Penale: Guide e Consulenze Legali

Consulenza legale

Ricevi una consulenza in Diritto Penale
in 48 ore comodamente tramite email

Il recupero tramite l'ausilio di un tecnico dei file volutamente cancellati dal dipendente non esonera quest'ultimo dalla responsabilità penale per danneggiamento e dall'obbligo del risarcimento

Il recupero tramite l'ausilio di un tecnico dei file volutamente cancellati dal dipendente non esonera quest'ultimo dalla responsabilità penale per danneggiamento e dall'obbligo del risarcimento. Sembra infatti corretto ritenere conforme allo spirito della disposizione normativa dell'art. 635-bis, introdotto in sede di ratifica della Convenzione europea sulla criminalità informatica, che anche la cancellazione che non escluda la possibilità di recupero se non con l'uso - anche dispendioso - di particolari procedure, integri gli estremi oggettivi della fattispecie delittuosa. Infatti, il danneggiamento deve intendersi integrato dalla manomissione ed alterazione dello stato del computer, rimediabili solo con postumo intervento recuperatorio, e comunque non reintegrativo dell'originaria configurazione dell'ambiente di lavoro. Del resto, il danno si è già verificato, in quanto il recupero, ove possibile, comporta oneri di spesa o comunque, l'impiego di unità di tempo lavorativo. Il reato di danneggiamento «informatico» di cui all'art. 635-bis c.p. sussiste anche quando i files possono essere recuperati attraverso interventi tecnici specialistici.

Corte di Cassazione, Sezione 5 penale, Sentenza 5 marzo 2012, n. 8555



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRASSI Aldo - Presidente

Dott. SAVANI Piero - Consigliere

Dott. BRUNO Paolo A. - Consigliere

Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto il 12.5.2011 da:

avv. (OMISSIS), difensore di (OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania del 16 febbraio 2011;

Letto il ricorso e la sentenza impugnata;

Sentita la relazione del Consigliere dr. Paolo Antonio BRUNO;

Udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Sostituto dr. Maria Giuseppina Fodaroni, che ha chiesto dichiararsi la inammissibilita' del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Catania confermava la sentenza del 27 novembre 2009 con la quale il Tribunale di quella stessa citta' - sezione distaccata di Mascalcia aveva dichiarato (OMISSIS) colpevole dei reati a lui ascritti (ai sensi dell'articolo 61 c.p., n. 11, e articolo 635 bis c.p., per avere cancellato, nella qualita' di dipendente della ditta individuale (OMISSIS), una gran quantita' di dati dall'hard disch del personal computer della sua postazione di lavoro ed ai sensi dell'articolo 61 c.p., n. 11, e articolo 624 c.p., per essersi impossessato di diversi ed rom contenenti i back-up successivi al 25.6.2004, sottraendoli al titolare della ditta (OMISSIS)) e, per l'effetto, ritenuta la continuazione e con la concessione delle attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata aggravante, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia, nonche' al risarcimento dei danni in favore della persona offesa, costituitasi parte civile, oltre consequenziali statuizioni di legge.

Avverso la pronuncia anzidetta, il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Il primo motivo d'impugnazione denuncia violazione dell'articolo 606, lettera b), in relazione all'articolo 635 bis c.p., sul rilievo dell'insussistenza degli estremi del contestato reato, specie alla luce della testimonianza del tecnico informatico (OMISSIS), che aveva riferito che dopo la cancellazione i dati informatici erano stati recuperati. Contesta inoltre la valutazione dei giudici di merito in ordine alla natura dei dati cancellati, alla data dell'operazione ed al tipo di programma utilizzato per il recupero dei dati.

Il secondo motivo deduce violazione dello stesso articolo 606, lettera e), sotto il profilo dell'apprezzamento delle risultanze di causa, segnatamente in punto di ascrivibilita' del fatto all'imputato, che aveva avuto luogo sulla base di dati meramente congetturali.

Con i motivi nuovi parte ricorrente denuncia violazione dell'articolo 606, lettera b) e c), in relazione all'articolo 635 bis c.p.. Contesta, in proposito, che l'affermazione di responsabilita' sia stata affidata alle risultanze di una operazione tecnica affidata a persona di dubbia competenza, il (OMISSIS), peraltro effettuata senza il contraddittorio tra le parti benche' irripetibile.

Il secondo motivo lamenta la mancata effettuazione di apposta perizia tecnica.

2. - La prima censura dubita della sussistenza degli estremi del reato ipotizzato (danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici). La ratio della doglianza risiede nell'assunto secondo cui, essendo stati recuperati i files cancellati, in esito all'intervento di un tecnico di fiducia della ditta interessata, non ricorrerebbe la fattispecie delittuosa, che postulerebbe, in una delle alternative prospettazioni, la cancellazione in senso di definitiva rimozione dei dati cancellati dalla memoria del computer.

