformita' della decisione integra quella di appello -, che le dichiarazioni della Mu. si palesano credibili, in quanto "dettagliate, legate da consequenzialita' logica, internamente coerenti e non contraddette dalla stessa nelle varie sedi in cui la stessa le rendeva".

Inoltre detta sentenza ha esaminato compiutamente gli elementi di discordanza del narrato della parte lesa con particolare riferimento a quello evidenziato dal ricorrente, ritenendolo un dettaglio assolutamente irrilevante, in considerazione del fatto che la medesima Mu. aveva ammesso di esercitare la prostituzione sulla via (OMESSO).

Peraltro, gli stessi giudici di merito hanno correttamente osservato che, in ogni caso, sono utilizzabili le dichiarazioni rese dal Bo. dinanzi al G.I.P. nel corso dell'interrogatorio di garanzia e che il predetto imputato ha confermato integralmente la ricostruzione dei fatti operata dalla Mu. .

Sono altresi' infondate le doglianze del ricorrente con le quali si contesta la configurabilita', nel caso in esame, del delitto di violenza sessuale di gruppo.

In ordine a tale fattispecie criminosa, infatti, e' stato gia' affermato reiteratamente da questa Suprema Corte che l'espressione "piu' persone" contenuta nell'articolo 609 octies c.p. comprende anche l'ipotesi che gli autori del fatto siano soltanto due, essendo evidente che anche la partecipazione di due persone alla commissione della violenza sessuale connota l'abuso di quel maggior grado di lesivita' e di maggiore compressione della liberta' sessuale della vittima che giustifica la configurazione della piu' grave ipotesi di reato di cui alla disposizione citata, (cfr. sez. 3, 200403348, Pacca ed altro, RV 227496; conf. sez. 3, 199911541, Bombaci ed altri, RV 215151).

Inoltre, ""Ai fini della configurabilita' del reato di violenza sessuale di gruppo di cui all'articolo 609 octies c.p., non e' necessario che l'atto sessuale sia compiuto contemporaneamente da tutti i partecipanti, essendo sufficiente la mera presenza di tutti anche se l'atto viene posto in essere a turno da ciascuno dei partecipanti:' (sez. 3, 12.10.2007 n. 42111, Salvin, RV 238149).

Ed, infatti, l'elemento caratterizzante il reato e' la presenza nel luogo dei fatti di tutti i partecipi nel momento in cui viene posta in essere l'azione violenta o intimidatoria, cui la vittima non puo' sottrarsi per la piu' efficace costrizione esercitata da una pluralita' di persone, mentre l'atto sessuale puo' essere commesso anche da uno solo dei partecipi o da costoro a turno, permanendo l'effetto intimidatoria derivante dalla consapevolezza della vittima di essere in balia di un gruppo di persone tuttora presenti sul posto, (cfr. sez. 3, 200545970, Andrei ed altri, RV 232537).

Sono, pertanto, destituite di fondamento in punto di diritto le deduzioni del ricorrente in ordine alla configurabilita' del reato ascrittogli con riferimento alle modalita' di svolgimento dell'azione criminosa come accertate dai giudici di merito, mentre sono inammissibili in sede di legittimita' le allegazioni difensive circa la mancata partecipazione dell'imputato all'azione intimidatoria posta in essere dal correo o la carenza di consapevolezza della stessa, gia' disattese dalle sentenze di primo grado e di appello con adeguata motivazione conforme sul piano logico alla ricostruzione fattuale della vicenda.

Sono analogamente inammissibili le medesime deduzioni riferite alla mancata partecipazione dell'imputato al delitto di furto in danno della Mu. .

E', infine, infondato l'ultimo motivo di gravame.

E' stato gia' reiteratamente affermato da questa Suprema Corte che "il reato di sequestro di persona, di cui all'articolo 605 c.p., attuato attraverso la privazione della liberta' del soggetto passivo di una violenza sessuale per un tempo superiore a quello di consumazione della violenza stessa, concorre con quello di cui all'articolo 609 bis c.p." (sez. 3, 200439936, Piazza, RV 230091; conf. sez. 3, 200437880, Miotto, RV 230040; sez. 3, 199704426, Masu, RV 208454).

Orbene, nel caso in esame, e' stato accertato in punto di fatto che gli imputati costrinsero la parte lesa a salire sulla loro auto e la condussero in un luogo isolato, con la conseguente privazione della sua liberta' personale per un tempo certamente superiore a quello occorrente per la consumazione della violenza sessuale, a nulla rilevando, ai fini della configurazione dell'autonoma fattispecie criminosa di cui all'articolo 605 c.p., che il sequestro di persona fosse finalizzato alla commissione del reato di cui all'articolo 609 octies c.p..

Il ricorso del Fo. deve essere, pertanto, rigettato.

Ai sensi dell'articolo 616 c.p.p. segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e del Bo. altresi' al versamento di una somma alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso di Bo. Ma. .

Rigetta il ricorso di Fo. Em. e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, nonche' il Bo. della somma di euro 1.000,00 alla cassa della ammende.

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