Il riesame del Tribunale in materia di sequestro preventivo si deve limitare alla verifica della corrispondenza tra il fatto per il quale si procede e la fattispecie criminosa
Pubblicata il 25/01/2008
In tema di riesame avverso i provvedimenti cautelari reali, in particolare avverso il provvedimento di sequestro preventivo, il tribunale deve limitare l'esame alla verifica della corrispondenza tra il fatto per il quale si procede e la fattispecie criminosa, e non può estenderlo alle valutazioni di merito circa la fondatezza degli elementi di fatto addotti dall'accusa.
E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, Sezione 2 Penale, con sentenza del 2 gennaio 2008, n. 4.