La censura e' destituita di fondamento, sia in linea astratta, che, con riferimento alle peculiarita' della fattispecie concreta.

Prendendo le mosse dalla dimensione fattuale, e' vero che dall'istruttoria dibattimentale, attraverso l'escussione del teste che, su incarico della ditta, aveva effettuato l'operazione di recupero, risultava l'effettivo salvataggio dei files cancellati, ma e' pur vero che il tecnico aveva riferito di non avere aperto gli stessi e che, solo in esito alla loro apertura, se ne sarebbe potuta verificare l'integrita'. Dall'escussione di altri testi era, poi, emerso che, inutilmente, se ne era tentata l'apertura, in quanto buona parte dei files erano irrecuperabili. Sennonche', anche dal punto di vista meramente formale, il rilievo difensivo e' infondato, in quanto il lemma cancella che figura nel dettato normativo non puo' essere inteso nel suo precipuo significato semantico, rappresentativo di irrecuperabile elisione, ma nella specifica accezione tecnica recepita dal dettato normativo, notoriamente introdotto in sede di ratifica di convenzione Europea in tema di criminalita' informatica (con Legge 23 dicembre 1993, n. 547). Ebbene, nel gergo informatico l'operazione della cancellazione consiste nella rimozione da un certo ambiente di determinati dati, in via provvisoria attraverso il loro spostamento nell'apposito cestino o in via "definitiva" mediante il successivo svuotamento dello stesso. L'uso dell'inciso per evidenziare il termine "definitiva" e' dovuto al fatto che neppure tale operazione puo' definirsi davvero tale, in quanto anche dopo lo svuotamento del cestino i files cancellati possono essere recuperati, ma solo attraverso una complessa procedura tecnica che richiede l'uso di particolari sistemi applicativi e presuppone specifiche conoscenze nel campo dell'informatica. Di talche', sembra corretto ritenere conforme allo spirito della disposizione normativa che anche la cancellazione, che non escluda la possibilita' di recupero se non con l'uso - anche dispendioso - di particolari procedure, integri gli estremi oggettivi della fattispecie delittuosa. Il danneggiamento che e' presupposto della previsione sostanziale,sottospecie del genus rappresentato dal reato di danneggiamento di cui all'articolo 635 c.p., deve intendersi integrato dalla manomissione ed alterazione dello stato del computer, rimediabili solo con postumo intervento recuperatorio, e comunque non reintegrativo dell'originaria configurazione dell'ambiente di lavoro.

Si tratta, dunque, di attivita' produttiva di danno, in quanto il recupero, ove possibile, comporta oneri di spesa o, comunque, l'impiego di unita' di tempo lavorativo.

Nel caso di specie, oltretutto, non mancava neppure la componente del danneggiamento in senso fisico, in quanto i files in buona parte recuperati non potevano piu' essere aperti e, quindi, erano definitivamente perduti, segno evidente che la cancellazione era avvenuta con l'uso di apposito sistema di sovrascrittura.

La seconda censura, relativa alla riferibilita' del fatto all'imputato e' inammissibile, in quanto meramente reiterativa di questione gia' prospettata in sede di appello, in ordine alla quale la risposta del giudice a quo non puo' ritenersi carente od opinabile. L'ascrivibilita' soggettiva non puo' ritenersi frutto di gratuite congetture, tenuto conto delle indirette ammissioni dello stesso imputato (che ha riferito delle forti tensioni esistenti nella realta' di lavoro e del particolare risentimento da parte sua, che lo avevano indotto alle dimissioni), dell'accertata manomissione del suo computer e, soprattutto del fatto, che l'irrecuperabilita' di alcuni files "salvati" era dovuta anche all'apposizione di password, che soltanto lo (OMISSIS) conosceva.

Il primo dei motivi nuovi dedotti dalla difesa non e' pertinente, in quanto, nel caso di specie, non si e' trattato di indagine tecnica disposta dall'autorita' o dalla p.g. che avrebbe comportato il rispetto delle garanzie di difesa, ma di incarico conferito dalla ditta danneggiata ad un tecnico di fiducia perche' procedesse al tentativo di recupero dei files cancellati.

Del mancato espletamento di perizia tecnica, oggetto del secondo motivo, il ricorrente non ha ragione di dolersi, posto che la perizia e' mezzo di prova notoriamente neutro, sottratto alla disponibilita' delle parti e rimesso alla discrezionalita' del giudice, sicche' non puo', per definizione, avere carattere di decisivita' (cfr. Cass. sez. 4, 221.2007, n. 14130, rv.236191).

3. - Per quanto precede, il ricorso deve essere rigettato, con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
 

INDICE
DELLA GUIDA IN Penale

OPINIONI DEI CLIENTI

Vedi tutte

ONLINE ADESSO 3762 UTENTI